<p class="western" align="justify"></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Baskerville Old Face, serif;"><span style="font-size: large;"><b>Massima</b></span></span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Baskerville Old Face, serif;"><span style="font-size: large;"><i>L’abitudine a concepire il principio di legalità penale nella relativa declinazione meramente “</i></span></span><span style="font-family: Baskerville Old Face, serif;"><span style="font-size: large;">interna</span></span><span style="font-family: Baskerville Old Face, serif;"><span style="font-size: large;"><i>” viene da tempo contraddetto da un approccio pretorio diverso che – in ottica assai più sostanziale che formale – tiene conto di quanto previsto a livello europeo “</i></span></span><span style="font-family: Baskerville Old Face, serif;"><span style="font-size: large;">convenzionale</span></span><span style="font-family: Baskerville Old Face, serif;"><span style="font-size: large;"><i>” (CEDU), profilandosi dunque in modo vieppiù netto una “</i></span></span><span style="font-family: Baskerville Old Face, serif;"><span style="font-size: large;">legalità europea</span></span><span style="font-family: Baskerville Old Face, serif;"><span style="font-size: large;"><i>” a connotazione sostanzialistica capace di impattare in modo consistente sui rapporti tra sanzioni interne (formalmente) amministrative e sanzioni penali collegate ai medesimi fatti imputati al soggetto agente; ne discende la stigmatizzazione “</i></span></span><span style="font-family: Baskerville Old Face, serif;"><span style="font-size: large;">pro reo</span></span><span style="font-family: Baskerville Old Face, serif;"><span style="font-size: large;"><i>” – a tratti più severa, a tratti più blanda – di probabili “</i></span></span><span style="font-family: Baskerville Old Face, serif;"><span style="font-size: large;">bis in idem</span></span><span style="font-family: Baskerville Old Face, serif;"><span style="font-size: large;"><i>” da parte della Corte EDU, con prospettive financo di applicazione alle sanzioni amministrative (massime laddove “</i></span></span><span style="font-family: Baskerville Old Face, serif;"><span style="font-size: large;">para-penalmente</span></span><span style="font-family: Baskerville Old Face, serif;"><span style="font-size: large;"><i>” connotate) di principi “</i></span></span><span style="font-family: Baskerville Old Face, serif;"><span style="font-size: large;">penalistici</span></span><span style="font-family: Baskerville Old Face, serif;"><span style="font-size: large;"><i>” ad esse ancora estranei, primo fra tutti quello della retroattività della “</i></span></span><span style="font-family: Baskerville Old Face, serif;"><span style="font-size: large;">lex mitius</span></span><span style="font-family: Baskerville Old Face, serif;"><span style="font-size: large;"><i>”.</i></span></span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><b>Crono-articolo</b></span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Originariamente la "</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>sanzione</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">" non corrisponde, in ambito romanistico, ad un atto compendiantesi nella risposta "</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>secondaria</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">" dell'ordinamento alla violazione "</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>primaria</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">" di una norma giuridica, la "</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>sanctio</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">" atteggiandosi piuttosto a clausola che è parte integrante della norma "</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>primaria</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">" medesima.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Nelle leggi della Repubblica, più in specie, figurano talune clausole dette per l'appunto "</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>sanctiones legis</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">", che costituiscono quella parte della legge (</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>caput</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">) contenente prescrizioni volte ad assicurarne l'attuazione e, massime, a regolarne i rapporti con il resto dell'ordinamento già vigente; un esempio si rinviene nel c.d. </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>caput tralaticium de impunitate</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, col quale - nel contesto letterale di una determinata </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>Lex</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> - si statuisce che colui il quale, per ottemperare alla </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>Lex</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> medesima appena introdotta, violi una legge precedente non può per questo essere passibile di una "</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>sanzione</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">" (stavolta intesa in senso moderno, ed il cui concetto è dunque genericamente ben presente ai Romani). Sono dubbi i rapporti tra questo </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>caput</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> e l'altro "</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ut quodcumque postremum populus iussisset, id ius ratumque esset</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">" (e dunque "</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>sarà diritto ciò che il popolo ha deliberato per ultimo</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">"), "</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>capita</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">" entrambi concernenti la successione di leggi nel tempo e la possibile abrogazione della legge precedente da parte di quella successiva.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Ancora, costituisce una </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>sanctio</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> nel senso anzidetto il "</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>caput</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">" alla cui stregua la "</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>rogatio</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">" (proposta di legge) va assunta come non presentata laddove risulti proibito - per l'appunto - presentarla in base al </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ius</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> o al </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>fas</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> (regole di ascendenza "</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>divina</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">"): qui i Romani della Repubblica pongono dei limiti al procedimento legislativo, garantendo in particolare chi propone la legge dall'eventuale accusa di voler violare i ridetti limiti.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Qualcosa di più vicino al concetto di sanzione nel senso "</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>secondario</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">" modernamente inteso si rinviene nella classificazione tardo classica (Tit. Ulp., 1.1-2) onde, nello specifico ambito delle leggi c.d. proibitive (che dunque vietano di tenere un dato comportamento) vanno distinte le </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>leges perfectae</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> (esse proibiscono un atto disponendone, laddove compiuto, la nullità e dunque privandolo </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ex ante</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> di effetti) da quelle </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>minus quam perfectae</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> (l'atto viene vietato, ma se compiuto non è nullo, venendo piuttosto irrogata </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ex post</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, per l'appunto, una "</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>sanzione</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">", </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>sub specie</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> di pena pubblica o privata, al relativo autore) e da quelle </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>imperfectae</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> (onde l'atto vietato, laddove compiuto, non è nullo, né viene irrogata una pena pubblica o privata al relativo autore).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Tipico esempio di </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>lex minus quam perfecta</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, che dispone una sanzione assimilabile a quelle moderne in ragione del compimento dell’atto vietato, è la </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>Lex Laetoria de circumscriptione adulescentium</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, datata 200 a.C. circa, con la quale si irroga una pena pecuniaria a chi, nel concludere un atto a rilevanza patrimoniale, abbia abusato dell'inesperienza di un minore dei 25 anni arrecandogli pregiudizio; pena applicata su impulso di chiunque, e dunque a valle di una vera e propria azione popolare, il che connota la pertinente “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>sanzione</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” in termini decisamente "</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>pubblicistici</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">". </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><b>1889</b></span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il 30 giugno viene varato il R.D. n.6133, codice Zanardelli, di impianto liberale, che vede la luce in un contesto storico di formazione dello Stato unitario e di embrionale affacciarsi all’orbe giuridico del diritto amministrativo.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">In questa fase, problemi concernenti sanzioni amministrative “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>parapenali</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” e di connessa riperimetrazione del principio di legalità non si pone ancora, prevedendosi semplicemente - all’art.1 - che a definire i fatti penalmente rilevanti e le rispettive pene sia una legge.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><b>1930</b></span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il 19 ottobre viene varato il R.D. n.1398, nuovo codice penale, il cui art.1 conferma che a definire i fatti penalmente rilevanti e le rispettive pene deve essere una legge. Analogamente, ai sensi dell’art.199 nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Esiste dunque una “legalità penale”, sia su crinale delle pene che su quello delle misure di sicurezza, mentre la “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>legalità</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” delle sanzioni amministrative risulta “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>diffusa</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">”, dovendosi ricondurre alle singole leggi che le prevedono.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><b>1948</b></span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Viene varata la Costituzione Repubblicana, il cui art.25 cristallizza un rigido principio di legalità – declinato, fra l’altro, in termini di riserva assoluta di legge - in materia penale, onde nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso (comma 2), né può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge (comma 3).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Nello stesso tempo talune norme dedicate all’azione della Pubblica Amministrazione si esprimono invece in termini di riserva di legge relativa: non già solo l’art.97, alla cui stregua i pubblici uffici sono organizzati “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>secondo disposizioni di legge</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” (in modo da assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione), ma anche l’art.23 alla cui stregua nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>in base alla legge</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">”.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><b>1950 </b></span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il 4 novembre viene firmata a Roma la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><b>1955</b></span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il 4 agosto viene varata la legge n.848, con la quale l’Italia ratifica la CEDU.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><b>1957</b></span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il 25 marzo viene sottoscritto a Roma il Trattato istitutivo della CEE, Comunità Economica Europea.</span></p> <p class="western" align="center"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">* * *</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il 14 ottobre viene varata la legge n.1203 che ratifica, tra gli altri, anche il Trattato CEE.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><b>1959</b></span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il 21 gennaio vengono eletti i componenti della Corte EDU.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il 23 febbraio la Corte EDU tiene la prima seduta, che dura 5 giorni.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><b>1976</b></span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">L’8 giugno esce la storica sentenza della Corte EDU </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>Engel c. Paesi Bassi</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, che vara i c.d. “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>Engel criteria</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">”, canoni guida per ritrarre la effettiva natura di disposizioni di diritto interno da assumersi presidiate dalle garanzie CEDU stante il relativo afferire – prescindendo dal pertinente </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>nomen iuris</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> – a materia “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>sostanzialmente penale</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">”.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Per la Corte EDU, al fine di verificare se un procedimento abbia o meno ad oggetto “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>accuse in materia penale</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” ai sensi della Convenzione, vanno considerarti 3 diversi fattori, muovendo dalla qualificazione data dal sistema giuridico dello Stato convenuto all'illecito contestato dal ricorrente; qualificazione (</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>nomen iuris</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">) la quale, nondimeno, deve assumersi avere solo un valore formale e relativo, dovendo la Corte medesima verificarne la correttezza alla luce degli altri fattori indicativi del carattere (concretamente) “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>penale</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” dell'accusa contestata.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">In secondo luogo, va difatti presa in considerazione per la Corte la natura sostanziale dell'illecito commesso, vale a dire se si è di fronte ad una condotta in violazione di una norma che protegge il funzionamento di una determinata formazione sociale o se è invece preposta alla tutela </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>erga omnes</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> di beni giuridici della collettività, anche alla luce del denominatore comune delle rispettive legislazioni dei diversi Stati contraenti.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Va infine considerato – per la Corte - il grado di severità della pena che rischia la persona interessata, in una società di diritto appartenendo alla sfera "</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>penale</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">" le privazioni della libertà personale suscettibili di essere imposte quali punizioni, eccezione fatta per quelle la cui natura, durata o modalità di esecuzione non possano causare al relativo destinatario un apprezzabile danno.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">In sostanza, per la Corte EDU si è al cospetto della “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>materia penale</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” - con necessità di assicurare al soggetto coinvolto tutte le garanzie che la ridetta “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>materia</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” impone - laddove si abbia a che fare con un fatto penalmente rilevante alla stregua della qualificazione (formale) prevalente degli Stati contraenti, tenendo conto altresì della natura (sostanzialmente) penale dell’infrazione commessa, nonché della natura punitiva e della gravità della sanzione applicabile, siccome diretta a fini preventivi e punitivi.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><b>1981</b></span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il 24 novembre viene varata la legge n.689, recante modifiche al sistema penale (c.d. legge di depenalizzazione), alla stregua del cui art.1 – significativamente rubricato “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>principio di legalità</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” – nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione (comma 1), le leggi che prevedono sanzioni amministrative applicandosi soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati (comma 2), con conseguente non operatività per le sanzioni amministrative del principio della retroattività della legge sopravvenuta più favorevole (al contrario di quanto accade in materia penale).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Per il successivo art.9 sul c.d. principio di specialità, quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Tuttavia quando uno stesso fatto e' punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali. Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6, 9 e 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti, si applicano in ogni caso le disposizioni penali in tali articoli previste, anche quando i fatti stessi sono puniti da disposizioni amministrative che hanno sostituito disposizioni penali speciali.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Vede dunque la luce una disciplina generale delle sanzioni amministrative, corredata da un precipuo “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>principio di legalità</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” di tali sanzioni non perfettamente coincidente con quello “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>penale</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” puro (massime in termini di irretroattività della </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>lex mitius</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, che opera in ambito penale non opera in ambito amministrativo). Il nuovo “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>microsistema</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” sanzionatorio amministrativo si preoccupa peraltro anche di disciplinare i relativi rapporti con il diritto penale, in termini di c.d. “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>specialità</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">”.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><b>1982</b></span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il 10 luglio viene varato il decreto legge n.429, recante norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Stando al relativo art.10, l'applicazione delle pene previste nel decreto legge non esclude l'applicazione delle “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>pene pecuniarie</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” (in realtà, sanzioni di natura amministrativa tributaria) previste dalle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, configurando dunque una deroga rispetto al generale principio di specialità tra sanzioni penali e sanzioni amministrative di cui alla legge 689.81.</span></p> <p class="western" align="center"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">* * *</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il 7 agosto viene varata la legge n.516 che converte in legge, con modificazioni, il decreto legge n.429.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><b>1984</b></span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il 22 novembre viene adottato dal Consiglio d’Europa il VII Protocollo addizionale alla CEDU, secondo il cui articolo 4 (dedicato al “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>diritto a non essere giudicato o punito due volte</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">”), paragrafo 1, “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge ed alla procedura penale di tale Stato</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">”.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Viene dunque cristallizzato a livello convenzionale il diritto al c.d. “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ne bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">”.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><b>1988</b></span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il 22 settembre viene varato il D.p.R. n.477, il cui art.649, rubricato “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>divieto di un secondo giudizio</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">”, dispone significativamente che l'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti <a class="western" href="https://www.brocardi.it/dizionario/5978.html">irrevocabili</a> non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il <a class="western" href="https://www.brocardi.it/dizionario/5982.html">titolo</a>, per il <a class="western" href="https://www.brocardi.it/dizionario/5983.html">grado</a> o per le <a class="western" href="https://www.brocardi.it/dizionario/4379.html">circostanze</a>, salvo quanto disposto dagli articoli <a class="western" href="https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-primo/titolo-iv/art69.html">69</a> comma 2 e <a class="western" href="https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-quinto/titolo-iii/art345.html">345</a> (comma 1); se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia <a class="western" href="https://www.brocardi.it/dizionario/5676.html">sentenza di proscioglimento</a> o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo (comma 2).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Si tratta di una disciplina coerente con quanto disposto, su fronti contermini, dall’art.669 per quanto concerne, più a valle, il giudizio di esecuzione (pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona) e, più a monte, dagli articoli 28 (casi di conflitto tra giudici in ordine ad un medesimo fatto) e 54 e seguenti (casi di conflitto tra PM in ordine alle indagini su un medesimo fatto).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Qui si tende a scongiurare che ad un medesimo fatto corrispondano due procedimenti, o due processi, o alfine due condanne di natura formalmente e sostanzialmente penale, mentre nessun riferimento viene fatto ai rapporti – sempre con riguardo ad un medesimo fatto – tra possibili sanzioni penali e sanzioni amministrative (c.d. doppio binario sanzionatorio).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><b>1990</b></span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il 9 aprile viene varata la legge n.98, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 7 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, concernente l'estensione della lista dei diritti civili e politici, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><b>1991</b></span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il 12 novembre esce la sentenza della Corte costituzionale n.409 che dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n.516, (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) sollevata, in relazione all'art. 3 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Treviso.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Per la Corte, il principio del cumulo delle “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>pene pecuniarie</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” (di natura tributaria amministrativa) e delle sanzioni penali - quale posto dalla norma censurata - rappresenta, sì, una disciplina differenziata rispetto all'opposto principio della specialità operante in generale per le sanzioni amministrative irrogabili per fatti che integrerebbero anche gli estremi di un reato, ma è nient'affatto irragionevole, né lesivo del principio di eguaglianza, attesa l'assoluta diversità degli illeciti ai quali le due disposizioni si riferiscono e la peculiarità delle violazioni finanziarie, per le quali legittimamente il legislatore - nell'esercizio della propria discrezionalità - può modulare la reazione dell'ordinamento giuridico al comportamento illecito del contribuente con una duplice sanzione, pecuniaria e penale.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">A non diversa valutazione – chiosa ancora la Corte - conduce il rilievo del giudice </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>a quo</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> sulla residuale applicabilità (dal medesimo </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>de plano</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> assunta operante) del principio di specialità alle violazioni finanziarie diverse da quelle contemplate dalla legge n. 516 del 1982, atteso che - ove anche ciò fosse (ma è tutt'altro che certo in presenza di giurisprudenza, anche della Corte di cassazione, nonché di dottrina per nulla univoche sia su tale specifica questione, sia in termini più ampi sull'applicabilità, o meno, alle violazioni finanziarie dei principi generali posti dalla legge n. 689 del 1981 cit.) - la non irragionevolezza della pertinente opzione normativa risiederebbe comunque nella considerazione che la legge n. 516 cit. attiene a tributi evidentemente e non ingiustificatamente dal legislatore considerati fondamentali nel quadro della globale politica finanziaria da lui complessivamente disegnata con discrezionale modulazione della potestà impositiva, sicché per tali tributi sarebbe giustificata una scelta di maggior rigore (e, dunque, la doppia sanzionabilità sia a livello amministrativo che “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>penale puro</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">”).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><b>1998</b></span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il 24 febbraio viene varato il decreto legislativo n.58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (c.d. legge Draghi). </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Più in specie, secondo l’art.185, rubricato “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>notizia di reato e attività di accertamento</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">”, quando ha notizia di taluno dei reati previsti dagli articoli 180 (abuso di informazioni privilegiate) e 181 (aggiotaggio su strumenti finanziari) il PM ne informa senza ritardo il Presidente della CONSOB (comma 1); la CONSOB compie gli atti di accertamento delle violazioni avvalendosi dei poteri a essa attribuiti nei confronti dei soggetti sottoposti alla relativa vigilanza (comma 2) ed al medesimo fine, essa può inoltre: a) richiedere notizie, dati o documenti a chiunque appaia informato sui fatti, stabilendo il termine per la relativa comunicazione; b) procedere all'audizione di chiunque appaia informato sui fatti, redigendone processo verbale; c) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni ed accedere al sistema informativo dell'anagrafe tributaria secondo le modalità previste dagli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212 (comma 3). I poteri previsti dal comma 3, lettere a) e b), sono esercitati dalla Consob nel rispetto delle disposizioni degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura penale, in quanto compatibili (comma 4).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><b>2000</b></span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il 7 dicembre viene proclamata per la prima volta a Nizza la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, o Carta di Nizza, con la quale – per quanto qui di interesse - anche il diritto eurounitario riconosce ai cittadini europei un precipuo diritto al “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ne bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">”.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Particolarmente rilevante in proposito l’art.50, rubricato “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">”, onde nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge. Il riferimento è dunque ad una “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>sentenza penale definitiva</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">”, espressione sul cui valore semantico occorre indagare, con particolare riferimento all’aggettivo “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>penale</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">”.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><b>2001</b></span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il 18 ottobre viene pubblicata la legge costituzionale n.3 che, tra le altre cose, modifica il testo dell’art.117 della Costituzione: la potestà legislativa deve essere esercitata: </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">- nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario; il che fa dire a parte della dottrina che la frizione di una norma interna con una norma comunitaria comporta (nuovamente) vizio di costituzionalità e competenza alla relativa declaratoria solo della Corte costituzionale (previa remissione della relativa questione di legittimità costituzionale); </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">- nel rispetto dei vincoli derivanti dai Trattati internazionali, e dunque anche dalla CEDU.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Si profila dunque una sorta di “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>legalità europea</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” con possibili ricadute anche sul diritto penale, il cui sfondo è dato non già solo dai Trattati comunitari e dalle norme da essi derivate, ma anche dalla stessa CEDU.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><b>2005</b></span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il 18 aprile viene varata la legge n.62, il cui art.9 introduce – tra gli altri - l’art.187 ter nel decreto legislativo 58.98, configurando la fattispecie di c.d. manipolazione del mercato.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Stando al relativo comma 1, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso INTERNET o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari; per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va peraltro valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni (comma 2). </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Ancora, ai sensi del successivo comma 3, salve le pertinenti sanzioni penali, quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere: a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari; b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale; c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di inganno o di espediente; d) altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può tuttavia essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi ammesse nel mercato interessato (comma 4). </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti – dispone il comma 5 - sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito (e, dunque, in misura assai rigorosa) quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo (comma 6). </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Infine, per il comma 7 la CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Lo stesso provvedimento riformula l’art.185 sul reato c.d. di manipolazione del mercato, onde chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni (comma 1); il giudice può peraltro aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo (comma 2).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><b>2007</b></span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il 12 dicembre viene proclamata una seconda volta a Strasburgo, in versione adattata, la Carta di Nizza da parte di Parlamento, Consiglio e Commissione europea.</span></p> <p class="western" align="center"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">* * *</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il 13 dicembre viene firmato il Trattato di Lisbona, che apporta ampie modifiche al <a class="western" href="https://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_sull%27Unione_europea">Trattato sull'Unione europea</a> e al <a class="western" href="https://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_che_istituisce_la_Comunit%C3%A0_europea">Trattato che istituisce la Comunità europea</a>. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Con la relativa entrata in vigore, la Carta di Nizza ha il medesimo valore giuridico dei Trattati, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1 novellato, del <a class="western" href="https://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_sull%27Unione_europea">Trattato sull'Unione europea</a>, e si pone dunque come pienamente vincolante per le istituzioni europee e gli Stati membri e, allo stesso livello di Trattati e Protocolli ad essi allegati, come vertice dell'ordinamento dell'<a class="western" href="https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea">Unione europea</a>, con conseguente disapplicabilità delle norme interne contrastanti. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">I paragrafi 2 e 3 dell’art.6, anch’essi novellati, consentono nella sostanza all’Unione Europea di aderire alla CEDU; quando ciò dovesse accadere (con la procedura di cui al protocollo n.8 annesso al Trattato), i diritti fondamentali CEDU non saranno comunque, secondo l’interpretazione dottrinale, comunitarizzati </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>tout court</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, ma la relativa tutela verrà considerata quale principio generale del diritto dell’Unione, così come già avviene per le tradizioni costituzionali dei singoli Stati membri.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Ai sensi del relativo art.51, le disposizioni della Carta si applicano alle istituzioni e agli organi dell’Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri, esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione, onde i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l’applicazione secondo le rispettive competenze (comma 1), la Carta medesima non introducendo competenze nuove o compiti nuovi per la Comunità e per l’Unione, né modificando le competenze e i compiti definiti dai Trattati. In sostanza dunque, nelle materie penali “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>a rilevanza eurounitaria</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” (ma non anche fuori di esse) si applica la Carta ridetta e, in particolare, l’art.50 con il divieto di </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> in esso inscritto.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Peraltro, ai sensi del successivo art.52, paragrafo 3, laddove la Carta di Nizza (CDFUE) contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione (potendo nondimeno) il diritto dell’Unione concedere una protezione più estesa ai ridetti diritti convenzionalmente rilevanti. Ciò implica che il divieto di </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> viene previsto dalla Carta, in qualche modo, due volte: a) autonomamente, all’art.50 della Carta stessa); b) indirettamente, attraverso il richiamo all’art.4 del Protocollo VII alla CEDU.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><b>2008</b></span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il 2 agosto viene varata la legge n.130, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunita' europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><b>2009</b></span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il 10 febbraio esce la sentenza della Corte EDU, Grande Camera, n. 14939/03, </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>Zolotukhine c. Russia</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, che inaugura la giurisprudenza onde deve assumersi preclusa – stante la configurabilità di un “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>medesimo fatto</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” (</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>idem factum</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">) – la celebrazione di due processi che abbiano ad oggetto il medesimo fatto storico, a prescindere dalla qualificazione giuridica che di esso venga data.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">In sostanza, al cospetto di un dato fatto storico, si ha </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> quando sia celebrato un processo sulla scorta della pertinente qualificazione come reato A ed un altro processo in cui lo stesso fatto storico venga qualificato reato B; ciò proprio in considerazione della circostanza onde per “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>medesimo fatto</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” deve assumersi appunto il fatto storicamente inteso, e non già la qualificazione (quand’anche diversa) che ne venga data.