<p class="western" align="justify"></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><b>Corte di Cassazione, III Sezione Civile, sentenza 2 dicembre 2019, n. 7478</b></span></span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Baskerville Old Face, serif;"><span style="font-size: medium;"><i><b>PRINCIPIO DI DIRITTO</b></i></span></span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Baskerville Old Face, serif;"><span style="font-size: medium;"><i><b>Nell’ambito della stipula di contratti con la PA, di cui agli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440/1923, è necessaria – unitamente alla forma scritta ad substantiam – la contestualità delle manifestazioni di volontà espresse dalle parti. In particolare, la proposta e l’accettazione devono essere consacrate in un unico documento, in ossequio all’orientamento nomofilattico secondo cui – tra le possibili esegesi dell’art. 17 del R.D. n. 2440/1923 – occorre prediligerne quella più rigorosa, giacché tale approccio ermeneutico, in ipotesi simili a quella in esame, assolve ad una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa, consentendo altresì di identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell’assoggettamento ai controlli dell’autorità tutoria. Pertanto, non può ritenersi perfezionata la stipula del contratto con la PA, ove le rispettive volontà negoziali siano atomisticamente trasfuse in testi diversi, senza essere cioè versate in un unico documento che ne suggelli l’incontro.</b></i></span></span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Baskerville Old Face, serif;"><span style="font-size: medium;"><i><b>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE (sintesi massimata)</b></i></span></span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Baskerville Old Face, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>Il motivo è fondato. La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione è orientata nel senso di richiedere, al fine di soddisfare il principio della forma scritta dei contratti della P.A., la contestualità delle manifestazioni di volontà relative alla formazione del contratto. Proposta ed accettazione possono essere anche contenute in documenti distinti, purché siano poi consacrate in un unico documento. nel caso di specie, invece, non vi era stata contestualità della sottoscrizione né si verteva in regime derogatorio delle prescrizioni di cui all’art. 17 del R.D. del 1923, in quanto l’associazione sottoscrivente l’impegno contrattuale non era ascrivibile ad impresa commerciale. Nel preferire questa soluzione, la Corte di Cassazione richiama il proprio orientamento più formalistico in tema di interpretazione del R.D. n. 2440 del 1923 (cfr., ex multis, Cass.civ., Sez. III, n. 12540/2016), preferendo tale esegesi ad altra, pure fatta propria da altre pronunce di legittimità volta ad attenuare il formalismo ed a ritenere soddisfatto il requisito della forma scritta da uno scambio di missive, contenenti proposta ed accettazione, senza che le due dichiarazioni di volontà siano consacrate in un unico documento. La tesi più rigorosa è da preferire, in quanto assolve ad una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell’assoggettamento ai controlli dell’autorità tutoria. </i></span></span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Baskerville Old Face, serif;"><span style="font-size: medium;"><i>Secondo la Corte, la decisione resa dalla Corte d’Appello risultava dunque censurabile, nella parte in cui riteneva soddisfatto il requisito della forma scritta proprio degli atti della P.A., benché lo scambio tra proposta ed accettazione non fosse stato consacrato dalle parti in un unico documento.</i></span></span></p> <h2 class="western" align="justify"><a name=":12x"></a> <span style="font-size: large;"><i><span style="font-family: Google Sans, Roboto, RobotoDraft, Helvetica, Arial, sans-serif;">Christian Curzola</span></i></span></h2>