<p style="text-align: justify;"><strong>Procedimento – Rai spa e legittimo diniego d’accesso agli atti del Festival di Sanremo</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;">La controversia oggetto di esame da parte della III Sezione del TAR Lazio – Roma origina dalla seguente vicenda di</p> <p style="text-align: justify;">FATTO</p> <p style="text-align: justify;">Il cantautore italiano Vadim Valenti (in arte “Vadim”) proponeva ricorso ex art. 116 c.p.a. avverso il provvedimento di diniego di accesso agli atti del Festival di Sanremo adottato dalla RAI.</p> <p style="text-align: justify;">In particolare, il ricorrente, avendo partecipato nel 2014 al Festival di Sanremo nella sezione “Nuove proposte”, sosteneva di essere stato fortemente limitato rispetto agli altri artisti dal sistema di votazione adottato e di essere stato trattato in maniera discriminatoria rispetto agli altri concorrenti.</p> <p style="text-align: justify;">Nella argomentare la domanda “Vadim” rappresentava che la RAI avrebbe dovuto tener fede ai principi generali di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione, e che in forza di tale violazione, ne sarebbero scaturiti pregiudizi gravissimi per la propria carriera discografica (sia in termini di danno emergente e di lucro cessante, sia a livello personale e umano).</p> <p style="text-align: justify;">Con diffida del 20.02.2019, il ricorrente formalizzava la propria richiesta di risarcimento danni nei confronti della RAI, la quale, tuttavia, negava ogni addebito. Successivamente, in data 10.04.2019, “Vadim” presentava alla Radiotelevisione Italiana S.p.a. istanza di accesso per conoscere gli atti del procedimento di organizzazione, selezione, votazione, e premiazione del Festival n. 64 della Canzone Italiana di Sanremo.</p> <p style="text-align: justify;">Tuttavia, la RAI rigettava l’istanza sulla base di tre motivazioni: 1) natura esplorativa dell’istanza; 2) mancanza di un interesse concreto e attuale all’ostensione; 3) natura della competizione in esame (non assimilabile ad una procedura di selezione per l’accesso all’impiego presso pubbliche amministrazioni, e conseguentemente esclusa dal regime di accesso ex art. 22 l.n. 241/1990).</p> <p style="text-align: justify;">Il provvedimento di cui sopra veniva impugnato dal ricorrente, che chiedeva l’accertamento del suo diritto a prendere visione ed estrarre copia dei documenti sopra menzionati, lamentando la violazione degli artt. 22, 23, 24, della l.n. 241/1990. Secondo l’impostazione di “Vadim” tale documentazione era strumentale all’esercizio dell’azione risarcitoria (da intentare in seguito) nei confronti della RAI.</p> <p style="text-align: justify;">Costituitasi in giudizio, la RAI eccepiva da un lato, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, trattandosi di una s.p.a. soggetta alla disciplina generale del diritto societario ex art. 49 d.lgs. 177 del 2005; e dall’altro, la carenza di interesse del ricorrente, in quanto la richiesta era meramente esplorativa, non vi era una utilitas per il “Vadim” e comunque gli atti richiesti erano privatistici.</p> <p style="text-align: justify;">IN DIRITTO</p> <p style="text-align: justify;">Il TAR riteneva il ricorso non meritevole di accoglimento.</p> <p style="text-align: justify;">In primo luogo, secondo il Collegio gli atti richiesti, poiché riguardanti una manifestazione canora, non erano inerenti ad un’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e comunitario, e pertanto, nel caso di specie, mancava uno dei presupposti necessari che la legge richiedeva per legittimare un’istanza ostensiva nei confronti di un soggetto di diritto privato.</p> <p style="text-align: justify;">L’assoggettamento della RAI alle norme del diritto privato, tanto nell’organizzazione interna quanto nello svolgimento delle attività di gestione del servizio, per il TAR Lazio – Roma era ben scolpita dall’art. 49 comma 2 d.lgs. 177 del 2005.