</span></p> <p class="western" align="center"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">* * *</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><b>2013</b></span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il 26 febbraio esce la sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea, in causa C-617/10, </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>Fransson</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Nell’ambito del diritto dell’Unione, secondo quanto affermato da tale decisione, a fronte di un obbligo a carico dello Stato membro di repressione di certe condotte, l’efficacia del divieto di </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> basato sull’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, è subordinata ad una verifica sul carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo delle sanzioni applicate. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Qualora la risposta sanzionatoria sia stata sotto tale verso – nel primo giudizio – inadeguata, il giudice potrebbe procedere nel secondo giudizio anche se il primo fosse già esaurito. Benché operante </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>in malam partem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, il limite all’efficacia del </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ne bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> così descritto apre dunque la strada ad una valutazione sul peso combinato delle sanzioni applicabili in due separate sedi; valutazione che incrina dunque la portata meramente processuale della pertinente regola, onde il problema non è tanto e solo non sottoporre a due processi per un medesimo fatto, quanto piuttosto non “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>sanzionare</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” per quel medesimo fatto (ferme le coordinate dalla pronuncia indicate in termini di complessiva adeguatezza e proporzionalità del trattamento sanzionatorio applicato).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><b>2014</b></span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il 4 marzo esce la nota sentenza della Corte EDU, sezione II, sul caso </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>Grande Stevens ed altri c. Italia</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, che vede due soggetti privati - già sanzionati a titolo “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>amministrativo</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” dalla Consob - essere rinviati a giudizio in sede e penale (con previsione di sottoposizione al pertinente processo) e, dipoi, condannati in appello civile nel giudizio spiccato contro la sanzione (di carattere appunto “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>amministrativo</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">”) irrogata dalla Consob, con sentenza alfine confermata dalla Cassazione civile. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La Corte, per quanto qui maggiormente rileva, dopo aver operato una panoramica sulle norme di diritto interno (italiano) rilevanti, osserva preliminarmente come la posta in gioco “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>finanziaria</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” della causa sia stata importante. I ricorrenti sono stati condannati dalla CONSOB e dalla corte d’appello di Torino a pagare sanzioni pecuniarie che vanno da 500.000 a 3.000.000 EUR e rischiano di vedersi irrogare, dai giudici penali, una pena restrittiva della libertà e una sanzione pecuniaria che va da 20.000 a 5.000.000 EUR. Inoltre, prosegue la Corte, l’importanza soggettiva della questione appare evidente per i sigg. Gabetti, Grande Stevens e Marrone (si veda, a contrario, Shefer c. Russia (dec.), n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2245175/04%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">45175/04</a>, 13 marzo 2012) dacché, nei loro confronti, è stato pronunciato il divieto di assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo di società quotate in borsa, rispettivamente per la durata di sei, quattro e due mesi, il che potrebbe essere considerato lesivo della loro onorabilità professionale (si veda, </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>mutatis mutandis</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, Eon c. Francia, n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2226118/10%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">26118/10</a>, § 34, 14 marzo 2013).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Tenuto conto di quanto precede, la Corte ritiene che la prima condizione dell’articolo 35 § 3 b) della Convenzione, ossia l’assenza di pregiudizio importante per i ricorrenti, non sia soddisfatta e che quindi l’eccezione del Governo debba essere nel caso di specie rigettata. A titolo sovrabbondante, la Corte precisa poi che la prosecuzione dell’esame della causa si rende necessaria anche in nome del rispetto dei diritti dell’uomo (si veda, </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>mutatis mutandis</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, Nicoleta Gheorghe c. Romania, n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2223470/05%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">23470/05</a>, § 24, 3 aprile 2012, e Eon, § 35). Al riguardo, essa rileva che il ricorso solleva in particolare la questione della natura e dell’equità del procedimento dinanzi alla CONSOB e della possibilità di iniziare un processo penale per fatti già sanzionati da quest’ultima. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Si tratta – precisa il Collegio - della prima causa di questo tipo che la Corte è chiamata ad esaminare per quanto riguarda l’Italia e una decisione della Corte su questa questione di principio potrebbe in futuro guidare i giudici nazionali.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La Corte rammenta poi che, ai sensi dell’articolo 35 § 1 della Convenzione, essa può essere adita solo dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interne. La finalità di tale regola è quella di offrire agli Stati contraenti l’occasione di prevenire o riparare le violazioni denunciate nei loro confronti prima che la Corte ne sia investita (si vedano, tra le altre, Mifsud c. Francia (dec.) [GC], n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2257220/00%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">57220/00</a>, § 15, CEDU 2002 VIII, e Simons c. Belgio (dec.), n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2271407/10%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">71407/10</a>, § 23, 28 agosto 2012).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">I principi generali relativi alla regola dell’esaurimento delle vie di ricorso interne sono esposti nella sentenza Sejdovic c. Italia ([GC], n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2256581/00%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">56581/00</a>, §§ 43-46, CEDU 2006 II). La Corte rammenta che l’articolo 35 § 1 della Convenzione prescrive l’esaurimento dei soli ricorsi che siano al tempo stesso relativi alle violazioni denunciate, disponibili e adeguati. Un ricorso è effettivo quando è disponibile tanto in teoria quanto in pratica all’epoca dei fatti, vale a dire quando è accessibile, può offrire al ricorrente la riparazione delle violazioni denunciate e presenta ragionevoli prospettive di successo. Al riguardo, il mero fatto di nutrire dubbi quanto alle prospettive di successo di un dato ricorso che non è secondo ogni evidenza destinato al fallimento non costituisce un motivo valido per giustificare il mancato utilizzo di ricorsi interni (Brusco c. Italia (dec.), n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2269789/01%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">69789/01</a>, CEDU 2001 IX; Sardinas Albo c. Italia (dec.), n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2256271/00%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">56271/00</a>, CEDU 2004 I; e Alberto Eugénio da Conceicao c. Portogallo (dec.), n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2274044/11%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">74044/11</a>, 29 maggio 2012).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Nel caso di specie, chiosa ancora la Corte, nel loro ricorso in opposizione dinanzi alla corte d’appello di Torino, i ricorrenti hanno eccepito il mancato rispetto, da parte della CONSOB, del principio del contraddittorio. Essi hanno reiterato le loro deduzioni in questo senso dinanzi alla Corte di cassazione, invocando i principi del giusto processo, sanciti dall’articolo 111 della Costituzione. Hanno quindi esaurito, al riguardo, le vie di ricorso offerte loro dal diritto italiano. Quanto alle questioni relative ai poteri del presidente della CONSOB e alla tenuta di un’udienza a porte chiuse dinanzi alla corte d’appello di Torino, si trattava, secondo i ricorrenti, dell’applicazione di regole contenute in disposizioni legislative interne. Del resto, qualsiasi eccezione dei ricorrenti al riguardo sarebbe stata priva di ragionevoli prospettive di successo, tenuto conto in particolare del fatto che la Corte di cassazione ha ritenuto che le disposizioni costituzionali in materia di giusto processo e di diritto alla difesa non fossero applicabili al procedimento per l’irrogazione di sanzioni amministrative.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La Corte osserva anche che dopo la conferma, da parte della Corte di cassazione, della condanna pronunciata dalla CONSOB, i ricorrenti hanno invocato, nel procedimento penale, il principio del </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ne bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> ed hanno eccepito, invano, l’incostituzionalità delle disposizioni pertinenti del decreto legislativo n. 58 del 1998 e dell’articolo 649 del CPP, a causa della loro incompatibilità con l’articolo 4 del Protocollo n. 7. Infine, per quanto riguarda la circostanza che il procedimento penale era, alla data delle ultime informazioni ricevute dalla Corte (7 giugno 2013), ancora pendente in cassazione nei confronti dei sigg. Gabetti e Grande Stevens, è sufficiente osservare che i ricorrenti lamentano di essere stati «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>perseguiti penalmente</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» per un reato per il quale erano già stati condannati con sentenza definitiva. Pertanto, la loro doglianza relativa all’articolo 4 del Protocollo n. 7 non può per il Collegio essere considerata prematura. Ne consegue che l’eccezione del Governo relativa al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne non può per la Corte essere accolta.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Proseguendo nel proprio iter decisorio, la Corte rammenta la propria consolidata giurisprudenza ai sensi della quale, al fine di stabilire la sussistenza di una «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>accusa in materia penale</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">», occorre tener presente tre criteri: la qualificazione giuridica della misura in causa nel diritto nazionale, la natura stessa di quest’ultima, e la natura e il grado di severità della «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>sanzione</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» (Engel e altri c. Paesi Bassi, 8 giugno 1976, § 82, serie A n. 22). Questi criteri sono peraltro alternativi e non cumulativi: affinché si possa parlare di «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>accusa</i></span> <span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>in materia penale</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» ai sensi dell’articolo 6 § 1, è sufficiente che il reato in causa sia di natura «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>penale</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» rispetto alla Convenzione, o abbia esposto l’interessato a una sanzione che, per natura e livello di gravità, rientri in linea generale nell’ambito della «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>materia penale</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">». Ciò non impedisce di adottare un approccio cumulativo se l’analisi separata di ogni criterio non permette di arrivare ad una conclusione chiara in merito alla sussistenza di una «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>accusa in materia penale</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» (Jussila c. Finlandia [GC], n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2273053/01%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">73053/01</a>, §§ 30 e 31, CEDU 2006-XIII, e Zaicevs c. Lettonia, n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2265022/01%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">65022/01</a>, § 31, CEDU 2007-IX (estratti)).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Nel caso di specie, la Corte constata innanzitutto che le manipolazioni del mercato ascritte ai ricorrenti non costituiscono un “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>reato di natura penale</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” nel diritto italiano. Questi comportamenti sono in effetti puniti con una sanzione qualificata come «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>amministrativa</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» dall’articolo 187 ter punto 1 del decreto legislativo n. 58 del 1998. Ciò non è tuttavia decisivo ai fini dell’applicabilità del profilo penale dell’articolo 6 della Convenzione, in quanto le indicazioni che fornisce il diritto interno hanno un valore relativo (Öztürk c. Germania, 21 febbraio 1984, § 52, serie A n. 73, e Menarini Diagnostics S.r.l., § 39).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Per quanto riguarda la natura dell’illecito, sembra che le disposizioni la cui violazione è stata ascritta ai ricorrenti si prefiggessero di garantire l’integrità dei mercati finanziari e di mantenere la fiducia del pubblico nella sicurezza delle transazioni. La Corte rammenta che la CONSOB, autorità amministrativa indipendente, ha tra i propri scopi quello di assicurare la tutela degli investitori e l’efficacia, la trasparenza e lo sviluppo dei mercati borsistici. Si tratta di interessi generali della società normalmente tutelati dal diritto penale (si veda </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>mutatis mutandis</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, Menarini Diagnostics S.r.l., § 40; si veda anche Société Stenuit c. Francia, rapporto della Commissione europea dei diritti dell’uomo del 30 maggio 1991, § 62, serie A n. 232 A). Inoltre, la Corte è del parere che le sanzioni pecuniarie inflitte mirassero essenzialmente a punire per impedire la recidiva. Erano dunque basate su norme che perseguivano uno scopo preventivo, ovvero dissuadere gli interessati dal ricominciare, e repressivo, in quanto sanzionavano una irregolarità (si veda, </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>mutatis mutandis</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, Jussila, § 38).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Dunque, chiosa ancora la Corte, esse non si prefiggevano unicamente, come sostiene il Governo, di riparare un danno di natura finanziaria. Al riguardo, è opportuno notare che le sanzioni erano inflitte dalla CONSOB in funzione della gravità della condotta ascritta e non del danno provocato agli investitori.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Per quanto riguarda la natura e la severità della sanzione «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>che può essere inflitta</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» ai ricorrenti (Ezeh e Connors c. Regno Unito [GC], nn. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2239665/98%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">39665/98</a> e <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2240086/98%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">40086/98</a>, § 120, CEDU 2003-X), la Corte conviene con il Governo che le sanzioni pecuniarie in questione non potessero essere sostituite da una pena privativa della libertà in caso di mancato pagamento (si veda, a contrario, Anghel c. Romania, n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2228183/03%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">28183/03</a>, § 52, 4 ottobre 2007). Tuttavia, la CONSOB poteva infliggere una sanzione pecuniaria fino a 5.000.000 EUR, e questo massimo ordinario poteva, in alcune circostanze, essere triplicato o elevato fino a dieci volte il prodotto o il profitto ottenuto grazie al comportamento illecito. L’inflizione delle sanzioni amministrative pecuniarie sopra menzionate comporta per i rappresentanti delle società coinvolte la perdita temporanea della loro onorabilità, e se queste ultime sono quotate in borsa, ai loro rappresentanti si applica l’incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell’ambito delle società quotate per una durata variabile da due mesi a tre anni. La CONSOB può anche vietare alle società quotate, alle società di gestione e alle società di revisione di avvalersi della collaborazione dell’autore dell’illecito, per una durata massima di tre anni, e chiedere agli ordini professionali la sospensione temporanea dell’interessato dall’esercizio della propria attività professionale. Infine, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie importa la confisca del prodotto o del profitto dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">È vero che nel caso di specie le sanzioni non sono state applicate nel loro ammontare massimo, in quanto la corte d’appello di Torino ha ridotto alcune ammende inflitte dalla CONSOB, e non è stata disposta alcuna confisca. Tuttavia, il carattere penale di un procedimento è subordinato al grado di gravità della sanzione di cui è </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>a priori</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> passibile la persona interessata (Engel e altri, sopra citata, § 82), e non alla gravità della sanzione alla fine inflitta (Dubus S.A., § 37). Per di più, nel caso di specie i ricorrenti sono stati sanzionati con ammende variabili tra 500.000 e 3.000.000 EUR, e a Gabetti, Grande Stevens e Marrone è stata inflitta l’interdizione dall’amministrare, dirigere o controllare delle società quotate in borsa per un tempo compreso tra due e quattro mesi. Quest’ultima sanzione era tale da ledere il credito delle persone interessate (si veda, </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>mutatis mutandis</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, Dubus S.A., loc. ult. cit.), e le ammende erano, visto il loro ammontare, di una innegabile severità che comportava per gli interessati conseguenze patrimoniali importanti.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Alla luce di quanto è stato esposto e tenuto conto dell’importo elevato delle sanzioni pecuniarie inflitte e di quelle di cui erano passibili i ricorrenti, la Corte ritiene che le sanzioni in causa rientrino, per la loro severità, nell’ambito della materia penale (si vedano, </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>mutatis mutandis</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, Öztürk, sopra citata, § 54, e, a contrario, Inocêncio c. Portogallo (dec.), n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2243862/98%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">43862/98</a>, CEDU 2001 I).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Del resto, la Corte rammenta anche che a proposito di alcune autorità amministrative francesi competenti in diritto economico e finanziario, dotate di potere sanzionatorio, essa ha dichiarato che il profilo penale dell’articolo 6 si applicava anche nel caso della Corte di disciplina finanziaria ed economica (Guisset c. Francia, n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2233933/96%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">33933/96</a>, § 59, CEDU 2000 IX), del Consiglio dei mercati finanziari (Didier c. Francia (dec.), n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2258188/00%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">58188/00</a>, 27 agosto 2002), del Consiglio della concorrenza (Lilly France S.A. c. Francia (dec.), n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2253892/00%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">53892/00</a>, 3 dicembre 2002), della commissione delle sanzioni dell’Autorità dei mercati finanziari (Messier c. Francia (dec.), n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2225041/07%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">25041/07</a>, 19 maggio 2009), e della Commissione bancaria (Dubus S.A., sopra citata, § 38). Lo stesso è accaduto per l’autorità italiana AGCM – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; si veda Menarini Diagnostics S.r.l., § 44).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Tenuto conto dei diversi aspetti della causa, debitamente ponderati, la Corte ritiene alfine che le sanzioni pecuniarie inflitte ai ricorrenti abbiano carattere penale, di modo che il profilo penale dell’articolo 6 § 1 sia applicabile nel caso di specie (si veda, </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>mutatis mutandis</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, Menarini Diagnostics S.r.l., loc. ult. cit.).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Sotto altro profilo, la Corte si dichiara pronta ad ammettere che, come sottolineato dal Governo, il procedimento dinanzi alla CONSOB ha permesso agli accusati di presentare elementi utili per la loro difesa. In effetti, l’accusa formulata dall’ufficio IT è stata comunicata ai ricorrenti, i quali sono stati invitati a difendersi. I ricorrenti hanno anche avuto conoscenza del rapporto e della nota complementare dell’ufficio IT, e hanno avuto a disposizione trenta giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni rispetto a quest’ultimo documento. Questo termine non appare manifestamente insufficiente e i ricorrenti non ne hanno chiesto la proroga.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Resta comunque il fatto che, come riconosciuto dal Governo, il rapporto che conteneva le conclusioni dell’ufficio sanzioni, destinato a servire poi da base alla decisione della Commissione, non è stato comunicato ai ricorrenti, che non hanno dunque avuto la possibilità di difendersi rispetto al documento alla fine sottoposto dagli organi investigativi della CONSOB all’organo incaricato di decidere sulla fondatezza delle accuse. Inoltre, gli interessati non hanno avuto possibilità di interrogare o di far interrogare le persone eventualmente sentite dall’ufficio IT.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La Corte rileva anche che il procedimento dinanzi alla CONSOB era essenzialmente scritto e che i ricorrenti non hanno avuto la possibilità di partecipare all’unica riunione tenuta dalla Commissione, alla quale non erano ammessi. Questo non viene contestato dal Governo. A tale proposito, la Corte rammenta che lo svolgimento di un’udienza pubblica costituisce un principio fondamentale sancito dall’articolo 6 § 1 (Jussila, sopra citata, § 40). Tuttavia, è vero che l’obbligo di tenere un’udienza pubblica non è assoluto (Håkansson e Sturesson c. Svezia, 21 febbraio 1990, § 66, serie A n. 171-A) e che l’articolo 6 non esige necessariamente lo svolgimento di una udienza in tutte le procedure, soprattutto nelle cause che non sollevano questioni di credibilità o non suscitano controversie su fatti che rendono necessario un confronto orale, e nell’ambito delle quali i giudici possono pronunciarsi in maniera equa e ragionevole sulla base delle conclusioni scritte delle parti e degli altri documenti contenuti nel fascicolo (si vedano, ad esempio, Döry c. Svezia, n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2228394/95%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">28394/95</a>, § 37, 12 novembre 2002; Pursiheimo c. Finlandia (dec.), n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2257795/00%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">57795/00</a>, 25 novembre 2003; Jussila, § 41; e Suhadolc c. Slovenia (dec.), n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2257655/08%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">57655/08</a>, 17 maggio 2011, dove la Corte ha ritenuto che la mancanza di udienza orale e pubblica non creasse alcuna violazione dell’articolo 6 della Convenzione in una causa per eccesso di velocità e di guida in stato di ebbrezza nella quale gli elementi a carico dell’accusato erano stati ottenuti grazie ad alcuni apparecchi tecnici).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Anche se le esigenze del processo equo sono più rigorose in materia penale, la Corte non esclude che, nell’ambito di alcune procedure penali, i giudici aditi possano, in ragione della natura delle questioni che si pongono, sentirsi esonerati dal tenere un’udienza. Se bisogna tenere presente che i procedimenti penali, che hanno ad oggetto la determinazione della responsabilità penale e l’imposizione di misure a carattere repressivo e dissuasivo, assumono una certa gravità, va da sé che alcuni di essi non comportano alcun carattere infamante per le persone che ne sono oggetto e che le «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>accuse in materia penale</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» non hanno tutte lo stesso peso (Jussila, § 43).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">È opportuno anche precisare – chiosa ancora la Corte - che l’importanza considerevole che la posta in gioco del procedimento in questione può avere per la situazione personale di un ricorrente non è decisiva per stabilire se sia necessario tenere una udienza (Pirinen c. Finlandia (dec.), n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2232447/02%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">32447/02</a>, 16 maggio 2006). Resta comunque il fatto che il rigetto della richiesta di tenere una udienza può giustificarsi soltanto in rare occasioni (Miller c. Svezia, n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2255853/00%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">55853/00</a>, § 29, 8 febbraio 2005, e Jussila, § 42).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Per quanto riguarda la presente causa, secondo la Corte era necessaria una udienza pubblica, orale e accessibile ai ricorrenti. A tale proposito, la Corte osserva che vi era una controversia sui fatti, soprattutto per ciò che riguardava lo stato di avanzamento delle negoziazioni con la Merrill Lynch International Ltd, e che, al di là della loro gravità da un punto di vista economico, le sanzioni in cui rischiavano di incorrere alcuni dei ricorrenti avevano, come notato prima, un carattere infamante, potendo arrecare pregiudizio all’onorabilità professionale e al credito delle persone interessate. Per quanto sopra esposto, la Corte reputa che il procedimento dinanzi alla CONSOB non soddisfacesse tutte le esigenze dell’articolo 6 della Convenzione, soprattutto per quanto riguarda la parità delle armi tra accusa e difesa e il mancato svolgimento di una udienza pubblica che permettesse un confronto orale.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Ancora, la Corte rammenta la propria consolidata giurisprudenza ai sensi della quale, per stabilire se un «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>tribunale</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» possa essere considerato «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>indipendente</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">», occorre tener conto, soprattutto, delle modalità di designazione e della durata del mandato dei relativi membri, dell’esistenza di una tutela contro le pressioni esterne e sapere se vi sia stata o meno parvenza di indipendenza (Kleyn e altri c. Paesi Bassi [GC], nn. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2239343/98%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">39343/98</a>, <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2239651/98%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">39651/98</a>, <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2243147/98%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">43147/98</a> e <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2246664/99%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">46664/99</a>, § 190, CEDU 2003-VI). Tenuto conto delle modalità e delle condizioni di nomina dei membri della CONSOB, e in assenza di elementi che permettano di dire che le garanzie contro eventuali pressioni esterne non sono sufficienti e adeguate, la Corte ritiene che non si debba dubitare dell’indipendenza della CONSOB rispetto a qualsiasi altro potere o autorità, e in particolare rispetto al potere esecutivo. Al riguardo, essa fa proprie le osservazioni del Governo per quanto riguarda l’autonomia della CONSOB e le garanzie che caratterizzano la nomina dei relativi membri.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La Corte rammenta poi i principi generali riguardanti il metodo per valutare l’imparzialità di un «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>tribunale</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">», che sono esposti, tra altre, nelle seguenti sentenze: Padovani c. Italia, 26 febbraio 1993, § 20, serie A n. 257-B; Thomann c. Svizzera, 10 giugno 1996, § 30, Recueil des arrêts et décisions 1996-III; Ferrantelli e Santangelo c. Italia, 7 agosto 1996, § 58, Recueil 1996-III; Castillo Algar c. Spagna, 28 ottobre 1998, § 45, Recueil 1998-VIII; Wettstein c. Svizzera, n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2233958/96%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">33958/96</a>, § 44, CEDU 2000 XII; Morel c. Francia, n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2234130/96%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">34130/96</a>, § 42, CEDU 2000-VI; e Cianetti c. Italia, n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2255634/00%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">55634/00</a>, § 37, 22 aprile 2004.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Per quanto riguarda l’aspetto soggettivo dell’imparzialità della CONSOB, la Corte constata che nel caso di specie non vi è nulla che indichi un qualsiasi pregiudizio o partito preso da parte dei relativi membri. Il fatto che siano state prese decisioni sfavorevoli ai ricorrenti non può da solo mettere in dubbio la loro imparzialità (si veda, </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>mutatis mutandis</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, Previti c. Italia (dec.), n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%221845/08%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1845/08</a>, § 53, 12 febbraio 2013) e la Corte non può dunque che presumere l’imparzialità personale dei membri della CONSOB, compresa quella del relativo presidente. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Per quanto riguarda l’imparzialità oggettiva, la Corte nota che il regolamento della CONSOB prevede una certa separazione tra organi incaricati dell’indagine e organo competente a decidere sull’esistenza di un illecito e sull’applicazione delle sanzioni. In particolare, l’accusa è formulata dall’ufficio IT, che compie anche indagini i cui risultati sono riassunti nel rapporto dell’ufficio sanzioni contenente le conclusioni e le proposte sulle sanzioni da applicare. La decisione finale sull’inflizione di queste ultime spetta unicamente alla commissione.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Rimane comunque il fatto – chiosa ancora la Corte - che l’ufficio IT, l’ufficio sanzioni e la commissione non sono che suddivisioni dello stesso organo amministrativo, che agiscono sotto l’autorità e la supervisione di uno stesso presidente. Secondo la Corte, ciò si esprime nel consecutivo esercizio di funzioni di indagine e di giudizio in seno ad una stessa istituzione; ora, in materia penale tale cumulo non è compatibile con le esigenze di imparzialità richieste dall’articolo 6 § 1 della Convenzione (si veda, in particolare e </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>mutatis mutandis</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, Piersack c. Belgio, 1o ottobre 1982, §§ 30-32, serie A n. 53, e De Cubber c. Belgio, 26 ottobre 1984, §§ 24-30, serie A n. 86, dove la Corte ha concluso per una mancanza di imparzialità oggettiva del «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>tribunale</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» in ragione, nella prima di queste cause, del fatto che una corte d’assise fosse presieduta da un consigliere che, precedentemente, aveva diretto la sezione della procura di Bruxelles investita del caso dell’interessato; e, nella seconda, dell’esercizio in successione delle funzioni di giudice istruttore e di giudice di merito da parte di uno stesso magistrato in una stessa causa).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Le constatazioni che precedono, relative alla mancanza di imparzialità oggettiva della CONSOB e alla mancata conformità del procedimento dinanzi ad essa con il principio del processo equo non sono comunque sufficienti – rappresenta tuttavia la Corte - per poter concludere che nel caso di specie vi è stata violazione dell’articolo 6. Al riguardo la Corte osserva che le sanzioni lamentate dai ricorrenti non sono state inflitte da un giudice all’esito di un procedimento giudiziario in contraddittorio, ma da un’autorità amministrativa, la CONSOB. Se affidare a tali autorità il compito di perseguire e reprimere le contravvenzioni non è incompatibile con la Convenzione, occorre tuttavia sottolineare che i ricorrenti devono poter impugnare qualsiasi decisione adottata in questo modo nei loro confronti dinanzi a un tribunale che offra le garanzie dell’articolo 6 (Kadubec c. Slovacchia, 2 settembre 1998, § 57, Recueil 1998-VI; Čanády c. Slovacchia, n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2253371/99%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">53371/99</a>, § 31, 16 novembre 2004; e Menarini Diagnostics S.r.l., sopra citata, § 58).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il rispetto dell’articolo 6 della Convenzione non esclude dunque che in un procedimento di natura amministrativa, una «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>pena</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» sia imposta in primo luogo da un’autorità amministrativa. Esso presuppone, tuttavia, che la decisione di un’autorità amministrativa che non soddisfi essa stessa le condizioni dell’articolo 6 sia successivamente sottoposta al controllo di un organo giudiziario dotato di piena giurisdizione (Schmautzer, Umlauft, Gradinger, Pramstaller, Palaoro e Pfarrmeier c. Austria, sentenze del 23 ottobre 1995, rispettivamente §§ 34, 37, 42 e 39, 41 e 38, serie A nn. 328 A-C e 329 A C). Fra le caratteristiche di un organo giudiziario dotato di piena giurisdizione figura il potere di riformare qualsiasi punto, in fatto come in diritto, della decisione impugnata, resa dall’organo inferiore. In particolare esso deve avere competenza per esaminare tutte le pertinenti questioni di fatto e di diritto che si pongono nella controversia di cui si trova investito (Chevrol c. Francia, n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2249636/99%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">49636/99</a>, § 77, CEDU 2003-III; Silvester’s Horeca Service c. Belgio, n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2247650/99%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">47650/99</a>, § 27, 4 marzo 2004; e Menarini Diagnostics S.r.l., § 59).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Nel caso di specie i ricorrenti hanno avuto la possibilità, di cui si sono avvalsi, di contestare le sanzioni inflitte dalla CONSOB dinanzi alla corte d’appello di Torino e di ricorrere per cassazione avverso le sentenze emesse da quest’ultima. Resta da stabilire se queste due autorità giudiziarie fossero «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>organi giudiziari dotati di piena giurisdizione</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» ai sensi della giurisprudenza della Corte.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La Corte nota innanzitutto che nel caso di specie non vi sono elementi che permettano di dubitare dell’indipendenza e della imparzialità della corte d’appello di Torino. I ricorrenti peraltro non sollevano contestazioni in tal senso.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La Corte osserva per di più che la corte d’appello era competente per giudicare sulla esistenza, in fatto e in diritto, dell’illecito definito dall’articolo 187 ter del decreto legislativo n. 58 del 1998, e aveva il potere di annullare la decisione della CONSOB. Essa doveva anche valutare la proporzionalità delle sanzioni inflitte rispetto alla gravità del comportamento ascritto. Di fatto, essa ha peraltro ridotto l’ammontare delle sanzioni pecuniarie e la durata della interdizione pronunciata per alcuni dei ricorrenti ed ha esaminato le loro diverse affermazioni di ordine fattuale o giuridico. La relativa competenza non si limitava dunque ad un semplice controllo di legalità.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">È vero che i ricorrenti contestano il fatto che la corte d’appello non ha interrogato i testimoni. Tuttavia, essi non indicano alcuna norma procedurale che avrebbe impedito tale interrogatorio. Per di più, la richiesta di audizione dei testimoni formulata dal sig. Grande Stevens nella relativa memoria del 25 settembre 2007 non indicava né i nomi delle persone che l’interessato desiderava fossero convocate né le circostanze sulle quali queste ultime avrebbero dovuto testimoniare. Inoltre, la richiesta era stata formulata in maniera puramente eventuale, dovendo essere esaminata unicamente nel caso in cui la corte d’appello avesse considerato insufficienti o non utilizzabili i documenti già inseriti nel fascicolo. Lo stesso si può dire per la domanda formulata dal sig. Marrone, che prospettava la possibilità di ascoltare i testimoni, di cui citava le dichiarazioni, soltanto «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>se necessario</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">». Ad ogni modo, dinanzi alla Corte i ricorrenti non hanno indicato con precisione i testimoni la cui audizione sarebbe stata rifiutata dalla corte d’appello e le ragioni per le quali la loro testimonianza sarebbe stata decisiva per l’esito delle loro cause. Non hanno neanche sostenuto il loro motivo di ricorso relativo all’articolo 6 § 3 d) della Convenzione.