<p style="text-align: justify;"><strong>CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI – ordinanza 5 febbraio 2020 n. 2710</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>PRINCIPIO DI DIRITTO</em></strong><em>: </em></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>Spetta alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche in sede di cognizione diretta in unico grado - ai sensi dell'art. 143, lett. a), del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 - ogni controversia sugli atti amministrativi in materia di acque pubbliche, intesi come quelli idonei ad incidere, quand'anche non promananti da pubbliche amministrazioni istituzionalmente preposte alla cura degli interessi in materia, in maniera non occasionale, ma immediata e diretta, sul regime di quelle e del relativo demanio; invece, poiché il detto Tribunale non è il giudice delle vicende applicative delle concessioni sui beni del demanio idrico, né il garante della libera o corretta estrinsecazione delle attività che di tali concessioni formano oggetto, spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia che abbia ad oggetto provvedimenti relativi a beni dell'impresa cui quella concessione è servente, adottati in preminente considerazione di interessi ambientali, urbanistici o di gestione del territorio, siccome non direttamente ed immediatamente incidenti sul regime di sfruttamento delle acque e del demanio (nella specie, risultando impugnati provvedimenti amministrativi di ingiunzione di rimozione di beni e materiali di modesta incidenza ma lesivi sotto il profilo urbanistico-edilizio o ambientale, atti di accertamento di dette violazioni, dinieghi di concessioni in sanatoria, variazioni di previsioni generali del piano urbanistico, tutte relative ad infrastrutture di un'impresa titolare di concessione di derivazione di acqua per uso di allevamento ittico e di pesca sportiva, con obbligo di restituzione dell'intera portata al medesimo corso d'acqua a quota sottostante e con prescrizioni sulla forma del laghetto destinato alla pesca sportiva).</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE</em></strong></p> <ol start="11"> <li style="text-align: justify;"><em> Queste Sezioni Unite rilevano come la giurisprudenza di legittimità sia da tempo salda nei criteri di demarcazione tra la giurisdizione specializzata (non potendo definirsi giudice speciale il Tribunale nemmeno in caso di cognizione diretta o amministrativa in unico grado: da ultimo, Cons. St., sez. V, 19/10/2017, n. 4839, con richiamo a: Cass. 18/02/1955, n. 475; Cass. 10/06/1955, n. 1786; Cass. 16/06/1973, n. 1776; Cass. Sez. U. 30/07/2007, n. 16798; Cass. Sez. U. 02/12/2008, n. 28535; Cons. Stato, Ad. gen., 06/02/1958, n. 5) del Tribunale superiore delle acque pubbliche in sede di cognizione diretta (di cui all'art. 143 del t.u. 1775 del 1933) e quella generale devoluta al plesso della giustizia amministrativa articolato fra tribunali amministrativi regionali e Consiglio di Stato.</em></li> <li style="text-align: justify;"><em> In</em><em>particolare, «la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, come delimitata dall'art. 143 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, si contrappone, da un lato, a quella del Tribunale regionale delle acque, che è organo (in primo grado) specializzato della giurisdizione ordinaria, cui l'art. 140 del medesimo r.d. attribuisce, tra l'altro, le controversie in cui si discuta, in via diretta, di diritti correlati alle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche; dall'altro, alla giurisdizione del complesso TAR-Consiglio di Stato, comprensiva di tutte le controversie, concernenti atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche, in cui rileva esclusivamente l'interesse al rispetto delle norme di legge nelle procedure amministrative volte all'affidamento di concessioni o di appalti di opere relative a tali acque» (Cass. Sez. U. ord. 19/04/2013, n. 9534).</em></li> <li style="text-align: justify;"><em> È quindi da riconoscersi la giurisdizione del Tribunale superiore non solo quando l'atto impugnato pronnani da organi amministrativi istituzionalmente preposti alla cura del settore delle acque pubbliche, ma anche quando l'atto, ancorché proveniente da organi diversi, finisca tuttavia con l'incidere immediatamente - e non soltanto in via occasionale - sull'uso delle medesime acque pubbliche, se ed in quanto interferisca con i provvedimenti relativi a tale uso (ad esempio, autorizzando, impedendo o modificando i lavori relativi o determinando i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse: Cass. Sez. U. 25/10/2013, n. 24154) o sulla stessa struttura o consistenza dei beni demaniali.