<p style="text-align: justify;"><strong>Processo - Ordine europeo d'indagine, nozione di "autorità emittente" e irrilevanza della relativa indipendenza rispetto al potere esecutivo</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Corte di Giustizia EU, Grande Sezione, sentenza dell'08.12.2020, causa C-584/19</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;">Recentemente, la Corte di Giustizia Ue si è pronunciata in tema di ordine europeo di indagine con particolare riguardo alla nozione di autorità emittente. Segnatamente, si tratta della soluzione di una questione pregiudiziale scaturente dal seguente procedimento principale.</p> <p style="text-align: justify;">La procura di Amburgo conduce un’indagine penale per frode a carico di A. e di altre persone ignote: queste ultime sono sospettate di avere falsificato, nel luglio 2018, utilizzando dati illegittimamente ottenuti e con un intento fraudolento, tredici ordini di bonifico mediante i quali EUR 9 775,05 sarebbero stati o avrebbero dovuto essere trasferiti su un conto bancario intestato ad A. presso una banca austriaca.</p> <p style="text-align: justify;">Ai fini dell’istruzione di tale causa, la procura di Amburgo, il 15 maggio 2019, emette un ordine europeo di indagine da essa trasmesso alla Staatsanwaltschaft Wien (procura di Vienna, Austria): con tale ordine, la procura di Amburgo chiede alla procura di Vienna di trasmetterle copie degli estratti del conto bancario in questione, per il periodo dal 1° giugno al 30 settembre 2018.</p> <p style="text-align: justify;">Il Tribunale del Land in materia penale di Vienna (Austria), nella sua qualità di giudice del rinvio, rimette alla Corte di Giustizia Ue il seguente quesito: «Se le nozioni di “autorità competente”, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della [direttiva 2014/41] e di “pubblico ministero”, ai sensi dell’articolo 2, lettera c), punto i), della suddetta direttiva, debbano essere interpretate nel senso che esse ricomprendano anche le procure di uno Stato membro che siano esposte al rischio di essere soggette, direttamente o indirettamente, a ordini o a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo, quale il Justizsenator di Amburgo, nell’ambito dell’adozione di una decisione relativa all’emissione di un ordine europeo d’indagine».</p> <p style="text-align: justify;">Per la Corte di Giustizia Ue, tale questione si pone in quanto il giudice del rinvio si interroga sull’applicabilità, nel contesto della direttiva 2014/41, della giurisprudenza derivante dalle sentenze del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau) (C 508/18 e C 82/19 PPU, EU:C:2019:456, punto 90), e del 27 maggio 2019, PF (Procuratore generale di Lituania) (C 509/18, EU:C:2019:457, punto 57), in cui la Corte ha interpretato la nozione di «autorità giudiziaria emittente», di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, nel senso che, nell’ambito dell’adozione di una decisione relativa all’emissione di un mandato d’arresto europeo, essa non riguarda le procure di uno Stato membro esposte a un siffatto rischio.</p> <p style="text-align: justify;">In primo luogo, secondo la Corte, occorre rilevare che, mentre la decisione quadro 2002/584, in particolare il suo articolo 6, paragrafo 1, utilizza la nozione di «autorità giudiziaria emittente» senza precisare le autorità coperte da tale nozione, l’articolo 2, lettera c), punto i), della direttiva 2014/41 prevede espressamente che il pubblico ministero figuri tra le autorità che, al pari del giudice, dell’organo giurisdizionale o del magistrato inquirente, vengono intese come «autorità di emissione».</p> <p style="text-align: justify;">In secondo luogo, prosegue il Collegio, per quanto concerne il contesto in cui si inseriscono siffatte disposizioni, occorre rilevare, sotto un primo profilo, che l’emissione o la convalida di un ordine europeo di indagine è soggetta, in forza della direttiva 2014/41, a una procedura e a garanzie distinte da quelle che disciplinano l’emissione di un mandato d’arresto europeo. Tale direttiva prevede disposizioni specifiche volte a garantire che l’emissione o la convalida di un ordine europeo di indagine da parte di un pubblico ministero, come quello di cui all’articolo 2, lettera c), della direttiva in esame, sia accompagnata da garanzie proprie all’adozione delle decisioni giudiziarie, in particolare da quelle relative al rispetto dei diritti fondamentali della persona interessata e, segnatamente, del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.</p> <p style="text-align: justify;">Sotto un secondo profilo, chiosa ancora la Corte, sebbene l’ordine europeo di indagine sia certamente uno strumento fondato sui principi di fiducia e riconoscimento reciproci, la cui esecuzione costituisce il principio e il cui rifiuto di esecuzione è concepito come un’eccezione che deve essere interpretata restrittivamente [v., per analogia, sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau), C 508/18 e C 82/19 PPU, EU:C:2019:456, punto 45 e giurisprudenza ivi citata], le disposizioni della direttiva 2014/41 consentono tuttavia all’autorità di esecuzione e, più ampiamente, allo Stato di esecuzione di garantire il rispetto del principio di proporzionalità nonché dei diritti procedurali e fondamentali della persona interessata.</p> <p style="text-align: justify;">In terzo luogo, per quanto riguarda l’obiettivo della direttiva 2014/41, la Corte afferma che quest’ultima mira a garantire una cooperazione semplificata ed efficace tra gli Stati membri, assicurando il riconoscimento reciproco delle decisioni adottate dalle autorità giudiziarie di tali Stati membri ai fini dell’acquisizione di prove nelle cause penali aventi dimensione transfrontaliera.</p> <p style="text-align: justify;">Tenuto conto delle differenze di ordine testuale, contestuale e teleologico, rilevate nelle considerazioni che precedono, secondo il Collegio, tra la decisione quadro 2002/584 e la direttiva 2014/41, l’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 adottata dalla Corte nelle sentenze del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau) (C 508/18 e C 82/19 PPU, EU:C:2019:456), e del 27 maggio 2019, PF (Procuratore generale di Lituania) (C 509/18, EU:C:2019:457), secondo cui la nozione di «autorità giudiziaria emittente», ai sensi della suddetta disposizione, non comprende le procure di uno Stato membro esposte al rischio di essere soggette ad ordini o istruzioni individuali da parte del potere esecutivo, non è applicabile al contesto della direttiva 2014/41.</p> <p style="text-align: justify;">Alla luce di quanto precede, per la Corte di Giustizia Ue, si deve rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2, lettera c), della direttiva 2014/41 devono essere interpretati nel senso che rientra nelle nozioni di «autorità giudiziaria» e di «autorità di emissione», ai sensi delle disposizioni sopra citate, il pubblico ministero di uno Stato membro o, più in generale, la procura di uno Stato membro, indipendentemente dal rapporto di subordinazione legale che potrebbe esistere tra tale pubblico ministero o tale procura e il potere esecutivo di tale Stato membro, e dall’esposizione di detto pubblico ministero o di detta procura al rischio di essere soggetti, direttamente o indirettamente, ad ordini o istruzioni individuali da parte del predetto potere, nell’ambito dell’adozione di un ordine europeo di indagine.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>Alessandro Piazzai</em></strong></p>