<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI – ordinanza 19 novembre 2019 n. 30009</strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>PRINCIPIO DI DIRITTO:</em></strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>in tema di azioni di nunciazione nei confronti della pubblica amministrazione sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora il </em></strong><strong>petitum<em> sostanziale della domanda non solo si fondi sulla tutela di un diritto soggettivo, ma pure a condizione che non coinvolga la contestazione della legittimità di atti o provvedimenti ricollegabili all’esercizio di poteri discrezionali spettanti alla pubblica amministrazione; pertanto, quando fonte del danno siano il “</em>se<em>” o il “</em>come<em>” dell’opera progettata e non le sole relative concrete modalità esecutive, la </em>causa petendi<em> involge un comportamento della pubblica amministrazione (o di chi per essa ha agito) che si traduce in manifestazione del potere autoritativo di quella, qualificandosi necessario, per le relative caratteristiche in relazione all’oggetto del potere, al raggiungimento del risultato da perseguire e non già meramente occasionato dall’esercizio del potere medesimo: e sussiste allora la giurisdizione del giudice amministrativo sulle pretese del privato basate sull’illegittimità dell’azione della pubblica amministrazione.</em></strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>La domanda degli X-Y tende alla condanna della convenuta Amministrazione comunale a condotte che pongano rimedio all’esecuzione concreta di relativi propri provvedimenti, benché di quelli sia dedotta in questa sede l’illegittimità, sia sotto il profilo della compressione del diritto dominicale dei ricorrenti stessi alla fruibilità dell’abitazione (non solo per essere state compromesse le predisposizioni agli allacci funzionali all’acquedotto, alle fognature ed alla rete del gas, ma pure per l’invasione del suolo di proprietà attorea o la violazione delle distanze), sia sotto quello della carenza di loro adeguato coinvolgimento nel procedimento ablatorio prospettato come necessario; al riguardo, va ribadito che (tra le ultime: Cass. Sez. U. ord. 13/12/2018, n. 32364; Cass. Sez. U. 02/03/2018, n. 4997) la giurisdizione si determina sulla base della domanda, dovendosi guardare, ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, non già alla prospettazione compiuta dalle parti, bensì al </em>petitum<em> sostanziale: quest’ultimo deve essere identificato, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della</em> causa petendi<em>, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuarsi con riguardo ai fatti allegati; orbene, è noto (al di là della remota giurisprudenza richiamata dai ricorrenti e comunque alla stregua del riparto di giurisdizione come consacrato ormai anche dal cod. proc. amm. del 2010) che «</em>in tema di azioni di nunciazione nei confronti della P.A., sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora il petitum sostanziale della domanda tuteli un diritto soggettivo e non lamenti l’emissione di atti o provvedimenti ricollegabili all’esercizio di poteri discrezionali spettanti alla P.A<em>.» (da ultimo, Cass. Sez. U. ord. 26/10/2017, n. 25456; Cass. Sez. U. n. 604 del 2015).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>D’altra parte (Cass. Sez. U. ord. 03/02/2016, n. 2052), in materia urbanistica ed edilizia, la domanda di risarcimento del danno del proprietario di area contigua a quella in cui è realizzata l’opera pubblica appartiene alla giurisdizione ordinaria ove, nella prospettazione dell’attore, fonte del danno non siano né il «</em>se<em>» né il «</em>come<em>» dell’opera progettata, ma le relative concrete modalità esecutive, atteso che la giurisdizione esclusiva amministrativa si fonda su un comportamento della P.A. (o del suo concessionario) che non sia semplicemente occasionato dall’esercizio del potere, ma si traduca, in base alla norma attributiva, in una relativa manifestazione e, cioè, risulti necessario, considerate le caratteristiche che lo connotano in relazione all’oggetto del potere, al raggiungimento del risultato da perseguire; in definitiva, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorquando il comportamento della P.A., cui si ascrive la lesione, sia la conseguenza di un assetto di interessi conformato da un originario provvedimento, legittimo o illegittimo, ma comunque