<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Processo - Riparto di giurisdizione tra GA e GO sulle domande azione per i danni causati in occasione della realizzazione di un'opera pubblica</p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, ordinanza 21 dicembre 2020 n. 29174</strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE</em></strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>In via pregiudiziale, va rilevato che resta privo di effetti, ai fini della decisione sul ricorso, l’atto di rinuncia al regolamento preventivo di giurisdizione del ricorrente, in data 15 settembre 2020.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>La rinuncia al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, laddove – come nel caso di specie – non sia stata accettata dalla controparte, la quale abbia fatto propria l’istanza di regolamento, resta, invero, priva di effetti, imponendo alla Corte di cassazione di pronunciare sulla giurisdizione, giacché rimane efficace l’atto di impulso processuale contenuto nel controricorso (Cass. Sez. U., 25/03/2013, n. 7389; Cass. Sez. U., 02/12/2010, n. 24417).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>2- Nel merito, ritiene la Corte che sussista, nel caso di specie, la giurisdizione del giudice amministrativo a pronunciarsi sulla vicenda oggetto del giudizio incardinato dall’Abbazia di Novacella dinanzi a TAR di Bolzano. 2.1. Va osservato, infatti, che, ai sensi dell’art. 133, lett. G) del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa».</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>1.2. Tanto premesso, va osservato che, secondo l’insegnamento di questa Corte, in tema di espropriazione per pubblica utilità e di pretese restitutorie, risarcitorie o ripristinatorie del privato coinvolto dalla relativa attività della pubblica amministrazione o della sua concessionaria, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, ex art. 133, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 104 del 2010,esclusivamente quando il comportamento dell’amministrazione, cui si ascrive la lesione, sia la conseguenza diretta di un assetto di interessi determinato da atti costituenti espressione di un potere amministrativo in concreto esistente, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per quelle condotte connesse per mera occasionalità a quelle indispensabili per la realizzazione dell’opera pubblica, compiute su immobili, fin dall’origine esclusi dall’oggetto di questa, ovvero per comportamenti materiali in alcun modo riconducibili, neppure mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere (Cass., 05/06/2018, n. 14434).t</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Di conseguenza, solo laddove nella prospettazione attorea, fonte del danno non siano ricompresi né il «se» nè il «come» dell’opera urbanistica progettata o del servizio pubblico da preservare, ma esclusivamente le loro concrete modalità esecutive, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, trattandosi, in tal caso, di mere attività materiali lesive di una posizione di diritto soggettivo (Cass., 12/12/2018, n. 32180).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>2.2. Nel caso concreto è, per converso, evidente che il petitum della pretesa avanzata in giudizio dall’Abbazia di Novacella, non si incentra sulla domanda di risarcimento dei danni da comportamento materiale, ovvero da occupazione usurpativa da parte del Comune di Bolzano, bensì sui rimedi (occupazione sanante e correlato risarcimento del danno) conseguenti all’accertamento di illegittimità ed al conseguente annullamento di atti amministrativi, la delibera e la nota succitate, ovvero – in subordine – all’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento, che si assumono produttivi di danni nei confronti dell’Abbazia. Ne discende che, nella fattispecie concreta, l’azione proposta in giudizio si ricollega ad atti amministrativi dei quali è dedotta in giudizio l’illegittimità, e comunque a comportamenti (silenzio inadempimento) certamente riconducibili all’esercizio del potere ablatorio.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>2.3. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, deve affermarsi, in ordine alla pretesa risarcitoria proposta in giudizio dall’Abbazia di Novacella, la giurisdizione del giudice amministrativo. La causa va, di conseguenza rinviata al TAR del Trentino Alto Adige, sezione distaccata di Bolzano, anche per le spese del presente giudizio.</em></p> <em><strong>Emilio Barile La Raia</strong></em>