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Alla luce di quanto esposto, la Corte considera che la corte d’appello di Torino era certamente un «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>organo dotato di piena giurisdizione</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» ai sensi della propria giurisprudenza (si veda, </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>mutatis mutandis</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, Menarini Diagnostics S.r.l., §§ 60-67). I ricorrenti stessi non sembrano contestarlo.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Resta da stabilire se le udienze sul merito svoltesi dinanzi alla corte d’appello di Torino siano state pubbliche, questione di fatto sulla quale le affermazioni delle parti divergono. Al riguardo, la Corte non può che richiamare le proprie conclusioni sulla necessità, nel caso di specie, di un’udienza pubblica.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La Corte nota che le parti hanno prodotto documenti contraddittori sul modo in cui si sarebbero svolte le udienze oggetto di contestazione; secondo le dichiarazioni scritte del dirigente la cancelleria della corte d’appello di Torino, prodotte dai ricorrenti, queste udienze si sarebbero svolte in camera di consiglio, mentre secondo le dichiarazioni scritte del presidente della corte d’appello, prodotte dal Governo, soltanto le udienze relative al subprocedimento cautelare si sarebbero svolte in camera di consiglio, tutte le altre udienze sarebbero state pubbliche. La Corte non è affatto in grado di dire quale delle due versioni sia vera. Comunque sia, davanti a queste due versioni, entrambe plausibili e provenienti da fonti qualificate, ma opposte, la Corte ritiene opportuno attenersi al contenuto degli atti ufficiali del procedimento. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Ora, come i ricorrenti hanno giustamente sottolineato, le sentenze emesse dalla corte d’appello indicano che queste ultime si erano svolte in camera di consiglio o che era stata disposta la comparizione delle parti in camera di consiglio. Facendo fede a queste menzioni, la Corte giunge pertanto alla conclusione che dinanzi alla corte d’appello di Torino non si sia svolta alcuna udienza pubblica.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">È vero – prosegue la Corte - che un’udienza pubblica si è svolta dinanzi alla Corte di cassazione. Tuttavia, quest’ultima non era competente per esaminare il merito della causa, accertare i fatti e valutare gli elementi di prova; il Governo peraltro non lo contesta. La Corte di cassazione non poteva dunque essere considerata come un organo dotato di piena giurisdizione ai sensi della giurisprudenza della Corte.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La Corte rammenta – sotto altro profilo - che non le spetta esaminare gli errori di fatto o di diritto che si presumono commessi da un organo giudiziario interno, a meno che e nella misura in cui questi errori abbiano potuto ledere i diritti e le libertà salvaguardati dalla Convenzione (Khan c. Regno Unito, n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2235394/97%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">35394/97</a>, § 34, CEDU 2000-V), e che in linea di principio spetta alle autorità giudiziarie nazionali valutare i fatti e interpretare e applicare il diritto interno (Pacifico c. Italia (dec.), n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2217995/08%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">17995/08</a>, § 62, 20 novembre 2012). Ora, la Corte ha esaminato le decisioni interne contestate dai ricorrenti senza rilevare segni di arbitrio che possano costituire un diniego di giustizia o un evidente abuso (si veda, a contrario, De Moor c. Belgio, 23 giugno 1994, § 55 in fine, serie A n. 292 A, e Barać e altri c. Montenegro, n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2247974/06%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">47974/06</a>, § 32, 13 dicembre 2011).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La Corte rammenta anche che il principio della presunzione d’innocenza richiede, tra l’altro, che nell’adempiere alle loro funzioni i membri del tribunale non partano dall’idea preconcetta che l’imputato abbia commesso l’atto contestato; l’onere della prova è a carico dell’accusa e il dubbio è a favore dell’accusato. Inoltre, spetta all’autorità che procede indicare all’interessato ciò che gli verrà addebitato - al fine di dargli modo di preparare e presentare la sua consequenziale difesa - e di offrire prove sufficienti per poter basare una dichiarazione di colpevolezza (si veda, in particolare Barberà, Messegué e Jabardo c. Spagna, 6 dicembre 1988, § 77, serie A n. 146; John Murray c. Regno Unito, 8 febbraio 1996, § 54, Recueil 1996-I; e Telfner c. Austria, n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2233501/96%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">33501/96</a>, § 15, 20 marzo 2001).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Nel caso di specie – chiosa la Corte - la condanna degli interessati è stata pronunciata sulla base di un insieme di indizi giudicati precisi, gravi e concordanti prodotti dall’ufficio IT, e che facevano pensare che, all’epoca della diffusione dei comunicati stampa del 24 agosto 2005, l’accordo che modificava l’</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>equity swap</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> fosse stato concluso o stava per essere concluso. In tali circostanze, non può essere rilevata alcuna violazione del principio della presunzione di innocenza (si veda, </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>mutatis mutandis</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, Previti c. Italia (dec.), n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2245291/06%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">45291/06</a>, § 250, 8 dicembre 2009).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Alla luce di quanto esposto, la Corte ritiene che, anche se il procedimento dinanzi alla CONSOB non ha soddisfatto le esigenze di equità e di imparzialità oggettiva dall’articolo 6 della Convenzione, i ricorrenti hanno beneficiato del successivo controllo da parte di un organo indipendente e imparziale dotato di piena giurisdizione, in questo caso la corte d’appello di Torino. Tuttavia, quest’ultima non ha tenuto un’udienza pubblica, fatto che, nel caso di specie, ha costituito una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La Corte rammenta a questo punto che dalle disposizioni dell’articolo 6 § 3 a) della Convenzione si deduce la necessità che l’«</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>accusa</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» sia notificata all’interessato con estrema attenzione. L’atto d’accusa svolge un ruolo determinante nell’ambito dell’azione penale: a decorrere dalla relativa notifica, la persona accusata viene ufficialmente avvisata per iscritto della base giuridica e fattuale delle accuse formulate nei relativi confronti (Kamasinski c. Austria, 19 dicembre 1989, § 79, serie A n. 168). Peraltro, l’articolo 6 § 3 a) riconosce all’accusato il diritto di essere informato non solo del motivo dell’accusa, ossia dei fatti materiali posti a relativo carico e sui quali si basa l’imputazione, ma anche, in maniera dettagliata, della qualificazione giuridica attribuita a tali fatti (Pélissier e Sassi c. Francia [GC], n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2225444/94%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">25444/94</a>, § 51, CEDU 1999-II).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La portata di tale disposizione deve essere valutata alla luce del diritto più generale a un processo equo sancito dal paragrafo 1 dell’articolo 6 della Convenzione (Sadak e altri c. Turchia (n. 1), nn. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2229900/96%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">29900/96</a>, <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2229901/96%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">29901/96</a>, <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2229902/96%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">29902/96</a> e <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2229903/96%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">29903/96</a>, § 49, CEDU 2001 VIII). La Corte considera che, in materia penale, una notifica precisa e completa all’accusato degli elementi a relativo carico – compresa la qualificazione giuridica che il giudice potrebbe applicare nei relativi confronti – sia una condizione essenziale per l’equità del procedimento (Pélissier e Sassi, § 52).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Esiste peraltro un collegamento tra i punti a) e b) dell’articolo 6 § 3, e il diritto di essere informato della natura e del motivo dell’accusa deve essere esaminato alla luce del diritto per l’accusato di preparare la propria difesa (Pélissier e Sassi, § 54).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Nel caso di specie, la Corte osserva che le doglianze del sig. Grande Stevens sono inerenti al fatto che la CONSOB aveva indicato che egli aveva agito nella relativa qualità di amministratore della Exor e che la corte d’appello di Torino, pur riconoscendo che egli non aveva tale qualità, ha comunque confermato la condanna a suo carico.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La Corte osserva che la qualità di amministratore di una società quotata in borsa non rientra tra gli elementi costitutivi dell’illecito ascritto al sig. Grande Stevens, in quanto l’articolo 187 ter del decreto legislativo n. 58 del 1998 punisce «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>chiunque</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» diffonde informazioni false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari. La corte d’appello di Torino lo ha giustamente sottolineato, ritenendo che la questione che si poneva non fosse stabilire se l’interessato era uno degli amministratori della Exor, ma se aveva partecipato al processo decisionale che aveva condotto alla pubblicazione del comunicato stampa in questione.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Di conseguenza, la qualità di amministratore della Exor non faceva parte dell’«</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>accusa</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» notificata al sig. Grande Stevens, e non costituiva nemmeno un «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>elemento intrinseco dell’accusa iniziale</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» che l’accusato avrebbe dovuto conoscere fin dall’inizio del procedimento (si veda, a contrario, De Salvador Torres c. Spagna, 24 ottobre 1996, § 33, Recueil 1996-V).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Peraltro, nella misura in cui si potrebbe ritenere che la qualità di amministratore della Exor fosse uno degli elementi utilizzati dalle autorità nazionali per valutare se il sig. Grande Stevens si fosse reso colpevole dell’illecito ascrittogli, si deve osservare che l’interessato è stato informato in tempo utile del fatto che gli era stata attribuita tale qualità, e ha potuto presentare in merito argomenti fattuali e giuridici sia dinanzi alla CONSOB che dinanzi alla corte d’appello (si veda, </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>mutatis mutandis</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, D.C. c. Italia (dec.), n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2255990/00%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">55990/00</a>, 28 febbraio 2002, e Dallos c. Ungheria, n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2229082/95%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">29082/95</a>, §§ 49-53, 1o marzo 2001). E quest’ultima alla fine ha riconosciuto che il sig. Grande Stevens non aveva tale qualità.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Pertanto, la Corte non constata alcuna violazione del diritto, riconosciuto al ricorrente dall’articolo 6 § 3 a) e b) della Convenzione, di essere informato della natura e dei motivi dell’accusa formulata nei relativi confronti e di disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Ancora, la Corte osserva che i ricorrenti sono stati condannati dalla CONSOB e dalla corte d’appello di Torino al pagamento di pesanti sanzioni pecuniarie, comprese tra 500.000 e 3.000.000 EUR, il che si traduce in una ingerenza nel diritto degli interessati al rispetto dei beni. Peraltro, ciò non viene messo in discussione dal Governo.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La Corte rammenta che l’articolo 1 del Protocollo n. 1 contiene tre norme distinte: la prima, contenuta nella prima frase del primo comma e avente carattere generale, enuncia il principio del rispetto della proprietà; la seconda, contenuta nella seconda frase dello stesso comma, prevede la privazione della proprietà subordinandola ad alcune condizioni; la terza, prevista nel secondo comma, riconosce agli Stati contraenti il potere di disciplinare l’uso dei beni, conformemente all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle sanzioni pecuniarie (si vedano, tra le altre, National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society e Yorkshire Building Society c. Regno Unito, 23 ottobre 1997, § 78, Recueil 1997-VII).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La Corte ritiene che le sanzioni pecuniarie inflitte ai ricorrenti rientrino nelle previsioni del secondo comma dell’articolo 1, in particolare nel diritto dello Stato di disciplinare l’uso dei beni per assicurare il pagamento delle sanzioni pecuniarie.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La Corte rammenta che l’articolo 1 del Protocollo n. 1 esige, innanzitutto e soprattutto, che un’ingerenza della pubblica autorità nel godimento del diritto al rispetto dei beni sia legale (Varesi e altri c. Italia (dec.), n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2249407/08%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">49407/08</a>, § 36, 12 marzo 2013): la seconda frase del primo comma di tale articolo autorizza una privazione della proprietà solo «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>nelle condizioni previste dalla legge</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">»; il secondo comma riconosce agli Stati il diritto di disciplinare l’uso dei beni adottando «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>leggi</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» (OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russia, n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2214902/04%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">14902/04</a>, § 559, 20 settembre 2011). Inoltre, la preminenza del diritto, uno dei principi fondamentali in una società democratica, è inerente al complesso degli articoli della Convenzione (Iatridis c. Grecia [GC], n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2231107/96%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">31107/96</a>, § 58, CEDU 1999-II, e Capital Bank AD c. Bulgaria, n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2249429/99%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">49429/99</a>, § 133, CEDU 2005 XII (estratti)).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Per rispondere a questa esigenza di legalità, il diritto interno deve offrire un certo margine di protezione contro le ingerenze arbitrarie delle pubbliche autorità nel diritto al rispetto dei beni (Capital Bank AD, § 134; Zlínsat, spol. s r.o. c. Bulgaria, n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2257785/00%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">57785/00</a>, § 98, 15 giugno 2006; Družstevní Záložna Pria e altri c. Repubblica ceca, n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2272034/01%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">72034/01</a>, § 89, 31 luglio 2008; e Forminster Enterprises Limited c. Repubblica ceca, n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2238238/04%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">38238/04</a>, § 69, 9 ottobre 2008).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Nonostante il silenzio dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 in materia di esigenze procedurali, le procedure applicabili nel caso di specie devono offrire alla persona interessata un’adeguata opportunità di esporre i propri argomenti alle autorità competenti allo scopo di contestare effettivamente le misure che ledono i diritti sanciti da tale disposizione (Sovtransavto Holding c. Ucraina, n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2248553/99%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">48553/99</a>, § 96, CEDU 2002 VII; Anheuser-Busch Inc. c. Portogallo [GC], n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2273049/01%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">73049/01</a>, § 83, CEDU 2007-I; J.A. Pye (Oxford) Ltd e J.A. Pye (Oxford) Land Ltd c. Regno Unito [GC], n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2244302/02%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">44302/02</a>, § 57, CEDU 2007-III; Ucraina Tyumen c. Ucraina, n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2222603/02%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">22603/02</a>, § 51, 22 novembre 2007; Zehentner c. Austria, n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2220082/02%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">20082/02</a>, § 75, 16 luglio 2009; e Shesti Mai Engineering OOD e altri c. Bulgaria, n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2217854/04%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">17854/04</a>, § 79, 20 settembre 2011; si vedano anche, </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>mutatis mutandis</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, Al Nashif c. Bulgaria, n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2250963/99%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">50963/99</a>, § 123, 20 giugno 2002). Per assicurarsi che tale condizione sia rispettata, si devono valutare le procedure applicabili da un punto di vista generale (si vedano Jokela c. Finlandia, n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2228856/95%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">28856/95</a>, § 45, CEDU 2002-IV, e Družstevní Záložna Pria e altri, § 89).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La Corte osserva che le parti sono d’accordo nel riconoscere che le sanzioni pecuniarie inflitte ai ricorrenti avevano una base legale sufficientemente chiara ed accessibile nel diritto italiano, ossia l’articolo 187 ter del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998. Tale disposizione sanziona, tra l’altro, chiunque diffonde informazioni false o fuorvianti a proposito di strumenti finanziari. Secondo le autorità nazionali, i ricorrenti hanno avuto un comportamento di questo tipo quando hanno emesso i comunicati stampa descritti.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La Corte osserva per di più che le sanzioni pecuniarie in questione sono state inflitte dalla CONSOB all’esito di un procedimento nel corso del quale i ricorrenti hanno potuto presentare le loro difese. Anche se il procedimento dinanzi alla CONSOB non ha soddisfatto tutte le esigenze dell’articolo 6 della Convenzione, come precedentemente osservato, i ricorrenti hanno successivamente avuto accesso a un organo giudiziario di piena giurisdizione, ossia la corte d’appello di Torino, competente ad esaminare tutte le questioni di fatto e di diritto inerenti all’esito della loro causa. Per di più, hanno potuto presentare ricorso per cassazione contro le sentenze della corte d’appello disponendo in tal modo di un controllo supplementare di legalità.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Stando così le cose, la Corte non può concludere che i ricorrenti non hanno disposto di garanzie procedurali adeguate contro l’arbitrio o non hanno avuto la possibilità di contestare le misure che hanno leso il loro diritto al rispetto dei loro beni.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">È vero che la Corte ha appena concluso che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione per il fatto che le udienze dinanzi alla corte d’appello di Torino non sono state pubbliche. Tuttavia, questa circostanza non può, da sola, inficiare la legalità delle misure controverse o essere costitutiva di una inosservanza degli obblighi positivi derivanti per lo Stato dall’articolo 1 del Protocollo n. 1.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Resta da stabilire se l’ingerenza fosse conforme all’interesse generale e proporzionata agli scopi legittimi perseguiti.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La Corte osserva che il divieto di diffondere informazioni false o fuorvianti in merito a strumenti finanziari è volto a garantire l’integrità dei mercati finanziari e a mantenere la fiducia del pubblico nella sicurezza delle transazioni.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Non vi sono dubbi per la Corte che si tratti di uno scopo di interesse generale. La Corte è consapevole dell’importanza che ha per gli Stati membri la lotta contro gli abusi di mercato e osserva che alcune norme comunitarie (ossia la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003) sono volte a istituire dispositivi efficaci contro gli abusi di informazioni privilegiate e le manipolazioni di mercato.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Resta da stabilire se le autorità abbiano, nel caso di specie, mantenuto un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito, e dunque un «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>giusto equilibrio</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» tra le esigenze dell’interesse generale della collettività e quelle della tutela dei diritti fondamentali dell’individuo (Beyeler c. Italia [GC], n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2233202/96%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">33202/96</a>, § 107, CEDU 2000-I, e Air Canada c. Regno Unito, 5 maggio 1995, § 36, serie A n. 316-A). Questo giusto equilibrio viene rotto se la persona interessata deve sostenere un onere eccessivo e sproporzionato (Sporrong e Lönnroth c. Svezia, 23 settembre 1982, §§ 69-74, serie A n. 52, e Maggio e altri c. Italia, nn. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2246286/09%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">46286/09</a>, <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2252851/08%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">52851/08</a>, <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2253727/08%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">53727/08</a>, <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2254486/08%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">54486/08</a> e <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2256001/08%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">56001/08</a>, § 57, 31 maggio 2011).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Nel caso di specie, avvalendosi del loro diritto di accertare i fatti, le autorità nazionali hanno ritenuto che il 24 agosto 2005, data dei comunicati stampa in questione, il piano che prevedeva la rinegoziazione del contratto di </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>equity swap</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> con la </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>Merrill Lynch International Ltd</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> esisteva ed era in corso di esecuzione, e che i ricorrenti abbiano volontariamente omesso di menzionare tale circostanza, dando in questo modo una falsa rappresentazione della situazione dell’epoca.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La Corte osserva che, con la conclusione dell’accordo che modificava il contratto di </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>equity swap</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, la Exor ha mantenuto la propria partecipazione del 30 % nel capitale della FIAT, uno dei principali costruttori automobilistici mondiali. Pertanto, la prospettiva di un’acquisizione del 28 % del capitale sociale da parte di banche è stata scartata, e con essa tutte le conseguenze che una tale acquisizione avrebbe potuto produrre sul controllo della FIAT. Secondo la Corte, si trattava di questioni che rivestivano, all’epoca, un interesse fondamentale per gli investitori, e la circostanza che al riguardo siano state diffuse informazioni false o fuorvianti era indiscutibilmente grave.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Pertanto, le sanzioni pecuniarie inflitte ai ricorrenti, benché severe, non sembrano sproporzionate rispetto alla condotta loro ascritta. Al riguardo, la Corte osserva che, nel fissare l’importo delle sanzioni, la CONSOB ha preso in considerazione la posizione occupata dalle persone interessate e l’esistenza di un dolo e che la corte d’appello ha ridotto le sanzioni inflitte a tre dei ricorrenti. Di conseguenza, non si può considerare che le autorità interne abbiano applicato le sanzioni senza tenere conto delle circostanze particolari del caso di specie o del fatto che i ricorrenti sono stati costretti a sostenere un onere eccessivo e sproporzionato.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ritiene che le sanzioni inflitte ai ricorrenti fossero «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>legali</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 e che costituissero misure necessarie per garantire il pagamento delle sanzioni pecuniarie.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Su altro crinale, la Corte osserva che il Governo afferma di avere emesso una riserva per quanto riguarda l’applicazione degli articoli 2 – 4 del Protocollo n. 7. Indipendentemente dalla questione dell’applicabilità di tale riserva, la Corte deve esaminarne la validità: in altri termini, essa deve stabilire se la riserva soddisfi le esigenze dell’articolo 57 della Convenzione (Eisenstecken c. Austria, n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2229477/95%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">29477/95</a>, § 28, CEDU 2000-X).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La Corte rammenta che, per essere valida, una riserva deve presentare i seguenti requisiti: 1) deve essere fatta al momento in cui la Convenzione o i suoi Protocolli vengono firmati o ratificati; 2) deve riguardare leggi ben precise in vigore all’epoca della ratifica; 3) non deve essere di carattere generale; 4) deve contenere una breve esposizione della legge interessata (Põder e altri c. Estonia (dec.), n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2267723/01%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">67723/01</a>, CEDU 2005 VIII, e Liepājnieks c. Lettonia (dec.), n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2237586/06%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">37586/06</a>, § 45, 2 novembre 2010).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La Corte ha avuto modo di precisare che l’articolo 57 § 1 della Convenzione esige da parte degli Stati contraenti «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>precisione e chiarezza</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">», e che, chiedendo loro di presentare una breve esposizione della legge in questione, tale disposizione non enuncia un «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>semplice requisito formale</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» ma stabilisce una «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>condizione sostanziale</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» che costituisce «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>un elemento di prova e, allo stesso tempo, un fattore di sicurezza giuridica</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» (Belilos c. Svizzera, 29 aprile 1988, §§ 55 e 59, serie A n. 132; Weber c. Svizzera, 22 maggio 1990, § 38, serie A n. 177; e Eisenstecken, sopra citata, § 24).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Per «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>riserva di carattere generale</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">», l’articolo 57 intende in particolare una riserva redatta in termini troppo vaghi o ampi per poterne valutare con precisione il senso e il campo di applicazione. Il testo della dichiarazione deve permettere di valutare esattamente la portata dell’impegno dello Stato contraente, in particolare per quanto riguarda le categorie di controversie previste, e non deve prestarsi a diverse interpretazioni (Belilos, § 55).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Nel caso di specie, la Corte rileva che la riserva in questione non contiene una «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>breve esposizione</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» della legge o delle leggi asseritamente incompatibili con l’articolo 4 del Protocollo n. 7. Dal testo della riserva si può dedurre che l’Italia ha inteso escludere dal campo di applicazione di tale disposizione tutti gli illeciti e le procedure che non sono qualificati come «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>penali</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» dalla legge italiana. Ciò non toglie che una riserva che non invoca né indica le disposizioni specifiche dell’ordinamento giuridico italiano che escludono alcuni illeciti o alcune procedure dal campo di applicazione dell’articolo 4 del Protocollo n. 7 non offra sufficienti garanzie che non andrà oltre le disposizioni esplicitamente escluse dallo Stato contraente (si vedano, </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>mutatis mutandis</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, Chorherr c. Austria, 25 agosto 1993, § 20, serie A n. 266 B; Gradinger c. Austria, 23 ottobre 1995, § 51, serie A n. 328 C; e Eisenstecken, sopra citata, § 29; si veda anche, a contrario, Kozlova e Smirnova c. Lettonia (dec.), n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2257381/00%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">57381/00</a>, CEDU 2001 XI). Al riguardo, la Corte rammenta che nemmeno difficoltà pratiche notevoli nell’indicazione e nella descrizione di tutte le disposizioni interessate dalla riserva possono giustificare l’inosservanza delle condizioni dettate dall’articolo 57 della Convenzione (Liepājnieks, § 54).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Di conseguenza, la riserva invocata dall’Italia non soddisfa le esigenze dell’articolo 57 § 2 della Convenzione. Questa conclusione è sufficiente per determinare la nullità della riserva, senza che sia necessario esaminare se siano state rispettate le altre condizioni formulate nell’articolo 57 (si veda, </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>mutatis mutandis</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, Eisenstecken, § 30).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La Corte rammenta a questo punto che</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, nella causa Sergueï Zolotoukhine (§ 82), la Grande Camera ha precisato che l’articolo 4 del Protocollo n. 7 deve essere inteso nel senso che esso vieta di perseguire o giudicare una persona per un secondo «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>illecito</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» nella misura in cui alla base di quest’ultimo vi sono fatti che sono sostanzialmente gli stessi.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La garanzia sancita all’articolo 4 del Protocollo n. 7 entra in gioco quando viene avviato un nuovo procedimento e la precedente decisione di assoluzione o di condanna è già passata in giudicato. In questa fase, gli elementi del fascicolo comprenderanno ovviamente la decisione con la quale si è concluso il primo «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>procedimento penale</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» e la lista delle accuse mosse nei confronti del ricorrente nell’ambito del nuovo procedimento. Tali documenti includono ovviamente un’esposizione dei fatti relativi all’illecito per cui il ricorrente è stato già giudicato e una descrizione del secondo illecito di cui è accusato. Tali esposizioni costituiscono un utile punto di partenza, per l’esame da parte della Corte, per poter stabilire se i fatti oggetto dei due procedimenti sono identici o sono in sostanza gli stessi. Non è importante sapere quali parti di queste nuove accuse siano alla fine ammesse o escluse nella procedura successiva, poiché l’articolo 4 del Protocollo n. 7 enuncia una garanzia contro nuove azioni penali o contro il rischio di tali azioni, e non il divieto di una seconda condanna o di una seconda assoluzione (Sergueï Zolotoukhine, § 83).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La Corte, pertanto, deve esaminare la causa dal punto di vista dei fatti descritti nelle suddette esposizioni, che costituiscono un insieme di circostanze fattuali concrete a carico dello stesso contravventore e indissolubilmente legate tra loro nel tempo e nello spazio; l’esistenza di tali circostanze deve essere dimostrata affinché possa essere pronunciata una condanna o esercitata l’azione penale (Sergueï Zolotoukhine, sopra citata, § 84).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Applicando tali principi nel caso di specie, la Corte osserva anzitutto che ha appena concluso, dal punto di vista dell’articolo 6 della Convenzione, che era opportuno considerare che il procedimento dinanzi alla CONSOB riguardava una «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>accusa in materia penale</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» contro i ricorrenti e osserva anche che le condanne inflitte dalla CONSOB e parzialmente ridotte dalla corte d’appello sono passate in giudicato il 23 giugno 2009, quando sono state pronunciate le sentenze della Corte di cassazione. A partire da tale momento, i ricorrenti dovevano dunque essere considerati come «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>già condannati per un reato a seguito di una sentenza definitiva</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» ai sensi dell’articolo 4 del Protocollo n. 7.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Malgrado ciò, la nuova azione penale che nel frattempo era stata avviata nei loro confronti non è stata interrotta, e ha portato alla pronuncia di sentenze di primo e secondo grado.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Resta da determinare se il nuovo procedimento in questione fosse basato su fatti che erano sostanzialmente gli stessi rispetto a quelli che sono stati oggetto della condanna definitiva. A tale riguardo, la Corte osserva che, contrariamente a quanto sembra affermare il Governo, dai principi enunciati nella causa Sergueï Zolotoukhine sopra citata risulta che la questione da definire non è quella di stabilire se gli elementi costitutivi degli illeciti previsti dagli articoli 187 ter e 185 punto 1 del decreto legislativo n. 58 del 1998 siano o meno identici, ma se i fatti ascritti ai ricorrenti dinanzi alla CONSOB e dinanzi ai giudici penali fossero riconducibili alla stessa condotta.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Dinanzi alla CONSOB, i ricorrenti erano accusati, sostanzialmente, di non aver menzionato nei comunicati stampa del 24 agosto 2005 il piano di rinegoziazione del contratto di </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>equity swap</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> con la </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>Merrill Lynch International Ltd</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> mentre tale progetto già esisteva e si trovava in una fase di realizzazione avanzata. Successivamente, essi sono stati condannati per tale fatto dalla CONSOB e dalla corte d’appello di Torino.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Dinanzi ai giudici penali, gli interessati sono stati accusati di avere dichiarato, negli stessi comunicati, che la Exor non aveva né avviato né messo a punto iniziative con riguardo alla scadenza del contratto di finanziamento, mentre l’accordo che modificava l’</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>equity swap</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> era già stato esaminato e concluso, informazione che sarebbe stata tenuta nascosta allo scopo di evitare un probabile crollo del prezzo delle azioni FIAT.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Secondo la Corte, si tratta chiaramente di una unica e stessa condotta da parte delle stesse persone alla stessa data. Peraltro la stessa corte d’appello di Torino, nelle sentenze del 23 gennaio 2008, ha ammesso che gli articoli 187 ter e 185 punto 1 del decreto legislativo n. 58 del 1998 avevano ad oggetto la stessa condotta, ossia la diffusione di false informazioni. Di conseguenza, la nuova azione penale riguardava un secondo «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>illecito</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">», basato su fatti identici a quelli che avevano motivato la prima condanna definitiva.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Questa constatazione è sufficiente alla Corte per concludere che vi è stata violazione dell’articolo 4 del Protocollo n. 7. Peraltro, nella misura in cui il Governo afferma che il diritto dell’Unione europea avrebbe apertamente autorizzato il ricorso a una doppia sanzione (amministrativa e penale) nell’ambito della lotta contro le condotte abusive sui mercati finanziari, la Corte, pur precisando che il proprio compito non è interpretare la giurisprudenza della CGUE, osserva che nella sentenza del 23 dicembre 2009, resa nella causa </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>Spector Photo Group</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, la CGUE ha indicato che l’articolo 14 della direttiva 2003/6 non impone agli Stati membri di prevedere sanzioni penali a carico degli autori di abusi di informazioni privilegiate, ma si limita ad enunciare che tali Stati sono tenuti a vigilare affinché siano applicate sanzioni amministrative nei confronti delle persone responsabili di una violazione delle disposizioni adottate in applicazione di tale direttiva. Essa ha anche messo in guardia gli Stati sul fatto che tali sanzioni amministrative potevano, ai fini dell’applicazione della Convenzione, essere qualificate come sanzioni penali. