<p align="justify"><u>Consiglio di Stato, III, sentenza del 23.03.2020, n. 2011</u></p> <p align="justify">Con la sentenza n. 2011 del 23.03.2020, il Consiglio di Stato ha chiarito, sulle orme dell'Adunanza Plenaria n. 15 del 2011, quali sono le forme di tutela che l'ordinamento appresta al terzo che si ritiene leso dalla dichiarazione di inizio attività (DIA).</p> <p align="justify">L'iter logico intrapreso dal Collegio ha origine dalla qualifica del silenzio dell'amministrazione, la quale, nei 30 giorni successivi alla presentazione della Dia, omette l'esercizio dei suoi poteri inibitori.</p> <p align="justify">Tale inerzia si configura come silenzio significativo negativo, in quanto il decorso del tempo pone fine al procedimento amministrativo in seguito al quale l'amministrazione avrebbe potuto adottare un atto di divieto.</p> <p align="justify">In tal caso il titolo abilitante è rappresentato dall'atto di autonomia privata che consente l'esercizio dell'attività dichiarata senza l'intermediazione preventiva di un provvedimento amministrativo.</p> <p align="justify">Pertanto, il silenzio, producendo l'esito negativo della procedura finalizzata all'adozione del provvedimento restrittivo, integra l'esercizio del potere amministrativo attraverso l'adozione di un provvedimento tacito negativo equiparato dalla legge ad un atto espresso di diniego dell'adozione del provvedimento inibitorio.</p> <p align="justify">Una tale configurazione del silenzio dell'amministrazione, ha importanti conseguenze in ordine all'individuazione della tutela accordata al terzo controinteressato all'esercizio dell'attività denunciata.</p> <p align="justify">Al terzo, infatti, viene riconosciuta la possibilità di esperire l'azione impugnatoria di cui all'art. 29 c.p.a. volta all'annullamento dell'atto tacito, da proporre nel rispetto del termine decadenziale previsto dalla norma; mentre una eventuale azione di accertamento viene consentita esclusivamente nel limite temporale che decorre nei 30 gg successivi alla presentazione della dichiarazione.</p> <p align="justify">Ragioni di tutela del terzo impongono che il decorso del termine abbia inizio a partire dalla <u>piena conoscenza</u> dell'adozione dell'atto lesivo.</p> <p align="justify">Secondo principi interpretativi consolidati in materia di impugnazione di provvedimenti in materia edilizia ed urbanistica, la piena conoscenza non può essere individuata esclusivamente nel momento in cui i lavori hanno avuto inizio, ma quando la costruzione realizzata rivela in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell'opera e l'eventuale non conformità della stessa al titolo o alla disciplina urbanistica.</p> <p align="justify">Ne consegue che, in assenza di tali ed altri inequivoci elementi probatori, è opportuno che il termine a partire dal quale si possa presumere la piena conoscenza sia il completamento dei lavori, salvo che venga fornita la prova di una conoscenza anticipata.</p> <p align="justify">È possibili, infatti, che la piena conoscenza avvenga prima della presentazione della DIA. In tal caso in termine decadenziale inizia a decorrere con il decorso del termine per l'adozione delle doverose misure interdittive.</p> <p align="justify">Questi principi però, enunciati a tutela del terzo controinteressato, devono essere controbilanciati con il principio di certezza delle situazioni giuridiche e con la posizione di chi abbia ottenuto il titolo abilitante.</p> <p align="justify">I principi in materia sostanziano e rendono effettiva la tutela del terzo attraverso il diritto alla piena conoscenza della documentazione amministrativa, ma tale diritto rimane uno strumento che il terzo ha l'onere di attivare non appena abbia contezza, od anche il ragionevole sospetto, che l'attività materiale pregiudizievole, che si compie sotto i suoi occhi, sia sorretta da un titolo amministrativo abilitante, non conosciuto o non conosciuto sufficientemente.</p> <p align="justify">Infatti non si può lasciare il soggetto titolare di un permesso di costruire edilizio nell'incertezza sulla sorte del proprio titolo oltre una ragionevole misura in quanto il ritardo nell'impugnazione si risolverebbe in un danno aggiuntivo connesso all'ulteriore avanzamento dei lavori.</p> <p align="justify">Decorsi i 30 giorni dalla presentazione della DIA e senza che l'amministrazione si sia attività, residua, in capo a quest'ultima, la possibilità di procede in autotutela.</p> <p align="justify">La formalizzazione, ad opera di un privato, di istanza intesa alla sollecitazione dell'esercizio dei poteri di autotutela non è di per sé in grado di ingenerare, in capo all'amministrazione, un obbligo giuridico di provvedere, il cui adempimento possa legittimare l'attivazione delle tutele avverso i rifiuti, le inerzie o i silenzi antigiuridici.</p> <p align="justify">A fronte del rifiuto di provvedere in autotutela, il privato, che abbia omesso di formalizzare tempestiva impugnazione del provvedimento lesivo ed asseritamente illegittimo, vanta un interesse di mero fatto, non suscettibile di tutela giurisdizionale rispetto all'esercizio del potere di autotutela.</p> <p align="justify">In caso contrario, cioè se si imponesse un vincolo all'amministrazione di procede in tal senso in seguito ad istanza di privati, si rischierebbe di eludere i termini per impugnare mediante la proposizione di una istanza all'amministrazione, con possibilità di impugnare l'eventuale esito negativo della procedura, nonostante l'avvenuta decorrenza dei termini per proporre ricorso nei confronti del provvedimento di primo grado.</p> <p align="justify"><span style="font-size: large;"><i>Silvia Lucietto</i></span></p>