<p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 14 febbraio 2020 n. 3809</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE (sintesi massimata)</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><em>Quello che il ricorrente lamenta è un <strong>inammissibile scrutinio</strong>, ai fini dell'accertamento di responsabilità erariale, di <strong>atti discrezionali</strong>, quali potrebbero essere ad esempio quelli politici di indirizzo; uno scrutinio che sarebbe quindi esorbitante i limiti della giurisdizione contabile; invece, all'evidenza, la Procura erariale ha sottoposto a giudizio la diversa questione della <strong>totale assenza di esercizio di attività amministrativa</strong>, idonea a porre rimedio al cattivo funzionamento e al decadimento degli impianti di depurazione; ciò che, secondo costante giurisprudenza, non esce affatto dai confini della giurisdizione contabile, dovendosi ammettere la verifica della responsabilità erariale anche con riferimento al <strong>corretto esercizio di attività e decisioni amministrative</strong> connesse a <strong>scelte o valutazioni aventi carattere discrezionale</strong> (Cass. sez. un. n. 3146 del 2018; Cass. sez. un. n. 6820 del 2017; Cass. sez. un. n. 10814 del 2016); salvo, ovviamente, il <strong>finale accertamento giudiziale di merito</strong> circa l'esistenza dei suddetti poteri e il loro corretto impiego.</em></p>