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Inoltre, nella sentenza Åklagaren c. Hans Åkerberg Fransson, in materia di imposta sul valore aggiunto, la CGUE ha precisato che, in virtù del principio </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ne bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, uno Stato può imporre una doppia sanzione (fiscale e penale) per gli stessi fatti solo a condizione che la prima sanzione non sia di natura penale.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Ancora, su altro versante, ricorda la Corte come tutte le sentenze che constatino una violazione comportano per lo Stato convenuto l’obbligo giuridico rispetto all’articolo 46 della Convenzione di porre fine alla violazione e di eliminarne le conseguenze, in modo tale da ripristinare per quanto possibile la situazione precedente a quest’ultima. Se, invece, il diritto nazionale non permette o permette solo in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze della violazione, l’articolo 41 autorizza la Corte ad accordare alla parte lesa, se del caso, la soddisfazione che ritiene appropriata. Ne consegue in particolare che lo Stato convenuto riconosciuto responsabile di una violazione della Convenzione o dei relativi Protocolli è chiamato non solo a versare agli interessati le somme assegnate a titolo di equa soddisfazione, ma anche a scegliere, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, le misure generali e/o, se del caso, individuali da adottare nel proprio ordinamento giuridico interno (Maestri c. Italia [GC], n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2239748/98%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">39748/98</a>, § 47, CEDU 2004 I; Assanidzé c. Georgia [GC], n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2271503/01%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">71503/01</a>, § 198, CEDU 2004 II; e Ilaşcu e altri c. Moldavia e Russia [GC], n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2248787/99%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">48787/99</a>, § 487, CEDU 2004-VII).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La Corte rammenta che le proprie sentenze sono essenzialmente di natura dichiaratoria e che, in generale, è in primo luogo lo Stato in causa a dover scegliere, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, i mezzi da utilizzare nel proprio ordinamento giuridico interno per adempiere al proprio obbligo rispetto all’articolo 46 della Convenzione, purché tali mezzi siano compatibili con le conclusioni contenute nella sentenza della Corte (si vedano, tra le altre, Scozzari e Giunta c. Italia [GC], nn. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2239221/98%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">39221/98</a> e <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2241963/98%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">41963/98</a>, § 249, CEDU 2000-VIII; Brumărescu c. Romania (equa soddisfazione) [GC], n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2228342/95%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">28342/95</a>, § 20, CEDU 2001-I; e Öcalan c. Turchia [GC], n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2246221/99%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">46221/99</a>, § 210, CEDU 2005-IV). Tale potere di apprezzamento per quanto riguarda le modalità di esecuzione di una sentenza esprime la libertà di scelta che accompagna l’obbligo fondamentale imposto dalla Convenzione agli Stati contraenti: assicurare il rispetto dei diritti e delle libertà sanciti (Papamichalopoulos e altri c. Grecia (Articolo 50), 31 ottobre 1995, § 34, serie A n. 330 B).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Tuttavia, a titolo eccezionale, per aiutare lo Stato convenuto ad adempiere ai propri obblighi ai sensi dell’articolo 46 della Convenzione, la Corte cerca di indicare il tipo di misure da adottare per porre fine alla situazione strutturale da essa constatata. In questo contesto, essa può formulare varie opzioni la cui scelta e realizzazione vengono lasciate alla discrezione dello Stato interessato (si veda, ad esempio, Broniowski c. Polonia [GC], n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2231443/96%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">31443/96</a>, § 194, CEDU 2004-V). In alcuni casi, accade che la natura stessa della violazione constatata non offra realmente una scelta tra vari tipi di misure idonee a porvi rimedio, nel qual caso la Corte può decidere di indicare una sola misura di questo tipo (si vedano, ad esempio, Assanidzé, §§ 202 e 203; Alexanian c. Russia, n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2246468/06%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">46468/06</a>, § 240, 22 dicembre 2008; Fatullayev c. Azerbaijan, n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2240984/07%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">40984/07</a>, §§ 176 e 177, 22 aprile 2010; e Oleksandr Volkov c. Ucraina, n. <a class="western" href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2221722/11%22]%7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">21722/11</a>, § 208, 9 gennaio 2013).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Nelle circostanze particolari della presente causa, la Corte non ritiene necessario indicare misure generali che lo Stato dovrebbe adottare per l’esecuzione della presente sentenza. Per quanto riguarda, invece, le misure individuali, la Corte ritiene che, nel caso di specie, la natura stessa della violazione constatata non offra veramente una scelta tra vari tipi di misure che possono porvi rimedio.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Di conseguenza, considerate le circostanze particolari della causa e la necessità urgente di porre fine alla violazione dell’articolo 4 del Protocollo n. 7, la Corte ritiene che spetti allo Stato convenuto fare in modo che i nuovi procedimenti penali avviati contro i ricorrenti in violazione di tale disposizione e ancora pendenti, alla data delle ultime informazioni ricevute, nei confronti dei sigg. Gabetti e Grande Stevens, vengano chiusi nel più breve tempo possibile e senza conseguenze pregiudizievoli per i ricorrenti (si vedano, </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>mutatis mutandis</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, Assanidzé, sopra citata, § 203, e Oleksandr Volkov, § 208).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La Corte osserva ancora di avere appena concluso per la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in quanto non vi è stata un’udienza pubblica dinanzi alla corte d’appello di Torino, e dell’articolo 4 del Protocollo n. 7 per il fatto che sono stati avviati nuovi procedimenti penali dopo la condanna definitiva dei ricorrenti. Tali constatazioni non implicano che le sanzioni inflitte dalla CONSOB fossero di per sé contrarie alla Convenzione o ai suoi Protocolli. Al riguardo, la Corte osserva di avere ritenuto che non vi era stata violazione del diritto al rispetto dei beni dei ricorrenti, sancito dall’articolo 1 del Protocollo n. 1 (paragrafo 201 supra). In queste circostanze, la Corte non vede alcun nesso di causalità tra le violazioni constatate e l’asserito danno materiale e rigetta la relativa domanda.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Per quanto riguarda il danno morale legato al fatto che non vi è stata una pubblica udienza dinanzi alla corte d’appello di Torino e che sono stati avviati nuovi procedimenti penali a carico dei ricorrenti, la Corte, deliberando in via equitativa, decide di accordare 10.000 EUR a ciascuno dei ricorrenti a tale titolo.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può poi ottenere il rimborso delle spese sostenute solo nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità, e il loro importo sia ragionevole. Nella presente causa, tenuto conto dei documenti di cui dispone, della propria giurisprudenza e del fatto che i ricorrenti sono stati costretti a difendersi nell’ambito di un procedimento penale avviato e condotto in violazione dell’articolo 4 del Protocollo n. 7, la Corte considera ragionevole la somma di 40.000 EUR per l’insieme delle spese e la accorda congiuntamente ai ricorrenti.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La Corte assume infine opportuno basare il tasso degli interessi moratori (sulla somma dovuta) sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.</span></p> <p class="western" align="center"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">* * *</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il 18 settembre esce la sentenza della III sezione della Cassazione n.50130 alla cui stregua – inserendosi in un consolidato filone pretorio in tema di rapporti tra gli artt. 81, co. 1, c.p. (concorso formale di reati) e 649 c.p.p. (divieto del c.d. </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">) - la preclusione del </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ne bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> non opera ove tra i fatti gi</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">à</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> irrevocabilmente giudicati e quelli ancora da giudicare sia configurabile un'ipotesi di concorso formale di reati, potendo in tal caso la stessa fattispecie essere riesaminata sotto il profilo di una diversa violazione di legge.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Si tratta di un trend pretorio che si palesa in frizione con l’orientamento della Corte EDU inteso a considerare un fatto “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>lo stesso</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” sulla base della relativa dimensione storico-empirica, prescindendo dunque dalla pertinente qualificazione giuridica.</span></p> <p class="western" align="center"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">* * *</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il 20 novembre esce la sentenza della II sezione della Cassazione n.52645, che si occupa del c.d. </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ne bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, oggetto di una diversa prospettiva ermeneutica a livello interno e a livello di CEDU (Protocollo addizionale n.7, art.4) con riguardo alle precise connotazioni da riconoscersi al c.d. “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>medesimo fatto</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">”.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La Corte si pone nel solco di un consistente orientamento pretorio interno onde, per configurare un “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>medesimo fatto</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” ed un conseguente </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> occorre avere riguardo al “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>fatto giuridico</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">”, e dunque non al fatto storico, ma a come tale fatto viene giuridicamente qualificato, il pertinente divieto scattando in presenza di una corrispondenza biunivoca tra gli elementi costitutivi dei reati posti a paragone, siccome descritti nelle rispettive contestazioni.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">In sostanza, in presenza di un dato fatto storico, laddove qualificato giuridicamente come reato A, si ha </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> se lo si riqualifica di nuovo come reato A, mentre non si ha </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> laddove lo si riqualifichi come (diverso) reato B</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><b>2015</b></span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il 15 gennaio esce la sentenza della V sezione della Cassazione n.1782 che opera un primo richiamo alla sentenza della Corte EDU sul caso Grande Stevens.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Per la Corte - muovendo dal disposto dell</span><span style="font-family: Times New Roman, serif;">’</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">art. 117, co. 1, Cost. in relazione all</span><span style="font-family: Times New Roman, serif;">’</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">art. 4 del Protocollo della CEDU e con specifico riferimento al settore ordinamentale degli illeciti in materia finanziaria, con particolare riguardo ai fatti di abuso privilegiato di informazioni, va richiesto un pronunciamento alla Corte costituzionale onde verificare la compatibilit</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">à</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> della disciplina nazionale, imperniantesi sul c.d. “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>doppio binario sanzionatorio</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">”, con la pertinente normativa convenzionale. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Ciò giusta questione di legittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p., nella parte in cui non estende l'applicabilit</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">à</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> della disciplina del divieto di un secondo giudizio al caso in cui l'imputato sia stato gi</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">à</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> giudicato, per il medesimo fatto, con un provvedimento irrevocabile adottato nell</span><span style="font-family: Times New Roman, serif;">’</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">ambito di un procedimento “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>amministrativo</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” per l'applicazione di una sanzione alla quale debba riconoscersi “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>natura penale</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” ai sensi della CEDUe dei relativi Protocolli addizionali.</span></p> <p class="western" align="center"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">* * *</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il 24 luglio esce l’ordinanza del GUP di Torino, giudice Bompieri, competente ad emettere decreto di rinvio a giudizio nel processo “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>Eternit-bis</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">”, con la quale viene sollevata questione di legittimit</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">à</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> costituzionale dell'art. 649 c.p.p., nella parte in cui limita l'applicazione del principio del </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ne bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> all'esistenza del medesimo “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>fatto giuridico</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">”, nei relativi elementi costitutivi, sebbene diversamente qualificato, invece che all'esistenza del medesimo “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>fatto storico</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” cos</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">ì</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> come delineato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, per violazione dell'art. 117 c. 1 Cost. in relazione all'art. 4 Prot, 7 CEDU.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">A seguito della sentenza della Corte di Cassazione del 19 novembre 2014, n. 7941/15, che ha prosciolto il vertice di una multinazionale produttrice di cemento-amianto dai reati di disastro doloso e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro in quanto estinti per prescrizione, il PM di Torino ha formulato una nuova richiesta di rinvio a giudizio per omicidio volontario, in relazione alle medesime condotte di diffusione del materiale cancerogeno (c.d. processo Eternit-bis), configurando un concorso formale di reati: richiesta che il GUP, nondimeno, assume in frizione con il divieto di </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> delineato in sede europea, con conseguente, assunta rilevanza della sollevata questione di incostituzionalit</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">à</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">.</span></p> <p class="western" align="center"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">* * *</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">L’8 ottobre esce l’ordinanza del Tribunale di Bergamo che solleva questione pregiudiziale di interpretazione alla Corte di Giustizia UE con riguardo alla questione se la previsione dell'art. 50 CDFUE (Carta di Nizza), interpretato alla luce dell'art. 4. Prot. n. 7 CEDU e della relativa giurisprudenza della Corte EDU, osti alla possibilit</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">à</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> di celebrare un procedimento penale avente ad oggetto un fatto (omesso versamento IVA) per cui il soggetto imputato abbia già riportato sanzione amministrativa irrevocabile.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Per i giudici lombardi, va posto in dubbio che la perdurante pendenza del processo penale per il delitto di cui all</span><span style="font-family: Times New Roman, serif;">’</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">art. 10-ter, d.lgs. 74/2000 sia compatibile con divieto di </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> previsto dall</span><span style="font-family: Times New Roman, serif;">’</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">art. 50 della Carta di Nizza, interpretato tenendo conto dell</span><span style="font-family: Times New Roman, serif;">’</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">ermeneusi fornitane dalla giurisprudenza della Corte EDU. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Non viene tuttavia sollevata dal Tribunale di Bergamo una questione di legittimit</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">à</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> costituzionale per presunto contrasto tra le norme interne rilevanti </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ratione materiae</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> e l’art. 4 Prot. 7 della CEDU, quale parametro interposto in relazione all</span><span style="font-family: Times New Roman, serif;">’</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">art. 117 co. 1 Cost, quanto piuttosto una questione pregiudiziale interpretativa dinanzi alla Corte di Giustizia UE, appuntantesi sul ridetto art.50 della Carta di Nizza, quale norma direttamente applicabile nell'ordinamento interno e come tale destinata a prevalere rispetto al diritto italiano contrastante, sulla scorta del c.d. primato del diritto dell'Unione.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><b>2016</b></span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il 12 maggio esce la sentenza della Corte costituzionale n.102 che dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 187-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) e dell’art. 649 del codice di procedura penale, sollevate, per violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98, dalla quinta sezione penale della Corte di cassazione, con l’ordinanza all’uopo; dichiara altresì inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 187-ter, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998, sollevata, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, dalla sezione tributaria della Corte di cassazione, del pari con ordinanza all’uopo.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Per la Corte, l'intervento additivo richiesto non determinerebbe un ordine di priorit</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">à</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, n</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">é</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> altra forma di coordinamento, tra i due procedimenti </span><span style="font-family: Times New Roman, serif;">—</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> penale e amministrativo </span><span style="font-family: Times New Roman, serif;">—</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> cosicch</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">é</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> la preclusione del secondo procedimento scatterebbe in base al provvedimento divenuto per primo irrevocabile, ponendo cos</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">ì</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> rimedio ai singoli casi concreti, ma non, più in generale, alla violazione “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>strutturale</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” da parte dell'ordinamento italiano del divieto di</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i> bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, come censurata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, nel caso Grande Stevens.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La Corte precisa peraltro – significativamente - come in base a consolidata giurisprudenza europea il divieto di </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> abbia carattere processuale, e non sostanziale. Esso, in altre parole, per la Consulta permette agli Stati aderenti di punire il medesimo fatto a pi</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">ù</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> titoli, e con diverse sanzioni, ma richiede che ciò avvenga in un unico procedimento o attraverso procedimenti fra loro coordinati, nel rispetto della condizione che non si proceda per uno di essi quando </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">è</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> divenuta definitiva la pronuncia relativa all'altro.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La Corte invita peraltro – ed un tempo - il legislatore a «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>stabilire quali soluzioni debbano adottarsi per porre rimedio alle frizioni</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» che il sistema del cosiddetto doppio binario «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>genera tra l’ordinamento nazionale e la CEDU</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">».</span></p> <p class="western" align="center"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">* * *</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il 20 luglio esce la sentenza della Corte costituzionale n.193, che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848 - dal Tribunale ordinario di Como.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La Corte rammenta preliminarmente come ad avviso del giudice </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>a quo</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 7 della CEDU, risiederebbe nel contrasto della disposizione censurata con il principio di retroattività della norma più favorevole, principio applicabile anche alle sanzioni amministrative. Vengono richiamate, in particolare le sentenze della Corte di Strasburgo del 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia, e del 24 gennaio 2012, Mihai Toma contro Romania.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">In particolare, nella prima di tali pronunce la Grande Camera, mutando il proprio precedente e consolidato orientamento, ha ammesso che «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>l’art. 7 § 1 della Convenzione non sancisce solo il principio della irretroattività delle leggi penali più severe, ma anche, e implicitamente, il principio della retroattività della legge penale meno severa</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">», traducendosi «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>nella norma secondo cui, se la legge penale in vigore al momento della perpetrazione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronuncia di una sentenza definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all’imputato</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">».</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Come è noto, chiosa ancora la Corte, il nuovo orientamento è stato ribadito nella successiva decisione del 27 aprile 2010, Morabito contro Italia, in cui la Corte europea ha affermato che «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>le disposizioni che definiscono le infrazioni e le pene</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» sottostanno a «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>delle regole particolari in materia di retroattività, che includono anche il principio di retroattività della legge penale più favorevole</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» all’imputato. In questa occasione è stato, peraltro, sottolineato che l’art. 7 riguarda solamente le norme penali sostanziali, e in particolare le disposizioni che influiscono sull’entità della pena da infliggere.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Infine, nella decisione del 24 gennaio 2012, Mihai Toma contro Romania, la Corte ha ritenuto che l’art. 7 della CEDU imponga la necessità che l’illecito sia chiaramente descritto dalla legge, che la legge sia «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>predictable and foreseeable</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» e che sancisca sia l’irretroattività di disposizioni penali sfavorevoli, sia la retroattività di norme penali più miti.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Tali principi, costituenti l’interpretazione della Convenzione fornita dalla Corte di Strasburgo, non possono essere disattesi: ed invero «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>le norme della CEDU</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> […] </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>devono essere applicate nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» (<a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0236s-11.html">sentenze n. 236</a>, <a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0113s-11.html">n. 113</a> e <a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0001s-11.html">n. 1 del 2011</a>, <a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2010/0093s-10.html">n. 93 del 2010</a>, <a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2009/0311s-09.html">n. 311</a> e <a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2009/0239s-09.html">n. 239 del 2009</a>, <a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2008/0039s-08.html">n. 39 del 2008</a>, <a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2007/0349s-07.html">n. 349</a> e <a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2007/0348s-07.html">n. 348 del 2007</a>). Spetta, peraltro, alla Corte «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>valutare come ed in qual misura il prodotto dell’interpretazione della Corte europea si inserisca nell’ordinamento costituzionale italiano. La norma CEDU, nel momento in cui va ad integrare il primo comma dell’art. 117 Cost., da questo ripete il suo rango nel sistema delle fonti, con tutto ciò che segue, in termini di interpretazione e bilanciamento, che sono le ordinarie operazioni cui questa Corte è chiamata in tutti i giudizi di sua competenza</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» (<a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2009/0317s-09.html">sentenza n. 317 del 2009</a>). «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>A questa Corte compete, insomma, di apprezzare la giurisprudenza europea consolidatasi sulla norma conferente, in modo da rispettarne la sostanza, ma con un margine di apprezzamento e di adeguamento che le consenta di tener conto delle peculiarità dell’ordinamento giuridico in cui la norma convenzionale è destinata a inserirsi (<a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2009/0311s-09.html">sentenza n. 311 del 2009</a></i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">)» (<a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0236s-11.html">sentenza n. 236 del 2011</a>).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La Corte rammenta a questo punto come l’estensione del principio, di matrice convenzionale, della retroattività della legge successiva favorevole abbia già formato oggetto di propria valutazione: è stato ritenuto che «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>Ancorché tenda ad assumere un valore generale e di principio, la sentenza pronunciata dalla Corte di Strasburgo nel caso Scoppola resta pur sempre legata alla concretezza della situazione che l’ha originata: la circostanza che il giudizio della Corte europea abbia ad oggetto un caso concreto e, soprattutto, la peculiarità della singola vicenda su cui è intervenuta la pronuncia devono, infatti, essere adeguatamente valutate e prese in considerazione da questa Corte, nel momento in cui è chiamata a trasporre il principio affermato dalla Corte di Strasburgo nel diritto interno e a esaminare la legittimità costituzionale di una norma per presunta violazione di quello stesso principio</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» (<a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0236s-11.html">sentenza n. 236 del 2011</a>).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Con riferimento al caso in esame, prosegue il Collegio, va rilevato che – nell’affermare il principio della retroattività del trattamento sanzionatorio più mite – la giurisprudenza della Corte europea non ha mai avuto ad oggetto il sistema delle sanzioni amministrative complessivamente considerato, bensì singole e specifiche discipline sanzionatorie, ed in particolare quelle che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell’ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>punitive</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” alla luce dell’ordinamento convenzionale.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">L’intervento additivo invocato dal rimettente risulta, quindi, travalicare l’obbligo convenzionale: esso è volto ad estendere la portata del principio della retroattività della </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>lex mitior</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> al complessivo sistema sanzionatorio amministrativo, finendo così per disattendere la necessità della preventiva valutazione della singola sanzione (qualificata “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>amministrativa</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” dal diritto interno) come “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>convenzionalmente penale</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">”, alla luce dei cosiddetti criteri </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>Engel</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> (così denominati a partire dalla sentenza della Corte EDU, Grande Camera, 8 giugno 1976, Engel e altri contro Paesi Bassi e costantemente ripresi dalle successive sentenze in argomento); criteri, peraltro, la cui applicazione, al di là di quello della qualificazione giuridica, sarebbe facilitata da ulteriori precisazioni da parte della Corte europea o dei singoli ordinamenti nazionali nell’ambito del margine di apprezzamento e di adeguamento che è loro rimesso.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">In definitiva, rappresenta ancora la Corte, non si rinviene nel quadro delle garanzie apprestato dalla CEDU, come interpretate dalla Corte di Strasburgo, l’affermazione di un vincolo di matrice convenzionale in ordine alla previsione generalizzata, da parte degli ordinamenti interni dei singoli Stati aderenti, del principio della retroattività della legge più favorevole, da trasporre nel sistema delle sanzioni amministrative.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Da ciò discende la non fondatezza della denunciata violazione degli obblighi internazionali, di cui all’art. 117, primo comma, Cost.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Anche in riferimento all’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 689 del 1981 per il Collegio non è fondata.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Ad avviso del giudice </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>a quo</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, la disposizione in esame si porrebbe in contrasto con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza, poiché − a differenza di altre fattispecie previste in leggi speciali ed in mancanza di motivi di interesse generale tali da giustificare il diverso trattamento – verrebbe derogato il principio generale di retroattività della norma successiva più favorevole.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il rimettente prospetta, dunque, la necessità di un intervento additivo volto ad estendere a tutto il sistema sanzionatorio amministrativo, in via generalizzata ed indifferenziata, il principio della retroattività della legge successiva favorevole.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">In riferimento all’art. 3 Cost., la costante giurisprudenza della Corte, richiamata dallo stesso rimettente, ha nondimeno affermato che in materia di sanzioni amministrative non è dato rinvenire un vincolo costituzionale nel senso dell’applicazione in ogni caso della legge successiva più favorevole, rientrando nella discrezionalità del legislatore “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>nel rispetto del limite della ragionevolezza</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">“ modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minore rigore in base alle materie oggetto di disciplina (<a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2003/0245o-03.html">ordinanze n. 245 del 2003</a>, <a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2002/0501o-02.html">n. 501</a> e <a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2002/0140o-02.html">n. 140 del 2002</a>).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Quanto, inoltre, al differente e più favorevole trattamento riservato dal legislatore ad alcune sanzioni, ad esempio a quelle tributarie e valutarie, esso trova fondamento nelle peculiarità che caratterizzano le rispettive materie e non si presta, conseguentemente, a trasformarsi da eccezione a regola (<a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2003/0245o-03.html">ordinanze n. 245 del 2003</a>, <a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2002/0501o-02.html">n. 501</a> e <a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2002/0140o-02.html">n. 140 del 2002</a>). Tale impostazione risulta coerente non solo con il principio generale dell’irretroattività della legge (art. 11 delle preleggi), ma anche con il divieto di applicazione analogica di norme di carattere eccezionale (art. 14 delle preleggi).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Nel caso in esame, chiosa ancora la Corte, la specialità della disciplina sanzionatoria di cui all’art. 3, comma 3, del d.l. n. 12 del 2002 è accentuata dall’applicabilità della disposizione di cui al secondo comma dell’art. 8 della legge n. 689 del 1981, intitolato «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">». Essa prevede che – per le sole violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie ed in via derogatoria rispetto alla regola generale del cumulo materiale – si applichi il trattamento di maggior favore del cumulo giuridico (sanzione per la violazione più grave, aumentata fino al triplo) anche per le ipotesi di concorso materiale eterogeneo. Peraltro, al di fuori di tale particolare categoria di illeciti amministrativi, il concorso materiale di violazioni continua ad essere regolato dal criterio generale del cumulo materiale delle sanzioni.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Siffatto trattamento favorevole – specificamente applicabile in via derogatoria alle sole sanzioni in esame – sottolinea la peculiarità degli interessi tutelati e la natura eccezionale di tale disciplina, la quale non si presta ad una generalizzata trasposizione di principi maturati nell’ambito di settori diversi dell’ordinamento.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Invero, la scelta legislativa dell’applicabilità della </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>lex mitior</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> limitatamente ad alcuni settori dell’ordinamento non può ritenersi in sé irragionevole. A questo riguardo, precisa la Corte, va rilevato che la qualificazione degli illeciti, in particolare di quelli sanzionati in via amministrativa, in quanto espressione della discrezionalità legislativa, si riflette sulla natura “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>contingente</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” e storicamente connotata dei relativi precetti. Essa giustifica, quindi, sul piano sistematico, la pretesa di potenziare l’effetto preventivo della comminatoria, eliminando per il trasgressore ogni aspettativa di evitare la sanzione grazie a possibili mutamenti legislativi.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il limitato riconoscimento della retroattività </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>in mitius</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, circoscritto ad alcuni settori dell’ordinamento, risponde, quindi, a scelte di politica legislativa in ordine all’efficacia dissuasiva della sanzione, modulate in funzione della natura degli interessi tutelati. Tali scelte costituiscono espressione della discrezionalità del legislatore nel configurare il trattamento sanzionatorio per gli illeciti amministrativi e risultano quindi sindacabili dalla Corte solo laddove esse trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio, come avviene a fronte di sperequazioni sanzionatorie tra fattispecie omogenee non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Va, infine, rilevato che un intervento come quello invocato dal rimettente, in quanto finalizzato alla generalizzata ed indiscriminata estensione del principio della </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>lex mitior</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> a tutto il sistema sanzionatorio amministrativo, risulta esorbitante dall’ambito della disciplina settoriale della quale il giudice </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>a quo</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> è chiamato a fare applicazione. Inoltre, l’invocata declaratoria di illegittimità costituzionale sancirebbe il principio della retroattività della </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>lex mitior</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> per le sanzioni amministrative in maniera persino più ampia di quanto stabilito dall’art. 2 cod. pen., il quale fa salvo il limite del giudicato ed esclude dal proprio ambito di operatività le leggi eccezionali e temporanee.