</em></li> <li style="text-align: justify;"><em> Risulta insomma necessario, per fondare la specializzata giurisdizione delle acque, che i provvedimenti impugnati, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione od eliminazione di un'opera idraulica riguardante un'acqua pubblica, concorrano, in concreto, a disciplinare direttamente le modalità di utilizzazione di quell'acqua o l'assetto e la struttura dei beni del demanio idrico, non essendo sufficiente che sui relativi regimi quelli incidano solo in via indiretta, riflessa, mediata od occasionale.</em></li> <li style="text-align: justify;"><em> Questa è la ragione per la quale nell'ambito della giurisdizione specializzata vanno ricompresi anche i ricorsi avverso i provvedimenti che, pur costituendo esercizio di un potere non strettamente attinente alla materia delle acque ed inerendo ad interessi più generali e diversi ed eventualmente connessi rispetto agli interessi specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, riguardino comunque l'utilizzazione di detto demanio, così incidendo in maniera diretta ed immediata sull'uso delle acque, interferendo con provvedimenti riguardanti tale uso, nonché autorizzando, impedendo o modificando i lavori relativi (Cass. Sez. U.ord. 31/07/2017, n. 18977, quanto all'annullamento di un provvedimento di concessione di utilizzo di acqua di uno specchio lacustre ed autorizzazione all'ampliamento di strutture portuali con installazione di moduli galleggianti frangionde e un pontile galleggiante già ancorato alla diga foranea preesistente; nello stesso senso, v. Cass. Sez. U. ord. 28/12/2018, n. 33656, quanto all'impugnazione del decreto amministrativo con cui una Regione assoggetta alla valutazione d'impatto ambientale un progetto per la realizzazione di una mini centrale idroelettrica).</em></li> <li style="text-align: justify;"><em> E ad analoga conclusione, nel senso della giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado di legittimità, occorre giungere quanto ai provvedimenti riguardanti gli ambiti territoriali ottimali, benché solo quando da essi discendano ricadute sull'organizzazione e sulla conduzione del sistema idrico integrato (che, mirando a garantire la gestione di tale servizio in termini di efficienza, efficacia ed economicità, abbiano incidenza diretta sul regime delle acque pubbliche e del loro utilizzo: Cass. Sez. U. ord. 11/06/2018, n. 15105, quanto alla convenzione per la regolazione dei rapporti tra l'Ente di governo dell'ambito e il gestore unico d'ambito; Cass. Sez. U. ord. 06/02/2019, n. 3518, quanto all'impugnativa proposta da una società costituita tra Comuni per la gestione del servizio idrico integrato avverso la delibera con la quale uno dei Comuni abbia revocato la propria adesione alla società).</em></li> <li style="text-align: justify;"><em> Ed ancora si comprende perché la giurisdizione del giudice specializzato è riconosciuta in caso di divieti di edificazione, quando siano informati alla ragione pubblicistica di assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, o di assicurare il libero deflusso delle acque che scorrono nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici (Cass. Sez. U. 03/04/2019, n. 9279).</em></li> <li style="text-align: justify;"><em> Tuttavia, è, al contrario, da riconoscere la giurisdizione del giudice amministrativo in caso di impugnativa di atti solo in via strumentale inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche e pertanto in grado di influirvi solo occasionalmente, in cui rileva esclusivamente l'interesse al rispetto delle norme di legge nelle procedure amministrative funzionali all'affidamento di concessioni o appalti di opere relative a tali acque (Cass. Sez. U. ord. 21/03/2017, n. 7154, relativa all'ipotesi di voltura di una subconcessione di derivazione per impianto idroelettrico, precedentemente autorizzata e formalizzata attraverso specifica convenzione); oppure in caso di prevalenza in concreto, nel provvedimento impugnato, della tutela di interessi pubblicistici diversi rispetto a quelli coinvolti dal regime delle acque pubbliche (Cass. Sez. U. 31/07/2017, n. 18976: in tema di annullamento dei provvedimenti conclusivi del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di un deposito di carburanti, nella parte in cui detto scarico viene assoggettato a limiti più restrittivi rispetto a quelli previsti dal d.lgs. n. 152 del 1999).</em></li> <li style="text-align: justify;"><em> Ad analoghe conclusioni questa Corte è già pervenuta affermando spettare alla giurisdizione del giudice amministrativo l'impugnazione del provvedimento di annullamento della concessione ad edificare un impianto per lo sport e tempo libero, comprendente anche alcune vasche destinate a giochi ed intrattenimenti acquatici, ancorché comportante la captazione di acque (Cass. Sez. U.09/11/1994, n. 9293): in quanto, con ogni evidenza, il Tribunale superiore non è il giudice delle vicende applicative delle concessioni sui beni del demanio idrico, né il garante della libera o corretta estrinsecazione delle attività che di tali concessioni formano oggetto.