espressione di un potere amministrativo (in concreto) esistente, cui la condotta successiva si ricollega in senso causale (tra le ultime, in materia di giurisdizione esclusiva in tema di espropriazione per pubblica utilità: Cass. Sez. U. ord. 11/07/2017, n. 17110): mentre la giurisdizione del giudice ordinario sussiste per quelle domande che trovino causa in condotte connesse per mera occasionalità a quelle indispensabili per la realizzazione dell’opera pubblica, compiute su immobili fin dall’origine esclusi dall’oggetto di questa (nella stessa materia della giurisdizione esclusiva in tema di espropriazione per pubblica utilità: Cass. Sez. U. ord. 05/06/2018, n. 14434).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Ciò premesso in punto di diritto, va poi condivisa l’osservazione del P.G. sulla riconducibilità delle condotte dedotte dagli attori alla diretta esecuzione di provvedimenti amministrativi, quali appunto le delibere nn. 22 del 30/01/2014 – di approvazione del progetto definitivo e della relazione geologica relativi all’intervento di «lotto di completamento dei lavori di costruzione della strada e delle reti infrastrutturali a servizio dell’Area PIP loc. Cangito – completamento tecnologico-funzionale e risanamento ambientale» – e quelle collegate o confermative, tra cui la n. 8 del 27/01/2015, se non pure la n. 32 del 09/05/2013; tanto è evidente per la stessa installazione del muro (coi sovrastanti pannelli fonoassorbenti, dell’altezza complessiva di tre metri fuori terra), visto che si dava nel procedimento amministrativo pienamente atto della proprietà degli attori di parte del suolo su cui realizzare il manufatto, ma può bene ricavarsi, quale modalità esecutiva in concreto necessitata dalla realizzazione di quell’opera e quindi ad essa intrinsecamente coessenziale, pure per le conseguenti opere sulle preesistenti (e non conosciute dal Comune, tanto che nessuna loro menzione è operata nei progetti o nei provvedimenti stessi) infrastrutture che erano state dagli attori predisposte per gli allacci suddetti; né incide sulla giurisdizione, ma sul merito da farsi valere dinanzi al giudice di quello munita, la dedotta illegittimità di quegli atti o del procedimento amministrativo al cui esito sono stati emessi, visto che la loro pacifica esistenza e la loro adozione nell’ambito dell’esercizio della potestà pubblica escludono, nella stessa prospettazione degli attori, la possibilità di ridurre in via immediata la condotta dell’amministrazione (e del relativo appaltatore o concessionario) a mero comportamento privo di potere o del tutto svincolato da quello; e neppure prospettandosi un’esecuzione - in ogni relativo aspetto o momento - di per sé sola ed in quanto tale, come per modalità attuative diverse dai progetti o da quelli non previste, pericolosa o dannosa.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Va pertanto applicato il seguente principio di diritto: in tema di azioni di nunciazione nei confronti della pubblica amministrazione sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora il </em>petitum<em> sostanziale della domanda non solo si fondi sulla tutela di un diritto soggettivo, ma pure a condizione che non coinvolga la contestazione della legittimità di atti o provvedimenti ricollegabili all’esercizio di poteri discrezionali spettanti alla pubblica amministrazione; pertanto, quando fonte del danno siano il “</em>se<em>” o il “</em>come<em>” dell’opera progettata e non le sole relative concrete modalità esecutive, la </em>causa petendi<em> involge un comportamento della pubblica amministrazione (o di chi per essa ha agito) che si traduce in manifestazione del potere autoritativo di quella, qualificandosi necessario, per le relative caratteristiche in relazione all’oggetto del potere, al raggiungimento del risultato da perseguire e non già meramente occasionato dall’esercizio del potere medesimo: e sussiste allora la giurisdizione del giudice amministrativo sulle pretese del privato basate sull’illegittimità dell’azione della pubblica amministrazione.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>In conclusione, l’azione nunciatoria di merito in concreto intentata dagli odierni ricorrenti va devoluta nella sua integralità alla giurisdizione del giudice amministrativo, al quale le parti vanno rimesse e va rimesso pure di provvedere, in ragione dell’esito complessivo della lite, sulle spese del presente regolamento.</em></p>