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Viene, in definitiva, sollecitata dal rimettente una nuova configurazione del complessivo trattamento sanzionatorio di tutti gli illeciti amministrativi, in un ambito in cui deve riconoscersi al legislatore un ampio margine di libera determinazione.</span></p> <p class="western" align="center"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">* * *</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il 21 luglio esce la sentenza della Corte costituzionale n.200 che – pronunciandosi sulla questione di costituzionalità sollevata dal GUP di Torino nel caso “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>Eternit – bis</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">”, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude che “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>il fatto</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” sia il medesimo (e che dunque vi sia “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">”) per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale, senza soffermarsi a considerare in concreto come si sia atteggiato il “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>fatto</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” ridetto (in termini di sola condotta? In termini anche di nesso causalità e di eventi prodotti?) nel primo giudizio che lo ha coinvolto.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Per la Corte infatti, dovendosi fare riferimento al “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>fatto</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” naturalisticamente (e non legalmente) inteso, è ben possibile che in presenza di un concorso formale di reati il “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>fatto</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” ridetto – nella relativa accezione “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>globale</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” di condotta, nesso di causalità ed evento – sia in effetti il “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>medesimo</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">”, con conseguente frizione dell’ordinamento italiano, in tal caso, con la disciplina convenzionale.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Prima di dedicarsi al c.d. concorso formale di reati, la Corte si occupa di verificare cosa debba realmente intendersi per “idem factum” in senso convenzionale: se cioè ci si riferisca alla sola condotta posta in essere dal soggetto agente (tesi che sarebbe a quest’ultimo più favorevole: una medesima condotta già “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>giudicata</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” non potrebbe esserlo nuovamente), ovvero piuttosto ci si riferisca al fatto naturalistico nella sua dimensione completa di condotta, nesso di causalità ed evento (tesi più sfavorevole al soggetto agente: se questi ha posto in essere una data condotta ed è stato già giudicato in relazione ad un dato evento che ne sia disceso, potrà comunque essere nuovamente giudicato laddove la medesima condotta abbia fatto luogo ad un evento diverso, stante l’intervenuto mutamento del pertinente “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>fatto</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” naturalistico).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Nel merito della questione ad essa proposta, per la Corte si tratta di verificare se davvero il principio del </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ne bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> in materia penale, enunciato dall’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, abbia un campo applicativo diverso e più favorevole all’imputato del corrispondente principio recepito dall’art. 649 cod. proc. pen.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">È anzitutto opportuno per il Collegio saggiare il convincimento del </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>giudice a quo</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, secondo cui la disposizione europea significa che la medesimezza del fatto deve evincersi considerando la sola condotta dell’agente, assunta nei termini di un movimento corporeo o di un’inerzia.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">È noto che la sentenza della Grande Camera, 10 febbraio 2009, </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>Zolotoukhine contro Russia</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, è intervenuta per risolvere un articolato conflitto manifestatosi tra le sezioni della Corte EDU, sulla portata dell’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU. Dopo avere passato in rassegna le tesi enunciate in proposito, la Grande Camera ha consolidato la giurisprudenza europea nel senso che la medesimezza del fatto si apprezza alla luce delle circostanze fattuali concrete, indissolubilmente legate nel tempo e nello spazio. È stata così respinta la tesi, precedentemente sostenuta da una parte di quella giurisprudenza, che l’</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>infraction</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> indicata dal testo normativo sia da reputare la stessa solo se medesimo è il reato contestato nuovamente dopo un primo giudizio definitivo, ovvero il fatto nella qualificazione giuridica che ne dà l’ordinamento penale.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">È perciò pacifico oramai che la Convenzione recepisce il più favorevole criterio dell’</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>idem factum</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, a dispetto della lettera dell’art. 4 del Protocollo n. 7, anziché la più restrittiva nozione di </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>idem legale</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il rimettente – chiosa ancora la Corte - pare persuaso che da questa corretta premessa derivi inevitabilmente il corollario ipotizzato innanzi, ossia che il </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>test</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> di comparazione tra fatto già giudicato definitivamente e fatto oggetto di una nuova azione penale dipenda esclusivamente dalla medesimezza della condotta dell’agente.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">In altre parole, secondo il rimettente, qualora non si intenda far rifluire nel giudizio comparativo implicazioni legate al bene giuridico tutelato dalle disposizioni penali, e ci si voglia agganciare alla sola componente empirica del fatto, come è previsto dalla Corte EDU, sarebbe giocoforza concludere che quest’ultimo vada individuato in ragione dell’azione o dell’omissione, trascurando evento e nesso di causalità.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La tesi, per la Corte, è tuttavia errata.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il fatto storico-naturalistico rileva, ai fini del divieto di </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, secondo l’accezione che gli conferisce l’ordinamento, perché l’approccio epistemologico fallisce nel descriverne un contorno identitario dal contenuto necessario. Fatto, in questa prospettiva, è l’accadimento materiale, certamente affrancato dal giogo dell’inquadramento giuridico, ma pur sempre frutto di un’addizione di elementi la cui selezione è condotta secondo criteri normativi.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Non vi è, in altri termini, alcuna ragione logica per concludere che il fatto, pur assunto nella relativa dimensione empirica, si restringa all’azione o all’omissione, e non comprenda, invece, anche l’oggetto fisico su cui cade il gesto, se non anche, al limite estremo della nozione, l’evento naturalistico che ne è conseguito, ovvero la modificazione della realtà indotta dal comportamento dell’agente.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">È chiaro che la scelta tra le possibili soluzioni qui riassunte è di carattere normativo, perché ognuna di esse è compatibile con la concezione dell’</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>idem factum</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">. Questo non significa che le implicazioni giuridiche delle fattispecie poste a raffronto comportino il riemergere dell’</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> legale. Esse, infatti, non possono avere alcun rilievo ai fini della decisione sulla medesimezza del fatto storico. Ad avere carattere giuridico è la sola indicazione dei segmenti dell’accadimento naturalistico che l’interprete è tenuto a prendere in considerazione per valutare la medesimezza del fatto.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Nell’ambito della CEDU, una volta chiarita la rilevanza dell’</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>idem factum</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, è perciò essenziale rivolgersi alla giurisprudenza consolidata della Corte EDU, per comprendere se esso si restringa alla condotta dell’agente, ovvero abbracci l’oggetto fisico, o anche l’evento naturalistico.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">L’indagine cui si è appena accennato non conforta – chiosa ancora la Corte - l’ipotesi formulata dal giudice </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>a quo</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">. Né la sentenza della Grande Camera, 10 febbraio 2009, Zolotoukhine contro Russia, né le successive pronunce della Corte EDU recano l’affermazione che il fatto va assunto, ai fini del divieto di </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, con esclusivo riferimento all’azione o all’omissione dell’imputato. A tal fine, infatti, non possono venire in conto le decisioni vertenti sulla comparazione di reati di sola condotta, ove è ovvio che l’indagine giudiziale ha avuto per oggetto quest’ultima soltanto (ad esempio, sentenza 4 marzo 2014, </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>Grande Stevens</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> contro Italia).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Anzi, in almeno tre occasioni, il giudice europeo ha attribuito importanza, per stabilire l’unicità del fatto, alla circostanza che la condotta fosse rivolta verso la medesima vittima (sentenza 14 aprile 2014, Muslija contro Bosnia Erzegovina, paragrafo 34; sentenza 14 aprile 2014, Khmel contro Russia, paragrafo 65; sentenza 23 settembre 2015, Butnaru e Bejan-Piser contro Romania, paragrafo 37), e ciò potrebbe suggerire che un mutamento dell’oggetto dell’azione, e quindi della persona offesa dal reato, spezzi il nesso tra fatto giudicato in via definitiva e nuova imputazione, pur in presenza della stessa condotta (come potrebbe accadere, ad esempio, nell’omicidio plurimo).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Certo è che, perlomeno allo stato, la giurisprudenza europea, che «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>resta pur sempre legata alla concretezza della situazione che l’ha originata</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» (sentenza n. 236 del 2011), non permette di isolare con sufficiente certezza alcun principio (sentenza n. 49 del 2015), alla luce del quale valutare la legittimità costituzionale dell’art. 649 cod. proc. pen., ove si escluda l’opzione compiuta con nettezza a favore dell’</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>idem factum</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> (questa sì, davvero espressiva di un orientamento sistematico e definitivo). In particolare, non solo non vi è modo di ritenere che il fatto, quanto all’art. 4 del Protocollo n. 7, sia da circoscrivere alla sola condotta dell’agente, ma vi sono indizi per includere nel giudizio l’oggetto fisico di quest’ultima, mentre non si può escludere che vi rientri anche l’evento, purché recepito con rigore nella sola dimensione materiale.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Ciò equivale a concludere che il difetto di una giurisprudenza europea univoca, tale da superare la sporadicità di decisioni casistiche orientate da fattori del tutto peculiari della fattispecie concreta, libera l’interprete dall’obbligo di porre alla base della decisione un contenuto della normativa interposta ulteriore, rispetto al rilievo storico-naturalistico del fatto, salvo – precisa il Collegio - quanto si dovrà aggiungere in seguito a proposito del concorso formale dei reati.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Parimenti, un’opzione a favore della più ampia espansione della garanzia del divieto di </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> in materia penale non è stimolata neppure dal contesto normativo e logico entro cui si colloca l’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">È intuitivo che l’accoglimento della posizione propugnata dal giudice </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>a quo</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, circa l’apprezzamento della sola condotta ai fini del giudizio sulla medesimezza del fatto, rassicura al massimo grado l’imputato già giudicato in via definitiva, che per tale via si sottrarrebbe a un nuovo processo penale, sia nei casi, tra gli altri, in cui si sia aggravata l’offesa nei confronti della stessa persona, sia in quelli in cui un’unica condotta abbia determinato una pluralità di vittime, lese in beni primari e personalissimi come la vita e l’integrità fisica.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Tuttavia la tutela convenzionale affronta il principio del </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ne bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> con un certo grado di relatività, nel senso che esso patisce condizionamenti tali da renderlo recessivo rispetto a esigenze contrarie di carattere sostanziale. Questa circostanza non indirizza l’interprete, in assenza di una consolidata giurisprudenza europea che lo conforti, verso letture necessariamente orientate nella direzione della più favorevole soluzione per l’imputato, quando un’altra esegesi della disposizione sia comunque collocabile nella cornice dell’</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>idem factum</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">In primo luogo, l’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, secondo paragrafo, permette la riapertura del processo penale, quando è prevista dall’ordinamento nazionale, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni sono in grado di inficiare la sentenza già passata in giudicato. Mentre nell’ordinamento giuridico italiano è consentita la revisione della sola sentenza di condanna, al fine di assicurare senza limiti di tempo «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>la tutela dell’innocente</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» (sentenza n. 28 del 1969), la Convenzione consente di infrangere la “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>quiete penalistica</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” della persona già assolta in via definitiva solo perché sono maturate, dopo il processo, nuove evenienze, anche di carattere probatorio. La finalità di perseguire la giustizia, in tali casi, prevale sulla stabilità della garanzia processuale concernente la sottrazione alla pretesa punitiva dello Stato.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">In secondo luogo, la stessa Grande Camera (sentenza 27 maggio 2014, Marguš contro Croazia) ha affermato (in un caso in cui un uomo politico aveva goduto dell’amnistia, rilevata in giudizio, per crimini di guerra, ma era stato nuovamente sottoposto a processo per gli stessi fatti) che l’art. 4 del Protocollo n. 7 è soggetto a bilanciamento con gli artt. 2 e 3 della Convenzione, in quanto parti di un tutto (paragrafo 128), ed ha aggiunto che ciò comporta l’inoperatività della garanzia del </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ne bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> in presenza di episodi estremamente gravi, quali i crimini contro l’umanità, che gli Stati aderenti hanno l’obbligo di perseguire (paragrafo 140). Si manifesta, in tal modo, un ulteriore tratto di appannamento dell’istituto che la Convenzione giustifica nel quadro del bilanciamento con obblighi di tutela penale.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">È il caso però di sottolineare che nell’ordinamento nazionale non si può avere un soddisfacimento di pretese punitive che non sia contenuto nelle forme del giusto processo, ovvero che non si renda compatibile con il fascio delle garanzie processuali attribuite all’imputato. Né il principio di obbligatorietà dell’azione penale, né la rilevanza costituzionale dei beni giuridici che sono stati offesi, cui le parti private si sono ampiamente riferite, possono rendere giusto, e quindi conforme a Costituzione, un processo che abbia violato i diritti fondamentali, e costituzionalmente rilevanti, della persona che vi è soggetta.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Tra questi non può non annoverarsi il «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>principio di civiltà giuridica, oltre che di generalissima applicazione</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» (ordinanza n. 150 del 1995) espresso dal divieto di </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, grazie al quale giunge un tempo in cui, formatosi il giudicato, l’individuo è sottratto alla spirale di reiterate iniziative penali per il medesimo fatto. In caso contrario, il contatto con l’apparato repressivo dello Stato, potenzialmente continuo, proietterebbe l’ombra della precarietà nel godimento delle libertà connesse allo sviluppo della personalità individuale, che si pone, invece, al centro dell’ordinamento costituzionale (sentenza n. 1 del 1969; in seguito, sentenza n. 219 del 2008).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">In questa sede, peraltro, non interessa porre a raffronto i livelli di tutela offerti dalla CEDU e dal diritto nazionale, ma piuttosto trarre conferma che la prima non obbliga, neppure sul piano logico-sistematico, a optare in ogni caso per la concezione di medesimo fatto più favorevole all’imputato, posto che la garanzia del </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ne bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> non assume tratti di assolutezza, né nel testo dell’art. 4 del Protocollo n. 7, né nell’interpretazione consolidata tracciata dalla Corte di Strasburgo.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Resta, in definitiva, assodato che, contrariamente all’ipotesi del giudice </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>a quo</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, allo stato la Convenzione impone agli Stati membri di applicare il divieto di </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> in base ad una concezione naturalistica del fatto, ma non di restringere quest’ultimo nella sfera della sola azione od omissione dell’agente.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Una volta chiarita la portata del vincolo derivante dalla CEDU, prosegue il Collegio, si tratta di accertare la compatibilità con esso del diritto vivente formatosi sull’art. 649 cod. proc. pen. Per quanto finora è stato precisato, è evidente che la ragione del contrasto non potrebbe consistere nella ricezione, da parte dell’interprete nazionale, di una visione di medesimezza del fatto svincolata dalla sola condotta, ed estesa invece all’oggetto fisico di essa, o all’evento in senso naturalistico, come suggerisce il rimettente. Piuttosto, la disposizione nazionale avrebbe violato l’art. 117, primo comma, Cost., solo se dovesse essere interpretata nel senso di assegnare rilievo all’</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> legale, ovvero a profili attinenti alla qualificazione giuridica del fatto.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">È quanto il giudice </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>a quo</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> ritiene accaduto, per effetto di una torsione curiale della lettera dell’art. 649 cod. proc. pen., che si riferisce al fatto storico, anche diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Bisogna aggiungere che, se così fosse, a essere violati sarebbero anche gli artt. 24 e 111 Cost., ai quali il principio del </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ne bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> va collegato in via generale (ordinanza n. 501 del 2000), ma con una particolare pregnanza nella materia penale (sentenza n. 284 del 2003). Benché non riconosciuto espressamente dalla lettera della Costituzione, tale principio è infatti immanente alla funzione ordinante cui la Carta ha dato vita, perché non è compatibile con tale funzione dell’ordinamento giuridico una normativa nel cui ambito la medesima situazione giuridica possa divenire oggetto di statuizioni giurisdizionali in perpetuo divenire. Nel diritto penale, la Corte rammenta di avere da tempo arricchito la forza del divieto, proiettandolo da una dimensione correlata al valore obiettivo del giudicato (sentenze n. 6 e n. 69 del 1976, n. 1 del 1973 e n. 48 del 1967) fino a investire la sfera dei diritti dell’individuo, in quanto «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>principio di civiltà giuridica</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» (ordinanza n. 150 del 1995; inoltre, sentenze n. 284 del 2003 e n. 115 del 1987), oltretutto dotato di «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>forza espansiva</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» (sentenza n. 230 del 2004), e contraddistinto dalla natura di «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>garanzia</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» personale (sentenza n. 381 del 2006).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il criterio dell’</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> legale appare allora troppo debole per accordarsi con simili premesse costituzionali, perché solo un giudizio obiettivo sulla medesimezza dell’accadimento storico scongiura il rischio che la proliferazione delle figure di reato, alle quali in astratto si potrebbe ricondurre lo stesso fatto, offra l’occasione per iniziative punitive, se non pretestuose, comunque tali da porre perennemente in soggezione l’individuo di fronte a una tra le più penetranti e invasive manifestazioni del potere sovrano dello Stato-apparato.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Costituzione e CEDU si saldano, dunque, nella garanzia che la persona già giudicata in via definitiva in un processo penale non possa trovarsi imputata per il medesimo fatto storico, e ripudiano l’intorbidamento della valutazione comparativa in forza di considerazioni sottratte alla certezza della dimensione empirica, così come accertata nel primo giudizio. Le sempre opinabili considerazioni sugli interessi tutelati dalle norme incriminatrici, sui beni giuridici offesi, sulla natura giuridica dell’evento, sulle implicazioni penalistiche del fatto e su quant’altro concerne i diversi reati, oggetto dei successivi giudizi, non si confanno alla garanzia costituzionale e convenzionale del </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ne bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> e sono estranee al nostro ordinamento.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Ciò premesso, la Corte ha già avuto modo di prendere atto che «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>l’identità del “</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">fatto</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>” sussiste – secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. un. 28 giugno 2005, n. 34655) – quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» (sentenza n. 129 del 2008).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">È in questi termini, e soltanto in questi, in quanto segnati da una pronuncia delle sezioni unite, che l’art. 649 cod. proc. pen. vive nell’ordinamento nazionale con il significato che va posto alla base dell’odierno incidente di legittimità costituzionale. E si tratta di un’affermazione netta e univoca a favore dell’</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>idem factum</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, sebbene il fatto sia poi scomposto nella triade di condotta, nesso di causalità, ed evento naturalistico. A condizione che tali elementi siano ponderati con esclusivo riferimento alla dimensione empirica, si è già testata favorevolmente la compatibilità di questo portato normativo con la nozione di fatto storico, sia nella relativa astrattezza, sia nella concretezza attribuita dalla consolidata giurisprudenza europea.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Certamente, a differenza di quanto mostra di credere il rimettente anche con riguardo alla pronuncia delle sezioni unite appena ricordata, l’evento non potrà avere rilevanza in termini giuridici, ma assumerà significato soltanto quale modificazione della realtà materiale conseguente all’azione o all’omissione dell’agente. Detto questo, e alle ricordate condizioni, non vi è spazio di contrasto – per il Collegio - tra l’art. 649 cod. proc. pen. e l’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La Corte deve però riconoscere che persiste nella stessa giurisprudenza di legittimità un orientamento minoritario, diverso da quello adottato dalle sezioni unite fin dal 2005. Lo stesso rimettente ha individuato con esattezza alcuni esempi di decisioni che si limitano a echeggiare il principio di diritto affermato dalle sezioni unite, ma lo corrompono aggiungendo che va tenuta in conto non solo la dimensione storico-naturalistica del fatto ma anche quella giuridica; ovvero che vanno considerate le implicazioni penalistiche dell’accadimento.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Queste e altre simili formule celano un criterio di giudizio legato all’</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> legale, che non è compatibile per la Corte né con la Costituzione, né con la CEDU, sicché è necessario che esso sia definitivamente abbandonato.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Tuttavia il carattere occasionale di tali interventi giurisprudenziali li rende incapaci di trasfigurare la lettera e la logica dell’art. 649 cod. proc. pen., conferendogli, come invece ipotizza il rimettente, un significato difforme dalla normativa interposta evocata nel presente processo incidentale. Al contrario, il diritto vivente, con una lettura conforme all’attuale stadio di sviluppo dell’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, impone di valutare, con un approccio storico-naturalistico, la identità della condotta e dell’evento, secondo le modalità con cui esso si è concretamente prodotto a causa della prima.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Non vi è perciò dubbio che nel caso di specie gli indici segnalati dal Giudice rimettente per ritenere diversi i fatti già giudicati rispetto a quelli di omicidio oggetto della nuova contestazione non siano adeguati, perché non possono avere peso a tali fini né la natura di pericolo dei delitti previsti dagli artt. 434 e 437 cod. pen., né il bene giuridico tutelato, né il «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>differente “</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">ruolo</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>” del medesimo evento morte all’interno della fattispecie</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">». Allo stesso tempo, è chiaro che, anche dal punto di vista rigorosamente materiale, la morte di una persona, seppure cagionata da una medesima condotta, dà luogo ad un nuovo evento, e quindi ad un fatto diverso rispetto alla morte di altre persone.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Entro questi limiti va escluso che sussista il primo profilo di contrasto individuato dal giudice </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>a quo</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> tra l’art. 649 cod. proc. pen. e la normativa interposta convenzionale, perché entrambe recepiscono il criterio dell’</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>idem factum</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, e all’interno di esso la Convenzione non obbliga a scartare l’evento in senso naturalistico dagli elementi identitari del fatto, e dunque a superare il diritto vivente nazionale.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Fatta chiarezza su questo primo punto, la Corte passa poi – con esiti tutt’affatto differenti – a scandagliare il secondo profilo di contrasto, segnalato dall’ordinanza di rimessione, tra l’art. 649 cod. proc. pen. e l’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU: esso riguarda la regola, enucleata dal diritto vivente nazionale, che vieta di applicare il principio del </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ne bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> (e che dunque consente un secondo giudizio), ove il reato già giudicato sia stato commesso in concorso formale con quello oggetto della nuova iniziativa del PM, nonostante la medesimezza del fatto; si tratta, nella sostanza, delle ipotesi in cui un medesimo fatto realizzi plurime fattispecie criminose in concorso formale tra loro, una delle quali sia già stata oggetto di un giudizio penale.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Sulla corrispondenza di tale regola a un orientamento costante della giurisprudenza di legittimità non vi sono dubbi, posto che essa è stata ininterrottamente applicata dall’entrata in vigore dell’art. 90 del codice di procedura penale del 1930 fino ad oggi, anche dopo che a quest’ultima disposizione è subentrato l’art. 649 del nuovo codice di procedura penale. La sola eccezione ammessa, al fine di prevenire un conflitto tra giudicati, è quella che la giurisprudenza ha ravvisato nel caso in cui il primo processo si è concluso con una pronuncia definitiva perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Ne consegue che la Corte è tenuta a scrutinare la legittimità costituzionale dell’art. 649 cod. proc. pen. postulando che esso abbia il significato che gli è conferito dal diritto vivente, e la relativa questione, collegata con quella già esaminata sulla medesimezza del fatto, è per il Collegio questa volta fondata, nei termini che essa si premura di precisare.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Allo stato attuale del diritto vivente il rinnovato esercizio dell’azione penale è consentito, in presenza di un concorso formale di reati, anche quando il fatto, nel senso indicato, è il medesimo sul piano empirico, ma forma oggetto di una convergenza reale tra distinte norme incriminatrici, tale da generare una pluralità di illeciti penali.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Va premesso che, sul piano delle opzioni di politica criminale dello Stato, è ben possibile, per quanto qui interessa, che un’unica azione o omissione infranga, in base alla valutazione normativa dell’ordinamento, diverse disposizioni penali, alle quali corrisponde un autonomo disvalore che il legislatore, nei limiti della discrezionalità di cui dispone, reputa opportuno riflettere nella molteplicità dei corrispondenti reati e sanzionare attraverso le relative pene (sia pure secondo il criterio di favore indicato dall’art. 81 cod. pen.).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Qualora il giudice abbia escluso che tra le norme viga un rapporto di specialità (artt. 15 e 84 cod. pen.), ovvero che esse si pongano in concorso apparente, in quanto un reato assorbe interamente il disvalore dell’altro, è incontestato che si debbano attribuire all’imputato tutti gli illeciti che sono stati consumati attraverso un’unica condotta commissiva o omissiva, per quanto il fatto sia il medesimo sul piano storico-naturalistico.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Siamo, infatti, nell’ambito di un istituto del diritto penale sostanziale che evoca mutevoli scelte di politica incriminatrice, proprie del legislatore, e in quanto tali soggette al controllo della Corte solo qualora trasmodino in un assetto sanzionatorio manifestamente irragionevole, arbitrario o sproporzionato (</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ex plurimis</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, sentenze n. 56 del 2016 e n. 185 del 2015).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Né queste opzioni in sé violano la garanzia individuale del divieto di </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, che si sviluppa invece con assolutezza in una dimensione esclusivamente processuale, e preclude non il </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>simultaneus processus</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> per distinti reati commessi con il medesimo fatto, ma una seconda iniziativa penale, laddove tale fatto sia già stato oggetto di una pronuncia di carattere definitivo.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">In linea astratta pertanto la circostanza che i reati concorrano formalmente non sembrerebbe interferire con l’area coperta dal portato normativo dell’art. 649 cod. proc. pen. Quest’ultima dovrebbe, al contrario, essere determinata esclusivamente dalla formazione di un giudicato sul medesimo fatto, sia che esso costituisca un solo reato, sia che integri plurime fattispecie delittuose realizzate con un’unica azione od omissione.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Ciò detto, la Corte è obbligata a prendere atto che il diritto vivente, come è stato correttamente rilevato dal rimettente, ha saldato il profilo sostanziale implicato dal concorso formale dei reati con quello processuale recato dal divieto di </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, esonerando il giudice dall’indagare sulla identità empirica del fatto, ai fini dell’applicazione dell’art. 649 cod. proc. pen. La garanzia espressa da questa norma, infatti, viene scavalcata per la sola circostanza che il reato già giudicato definitivamente concorre formalmente, ai sensi dell’art. 81 cod. pen., con il reato per il quale si procede.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Non spetta alla Corte pronunciarsi sulla correttezza ermeneutica del principio appena esposto. È invece oggetto del giudizio incidentale la conformità di esso, e dunque dell’art. 649 cod. proc. pen., che secondo il diritto vivente lo esprime normativamente, rispetto all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Ove, infatti, non vi fossero motivi di contrasto, il rimettente, pure a fronte del medesimo fatto, sarebbe tenuto a procedere nel giudizio per la sola ragione che l’omicidio concorre formalmente, secondo la giurisprudenza di legittimità, con i delitti previsti dagli artt. 434, secondo comma, e 437, secondo comma, cod. pen., mentre, nel caso opposto, egli dovrebbe concentrare la propria attenzione sulla sola identità del fatto, per decidere se applicare o no l’art. 649 cod. proc. pen.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il nesso di necessità predicato nel diritto vivente tra concorso formale di reati e superamento del </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ne bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> inevitabilmente reintroduce nel corpo dell’art. 649 cod. proc. pen. profili di apprezzamento sulla dimensione giuridica del fatto, che erano stati espulsi attraverso l’adesione ad una concezione rigorosamente naturalistica di condotta, nesso causale ed evento.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Per decidere sulla unicità o pluralità dei reati determinati dalla condotta dell’agente ai sensi dell’art. 81 cod. pen., l’interprete, che deve sciogliere il nodo dell’eventuale concorso apparente delle norme incriminatrici, considera gli elementi del fatto materiale giuridicamente rilevanti, si interroga, tra l’altro, sul bene giuridico tutelato dalle convergenti disposizioni penali e può assumere l’evento in un’accezione che cessa di essere empirica.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Questa operazione, connaturata in modo del tutto legittimo al giudizio penalistico sul concorso formale di reati, e dalla quale dipende la celebrazione di un eventuale </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>simultaneus processus</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, deve reputarsi sbarrata dall’art. 4 del Protocollo n. 7, perché segna l’abbandono dell’</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>idem factum</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, quale unico fattore per stabilire se sia applicabile o no il divieto di </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Nel sistema della CEDU (e, come si è visto, anche in base alla Costituzione repubblicana), l’esercizio di una nuova azione penale dopo la formazione del giudicato deve invece dipendere esclusivamente dal raffronto tra la prima contestazione, per come si è sviluppata nel processo, e il fatto posto a base della nuova iniziativa del PM, ed è perciò permessa in caso di diversità, ma sempre vietata nell’ipotesi di medesimezza del fatto storico (salve le deroghe, nel sistema convenzionale, previste dal secondo paragrafo dell’art. 4 del Protocollo n. 7). Ogni ulteriore criterio di giudizio connesso agli aspetti giuridici del fatto esula dalle opzioni concesse allo Stato aderente.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Difatti, la sentenza della Grande Camera, 10 febbraio 2009, </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>Zolotoukhine contro Russia</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, non ha aderito a un pregresso orientamento della Corte EDU volto a escludere la violazione del divieto di </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> in presenza di un </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>concours idéal d’infractions</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> (paragrafi 72 e 81).