<p style="text-align: justify;"><strong>Nonostante il toccamento del seno sia astrattamente configurabile come atto “sessuale”, nel rapporto padre-figlia, l’incipiente maturazione sessuale della ragazza - unita a un contesto familiare conflittuale - è idonea ad escludere la configurabilità del reato di violenza sessuale.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>(Corte di Cassazione, sez. III, sentenza n. 10093 del 16 marzo 2020)</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <ol style="text-align: justify;"> <li>I ricorsi sono inammissibili.</li> </ol> <p style="text-align: justify;">1.1. Il primo motivo, con cui si censurano il diniego della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e il vaglio delle dichiarazioni della vittima, è inammissibile, perché non riferito a lacune o vizi logici rilevabili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., ma a valutazioni di fatto, di per sé insindacabili in sede di legittimità.</p> <p style="text-align: justify;">Del resto, le argomentazioni della Corte d'appello circa l'insussistenza di elementi probatori idonei a far venir meno il ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'imputato appaiono coerenti con l'orientamento di questa suprema Corte secondo cui, nel giudizio di appello, per la riforma della sentenza assolutoria, in assenza di elementi sopravvenuti, non basta una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado, che sia caratterizzata da pari plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo invece una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio (ex plurimis, Sez. 1, n. 12273 del 05/12/2013). E deve anche richiamarsi il consolidato principio per cui le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (ex plurimis, Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011).</p> <p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, la motivazione della sentenza assolutoria, in quanto esprime un giudizio articolato in fatto, aderente al quadro istruttorio, risulta logicamente corretta quanto al diniego della rinnovazione della prova dichiarativa, essendo inutile procedere alla riapertura dell'istruttoria dibattimentale a fronte di una valutazione delle dichiarazioni della vittima che non mette in discussione l'obiettività dei fatti, ma solo la loro connotazione sessuale. Secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, peraltro, la portata dell'imputazione deve essere ampiamente ridimensionata, perché l'atto sarebbe consistito in un abbraccio da dietro con toccamento del petto, ipersensibile a causa dell'incipiente maturazione sessuale della ragazza, in mancanza di elementi di riscontro della natura sessuale dell'atto stesso e, anzi, in presenza di un contesto conflittuale che induce a valutare con estrema prudenza la versione accusatoria.</p> <p style="text-align: justify;">1.2. Il secondo e il quarto motivo - che possono essere trattati insieme, perché attengono entrambi a violazioni di legge e vizi di motivazione con riferimento all'episodio dei toccamenti al seno - sono inammissibili per analoghe ragioni.</p> <p style="text-align: justify;">Dalla lettura di entrambe le sentenze di merito, di medesimo segno assolutorio, si ravvisa che, la corretta applicazione della giurisprudenza di questa suprema Corte, secondo cui, in tema di atti sessuali, la condotta vietata dall'art. 609-bis cod. pen. è solo quella finalizzata a soddisfare la concupiscenza dell'aggressore, o a volontariamente invadere e compromettere la libertà sessuale della vittima, con la conseguenza che il giudice, al fine di valutare la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, non deve fare riferimento unicamente alle parti anatomiche aggredite ma deve tenere conto, con un approccio interpretativo di tipo sintetico, dell'intero contesto in cui il contatto si è realizzato e della dinamica intersoggettiva (ex plurimis, Sez. 3, n. 24683 del 17/02/2015). In particolare, la condotta vietata dall'art. 609-bis cod. pen. comprende, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto idoneo, secondo canoni scientifici e culturali, a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dalle intenzioni dell'agente, a condizione che questo sia consapevole della natura oggettivamente sessuale dell'atto posto in essere con la propria condotta cosciente e volontaria (ex plurimis, Sez. 3, n. 21020 del 28/10/2014). Nel caso di specie, i giudici di merito hanno ben puntualizzato la mancanza dell'elemento materiale della condotta, non ravvisandosi in alcun modo nei gesti descritti dalla minore persona offesa alcuna subdola attività di persuasione e pressione, né alcuna costrizione a subire o tollerare atti sessuali non voluti; così come manca l'elemento soggettivo, essendo i gesti dell'imputato ascrivibili alla fisicità del rapporto padre-figlia, risultando essi scevri da finalità sessuali, denigratorie, offensive o prevaricatorie, per cui sebbene il toccamento del seno sia astrattamente configurabile come atto "sessuale", nel caso di specie il contesto generale indice a far ritenere che manchi la connotazione sessuale dello stesso.</p> <p style="text-align: justify;">1.3. Il terzo e il quinto motivo di ricorso - con cui la difesa censura il vizio di motivazione circa le circostanze estrinseche che avvalorerebbero l'assenza di indole sessuale nella condotta dell'imputato, ancorate al rispetto del ruolo genitoriale del padre e alla problematica situazione di conflitto familiare esistente - sono anch'essi inammissibili.</p> <p style="text-align: justify;">La Corte d'appello ha motivato in modo logico e coerente in ordine alla sussistenza di un quadro familiare problematico, sottolineando che devono essere valutate sempre con eccezionale prudenza e con particolare dubbiosità le accuse dei minori che promanano dall'iniziativa del genitore di riferimento coinvolto in un acceso contenzioso di separazione con l'accusato, per evidenti motivi di implicazione di interesse personale e possibile condizionamento. In tali contesti, infatti, è necessario che le accuse siano supportate da prove oggettive, omettendo di dare eccessivo spazio a prove dichiarative di dubbia interpretazione. Né possono essere valutate in senso contrario le sentenze di condanna in primo e secondo grado prodotte dalla difesa, perché le stesse non si riferiscono a reati di carattere sessuale, ma a più limitate ipotesi di violazione degli obblighi di mantenimento e maltrattamenti, indici di una patologica situazione di conflitto priva di connotazioni prettamente sessuali. Del tutto correttamente, dunque, la Corte d'appello ha evidenziato che è ragionevole ritenere che l'accentuata sensibilità fisica della ragazza, appena entrata nella pubertà, unita alla situazione di inimicizia familiare, possa avere condizionato la sua interpretazione dei maldestri abbracci del padre, ai quali la stessa ha dato una connotazione sessuale in realtà inesistente.</p> <ol style="text-align: justify;" start="2"> <li>Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 2.000,00.</li> </ol> <p style="text-align: justify;"><strong>Corte di Cassazione, III, sentenza del 16.03.2020, n. 10074</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;"><em>Michela Gaeta</em></p> <p style="text-align: justify;"></p>