<p style="text-align: justify;"> Con la sentenza n. 43649 del 25.10.2019 la Suprema Corte si è pronunciata in ordine ai presupposti necessari ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia. Costituisce ius receptum –chiosa la Corte- nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 572 c.p., l’esistenza, in una casa di cura e ricovero per anziani, di un generalizzato clima di sopraffazione e violenza nei confronti degli assistiti non esime dalla rigorosa individuazione dei distinti autori delle varie condotte, in quanto il carattere personale della responsabilità penale impedisce che il singolo addetto, in mancanza di addebiti puntuali che lo riguardano, possa essere chiamato a rispondere, sia pure in forma concorsuale, del contesto in sé considerato, anche nel caso in cui da tale contesto egli tragga vantaggio (così, tra le tante, Sez. 6, n. 7760 del 10/12/2015, dep. 2016, B., Rv. 266684). Alla stregua di tale regula iuris bisogna constatare come siano incerti ed inconcludenti gli argomenti impiegati dal Tribunale di Catanzaro per sostenere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del P. (odierno ricorrente) in ordine al delitto addebitatogli, considerato che, a fronte di tre specifici episodi di gratuita violenza posti in essere dal prevenuto nella sua veste di operatore socio sanitario, all’interno della menzionata casa di cura ai danni di altrettanti anziani ricoverati in quella struttura, i giudici di merito, da un lato, hanno omesso di chiarire da quali dati informativi potesse essere desunto il carattere dell’abitualità del maltrattamento – essenziale ai fini della configurabilità del delitto de quo- di quelle iniziative del P. ; dall’altro hanno, in maniera alquanto generica, inscritto le condotte dell’indagato in un contesto di continuità dei maltrattamenti posti in essere ai danni degli ospiti di quella struttura, riferendo di comportamenti tenuti da altri operatori dell’ospizio, senza tuttavia precisare in quale maniera ed in quale forma tali ulteriori episodi avessero visto coinvolto il ricorrente , ovvero se questi avesse altrimenti concorso, se del caso anche con condotte omissive, nella realizzazione di quei maltrattamenti. L’ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro che nel nuovo giudizio colmerà le indicate lacune e aporie motivazionali, attenendosi al principio di diritto innanzi enunciato.</p> <em>Domiziana Pinelli</em> <p style="text-align: justify;"></p>