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">D’altro canto, è evidente che la clausola di riserva delineata dalla giurisprudenza nazionale, che fa salvi i casi di assoluzione dell’imputato per l’insussistenza del fatto o per non averlo commesso, vietando per essi il secondo giudizio pure in presenza di un concorso formale di reati, tradisce in modo scoperto la mera finalità di prevenire il conflitto dei giudicati, e con questa l’oscuramento della componente garantista del principio del </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ne bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, che invece in materia penale lo connota profondamente e va anzi ritenuta prioritaria.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Sussiste perciò il contrasto denunciato dal rimettente tra l’art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui esclude la medesimezza del fatto per la sola circostanza che ricorre un concorso formale di reati tra </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>res iudicata</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> e </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>res iudicanda</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, e l’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, che vieta invece di procedere nuovamente quando il fatto storico è il medesimo.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">È il caso di precisare – chiosa ancora la Corte - che la conclusione appena raggiunta non impone di applicare il divieto di </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> per la esclusiva ragione che i reati concorrono formalmente e sono perciò stati commessi con un’unica azione o omissione.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">È infatti facilmente immaginabile che all’unicità della condotta non corrisponda la medesimezza del fatto, una volta che si sia precisato che essa può discendere dall’identità storico-naturalistica di elementi ulteriori rispetto all’azione o all’omissione dell’agente, siano essi costituiti dall’oggetto fisico di quest’ultima, ovvero anche dal nesso causale e dall’evento. Tale ultima posizione, in particolare, è fatta propria dal diritto vivente nazionale e se ne è già accertata la compatibilità con la Costituzione e con lo stato attuale della giurisprudenza europea.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Sono queste le ipotesi a cui va riferita la giurisprudenza della Corte per la quale l’art. 90 del codice di procedura penale del 1930 non si riferiva «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>al caso di concorso formale di reati</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">», ove «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>anche se l’azione è unica, gli eventi, che sono plurimi e diversi, danno ontologicamente luogo a più fatti, che possono anche essere separatamente perseguiti</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» (sentenza n. 6 del 1976; in seguito, sentenza n. 69 del 1976). E sono, altresì, le ipotesi regolate dall’art. 671 cod. proc. pen., che permette al giudice dell’esecuzione penale di applicare la disciplina del concorso formale di reati, nel caso di più sentenze irrevocabili pronunciate nei confronti della stessa persona, e dunque presuppone normativamente che siano date occasioni in cui la formazione del primo giudicato non preclude il perseguimento in separato processo del reato concorrente con il primo.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">In definitiva l’esistenza o no di un concorso formale tra i reati oggetto della </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>res iudicata</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> e della </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>res iudicanda</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> è un fattore ininfluente ai fini dell’applicazione dell’art. 649 cod. proc. pen., una volta che questa disposizione sia stata ricondotta a conformità costituzionale, e l’ininfluenza gioca in entrambe le direzioni, perché è permesso, ma non è prescritto al giudice di escludere la medesimezza del fatto, ove i reati siano stati eseguiti in concorso formale. Ai fini della decisione sull’applicabilità del divieto di </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> rileva infatti solo il giudizio sul fatto storico.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Per effetto della presente pronuncia di illegittimità costituzionale pertanto, afferma la Corte, l’autorità giudiziaria (e quindi lo stesso giudice </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>a quo</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">) sarà tenuta a porre a raffronto il fatto storico, secondo la conformazione identitaria che esso abbia acquisito all’esito del processo concluso con una pronuncia definitiva, con il fatto storico posto dal PM a base della nuova imputazione. A tale scopo, è escluso che eserciti un condizionamento l’esistenza di un concorso formale, e con essa, ad esempio, l’insieme degli elementi indicati dal rimettente nel giudizio principale (la natura del reato; il bene giuridico tutelato; l’evento in senso giuridico).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Sulla base della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico, il giudice può affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi, assunti in una dimensione empirica, sicché non dovrebbe esservi dubbio, ad esempio, sulla diversità dei fatti, qualora da un’unica condotta scaturisca la morte o la lesione dell’integrità fisica di una persona non considerata nel precedente giudizio, e dunque un nuovo evento in senso storico. Ove invece tale giudizio abbia riguardato anche quella persona occorrerà accertare se la morte o la lesione siano già state specificamente considerate, unitamente al nesso di causalità con la condotta dell’imputato, cioè se il fatto già giudicato sia nei relativi elementi materiali realmente il medesimo, anche se diversamente qualificato per il titolo, per il grado e per le circostanze.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">In conclusione, per le ragioni esposte, per la Corte l’art. 649 cod. proc. pen. va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, nella parte in cui secondo il diritto vivente esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale.</span></p> <p class="western" align="center"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">* * *</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il 15 novembre esce la importante sentenza della Corte EDU, Grande Camera, </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>A. e B. c. Norvegia</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, che – pronunciandosi in tema di sanzioni tributarie - rimodula le posizioni di cui alla precedente sentenza Grande Stevens del 2014 in tema di </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> tra sanzioni penali e sanzioni amministrative, nel caso di specie, tributarie.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">In primo luogo, la Corte si propone di passare in rassegna la propria giurisprudenza pertinente ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione del principio </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ne bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> enunciato all’articolo 4 del Protocollo 7 (parti da a a c)</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Essa constata che, nelle osservazioni delle parti e dei terzi intervenienti, non vi è alcun disaccordo quanto al principale contributo fornito dalla sentenza della Grande Camera Sergueï Zolotoukhine, che consiste nella precisazione dei criteri sulla base dei quali occorre valutare se la violazione per la quale un ricorrente sia stato giudicato o punito nel secondo procedimento fosse la stessa (</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">) di quella in relazione alla quale una decisione era stata resa nel corso del primo procedimento. Non vi è nemmeno disaccordo sostanziale quanto ai criteri che consentono di determinare in quale occasione i criteri enunciati in detta sentenza permettano di definire una sentenza “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>definitiva</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">”. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Al contrario, le opinioni si differenziano quanto al metodo da utilizzare al fine di determinare se la procedura di applicazione di maggiorazione di imposta rivestisse natura penale ai fini dell’art. 4 del Protocollo 7, nella consapevolezza che detta questione è suscettibile di spiegare incidenza sull’applicabilità del divieto, previsto da detta disposizione, della doppia incriminazione. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Inoltre, per la Corte esistono divergenze di impostazione (in particolare tra i ricorrenti, da un lato, ed il governo convenuto ed i governi intervenienti, dall’altro), sul tema della ripetizione dei procedimenti, in particolare nella misura in cui le procedure parallele o miste sono previste dall’art. 4 del Protocollo 7. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Nella sentenza Sergueï Zolotoukhine, cit., al fine di determinare se i procedimenti in questione potessero essere considerati come “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>penali</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” sulla base dell’art. 4 del Protocollo 7, la Corte ha applicato i tre criteri Engel precedentemente elaborati in relazione all’art.6 della Convenzione, vale a dire: 1) “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>la qualificazione giuridica della violazione nel diritto interno</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">”; 2) “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>la natura stessa della violazione</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">”; 3) il grado di severità della sanzione irrogabile; il secondo ed il terzo criterio sono alternativi e non necessariamente cumulativi, ma non può escludersi un approccio cumulativo. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La sentenza Sergueï Zolotoukhin, pur potendolo fare, non ha riproposto il ragionamento seguito in una serie di sentenze precedenti (ad esempio, la sentenza Storbraten), nella quale era stata prevista una lista più ampia e non esaustiva di fattori, senza che la Corte ne avesse specificato il peso specifico né se fosse necessario farne applicazione alternativa o cumulativa. I governi francese e norvegese invitano la Corte a cogliere la presente occasione per dire se siano questi ultimi, più numerosi, a trovare applicazione.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Esiste un certo numero di argomenti a favore di una simile interpretazione: in particolare il fatto che l’art. 4 del Protocollo 7 sia stato apparentemente concepito dai relativi autori in relazione ai procedimenti penali in senso stretto e la circostanza che, diversamente dall’art. 6 ma come invece nell’art. 7, non risulta suscettibile di deroga ai sensi dell’art. 15. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Se l’art. 6 si limita ad enunciare le garanzie di equità procedurale in particolar modo in materia penale, il divieto della doppia incriminazione previsto dall’art. 4 del Protocollo 7 comporta determinate conseguenze, che possono essere consistenti, sulle modalità di applicazione delle regole di diritto nazionale che disciplinano le sanzioni penali ed amministrative in molti settori. Tale ultima disposizione implica un’analisi più spinta del diritto penale materiale poiché si tratta di stabilire se le rispettive violazioni facciano riferimento ad una medesima condotta (</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">). Tali differenze, al pari dell’assenza di convergenza tra i sistemi nazionali degli Stati contraenti, il grado variabile di volontà da parte di detti Stati di essere tenuti dal Protocollo 7 e l’esteso margine di apprezzamento del quale generalmente godono nella scelta dei loro sistemi e dello loro politiche in materia penale (Nykanen, cit., § 44 CEDH 2006 – IV) consentono tipicamente di giustificare un più vasto gruppo di criteri di applicabilità, più incentrato sul diritto nazionale, sul modello di quelli elaborati in relazione all’art. 7 e prima dell’art. 4 del Protocollo 7 (vale a dire prima della sentenza Sergueï Zolotoukhine), e dunque un campo di applicazione più ristretto di quanto avvenga con l’art. 6.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Tuttavia, se, come è stato sottolineato, la sentenza Sergueï Zolotoukhine non risulta esplicita sul punto, occorre supporre che la Corte abbia deliberatamente scelto in detta sentenza di utilizzare i criteri Engel come il modello da seguire per determinare se il procedimento in esame sia penale ai sensi dell’art. 4 del Protocollo 7. Agli occhi della Corte, non appare giustificato allontanarsi da detta analisi nel caso di specie, poiché considerazioni di peso militano a favore di una simile scelta. Il principio del </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ne bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> mira principalmente all’equità procedurale, che forma oggetto dell’art. 6 ed è meno rilevante sul piano del diritto penale materiale di quanto non lo sia nell’art. 7. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La Corte ritiene preferibile, in una logica di coerenza nell’interpretazione della Convenzione globalmente considerata, che l’applicabilità di detto principio sia disciplinata dai criteri, più precisi, definiti nella sentenza Engel. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Ciò detto, come già ammesso in precedenza, nel caso di ritenuta applicabilità del principio del </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ne bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, un approccio modulato si impone con evidenza per valutare il modo in cui esso viene attuato trattandosi di procedimenti che mescolano sanzioni amministrative e sanzioni penali. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La questione Serguei Zolotukhin riguardava due procedimenti, ognuno dei quali aveva ad oggetto delle condotte moleste nel </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>vis à vis</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> con pubblici ufficiali e nei quali i procedimenti amministrativi erano divenuti definitivi arrivando a sentenza prima ancora della fine del processo penale (Serguei Zolotukhin, già citato). Il contributo più importante del caso Serguei Zolotukhin è stato quello di aver affermato che, per capire se le infrazioni in questione fossero le stesse (</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">), ci si doveva basare su un'analisi orientata sui fatti (ibidem, § 84) piuttosto che sull'esame formale degli stessi, consistente nella comparazione degli «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>elementi essenziali</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» delle infrazioni. Il divieto riguarda l’azione penale o il processo per un secondo illecito, originato da fatti identici o fatti che, in sostanza, sono gli stessi (ibidem, § 82). </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Inoltre, ricordando che lo scopo dell'Articolo 4 del Protocollo N. 7 è quello di proibire la reiterazione di procedimenti penali conclusisi con una “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>decisione finale</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” (“</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>res judicata</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">”), la sentenza Zolotukhin ha precisato che le decisioni suscettibili di un ricorso ordinario non beneficiavano della garanzia che conteneva tale disposizione finché il termine del ricorso non fosse spirato. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La Corte ha poi affermato con fermezza che l'Articolo 4 del Protocollo N. 7 non tratta solamente il diritto di non essere condannato due volte, ma anche quello di non essere perseguito due volte. Se non fosse così, non sarebbe stato necessario usare il termine “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>giudicato</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” , oltre quello di “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>punito</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">”, dal momento che ciò avrebbe costituito una ripetizione. La Corte ha così ribadito che tale disposizione si applica anche se l'individuo in questione è stato semplicemente processato in processi che non hanno dato luogo ad una condanna e ha sottolineato che l'articolo 4 del Protocollo n. 7 contiene tre distinte garanzie, disponendo che nessuno i) può essere perseguito ii) giudicato o iii) punito due volte per gli stessi fatti (ibidem, § 110). </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Si noti peraltro, prosegue la Corte, che </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">la sentenza Zolotukhin</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> ha offerto delle linee guida per i casi in cui i procedimenti non sono stati in realtà duplicati ma combinati in maniera integrativa in modo da creare un contesto coerente. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Dopo la sentenza Zolotoukhin, come specificato precedentemente, la Corte ha ammesso che l'imposizione da parte di differenti autorità, di distinte sanzioni aventi ad oggetto la stessa condotta è permessa in una certa misura in base all'Articolo 4 del Protocollo n.7, nonostante l'esistenza di una decisione definitiva. Si può comprendere tale conclusione partendo dalla premessa che la combinazione di sanzioni, in questi casi, si deve analizzare come un insieme, in conseguenza del quale sarà innaturale vederci una duplicazione di procedimenti che portano il ricorrente ad essere «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>perseguito o punito nuovamente</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> (…) </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>per un reato per il quale era già stato già stato</i></span> <span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>definitivamente</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> […] </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>condannato</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> » in violazione dell’articolo 4 del Protocollo n.7.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La questione è stata sollevata in riferimento a quattro tipi di situazioni. All'origine delle analisi interpretative dell'Articolo 4, c'è una prima categoria di casi, che risale alla sentenza R.T. contro Svizzera, citata precedentemente. Tale sentenza riguardava un ricorrente al quale, nel Maggio 1993, era stata ritirata per quattro mesi la patente di guida dall'Ufficio Stradale per guida in stato di ebbrezza. Tale misura era stata successivamente confermata nel procedimento innanzi alla Commissione Amministrativa d'Appello e dalla Corte Federale (dicembre 1995). Parallelamente, nel giugno 1993 le autorità cantonali di Gossau avevano emesso un'ordinanza penale nei confronti del richiedente che lo condannava ad una pena detentiva con termini sospesi e un'ammenda di 1.100 franchi svizzeri. Non avendo presentato appello contro tale ordinanza, la stessa passava in giudicato. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La Corte ha stabilito che le autorità svizzere avevano semplicemente determinato le tre differenti e cumulabili sanzioni previste dalla legge per tale reato, ossia una pena detentiva, una multa e il ritiro della patente di guida. Tali sanzioni erano state emesse nello stesso momento da due differenti autorità, cioè da un'autorità penale ed una amministrativa. Per questo, non si poteva sostenere che il procedimento penale era stato ripetuto, contrariamente a quanto affermato nell'Articolo 4 del Protocollo n.7. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Allo stesso modo, in Nilsson c. Svezia, che riguardava una sanzione penale (50 ore di lavori socialmente utili) e il ritiro della patente di guida (per una durata di 18 mesi) a causa di un'infrazione stradale, il ricorso era stato rigettato sulla base di un ragionamento più elaborato, che aveva introdotto per la prima volta il criterio del «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>nesso materiale e temporale sufficientemente stretto</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">». La Corte aveva ritenuto che il ritiro di patente fosse una conseguenza diretta e prevedibile dell'anteriore condanna del richiedente per le stesse infrazioni di guida in stato d'ebbrezza e di guida senza patente e che, facendo seguito ad una condanna penale, costituiva una questione penale in base ai requisiti dell'Articolo 4 del Protocollo n.7. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La Corte aveva inoltre aggiunto che, indipendentemente dall'anteriore condanna penale, il ritiro della patente per 18 mesi costituiva da sola, a causa della relativa severità, una misura che poteva ritenersi normalmente una sanzione penale. Nonostante le distinte sanzioni fossero state imposte da due diverse autorità in differenti procedimenti, esisteva tra le stesse un nesso temporale e materiale sufficientemente stretto per il quale si poteva considerare il ritiro della patente come una delle misure previste dal diritto svedese per la repressione dei reati per guida in stato d'ebbrezza aggravata e di guida senza patente. Il ritiro di patente non implicava che il richiedente “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>fosse stato punito di nuovo...per un reato per il quale era stato già...condannato con sentenza definitiva</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” alla stregua dell'Articolo 4 § 1 del Protocollo n.7. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Così come in Boman, la Corte aveva concluso che esisteva un sufficiente nesso temporale e materiale tra, da una parte, la procedura penale nella quale il richiedente era stato giudicato e condannato a 75 giorni di ammenda (ammontante a €.450) oltre che all'interdizione a guidare di una durata di quattro mesi e tre settimane) e, dall'altra parte, l'ulteriore procedura amministrativa, conclusasi con il prolungamento dell'interdizione a guidare (della durata di un mese). </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">In una seconda serie di casi, la Corte aveva riaffermato che i procedimenti paralleli non escludevano l'imposizione di multe in procedimenti amministrativi e insieme condanna e sanzioni per frode fiscale in procedimenti penali, ma concludeva che la richiesta di “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>un nesso sufficientemente stretto...in sostanza ed in tempo</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” non era stata soddisfatto in particolari circostanze prese in considerazione. Tali casi riguardavano la Finlandia (principalmente Glantz, precitata, § 57 e Nykänen, precitata, § 47) e Svezia (Lucky Dev. c. Svezia, n. 7356/10, § 58, 27 Novembre 2014). </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">In Nykänen, che regolamentava l'approccio seguito negli altri casi contro la Finlandia e la Svezia, la Corte aveva rinvenuto nei fatti che, nel sistema finlandese, le sanzioni penali ed amministrative erano state irrogate da diverse autorità senza che i procedimenti avessero avuto alcun tipo di connessione: entrambe le procedure avevano seguito il loro singolare corso ed erano giunte al termine indipendentemente l'una dall'altra. Inoltre, nessuna sanzione era stata presa in considerazione dall'altra Corte o autorità per la determinazione della severità della sanzione, e neppure c'era stata alcun tipo di interazione tra le autorità competenti. Soprattutto, nel sistema finlandese le multe erano state comminate seguendo un esame della condotta del richiedente e la relativa responsabilità in relazione alla legislazione fiscale, che era indipendente dal giudizio penale. In conclusione, la Corte aveva decretato l'esistenza di una violazione dell'Articolo 4 del Protocollo n.7 della Convenzione, dato che il richiedente era stato dichiarato colpevole due volte per lo stesso motivo in due procedimenti separati. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Identici (o quasi) ragionamenti e conclusioni si possono rinvenire riguardo a casi simili in Rinas c. Finlandia, n.17039/13, 27 Gennaio 2015, e Österlund c. Finland, n. 53197/13, 10 Febbraio 2015. Si noti – chiosa ancora la Corte - che, se in alcuni giudizi (Nykänen, Glantz, Lucky Dev, Rinas, Österlund) i due procedimenti erano stati portati avanti in maniera contemporanea, il nesso temporale era stato giudicato manifestamente insufficiente per escludere l'applicazione della regola del </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ne bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">. Non sembra irragionevole dedurre da tali casi riguardanti Finlandia e Svezia che le due procedure, considerate simultanee, in particolari circostanze risultano carenti di un nesso sostanziale che dà luogo alla violazione dell'Articolo 4 del Protocollo n.7. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">In un terzo comparto di casi, in cui i procedimenti erano stati celebrati in parallelo per un certo periodo di tempo, la Corte aveva rilevato la violazione ma senza il riferimento al testo contenuto nella sentenza Nilsson del “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>nesso sufficientemente stretto...in sostanza ed in tempo</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">”. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">In Tomasović (§§ 5-10 e 30-32), il richiedente era stato citato e condannato due volte per lo stesso reato di possesso di stupefacenti, prima come “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>infrazione minore</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” (considerata “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>penale</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” in base al secondo e terzo criterio contenuto in Engel (ibid. §§ 22-25)) e poi come “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>reato penale</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">”. Dato che la seconda procedura era stata abbandonata alla conclusione della prima, la Corte aveva ritenuto evidente l'esistenza di una ripetizione delle procedure penali contraria all'Articolo 4 del Protocollo n.7 (confronta con Muslija, precitata, §§ 28-32 e 37, in relazione a percosse e lesioni aggravate). </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Allo stesso modo, in Grande Stevens e altri v. Italia (nos. 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 e 18698/10, 4 Marzo 2014), la Corte aveva ritenuto l'esistenza di procedimenti doppi riguardanti la stessa condotta fraudolenta, cioè la manipolazione del mercato per la diffusione di false informazioni: da una parte, una procedura amministrativa (dal 9 febbraio 2007 al 23 giugno 2009), qualificata come “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>penale</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” in base ai criteri Engel, portata innanzi alla Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (Consob), seguita dalle impugnazioni davanti alla Corte d'Appello e alla Corte di Cassazione e terminata con la comminazione di un'ammenda di €.3.000.000 (oltre all'interdizione ad esercitare determinate attività professionali); dall'altra, una procedura penale (dal 7 novembre 2008 al 28 febbraio 2013 e oltre, essendo ancora in corso) innanzi al giudice di prima istanza, la Corte di Cassazione e la Corte d'Appello. La constatazione era che la nuova istanza riguardava una seconda “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>infrazione</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” sorta da fatti identici a quelli che avevano dato luogo alla prima condanna, divenuta definitiva, cosa che aveva fatto concludere la Corte per la violazione dell'Articolo 4 del Protocollo n.7. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Un'ulteriore e distinta illustrazione della mancanza di un nesso sostanziale senza uno specifico riferimento al testo della precitata sentenza Nilsson si ritrova nella Kapetanios e altri (precitata), che è stata confermata da Sismanidis e Sitaridis c. Greece, nos. 66602/09 e 71879/12, 9 Giugno 2016. In tali casi, i ricorrenti erano stati inizialmente assolti dalle accuse nei procedimenti penali. In seguito, nonostante le assoluzioni, i tribunali amministrativi avevano imposto ai ricorrenti pesanti sanzioni amministrative per lo stesso oggetto. Convinta che le ultime procedure rientrassero nella competenza penale in base all'Articolo 4 del Protocollo n.7, la Corte aveva concluso per la violazione di tale disposizione (ibid, respettivamente, § 73 e 47). </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Se gli Stati contraenti hanno il particolare dovere di proteggere gli interessi specifici salvaguardati dall'Articolo 4 del Protocollo n.7, è altresì necessario, così come è già stato indicato </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>supra</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> dalla Corte, lasciare alle autorità nazionali la scelta dei mezzi da utilizzare per conseguirli. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Non bisogna dimenticare, a tale riguardo, che il diritto di non essere giudicato o punito due volte non è stato inserito nella Convenzione adottata nel 1950 ma è stato inserito nel settimo protocollo, adottato nel 1984 ed entrato in vigore nel 1988, ossia circa 40 anni più tardi. Quattro Stati (Germania, Paesi Bassi, Regno Unito e Turchia) non hanno ratificato il Protocollo n.7 e uno di loro (Germania), assieme ad altri quattro Stati che l'hanno ratificato (Austria, Francia, Italia e Portogallo), ha espresso delle riserve o delle dichiarazioni interpretative che hanno precisato che la parola “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>penalmente</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” deve essere da loro applicata in base al senso dato a tale nozione dalle rispettive leggi nazionali. (Si noti che le riserve presentate da Austria ed Italia sono state considerate invalide, non contenendo un breve richiamo alla legge appellata, così come richiesto dall'articolo 57 § 2 della Convenzione (rispettivamente Gradinger c. Austria, 23 Ottobre 1995, § 51, Serie A n.328-C; e Grande Stevens, precitata, §§ 204-211), a differenza della riserva presentata dalla Francia (vedi Göktan c. France, n. 33402/96, § 51, ECHR 2002-V). </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La Corte ha ugualmente sottolineato l'osservazione formulata dall'Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel caso Fransson (paragrafo 51), secondo la quale l'imposizione di sanzioni sulla base del diritto amministrativo e del diritto penale riguardante la stessa infrazione è una pratica molto diffusa tra gli Stati membri dell'Unione Europea, soprattutto negli ambiti fiscali, delle politiche ambientali o della sicurezza pubblica. L'Avvocato Generale ha aggiunto che le modalità relative al cumulo delle sanzioni variano enormemente in base agli ordinamenti giuridici e rivestono delle caratteristiche specifiche proprie di ogni Stato membro e che, nella maggioranza dei casi, tali specificità aspirano ad attenuare gli effetti di una doppia reazione punitiva da parte dei pubblici poteri. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Inoltre, precisa ancora la Corte, non meno di sei Stati contraenti del Protocollo n.7 sono intervenuti alla presente istanza, esprimendo soprattutto opinioni e preoccupazioni sui punti d'interpretazione che condivide anche, in larga parte, il Governo convenuto. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">In queste condizioni, occorre sottolineare preliminarmente che, dato che la Corte lo riconosce nella costante giurisprudenza, sono gli Stati contraenti che scelgono come organizzare il proprio sistema legale, incluse le proprie procedure di giustizia penale (vedere, per esempio, Taxquet c. Belgio [GC], n. 926/05, § 83, ECHR 2010). La Convenzione non proibisce, per esempio, la separazione in diverse fasi o parti dell'udienza di fissazione della pena, in modo che differenti pene possono essere pronunciate, successivamente o parallelamente, per un'infrazione che occorre qualificare come “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>penale</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">”, nell'autonomo significato della nozione secondo la Convenzione (vedere, per esempio, Phillips c. Regno Unito, n. 41087/98, § 34, ECHR 2001-VII, questione che concerne, nell'ambito dell'articolo 6, una procedura di confisca di beni provenienti da infrazioni della legge sugli stupefacenti, diretta contro un individuo e riguardante la condanna dello stesso individuo per le stesse infrazioni). </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Agli occhi della Corte, gli Stati dovrebbero poter legittimamente optare per delle </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">risposte giuridiche complementari</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> innanzi a determinati comportamenti socialmente inaccettabili (per esempio, il non rispettare il codice della strada, il non pagare le tasse o l'evasione fiscale) mediante diverse procedure che formano un insieme coerente di modi di trattare, da diversi punti di vista, il problema sociale in questione, sempre che tali risposte giuridiche combinate non rappresentino un carico eccessivo per la persona in causa. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Nelle questioni in cui entra in gioco l'articolo 4 del Protocollo n. 7, la Corte ha come obiettivo quello di determinare se la misura nazionale specifica denunciata costituisce, nella propria sostanza o nei propri effetti, una doppia incriminazione che pregiudica il responsabile o se, al contrario, è il frutto di un sistema integrato che permette di reprimere un misfatto da differenti punti di vista, in modo prevedibile e proporzionato, formando un insieme coerente, in modo da non causare nessuna ingiustizia all'interessato. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Non può essere considerato un effetto dell'articolo 4 del Protocollo n.7 il fatto che negli Stati contraenti si proibisca l'organizzazione dei propri sistemi legali in modo da permettere l'aumento ad un tasso fisso delle imposte non pagate in maniera illegale (quand'anche una misura del genere fosse classificata come “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>penale</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” per il bisogno di garanzia d'equità del processo, prevista dalla Convenzione), anche nei casi più gravi in cui sarebbe stato appropriato perseguire l'autore dell'offesa perché un elemento non inserito nella procedura “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>amministrativa</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” della riscossione delle imposte (per esempio una condotta fraudolenta) si aggiunge al difetto di pagamento. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">L'articolo 4 del Protocollo n.7 ha come oggetto quello di impedire l'ingiustizia che potrebbe rappresentare per una persona il fatto di essere perseguito o punito due volte per lo stesso comportamento delittuoso. Ciononostante, chiosa ancora la Corte, non si proibiscono i sistemi giuridici che trattano in maniera “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>integrata</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” i misfatti della società in questione, ed in particolare l'approccio che coinvolge fasi parallele di approcci legali derivanti da diverse autorità e con obiettivi diversi. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La Corte ritiene che la giurisprudenza precitata riguardo le procedure parallele o miste, nata con le decisioni R.T. c. Svizzera e Nilssonc. Svezia, successivamente con il caso Nykänen e una serie di altri casi, fornisce delle utili indicazioni che aiutano a definire il punto in cui si trova il giusto equilibrio tra la necessaria preservazione degli interessi dell'individuo tutelati dal principio del </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>non bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> da una parte, e dall'altra il particolare interesse della società di poter regolamentare in maniera calibrata l'ambito in questione. Allo stesso tempo, prima di procedere ad analizzare i criteri per raggiungere tale equilibrio, la Corte considera necessario precisare le conclusioni tratte dalla giurisprudenza esistente. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">In primo luogo, ciò che emerge dall'applicazione del criterio del “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>nesso materiale e temporale sufficientemente stretto</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” statuito nei recenti casi della Finlandia e della Svezia è che non si riuscirà a soddisfare tale criterio se uno dei due elementi (materiale o temporale) manca (cfr. paragrafo 114). </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">In secondo luogo, in alcuni casi, la Corte ha prima esaminato se, e in tale caso, quando si è giunti ad una decisione “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>finale</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” in uno dei procedimenti (ostacolando, potenzialmente, la prosecuzione degli altri) prima di applicare il criterio del “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>nesso sufficientemente stretto</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” e di dare un parere negativo alla questione del rispetto della condizione del “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>bis</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">”, ossia di concludere per l'assenza della ripetizione (Boman, precitato, §§ 36 à 38). Per la Corte, comunque, la questione di carattere “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>definitivo</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” o meno di una decisione è priva di rilevanza quando non sussiste una reale duplicazione dei procedimenti, ma piuttosto una combinazione di procedimenti che costituisce un insieme integrato. