Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Reati e pene – Aiuto al suicidio – Agevolazione dell’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli – Non punibilita’ se la condotta agevolativa sia prestata con le modalita’ procedurali legislativamente previste per l’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale (ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale, sia stata prestata con modalita’ equivalenti), e le condizioni e modalita’ di esecuzione siano state verificate da strutture pubbliche del SSN previo parere del comitato etico territorialmente competente – Omessa previsione – Irragionevole limitazione della liberta’ di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze – Illegittimita’ costituzionale in parte qua. – Codice penale, art. 580. – Costituzione, artt. 2, 13, 32, secondo comma, e 117, primo comma, in relazione agli artt. 2 e 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali. (T-190242) (GU 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 48 del 27-11-2019)