</em></li> <li style="text-align: justify;"><em> In</em><em>applicazione dei visti criteri alla fattispecie, i provvedimenti impugnati - tanto del Comune che della Provincia autonoma - non possono dirsi incidenti in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche, ma soltanto sulle modalità di fruizione di queste in relazione ad una conformazione operativa - o ad una delle potenziali estrinsecazioni delle facoltà derivanti - della concessione di derivazione a suo tempo rilasciata.</em></li> <li style="text-align: justify;"><em> Si tratta invero di ingiunzioni alla rimozione di beni e materiali di modesta incidenza, lesivi sotto il solo profilo urbanistico-edilizio o ambientale, di atti di accertamento di dette violazioni, di dinieghi di concessioni in sanatoria per ragioni urbanistiche, di variazioni di previsioni generali del piano urbanistico, che regolano soltanto gli effetti di precedenti provvedimenti in materia di governo delle acque quale appunto la concessione alla base dell'attività di impresa dei destinatari.</em></li> <li style="text-align: justify;"><em> E neppure varrebbe a fondare la giurisdizione del giudice specializzato la mera finalizzazione o anche la sola idoneità di quei provvedimenti, prospettati dai ricorrenti come emulativi, alla vanificazione della concessione, semmai tali caratteristiche potendo ridondare, sotto il profilo dell'eccesso di potere ed ovviamente in thesi, nello scrutinio generale della loro legittimità, ma pur sempre necessariamente dinanzi al giudice munito di giurisdizione.</em></li> <li style="text-align: justify;"><em> In</em><em>altri termini, si è in presenza di atti dell'amministrazione preposta alla cura degli interessi di governo del territorio, anche sotto il profilo ambientale, che non incidono in via diretta ed immediata sul regime, sulla disciplina e sulla gestione delle acque pubbliche nei sensi espressi dalla richiamata giurisprudenza: neppure venendo in rilievo problematiche sulla localizzazione o sulla realizzazione di opere idrauliche in senso stretto, in astratto suscettibili di incidere sulla struttura o sull'assetto stessi dei beni del demanio, in quanto tali non oggetto dei provvedimenti (a contrario, Cass. sez. U. 20/11/2008, n. 27528).</em></li> <li style="text-align: justify;"><em> In</em><em>definitiva, i provvedimenti impugnati, come ulteriormente confermato dal fatto che non impegnano alcuna competenza specializzata di carattere tecnico in materia di acque pubbliche, non involgono, in via diretta ed immediata o non occasionale, il regime delle acque pubbliche, incidendo sulle concrete modalità dell'esercizio dell'impresa cui è servente la concessione di derivazione di quelle.</em></li> <li style="text-align: justify;"><em> Va affermata allora la giurisdizione del giudice amministrativo, in luogo di quella del tribunale superiore delle acque pubbliche quale giudice specializzato, in applicazione del seguente principio di diritto: «spetta alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche in sede di cognizione diretta in unico grado - ai sensi dell'art. 143, lett. a), del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 - ogni controversia sugli atti amministrativi in materia di acque pubbliche, intesi come quelli idonei ad incidere, quand'anche non promananti da pubbliche amministrazioni istituzionalmente preposte alla cura degli interessi in materia, in maniera non occasionale, ma immediata e diretta, sul regime di quelle e del relativo demanio; invece, poiché il detto Tribunale non è il giudice delle vicende applicative delle concessioni sui beni del demanio idrico, né il garante della libera o corretta estrinsecazione delle attività che di tali concessioni formano oggetto, spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia che abbia ad oggetto provvedimenti relativi a beni dell'impresa cui quella concessione è servente, adottati in preminente considerazione di interessi ambientali, urbanistici o di gestione del territorio, siccome non direttamente ed immediatamente incidenti sul regime di sfruttamento delle acque e del demanio (nella specie, risultando impugnati provvedimenti amministrativi di ingiunzione di rimozione di beni e materiali di modesta incidenza ma lesivi sotto il profilo urbanistico-edilizio o ambientale, atti di accertamento di dette violazioni, dinieghi di concessioni in sanatoria, variazioni di previsioni generali del piano urbanistico, tutte relative ad infrastrutture di un'impresa titolare di concessione di derivazione di acqua per uso di allevamento ittico e di pesca sportiva, con obbligo di restituzione dell'intera portata al medesimo corso d'acqua a quota sottostante e con prescrizioni sulla forma del laghetto destinato alla pesca sportiva)»</em></li> </ol>