</p> <p style="text-align: justify;">In secondo luogo, sul punto il Collegio menzionava anche un recente orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Sato (Cons. Stato, Sez. V, 2 ottobre 2019, n. 6603), secondo cui il riconoscimento del diritto di accesso postula – indipendentemente dalla natura formalmente pubblica o privata del soggetto che ha formato o che detiene i documenti di interesse e dalla consistenza pubblicistica o privatistica del relativo regime operativo – che si versi in un contesto assoggettato alla applicazione dei principi di parità di trattamento e trasparenza: il che accade solo in presenza di un’attività di interesse pubblico l. n. 241 del 1990, che scolpisce una nozione allargata di pubblica amministrazione.</p> <p style="text-align: justify;">Quindi, per la Sez. III, il diritto di accesso poteva essere esercitato nei confronti di soggetti privati gestori di pubblici servizi, solo entro i limiti sopra individuati (art. 23 l.n. 241/1990).</p> <p style="text-align: justify;">Secondo il Collegio l’applicazione dell’istituto del diritto di accesso e, più in generale, dei principi di pubblicità e trasparenza era subordinata al ricorrere di un’attività di natura pubblicistica e, dunque, alla condizione dell’inerenza dei documenti pretesi a siffatta attività, come si ricavava, agevolmente, dal comma 1- ter dell’art. 1 l.n. 241/1990.</p> <p style="text-align: justify;">All’interrogativo se il carattere dell’attività svolta da RAI S.p.a. avesse o no rilevanza pubblicistica, il TAR Lazio – Roma riteneva di dover dare risposta negativa.</p> <p style="text-align: justify;">Per il Collegio, non tutta l’attività imputabile al gestore del generale servizio radiotelevisivo poteva essere ineluttabilmente considerata quale esercizio di pubblico servizio, dovendo essere tenuta distinta da quest’ultima quella connessa all’attuazione di convenzioni e/o accordi di natura privatistica. Nel caso in esame, infatti, il Comune di Sanremo, titolare della manifestazione canora, aveva stipulato con la RAI una convenzione finalizzata alla realizzazione della stessa, con affidamento alla RAI della medesima organizzazione.</p> <p style="text-align: justify;">Ne conseguiva che il rapporto scaturitone non era disciplinato da norme pubblicistiche ma dalla convenzione privata stipulata, e pertanto, il Festival di Sanremo non poteva ritenersi assoggettato all’applicazione delle regole pubblicistiche.</p> <p style="text-align: justify;">Per il TAR Lazio – Roma, la modalità di gestione della partecipazione di giovani artisti al Festival di Sanremo non poteva essere inquadrata in ambito pubblicistico anche sulla scorta di orientamenti della giurisprudenza del TAR (TAR Lazio, III-ter, 30 gennaio 2012, n. 955; TAR Lazio, III-ter, 16 giugno 2010, n. 18291) e della Cassazione penale (Cass. Sezione VI Penale, n. 2549/2003).</p> <p style="text-align: justify;">In forza della circostanza che gli atti e i documenti pretesi attendevano alla selezione, partecipazione e votazione degli artisti nell’ambito di un Festival canoro, la cui organizzazione era stata affidata dal Comune di Sanremo alla RAI, in virtù di un rapporto convenzionale avente natura privatistica, nonché sulla scorta delle suddette considerazioni, il Collegio riteneva che si era al di fuori dell’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario di cui all’art. 22, comma 1, lett. e), l.n. 241/1990.</p> <p style="text-align: justify;">Ne conseguiva che mancava uno dei presupposti necessari per poter porre il gestore del pubblico servizio in una posizione di dovere rispetto all’istanza del privato volta al soddisfacimento della pretesa di ostensione documentale.</p> <p style="text-align: justify;">Pertanto, il Collegio riteneva di dover respingere il ricorso proposto da “Vadim”. La novità delle questioni trattate giustificava l’integrale compensazione delle spese di causa.</p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Commento</strong></p> <p style="text-align: justify;">La pronuncia del TAR Lazio – Roma desta interesse per due ordini di ragioni: la prima concerne la singolarità della situazione giuridica soggettiva vantata da “Vadim” e la questione di giurisdizione sottesa; la seconda invece riguarda il raggio di azione dei soggetti privati che svolgono attività d’interesse pubblico, e i rapporti (privatistici) che i medesimi hanno ad intessere con altri soggetti.</p> <p style="text-align: justify;"><em> </em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Alessandro Piazzai</em></p>