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">In terzo luogo, il precedente punto ha anche incidenza sulle preoccupazioni espresse da alcuni governi interventori, ossia che non bisogna esigere che le procedure connesse divengano “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>definitive</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” nello stesso momento. Se fosse così, si consentirebbe alla persona interessata di utilizzare il principio del </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>non bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> come strumento per la manipolazione e l'impunità. Su questo punto, la conclusione a cui si giunge nel paragrafo 51 della Nykänen (precitata) e in un buon numero di giudizi posteriori, cioè che “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>entrambi i procedimenti seguono il proprio corso e alla fine diventano indipendenti l'uno dall'altro</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">”, deve essere considerata come un dato di fatto: nel sistema finlandese esaminato non esistevano nessi sufficienti dal punto di vista materiale tra la procedura amministrativa e la procedura penale, nonostante fossero state condotte in modo più o meno simultaneo. Nykänen è un esempio del caso in cui l'applicazione del criterio del “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>sufficiente nesso materiale e temporale</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” segua una determinata direzione in funzione dei fatti. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">In quarto luogo, per ragioni simili a quelle esposte precedentemente, l'ordine nel quale sono condotte le procedure non dovrà essere l'elemento decisivo per pronunciarsi sul fatto di sapere se l'articolo 4 del Protocollo n. 7 permette delle procedure miste o multiple (cfr. con le precitate questioni R.T. c. Svizzera, in cui la patente di guida è stata ritirata prima dell'apertura del processo penale, e Nilsson c. Svezia, in cui il ritiro era intervenuto successivamente). </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">In ultima analisi, risulta evidente da alcuni casi citati precedentemente (vedi Zolothukin,Tomasović, e Muslija – descritti nei paragrafi 108 e 115), considerando che essi riguardano la ripetizione di procedimenti nei quali gli obiettivi e i mezzi impiegati non risultavano complementari (paragrafo 130), che la Corte non ha voluto esaminarli come se riguardassero delle procedure parallele o miste suscettibili di essere compatibili con il principio del </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>non bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, come nei casi R.T. c. Svizzera, Nilsson e Boman (paragrafo 113). </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Dopo tale analisi della giurisprudenza della Corte, risulta evidente che, in relazione ai fatti punibili nell'ambito del diritto penale e del diritto amministrativo, </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">il modo più sicuro per far rispettare l'articolo 4 del Protocollo n.7</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> consiste nel prevedere, in un momento opportuno, una procedura con un solo livello che permetta la riunione di ambiti paralleli del regime legale che regola l'attività in causa, in modo da soddisfare, nell'ambito di un unico processo, differenti imperativi perseguiti dalla società nella relativa reazione di fronte alle infrazioni. Ciononostante, come precisato precedentemente, l'articolo 4 del Protocollo n. 7 non esclude la possibilità di porre in essere procedimenti duali, a patto che si rispettino determinate condizioni. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">In particolare, per far sì che la Corte sia convinta che non esista una duplicazione della pena o del processo (</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>bis</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">) come statuito nell'articolo 4 del Protocollo n.7, lo Stato difensore deve dimostrare, argomentando con prove, che i procedimenti duali in questione abbiano “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>un nesso sufficientemente stretto in sostanza e tempo</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">”. In altre parole, si deve dimostrare che sono stati combinati in un modo integrato, tale da formare un insieme coerente. Ciò implica non solo che gli obiettivi perseguiti e i mezzi utilizzati per addivenire a tale risultato debbano essere complementari in sostanza e presentare un nesso temporale, ma anche che le eventuali conseguenze derivanti dalla regolamentazione giuridica della condotta in esame debbano essere proporzionate e prevedibili dalla persona giudicata. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Trattandosi di condizioni da soddisfare affinché, all'interno di procedure miste (amministrative e penali), si possa considerare esistente un nesso materiale e temporale sufficiente e, dunque, compatibile con il criterio del “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>bis</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” sussistente all'interno dell'articolo 4 del protocollo n.7, la Corte riassume nel seguente modo le considerazioni a cui si è arrivati tramite la giurisprudenza appena esaminata. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Gli elementi pertinenti per affermare l'esistenza di un nesso sufficientemente stretto dal punto di vista materiale sono i seguenti: </span></p> <p class="western" align="justify">• <span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">sapere se le distinte procedure perseguono obiettivi complementari e riguardanti, non solo </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>in abstracto</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> ma anche in concreto, aspetti diversi dall'atto pregiudizievole alla società in causa; </span></p> <p class="western" align="justify">• <span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">sapere se il dualismo dei procedimenti risulti essere una conseguenza prevedibile, sia dal punto di vista del diritto che nella pratica, degli stessi comportamenti repressi (</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">); </span></p> <p class="western" align="justify">• <span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">sapere se i procedimenti in questione si sono svolti in una maniera che evita, per quanto possibile, qualsiasi ripetizione nella raccolta e valutazione degli elementi di prova, principalmente attraverso un'interazione adeguata tra le diverse autorità competenti, facendo sembrare che la statuizione dei fatti effettuata in uno dei procedimenti è stata ripresa nell'altro; </span></p> <p class="western" align="justify">• <span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">e, soprattutto, sapere se la sanzione imposta al termine del processo è stata prima presa in considerazione nell'ultimo processo, in modo da non gravare in modo eccessivo sull'interessato, essendo quest'ultimo rischio meno suscettibile di presentarsi esistendo un meccanismo di compensazione che possa assicurare che l'insieme globale di tutte le sanzioni irrogate sia proporzionato. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">A tal proposito, bisogna allo stesso modo tenere in considerazione il modo in cui l'articolo 6 della Convenzione è stato applicato nelle questioni esaminate dalla Corte (Jussila, precitato, § 43): « (…) </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>va da sé che esistono procedure penali che non comportano alcun tipo di stigma. Esistono chiaramente “carichi penali” con un peso distinto. In aggiunta, l'autonoma interpretazione adottata dalle istituzioni della Convenzione per la nozione di “carico penale”, applicando il criterio Engel, ha sostenuto una graduale estensione dell'applicazione della componente penale dell'articolo 6 a dei domini non propriamente appartenenti alle tradizionali categorie del diritto penale, per esempio reati amministrativi …, procedimenti disciplinari carcerari …, infrazioni portuali …, sanzioni pecuniarie inflitte per la violazione della concorrenza …, e ammende inflitte dalla giurisdizione fiscale</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> (…). </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>Gli aumenti delle tasse non fanno parte dello zoccolo duro del diritto penale, conseguentemente le garanzie offerte non saranno necessariamente applicate in tutto il loro rigore</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> (…).» </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Tale ragionamento permette di estrarre gli elementi pertinenti che servono a determinare se l'articolo 4 del Protocollo n.7 è stato rispettato nelle questioni riguardanti procedure miste (amministrative e penali). Inoltre, come già detto dalla Corte in numerose riprese, la Convenzione si deve interpretare nel relativo insieme, in maniera da promuoverne la coerenza interna e l'armonia tra la diverse disposizioni (Klass e altri c. Germania, 6 settembre 1978, § 68, serie A n. 28; vedere anche Maaouia c. Francia [GC], n. 39652/98, § 36, CEDU 2000-X, Kudła c. Polonia [GC], n. 30210/96, § 152, CEDU 2000-XI, e Stec e altri c. Regno Unito (dec.) [GC], n. 65731/01 e 65900/01, § 48, CEDU 2005X). Il grado in cui la procedura amministrativa presenta le caratteristiche di una procedura penale ordinaria è un importante elemento. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Talune procedure miste hanno soddisfatto più verosimilmente i criteri di complementarietà e di coerenza se le sanzioni imponibili nella procedura non formalmente qualificata come “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>penale</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” sono specifiche per i comportamenti in questione e non fanno perciò parte dello “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>zoccolo duro del diritto penale</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” (per riprendere la terminologia della Jussila precitata). In aggiunta, se tale procedura non ha un reale carattere diffamatorio, esistono minori possibilità che essa crei un carico non proporzionato in capo all'accusato. Al contrario, più la procedura amministrativa presenta caratteristiche punitive che si possono assimilare in larga parte alla procedura penale ordinaria, più le finalità sociali perseguite per la punizione del comportamento delittuoso all'interno di procedure differenti rischia di ripetersi (</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>bis</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">) invece di completarsi. L'insieme delle questioni menzionate può servire a identificare tale rischio. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Inoltre, prosegue la Corte, come già detto in maniera implicita, quando il nesso sostanziale è sufficientemente forte, la richiesta di un nesso temporale persiste e deve essere soddisfatta. Ciò non vuol dire, comunque, che le due tipologie di procedimenti devono essere portati avanti simultaneamente dall'inizio alla fine. Lo Stato deve avere la facoltà di optare per uno svolgimento progressivo delle procedure, se esso si giustifica con la necessità di efficacia e di buona amministrazione della giustizia, perseguendo finalità sociali diverse e non causando un pregiudizio sproporzionato all'interessato. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Nonostante ciò, come già precisato, deve sempre sussistere un nesso temporale. Tale nesso deve essere sufficientemente stretto per proteggere l'individuo dalle incertezze e dalle lungaggini e dai procedimenti protratti per un tempo eccessivo (vedere, come esempio di lacune di tale tipo, Kapetanios et autres, précité, § 67), anche quando il sistema nazionale preveda un meccanismo “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>integrato</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” che comporta una separazione delle componenti amministrative e penali. Più il nesso temporale è sottile, più ci sarà bisogno che lo Stato spieghi e giustifichi i ritardi di cui potrà essere responsabile.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Nel caso del primo ricorrente, l'Ufficio Tributi, il 24 novembre del 2008, gli applica un interesse moratorio del 30%, in base agli articoli 10-2 (1) e 10-4 (1) della legge fiscale, motivando tale scelta con il fatto che avesse omesso, nella dichiarazione fiscale del 2002, la somma di 3.259.342 NOK di introiti ottenuti all'estero. Non avendo fatto ricorso contro tale decisione, essa diviene definitiva dopo tre settimane, una volta prescritti i termini per l'impugnazione. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il soggetto viene anche perseguito penalmente per la stessa omissione nella dichiarazione fiscale del 2002: il 14 ottobre 2008 è dichiarato colpevole e il 2 marzo 2009 il tribunale di Follo lo riconosce colpevole di frode fiscale aggravata, condannandolo ad un anno di reclusione per la violazione dell'articolo 12-1 1)a), cf. sezione 12-2, della legge fiscale (paragrafi 15 e 17 seguenti). La Corte d'Appello ne rigetta il ricorso (paragrafo 19 seguente) così come fa, il 27 novembre 2010, la Corte di Cassazione (paragrafi 20-30 seguenti). </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Seguendo le conclusioni esposte </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>supra</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, la Corte dichiara a questo punto di voler scandagliare se la procedura di applicazione di un interesse moratorio del 30% poteva essere qualificata, in base ai criteri Engel, come “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>penale</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">”, come disposto dall'articolo 4 del Protocollo n.7. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">A tale riguardo, la Corte ha notato che la Corte Suprema ha vigilato sugli sviluppi progressivi del diritto della Convenzione in tale ambito e si è sforzata di tenere in considerazione le evoluzioni della giurisprudenza della Corte nelle proprie decisioni in materia di legislazione fiscale (paragrafi 44- 47 seguenti). Inoltre, nel 2002 la Corte Suprema, per la prima volta, ha dichiarato che l'imposizione di un interesse del 30% costituiva una “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>sanzione penale</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione. Ha statuito allo stesso modo, contrariamente alle proprie decisioni precedenti, che un aumento dell'interesse del 60% avesse carattere penale in base all'articolo 4 del Protocollo n.7. Nel 2004 e nel 2006 ha stimato che ci sia stata la stessa applicazione di interesse del 30%. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">In casi simili riguardanti la Svezia (aventi ad oggetto l'imposizione di interessi del 40% e del 20%), la Corte ha ritenuto che i procedimenti in questione fossero “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>penali</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">”, non solo in base all'articolo 6 della Convenzione (vedi Janosevic c. Svezia, n. 34619/97, §§ 68-71, ECHR 2002-VII; e Västberga Taxi Aktiebolag e Vulic c. Svezia, n. 36985/97, §§ 79-82, 23 Luglio 2002), ma anche in base all'articolo 4 del Protocollo n. 7 (vedi Manasson c. Svezia (dec.), n. 41265/98, 8 Aprile 2003; Rosenquist, precitato; Synnelius e Edsbergs Taxi AB c. Svezia (dec.), n. 44298/02, 17 Giugno 2008; Carlberg c. Svezia (dec.), n. 9631/04, 27 Gennaio 2009; e Lucky Dev, precitato, §§ 6 e 51). </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">In tali condizioni, la Corte non riscontra alcun motivo per opporsi alla conclusione della Corte Suprema in base alla quale la procedura che ha portato ad imporre un interesse moratorio del 30% al primo ricorrente possedeva caratteristiche di diritto “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>penale</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” in base al significato attribuito dall'articolo 4 del Protocollo n.7. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Come detto precedentemente, prosegue la Corte, la protezione del principio del </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ne bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> non dipende dall'ordine secondo il quale i processi vengono rispettivamente portati avanti: ciò che conta è il nesso materiale tra le due infrazioni (vedi Franz Fischer c. Austria, n. 37950/97, § 29, 29 Maggio 2001; e anche Storbråten; Mjelde; Haarvig; Ruotsalainen; e Kapetanios and Others, tutti precitati). </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Applicando ai fatti di specie l'approccio armonizzato esposto nel caso Zolotukhin (citato precedentemente), la Corte Suprema ha concluso che le circostanze fattuali che costituiscono la base per l'interesse moratorio e la condanna penale – cioè in entrambi i casi l'omissione nella dichiarazione fiscale di alcune informazioni riguardanti gli introiti – erano sufficientemente simili per soddisfare la condizione summenzionata. Le parti non contestano tale punto e, nonostante l'elemento fattuale supplementare di frode che caratterizza l'infrazione penale, la Corte non individua alcun motivo per concludere in un altro modo. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">A proposito del dubbio sull'imposizione di un aumento percentuale delle tasse nel corso del procedimento, occorre dire che è stata presa una decisione “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>definitiva</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” suscettibile di ostacolare potenzialmente la persecuzione penale (Sergueï Zolotoukhin, precitata, §§ 107-108), per la cui analisi la Corte rimanda ai paragrafi seguenti. Essendo convinta dell'esistenza di un nesso materiale e temporale sufficiente tra il procedimento fiscale e il procedimento penale per quelli che possono essere considerati come formanti una soluzione giuridica integrata che risponda al comportamento del primo ricorrente, la Corte non ritiene necessario esaminare successivamente la questione del carattere definitivo del procedimento fiscale in sé.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Dal relativo punto di vista, la circostanza che il primo procedimento sia divenuto definitivo prima del secondo non ha alcuna incidenza sull'esame effettuato precedentemente. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Pertanto la Corte non vede la necessità di esprimere alcun parere sull'esame effettuato dalla Corte Suprema per sapere se la prima decisione del 24 novembre 2008 fosse divenuta definitiva dopo la scadenza del termine per il ricorso amministrativo di tre settimane o per il ricorso giudiziario di sei mesi.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Le autorità nazionali competenti hanno ritenuto che la condotta riprovevole del primo ricorrente richiedesse due risposte, una pena amministrativa in base al capitolo 10 della Legge Fiscale riguardante la maggiorazione delle imposte e una penale in base al capitolo 12 della stessa legge, riguardante le pene (cfr. paragrafi 15, 16 e 41-43), ognuna delle quali perseguiva obiettivi distinti. Così come la Corte Suprema ha spiegato nei relativi giudizi del Maggio 2002 (cfr. paragrafo 46), la sanzione amministrativa di maggiorazione delle imposte ha una finalità generale di dissuasione, come reazione alla comunicazione al contribuente, forse in maniera innocente, di dichiarazioni o informazioni inesatte o incomplete, e serve anche a compensare le risorse umane e finanziarie considerevoli utilizzate dalle autorità fiscali per conto della collettività per i controlli e le verifiche, destinate a correggere le dichiarazioni erronee. L'obiettivo è quello di far sopportare, in una certa misura, i costi aggiuntivi alle persone che abbiano comunicato delle informazioni incomplete o inesatte. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">calcolo delle imposte</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> è una grande operazione che coinvolge milioni di cittadini. Secondo la Corte Suprema, l'aumento di un'imposta ordinaria ha, innanzitutto, come scopo quello di incitare i contribuenti a rispettare i propri obblighi di fornire delle informazioni complete ed esatte e di rinforzare le basi del sistema fiscale nazionale, condizione indispensabile per il buon funzionamento dello Stato e, pertanto, della società. Così come detto dalla Corte Suprema, una condanna penale in base al capitolo 12, in cambio, persegue delle finalità non solo dissuasorie ma anche repressive, trattandosi della stessa omissione pregiudizievole per la società, e comporta un elemento addizionale di frode colpevole. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">E' così che, dopo un controllo fiscale nel 2005, il fisco cita penalmente il primo ricorrente e altri soggetti nell'autunno 2007. Nel dicembre 2007, l'interessato viene interrogato dall'accusa e detenuto per quattro giorni. Nell'agosto 2008, basandosi sulle conclusioni dell'inchiesta penale, il fisco lo avverte di essere stato sanzionato, per l'anno 2002, dato che aveva omesso di dichiarare 3.259.341 NOK. Tale avviso si basava sulle conclusioni del controllo fiscale formulate dalla società Software Innovation AS, mandata dal fisco, nella successiva inchiesta penale e nella deposizione del primo ricorrente nel corso di tale inchiesta. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Nell'ottobre 2008, il primo ricorrente viene indagato per infrazione fiscale da Økokrim. In base alla decisione del 24 novembre 2008, il fisco ordina la rettifica e il versamento della maggiorazione di imposte in questione. Tale decisione era basata sulle deposizioni rese dal primo e dal secondo ricorrente durante gli interrogatori svolti nel corso delle udienze penali. Un paio di mesi dopo, il 2 marzo 2009, il tribunale di Follo condanna l'interessato per frode fiscale, avendo lo stesso omesso la cifra summenzionata nella dichiarazione fiscale del 2002. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Per la Corte è particolarmente importante constatare che, in conformità ai principi generali del diritto nazionale in materia di fissazione della pena, tale tribunale ha irrogato la pena di un anno di reclusione tenendo in conto che il primo ricorrente era già stato pesantemente sanzionato con l'applicazione della maggiorazione di imposta (paragrafo 17; comparare con Kapetanios e altri, § 66, in cui le giurisdizioni amministrative avevano irrogato delle ammende amministrative senza tenere in considerazione il pagamento, da parte dei richiedenti, delle sanzioni emesse nelle procedure penali anteriori relative allo stesso oggetto e Nykänen, in cui la Corte ha concluso per l'assenza di un nesso materiale sufficiente tra i due procedimenti).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">In tali circostanze, la Corte conclude in primo luogo di non avere alcun motivo per mettere in discussione le motivazioni per le quali il legislatore norvegese ha scelto di regolare una procedura mista (amministrativa e penale) integrata per il comportamento pregiudizievole per la società, consistente nel mancato pagamento delle imposte, motivo per cui le autorità norvegesi competenti hanno scelto, nel caso del primo richiedente, di trattare separatamente l'elemento della frode, più grave e più riprovevole socialmente, nell'ambito di una procedura penale piuttosto che in quello di una procedura amministrativa ordinaria. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">In secondo luogo, l'esecuzione di procedimenti duali, con la possibilità di diverse pene cumulabili, si poteva prevedere per il primo ricorrente, che doveva sapere fin dall'inizio dell'esistenza della possibilità di sanzioni penali così come di maggiorazioni di imposte. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">In terzo luogo, appare chiaro al Collegio che, come dichiarato dalla Corte Suprema, i procedimenti amministrativo e penale sono stati portati avanti in parallelo ed erano connessi. I fatti stabiliti in una delle due procedure sono stati ripresi nell'altra e, considerando la proporzionalità della pena totale, la sanzione penale ha tenuto conto della maggiorazione di imposte. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Tenuto conto dei fatti di cui è venuta a conoscenza, la Corte ha concluso che nulla indica che il primo ricorrente abbia subito un pregiudizio sproporzionato o un'ingiustizia come conseguenza della risposta giuridica integrata, denunciata dallo stesso, apportata in relativa assenza dalla dichiarazione di alcuni introiti e dal mancato pagamento di determinate imposte. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Riguardo poi al secondo ricorrente, riprendendo il ragionamento della Corte Suprema nell'interruzione riguardante il primo ricorrente, la Corte d'Appello aveva statuito, innanzitutto, che la decisione presa il 5 dicembre 2008 dal fisco, riguardante l'obbligo per l'interessato di pagare una maggiorazione del 30% delle imposte, si inseriva positivamente nell'ambito dell'imposizione di una sanzione “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>penale</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” ai sensi dell'articolo 4 del Protocollo n.7; in secondo luogo, sosteneva che la decisione era passata in giudicato il 26 dicembre 2008, data di scadenza del termine per il ricorso; in terzo luogo, sosteneva che la decisione di aumentare le imposte e l'ulteriore condanna penale si riferivano agli stessi fatti. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Come nel caso del primo ricorrente, la Corte non vede alcun motivo per concludere in altro modo sul primo e terzo punto, e nemmeno la necessità di pronunciarsi sul secondo. Per ciò che concerne la questione posta precedentemente, ossia quella di verificare l'esistenza di una duplicazione di procedimenti (</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>bis</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">) incompatible con il Protocollo n.7, la Corte rileva che le autorità competenti, così come per il primo ricorrente, hanno giudicato che una procedura mista si potesse giustificare nel caso del secondo ricorrente. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Quanto al preciso sviluppo dei processi in causa, dopo il controllo condotto nel 2005, il fisco ha denunciato penalmente, insieme a Økokrim nell'autunno 2007, il secondo ricorrente (così come aveva fatto contro il primo ricorrente e altri soggetti), motivando tale scelta con il fatto che l'interessato non aveva dichiarato 4.561.881 NOK (circa €.500.000) di introiti nell'anno fiscale 2002. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il 16 ottobre 2008, riferendosi in particolare al controllo fiscale, alla deposizione resa dal secondo ricorrente durante l'inchiesta penale in questione così come ai documenti acquisiti da Økokrim durante l'inchiesta, l'ufficio delle imposte avvisava l'interessato di stare valutando l'opportunità di indirizzargli fiscalmente il motivo per cui si considerava che avesse omesso di dichiarare determinati introiti e di applicare una maggiorazione di imposte. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">L'11 novembre 2008, la pubblica accusa incriminava il secondo ricorrente per frode fiscale per l'omissione dell'ammontare summenzionato, che rappresentava 1.302.526 NOK di imposte da pagare, e chiedeva al Tribunale di Oslo di giudicarlo sommariamente, in base alla confessione del secondo ricorrente medesimo. Il 5 dicembre 2008, data in cui l'ufficio delle imposte ordinava al secondo ricorrente, in base al procedimento, di versare tale ammontare, oltre alla maggiorazione delle imposte in questione, la procedura penale risultava trovarsi in uno stato avanzato. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Così come si può vedere dagli elementi precedenti, prosegue il Collegio, a seguito della denuncia presentata dal fisco alla polizia nell'autunno 2007 e della decisione di imporre una maggiorazione delle imposte del 5 dicembre 2008, la procedura penale e la procedura fiscale sono state condotte in parallelo e connesse. Tale situazione appare simile a quella del primo ricorrente. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">E' vero, così come rilevato dalla Corte d'Appello, che il periodo di nove mesi che separa la data in cui la decisione presa dal fisco (5 dicembre 2008) è divenuta definitiva dalla data della condanna del Tribunale di Oslo del secondo ricorrente (30 settembre 2009), risultava essere un po' più lungo del periodo di due mesi e mezzo trascorso nel processo del primo ricorrente. Ciononostante, così come è stato indicato dalla Corte d'Appello, ciò si spiega con la ritrattazione del secondo ricorrente nel febbraio 2009, in conseguenza della quale era stato necessario indagarlo nuovamente il 29 maggio 2009 e giudicarlo nell'ambito di un processo contraddittorio ordinario. Tale circostanza, risultato di un repentino cambio di opinione del secondo ricorrente, non sarebbe stata sufficiente da sola a rompere il nesso temporale che univa la procedura fiscale alla procedura penale. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">In particolare, il lasso di tempo supplementare che era trascorso prima dell'udienza penale non sarebbe risultato sproporzionato o irragionevole, tenuto conto della causa. E ciò che risulta significativo è il fatto che, come per il primo ricorrente, la maggiorazione di imposte era stata presa in considerazione dal giudice competente nel fissare la pena del processo penale. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Di conseguenza, trattandosi del secondo ricorrente, la Corte non ha ragione di mettere in dubbio i motivi per i quali le autorità norvegesi abbiano scelto di reprimere tramite una procedura mista (amministrativa e penale) integrata il comportamento reprensibile di cui è causa. La possibilità di un cumulo di differenti pene era sicuramente prevedibile date le circostanze. La procedura amministrativa e la procedura penale sono state condotte in buona parte in parallelo e sono state connesse. Inoltre, i fatti stabiliti nell'ambito di una di tali procedure sono stati ripresi nell'altra e, considerando la proporzionalità della pena globale, la sanzione penale è stata fissata tenendo conto della sanzione amministrativa. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Tenuto conto dei fatti portati a conoscenza, la Corte conclude che nulla indica che il secondo ricorrente abbia subito un pregiudizio sproporzionato o un'ingiustizia in conseguenza della risposta giuridica integrata, da lui denunciata, apportata nell'assenza di una relativa dichiarazione degli introiti e al mancato pagamento di alcune imposte. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Inoltre, riguardo alle considerazioni esposte precedentemente, la Corte conclude che esiste un nesso tra la decisione di maggiorazione delle imposte e l'ulteriore condanna penale, sia materiale che temporale, sufficientemente stretto da considerare che tali misure si iscrivano nel meccanismo integrato delle sanzioni previsto dal diritto norvegese, nel caso in cui un'omissione di informazioni in una dichiarazione fiscale conduca ad un errore nella base imponibile. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Considerato ciò che precede, si può concludere per la Corte che nessuno dei due ricorrenti è stato “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>incriminato o punito penalmente</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> (…) </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>in base ad un'infrazione per la quale era già stato assolto o condannato in un giudizio definitivo</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">”, in base all'Articolo 4 del Protocollo n.7. La Corte conclude dunque nel senso di non individuare alcuna violazione di tale previsione nei casi presentati da entrambi i ricorrenti, con evidente rimodulazione “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>in malam partem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” rispetto a quanto in precedenza affermato nel caso Grande Stevens.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><b>2017</b></span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il 24 febbraio esce la sentenza della Corte costituzionale n.43, che dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Como, in tema di sanzioni amministrative “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>para-penali</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” e c.d. retroattività </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>in mitius</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La Corte rammenta preliminarmente come l’impugnato art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 preveda una deroga all’intangibilità del giudicato per i casi in cui una sentenza di condanna sia stata pronunciata in applicazione di una norma dichiarata costituzionalmente illegittima. Il principio della retroattività degli effetti delle pronunce di illegittimità costituzionale di cui al terzo comma del medesimo articolo – che, come la Corte medesima ha più volte ribadito, «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>è (e non può non essere) principio generale valevole nei giudizi davanti a questa Corte</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» (da ultimo, <a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2015/0010s-15.html">sentenza n. 10 del 2015</a>) – si estende oltre il limite dei rapporti esauriti nel solo ambito penale, in considerazione della gravità con cui le sanzioni penali incidono sulla libertà o su altri interessi fondamentali della persona.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Sulla base di queste ragioni, la Corte di cassazione penale – prosegue la Corte - ha recentemente adottato una interpretazione ampia dell’art. 30, quarto comma, qui in discussione, chiarendo che esso riguarda le ipotesi di dichiarazione di illegittimità costituzionale tanto delle norme incriminatrici – che determinano una vera e propria </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>abolitio criminis</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> – quanto delle norme penali che incidono sul </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>quantum</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> del trattamento sanzionatorio. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Ponendo fine a un contrasto interpretativo sul punto, a partire da alcune sentenze pronunciate a sezioni unite nel 2014 (sentenza 24 ottobre 2013, n. 18821; sentenza 29 maggio 2014, n. 42858), la Corte di cassazione ha ritenuto che la ratio dell’art. 30, quarto comma, sia quella di impedire che venga ingiustamente sofferta una sanzione penale che, per quanto inflitta con sentenza irrevocabile, sia basata su una norma successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima: ciò in virtù del principio per cui la conformità della pena alla legge deve essere costantemente garantita, dal momento della relativa irrogazione fino al termine della sua esecuzione.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Di qui, le ragioni del superamento del precedente orientamento – ancora recentemente ribadito (tra le altre, sentenza della Corte di cassazione, I sezione penale, 19 gennaio 2012, n. 27640) – che circoscriveva l’ambito di applicazione dell’art. 30, quarto comma, alle sole norme penali incriminatrici.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Anche la Corte afferma di avere in diverse occasioni riscontrato nell’ordinamento nazionale l’esistenza di ipotesi di flessibilità del principio della intangibilità del giudicato (<a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0210s-13.html">sentenza n. 210 del 2013</a>), necessarie a garantire la tutela di valori di rango costituzionale, legati in particolare ai diritti fondamentali della persona del condannato.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Sulla scorta di tale riconoscimento, la Corte ha ritenuto non implausibile l’interpretazione della Corte di cassazione che ha esteso l’applicabilità dell’art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 alle norme penali sanzionatorie (<a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2016/0057s-16.html">sentenze n. 57 del 2016</a> e <a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0210s-13.html">n. 210 del 2013</a>).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Viceversa, ha lasciato del tutto impregiudicata (come si evince dalla <a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2016/0102s-16.html">sentenza n. 102 del 2016</a>) la questione, sollevata dal rimettente, della ulteriore estensione dell’ambito di applicazione dell’art. 30, quarto comma, alle norme che prevedono sanzioni amministrative considerate come sostanzialmente penali, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il Collegio osserva che le ragioni addotte a sostegno della questione ora in esame traggono origine dalla adozione, da parte del giudice rimettente, della più ampia portata della nozione di “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>sanzione penale</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” elaborata dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo rispetto a quella vigente nell’ordinamento italiano.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La qualificazione giuridica formalmente attribuita a una sanzione dall’ordinamento nazionale è, per la Corte europea, solo uno degli indicatori di cui tener conto per stabilire l’ambito e il confine della materia penale. Ciò che per il diritto interno non è pena, può invece esserlo per la giurisprudenza sovranazionale. Ai fini dell’applicazione delle garanzie previste dalla Convenzione, sono infatti riconducibili alla materia penale (secondo quanto affermato a partire dalla sentenza della <a class="western" href="http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-98814">Corte EDU, Grande Camera, 8 giugno 1976, Engel e altri contro Paesi Bassi,</a> par. 82) tutte quelle sanzioni che, pur se non qualificate come penali dagli ordinamenti nazionali, sono rivolte alla generalità dei consociati; perseguono uno scopo non meramente risarcitorio, ma repressivo e preventivo; hanno una connotazione afflittiva, potendo raggiungere un rilevante grado di severità.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Alla luce di tali criteri, che si applicano alternativamente e non cumulativamente (come recentemente ribadito nella sentenza della <a class="western" href="http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-141370">Corte Edu, 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri contro Italia,</a> par. 94), il giudice rimettente ritiene che alle sanzioni amministrative di cui all’art. 18-bis, comma 4, del d.lgs. n. 66 del 2003 debba essere riconosciuta natura sostanzialmente penale, benché manchi, allo stato, una pronuncia della Corte europea che, con specifico riferimento alle suddette sanzioni, si sia espressa in tal senso.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Infatti, il giudice </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>a quo</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> evidenzia che la disposizione da ultimo citata, rivolta alla generalità dei consociati, mira alla prevenzione e alla punizione dello sfruttamento del lavoro, a tutela dell’interesse dei lavoratori, di sicuro rilievo costituzionale, e richiama a tal fine gli artt. 1, 4 e 36 Cost. Inoltre, sottolinea che la sanzione amministrativa astrattamente irrogabile per ogni violazione, in sé e per sé di ammontare elevato, può raggiungere, come avviene nel caso di specie, un importo considerevole, in conseguenza della moltiplicazione dell’importo ivi previsto in ragione del numero di giornate di violazione.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Di qui discenderebbe, secondo il rimettente, la natura “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>penale</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” ai sensi della CEDU della sanzione prevista dall’art. 18-bis, comma 4, del d.lgs. n. 66 del 2003 e, dunque, la questione di legittimità costituzionale oggetto del presente giudizio.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La nozione di “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>sanzione penale</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” – chiosa ancora la Corte - appartiene al novero di quei concetti che la Corte di Strasburgo ha elaborato, autonomamente rispetto agli ordinamenti nazionali, al fine di dare interpretazione e applicazione alla Convenzione. La giurisprudenza sui cosiddetti “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>criteri Engel</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">”, come è risaputo, si è sviluppata al fine di «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>scongiurare che i vasti processi di decriminalizzazione, avviati dagli Stati aderenti fin dagli anni 60 del secolo scorso, potessero avere l’effetto di sottrarre gli illeciti, così depenalizzati, alle garanzie sostanziali assicurate dagli artt. 6 e 7 della CEDU (<a class="western" href="http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62110">Corte europea dei diritti dell’uomo, 21 febbraio 1984, Öztürk contro Germania</a></i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">)» (<a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2015/0049s-15.html">sentenza n. 49 del 2015</a>).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">L’attrazione di una sanzione amministrativa nell’ambito della materia penale in virtù dei menzionati criteri trascina, dunque, con sé tutte e soltanto le garanzie previste dalle pertinenti disposizioni della Convenzione, come elaborate dalla Corte di Strasburgo. Rimane, invece, nel margine di apprezzamento di cui gode ciascuno Stato aderente la definizione dell’ambito di applicazione delle ulteriori tutele predisposte dal diritto nazionale, in sé e per sé valevoli per i soli precetti e le sole sanzioni che l’ordinamento interno considera espressione della potestà punitiva dello Stato, secondo i propri criteri. Ciò, del resto, corrisponde alla natura della Convenzione europea e del sistema di garanzie da essa approntato, volto a garantire una soglia minima di tutela comune, in funzione sussidiaria rispetto alle garanzie assicurate dalle Costituzioni nazionali.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Detto diversamente, ciò che per la giurisprudenza europea ha natura “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>penale</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” deve essere assistito dalle garanzie che la stessa ha elaborato per la “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>materia penale</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">”; mentre solo ciò che è penale per l’ordinamento nazionale beneficia degli ulteriori presídi rinvenibili nella legislazione interna.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Occorre innanzitutto verificare, prosegue il Collegio, se nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sia reperibile un principio analogo a quello previsto dall’art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, volto a precludere l’esecuzione di una sanzione sostanzialmente penale, anche se inflitta con sentenza irrevocabile, qualora la norma che la prevedeva sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima o altrimenti invalida </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ex tunc</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Ad avviso del giudice rimettente, il «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>principio di legalità penale</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» di cui all’art. 7 CEDU non tollera sanzioni basate su norme illegittime, sicché «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma sanzionatrice comporta il venir meno, </i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">ex tunc</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>, della base legale (</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">legal basis</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>) della sanzione comminata e la sua illegittimità ai sensi dell’art. 7 CEDU</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">».</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Invero, prosegue tuttavia la Corte, dalla giurisprudenza della Corte Edu non si evince, allo stato, una tale affermazione. Il concetto di base legale convenzionale, definito dalla Corte di Strasburgo in maniera autonoma rispetto agli ordinamenti degli Stati aderenti, è stato infatti per lo più inteso in riferimento ai requisiti di accessibilità e prevedibilità che devono connotare il diritto penale (<a class="western" href="http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-127680">Corte europea dei diritti dell’uomo, 21 ottobre 2013, Del Rio Prada contro Spagna</a>; in senso conforme, <a class="western" href="http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-151053">sentenze 27 gennaio 2015, Rohlena contro Repubblica Ceca</a>, e <a class="western" href="http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-153771">14 aprile 2015, Contrada contro Italia</a>), sia quello scritto che quello di matrice giurisprudenziale (<a class="western" href="http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-109341">Corte europea dei diritti dell’uomo, 6 marzo 2012, Huhtamäki contro Finlandia</a>).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La stessa giurisprudenza richiamata dal giudice </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>a quo</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> – <a class="western" href="http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-63911">Corte europea dei diritti dell’uomo, 22 marzo 2001, Streletz, Kessler e Krenz contro Germania</a>; <a class="western" href="http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-63910">22 marzo 2001, K.-H.W. contro Germania; 3 maggio 2007</a>, <a class="western" href="http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-80460">Custers, Deveaux e Turkcontro Danimarca</a> – non sembra conferente, né idonea a fornire spunti contrari. Non risultano pertinenti le prime due pronunce, in quanto a essere espressamente considerate prive di base legale non erano in esse le norme sanzionatorie, di rango costituzionale e ordinario, in vigore al momento dei fatti, bensì una prassi statale, invocata dai ricorrenti come causa di giustificazione rispetto alla violazione di divieti discendenti dal codice penale e dalla Costituzione dell’allora Repubblica Democratica Tedesca, oltre che da norme di trattati internazionali sui diritti dell’uomo ratificati dalla stessa ex RDT (il riferimento era alla prassi di protezione del confine “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ad ogni costo</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">”, invalsa tra le guardie di frontiera dell’allora Repubblica Democratica Tedesca nei confronti di quanti tentavano di superare illegalmente la frontiera all’epoca del muro di Berlino). </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Non è idonea a fornire spunti contrari neppure l’ultima decisione menzionata, in quanto il caso non riguardava in alcun modo sanzioni inflitte sulla base di norme costituzionalmente illegittime: la Corte di Strasburgo, rigettando le argomentazioni dei ricorrenti (attivisti di un’associazione ambientalista), ha ritenuto che le norme sulla cui base erano stati condannati, per avere violato il divieto di ingresso in zone militari, non erano prive di base legale e rispondevano ai requisiti di accessibilità e prevedibilità di cui all’art. 7 della CEDU.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La diversità delle situazioni allora trattate rispetto al caso di specie evidenzia, dunque, l’inconferenza della giurisprudenza richiamata a sostegno della questione di costituzionalità portata davanti alla Corte.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Quanto alla dimensione temporale del principio di legalità di cui all’art. 7 della CEDU, la giurisprudenza europea è intervenuta solo sotto il profilo della successione delle leggi nel tempo. In questa prospettiva, fino ad epoca recente, la Corte europea ha ritenuto che la garanzia riguardasse solo il divieto di retroattività delle norme incriminatrici e della sanzione più sfavorevole. A partire dalla sentenza <a class="western" href="http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-111043">Scoppola contro Italia (Corte europea dei diritti dell’uomo, 17 settembre 2009</a>), la Grande Camera, attraverso una interpretazione evolutiva, ha poi ampliato la sfera delle garanzie coperte dallo stesso art. 7, affermando che esso include anche, implicitamente, il principio della retroattività della legge penale meno severa, senza però che sia intaccato il valore del giudicato. Sulla scorta di tale giurisprudenza, detto principio è stato richiamato e ribadito anche dalla Corte nelle <a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0230s-12.html">sentenze n. 230 del 2012</a> e <a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0236s-11.html">n. 236 del 2011</a>.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Anche nei casi, più recenti (<a class="western" href="http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-159911">Corte europea dei diritti dell’uomo, 12 gennaio 2016, Gouarré Patte contro Andorra</a>, e <a class="western" href="http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-165250">12 luglio 2016, Ruban contro Ucraina</a>), in cui alla Corte di Strasburgo si è posto il problema dell’applicabilità retroattiva di una norma penale più favorevole quando la condanna era già divenuta definitiva, essa ha affermato che l’eventuale cedevolezza del giudicato rispetto alla </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>lex mitior</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> è consentita in quanto prevista dall’ordinamento interno e non in quanto imposta dall’art. 7 della CEDU.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Inoltre, prosegue la Corte, nemmeno la giurisprudenza europea sulla problematica distinzione tra norme sulla pena, che rientrano nella portata dell’art. 7 della CEDU, e norme sulla esecuzione e sulla applicazione della pena, che ne fuoriescono (<a class="western" href="http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-65762">Corte europea dei diritti dell’uomo, 10 luglio 2003, Grava contro Italia</a>, par. 51; <a class="western" href="http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-592">3 marzo 1986, Hogben contro Regno unito, par. 4</a>, richiamata da <a class="western" href="http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-71689">29 novembre 2005, Uttley contro Regno Unito</a>; e più recentemente, <a class="western" href="http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-127680">21 ottobre 2013, Del Rio Prada contro Spagna</a>), contiene indicazioni circa i limiti alla efficacia del giudicato nei termini in cui la questione è ora portata all’attenzione di questa Corte.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">In sintesi, nella giurisprudenza della Corte europea non si rinviene, allo stato, alcuna affermazione che esplicitamente o implicitamente possa avvalorare l’interpretazione dell’art. 7 della CEDU nel significato elaborato dal giudice rimettente, tale da esigere che gli Stati aderenti sacrifichino il principio dell’intangibilità del giudicato nel caso di sanzioni amministrative inflitte sulla base di norme successivamente dichiarate costituzionalmente illegittime. Ne consegue la non fondatezza della denunciata violazione degli obblighi internazionali, di cui all’art. 117, primo comma, Cost.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La questione – chiosa ancora la Corte - non è fondata neppure in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3 Cost. L’intervento additivo richiesto dal giudice rimettente di estendere la portata applicativa della disposizione censurata anche alle ipotesi di sanzioni che, seppur qualificate come amministrative dal diritto interno, assumono natura convenzionalmente penale, poggia su un erroneo presupposto: ossia, che le garanzie previste dal diritto interno per la pena – tra le quali lo stesso art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 nell’interpretazione consolidatasi nel diritto vivente – debbano valere anche per le sanzioni amministrative, qualora esse siano qualificabili come sostanzialmente penali ai (soli) fini dell’ordinamento convenzionale.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Viceversa, come il Collegio ha rilevato poco sopra, l’ordinamento nazionale può apprestare garanzie ulteriori rispetto a quelle convenzionali, riservandole alle sole sanzioni penali, così come qualificate dall’ordinamento interno. In tale contesto di coesistenza, e non di assimilazione, tra le garanzie interne e quelle convenzionali, si pone dunque la peculiare tutela di cui all’art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, e la relativa applicazione alle sole ipotesi di sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità di norme penali, e non anche di norme amministrative.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La portata dell’art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, è stata estesa dalla consolidata giurisprudenza di legittimità includendovi anche le norme penali sanzionatorie, in un sistema normativo che prevede una fase esecutiva della sanzione, non ancora esaurita al momento della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale. In un tale contesto, garante della legalità della pena è il giudice dell’esecuzione, cui compete di ricondurre la pena inflitta a legittimità (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 29 maggio 2014, n. 42858). Evidente risulta la differenza rispetto alle sanzioni amministrative qui in discussione, in cui sia la loro comminatoria sia la relativa fase esecutiva obbediscono a principi affatto differenti, in cui il giudice preposto è investito della sola cognizione del titolo esecutivo. L’incomparabilità delle situazioni a confronto non solo comporta l’infondatezza della censura ex art. 3 Cost., ma evidenzia anche le ragioni di infondatezza della censura sollevata in riferimento all’art. 25, secondo comma, Cost.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">È pur vero che la Corte ha, occasionalmente (<a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0104s-14.html">sentenze n. 104 del 2014</a>, <a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2010/0196s-10.html">n. 196 del 2010</a>, richiamate dalla recente <a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2016/0276s-16.html">n. 276 del 2016</a>), riferito il parametro di cui all’art. 25, secondo comma, Cost. anche a misure sanzionatorie diverse dalle pene in senso stretto. Ma lo ha fatto limitatamente al contenuto essenziale del richiamato precetto costituzionale, in virtù del quale una misura «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>è applicabile soltanto se la legge che la prevede risulti già vigente al momento della commissione del fatto sanzionato</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» (<a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2016/0276s-16.html">sentenza n. 276 del 2016</a>), e in riferimento a misure amministrative incidenti su libertà fondamentali che coinvolgono anche i diritti politici del cittadino.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Diverso è il problema, posto dalla odierna ordinanza di rimessione, dell’applicabilità alle sanzioni amministrative di tutte le garanzie previste dalla legge per le sanzioni penali. Nulla – chiosa la Corte - impedisce al legislatore di riservare alcune garanzie, come quelle previste dall’art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, al nucleo più incisivo del diritto sanzionatorio, rappresentato dal diritto penale, qualificato come tale dall’ordinamento interno. Sotto questo profilo deve, infatti, ricordarsi che la Corte ha, anche di recente, ribadito «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>l’autonomia dell’illecito amministrativo dal diritto penale</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» (<a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2015/0049s-15.html">sentenza n. 49 del 2015</a>), considerando legittima la mancata estensione agli illeciti amministrativi di taluni principi operanti nel diritto penale, sulla considerazione che «[t]</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ali scelte costituiscono espressione della discrezionalità del legislatore nel configurare il trattamento sanzionatorio per gli illeciti amministrativi</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» (<a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2016/0193s-16.html">sentenza n. 193 del 2016</a>). </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La qualificazione degli illeciti e la conseguente sfera delle garanzie, circoscritta ad alcuni settori dell’ordinamento ed esclusa per altri, risponde, dunque, a «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>scelte di politica legislativa in ordine all’efficacia dissuasiva della sanzione, modulate in funzione della natura degli interessi tutelati</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» (<a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2016/0193s-16.html">sentenza n. 193 del 2016</a>), sindacabili dalla Corte solo laddove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Per le ragioni sopra esposte deve per il Collegio essere dichiarata la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><b>2018</b></span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il 14 febbraio esce la sentenza della III sezione della Cassazione n.6993, che – sulla scia della sentenza della Corte EDU A. e B. c. Norvegia del 2016 - assume non fondata la violazione dell'art. 4 prot. 6 della Convenzione dei diritti dell'Uomo secondo l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia di cui al primo motivo di ricorso, in una fattispecie di doppia sanzione, amministrativa-tributaria e penale “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>pura</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">”. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il riconoscimento della garanzia del </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ne bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> di cui all'art. 4 del Protocollo n. 7 annesso alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, adottato nel novembre del 1984, reso esecutivo nell'ordinamento italiano con la legge 9 aprile 1990, n. 98, è espressione di una garanzia per il cittadino e cioè che nessuno possa essere nuovamente processato o punito per un reato in relazione al quale, nella giurisdizione del medesimo Stato, sia stato assolto o condannato a seguito di sentenza divenuta definitiva. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il principio affermato con riguardo alla materia penale e all'irrogazione delle sanzioni definite dalla legge «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>penali</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">», come sancito nell'ordinamento interno all'art. 649 cod.proc.pen., è stato progressivamente esteso anche ai casi di sanzioni che pur non formalmente penali sono state ritenute tali, secondo i criteri </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>Engel</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, per il contenuto afflittivo dalla giurisprudenza della Corte Edu. L'evoluzione della giurisprudenza della Corte Edu, ha, infatti, esteso la garanzia convenzionale anche nei casi di sanzioni irrogata avanti ad autorità diverse ed aventi natura sostanzialmente penale secondo i criteri Engel e, per quanto qui di interesse, ha riconosciuto la garanzia convenzionale nei casi di irrogazione di una sanzione amministrativa per lo stesso fatto, avente natura sostanzialmente penale, in presenza di doppio binario sanzionatorio in materia tributaria. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Di recente – prosegue ancora la Corte – e per quanto strettamente rilevante ai fini della decisione, la Corte Edu ha avuto modo di precisare il perimetro della garanzia convenzionale del divieto di un secondo giudizio, in ambito tributario, con la decisione A. e B. Norvegia. La Corte EDU (grande Camera), con la sentenza del 15 novembre 2016, A e B c. Norvegia, ric. n. 24130/11 e 29758/11, ha, infatti, affermato che non viola il </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ne bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> convenzionale la celebrazione di un processo penale, e l'irrogazione della relativa sanzione, nei confronti di chi sia già stato sanzionato in via definitiva dall'amministrazione tributaria con una sovrattassa (nella specie pari al 30% dell'imposta evasa), purché sussista tra i due procedimenti una "</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">". </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La Corte di Strasburgo ha, così, chiarito che in linea di principio l'art. 4 prot. 7 CEDU non esclude che lo Stato possa legittimamente apprestare un sistema di risposte a condotte socialmente offensive (come l'evasione fiscale) che si articoli - nella cornice di un approccio unitario e coerente - attraverso procedimenti distinti, purché le plurime risposte sanzionatorie non comportino un sacrificio eccessivo per l'interessato, con il conseguente onere per la Corte di verificare se la strategia adottata da ogni singolo Stato comporti una violazione del divieto di </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ne bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, oppure sia, al contrario il "</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>prodotto di un sistema integrato che permette di affrontare i diversi aspetti dell'illecito in maniera prevedibile e proporzionata, nel quadro di una strategia unitaria</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">" (§ 122). </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Non sarebbe, infatti, possibile dedurre dall'art. 4 prot. 7 un divieto assoluto per gli Stati di imporre una sanzione amministrativa (ancorché qualificabile come "</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>sostanzialmente penale</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">" ai fini delle garanzie dell'equo processo) per quei fatti di evasione fiscale in cui è possibile, altresì, perseguire e condannare penalmente il soggetto, in relazione a un elemento ulteriore rispetto al mero mancato pagamento del tributo, come una condotta fraudolenta, alla quale non potrebbe dare risposta sanzionatoria adeguata la mera procedura "</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>amministrativa</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">" (§ 123). </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Nella prospettiva di un equilibrato bilanciamento tra gli interessi del singolo e quelli collettivi, la Corte ha dunque valorizzato il criterio della "</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>sufficiently close connection in substance and time</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">" ricavato da parte della propria precedente giurisprudenza (§ 125). Secondo la Corte EDU, la disposizione convenzionale non esclude lo svolgimento parallelo di due procedimenti, purché essi appaiano connessi dal punto di vista sostanziale e cronologico in maniera sufficientemente stretta, e purché esistano meccanismi in grado di assicurare risposte sanzionatorie nel loro complesso proporzionate e, comunque, prevedibili (§ 130), verificando gli scopi delle diverse sanzioni e dei profili della condotta considerati, la prevedibilità della duplicità delle sanzioni e dei procedimenti, i correttivi adottati per evitare "</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>per quanto possibile</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">" duplicazioni nella raccolta e nella valutazione della prova e, soprattutto la proporzionalità complessiva della pena (§ 133). </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Nel caso in esame – riprende a questo punto la Corte - deve escludersi, alla luce degli orientamenti interpretativi espressi dalla giurisprudenza della Corte Edu, la violazione dell'art.4 prot. 7 della Convenzione EDU sussistendo, quella stretta connessione temporale tra i due procedimenti che costituisce l'elemento per ritenere che le due sanzioni irrogate possano essere considerate quali parti di un unico sistema sanzionatorio adottato da uno Stato per sanzionare la commissione di un fatto illecito. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Ed infatti, risulta dagli atti che gli avvisi di accertamento e di contestazione, con i quali venivano mosse le contestazioni e irrogate le sanzioni datati 15 luglio 2014, sono stati notificati, a mezzo lettera raccomandata, nel luglio 2014 al S.; il procedimento di primo grado avanti al Tribunale di Bergamo si è concluso con la pronuncia della sentenza in data 2 dicembre 2014 (mentre il giudizio di appello in data 26 maggio 2015), sicché vi è stata contemporaneità dell'irrogazione della due sanzioni a pochi mesi di distanza e, pertanto, deve ritenersi una "</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">" tra i due procedimenti sanzionatori. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Anche il richiamo all'art. 50 del TFUE e al principio convenzionale del </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ne bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> nel diritto della UE da parte della Corte di Giustizia non è fondato. Ed invero, le norme della Convenzione dei Diritti dell'Uomo si applicano sempre nell'interpretazione data dalla Corte Edu e, dunque, anche la Corte di Giustizia, in applicazione dell'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, che ingloba il diritto convenzionale nel diritto eurounitario, applica le norme convenzionali nell'interpretazione data dalla Corte Edu con la conseguenza che, tenuto conto dell'interpretazione sopra richiamata dalla recente pronuncia A. e B. c/ Norvegia, non ricorrono i presupposti per sollevare una questione pregiudiziale di compatibilità della norma interna ai sensi dell'art. 267 TFUE. </span></p> <p class="western" align="center"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">* * *</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il 2 marzo esce la sentenza della Corte costituzionale n.43, che ordina nel caso di specie la restituzione degli atti al giudice a quo (Tribunale di Monza). La Corte premette che la lettera e la ratio dell’art. 649 cod. proc. pen. escludono che, in difetto di una pronuncia di illegittimità costituzionale, tale disposizione (col divieto di </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> che essa reca seco) sia idonea a regolare il caso del giudizio </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>a quo</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, come il rimettente ha posto in luce. La questione di legittimità costituzionale è perciò ammissibile, dato che è stata motivatamente e convincentemente esclusa la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione censurata (sentenze n. 253 del 2017, n. 36 del 2016 e n. 221 del 2015).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Tanto premesso, le disposizioni della CEDU e dei relativi protocolli addizionali vivono – chiosa il Collegio - nel significato loro attribuito dalla giurisprudenza della Corte EDU (sentenze n. 349 e n. 348 del 2007), che introduce un vincolo conformativo a carico dei poteri interpretativi del giudice nazionale quando può considerarsi consolidata (sentenza n. 49 del 2015).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Adeguandosi ai principi così espressi dalla Corte, il rimettente ha collocato a base del dubbio di legittimità costituzionale una normativa interposta, ricostruita in forza dell’analisi della giurisprudenza europea disponibile alla data dell’ordinanza di rimessione, e ne ha colto correttamente il significato.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">In particolare due sono i tratti peculiari del divieto di </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> che meritano qui di venire sottolineati alla luce di quella giurisprudenza e ai quali il rimettente si è doverosamente ritenuto legato.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Anzitutto il </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ne bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> convenzionale aveva, quando la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata, carattere tendenzialmente inderogabile, nel senso che la relativa efficacia non era mediata da apprezzamenti discrezionali del giudice in ordine alle concrete modalità di svolgimento dei procedimenti sanzionatori, ma si riconnetteva esclusivamente alla constatazione che un fatto, colto nella relativa componente naturalistica (cosiddetto </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>idem factum</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">), fosse già stato giudicato in via definitiva, con ciò impedendo l’avvio di un nuovo procedimento.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Sotto questo aspetto è vero che la Corte EDU aveva talvolta ritenuto conforme alla CEDU e all’art. 4 del relativo Protocollo n. 7 la conclusione di un secondo procedimento, nonostante il primo fosse già stato definito, a condizione che esistesse tra i due un legame materiale e temporale sufficientemente stretto.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Tuttavia, fino allo sviluppo di cui presto si dirà, si era trattato di un criterio di così sporadica applicazione da non poter in alcun modo contribuire a scolpire con univocità il significato della normativa interposta. Esso aveva infatti trovato esplicita manifestazione, nel senso di escludere il </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, soltanto nei casi in cui la seconda sanzione costituiva una conseguenza, in sostanza automatica e necessitata, della condanna con cui era stata inflitta la prima pena: è l’ipotesi del ritiro in via amministrativa della patente di guida, a seguito della condanna penale per un reato legato alla circolazione stradale (Corte EDU, sentenza 13 dicembre 2005, Nilsson contro Svezia; analogamente, sentenza 17 febbraio 2015, Boman contro Finlandia). </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Del resto – prosegue il Collegio - altra parte della giurisprudenza europea si è esercitata sul tema in discussione nel medesimo periodo senza neppure menzionare il criterio del legame temporale e materiale tra i due procedimenti (ad esempio, grande camera, sentenza 10 febbraio 2009, Zolotoukhine contro Russia; sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens contro Italia).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">In nessun caso, soprattutto, tale criterio avrebbe potuto estendersi al rapporto tra procedimento tributario e procedimento penale, quando, come accade nell’ordinamento italiano, entrambe le autorità chiamate in gioco sono tenute ad un autonomo apprezzamento dei fatti (Corte EDU, sentenza 27 novembre 2014, Lucky Dev contro Svezia; sentenza 20 maggio 2014, Nykänen contro Finlandia; sentenza 20 maggio 2014, Glantz contro Finlandia).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">È perciò evidente che, perlomeno con riguardo al caso oggetto del giudizio </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>a quo</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, non sarebbe stato conforme alla giurisprudenza europea valorizzare il legame temporale e materiale tra i procedimenti, al fine di escludere il </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">In secondo luogo il divieto convenzionale di </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> aveva, alla luce della giurisprudenza vigente al tempo dell’ordinanza di rimessione, natura esclusivamente processuale. L’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU permetteva «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>agli Stati aderenti di punire il medesimo fatto a più titoli, e con diverse sanzioni</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">», ma richiedeva che ciò avvenisse «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>in un unico procedimento o attraverso procedimenti fra loro coordinati, nel rispetto della condizione che non si proceda per uno di essi quando è divenuta definitiva la pronuncia relativa all’altro</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» (sentenza n. 102 del 2016). La tutela convenzionale basata su quella disposizione non richiedeva perciò alcun controllo di proporzionalità sulla misura della sanzione complessivamente irrogata, né, allo scopo di prevenire un trattamento sanzionatorio eccessivamente afflittivo, subordinava la quantificazione della pena inflitta per seconda a meccanismi compensativi rispetto alla sanzione divenuta definitiva per prima.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Sotto tale profilo, gli approdi della giurisprudenza di Strasburgo non coincidevano pienamente con quanto statuito dalla grande sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza 26 febbraio 2013, in causa C-617/10, Fransson. Nell’ambito del diritto dell’Unione, secondo quanto affermato da tale decisione, a fronte di un obbligo a carico dello Stato membro di repressione di certe condotte, l’efficacia del divieto di </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> basato sull’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, è subordinata ad una verifica sul carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo delle sanzioni applicate. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Qualora la risposta sanzionatoria fosse sotto tale verso inadeguata, il giudice potrebbe procedere nel secondo giudizio anche se il primo fosse già esaurito. Benché operante </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>in malam partem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, il limite all’efficacia del </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ne bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> così descritto apre la strada ad una valutazione sul peso combinato delle sanzioni applicabili in due separate sedi; valutazione che incrina la portata meramente processuale della regola.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il divieto convenzionale di </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, viceversa, escludeva, al pari di quello ricavabile nella materia penale dalla Costituzione (sentenza n. 200 del 2016), ogni valutazione di tale natura, operando su una sfera esclusivamente processuale.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Sulla base di questa premessa il rimettente, per decidere sulla sussistenza, o no, di un divieto di procedere nuovamente per lo stesso fatto, non aveva ragione di interrogarsi sulla misura della sanzione tributaria per rapportarla alla pena che avrebbe potuto applicare in caso di condanna dell’imputato.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">In conclusione, il dubbio di legittimità costituzionale è stato correttamente formulato, assumendo a presupposto, in forza della giurisprudenza europea allora in essere, che il </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ne bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> convenzionale opera, nel rapporto tra accertamento tributario e accertamento penale, ogni qual volta sia stato definito uno dei relativi procedimenti.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La questione doveva perciò ritenersi rilevante, dato che, in seguito alla definitiva irrogazione di una sanzione convenzionalmente penale, il giudice </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>a quo</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> non avrebbe potuto procedere nel giudizio penale sul medesimo fatto senza affrontare il nodo del divieto imposto dall’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Con la sentenza 15 novembre 2016, A e B contro Norvegia – precisa a questo punto la Corte - la grande camera della Corte di Strasburgo ha tuttavia impresso un nuovo sviluppo alla materia di cui si discute. La rigidità del divieto convenzionale di </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, nella parte in cui trova applicazione anche per sanzioni che gli ordinamenti nazionali qualificano come amministrative, aveva ingenerato gravi difficoltà presso gli Stati che hanno ratificato il Protocollo n. 7 alla CEDU, perché la discrezionalità del legislatore nazionale di punire lo stesso fatto a duplice titolo, pur non negata dalla Corte di Strasburgo, finiva per essere frustrata di fatto dal divieto di </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Per alleviare tale inconveniente la Corte EDU ha enunciato il principio di diritto secondo cui il </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ne bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> non opera quando i procedimenti sono avvinti da un legame materiale e temporale sufficientemente stretto («</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>sufficiently closely connected in substance and in time</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">»), attribuendo a questo requisito tratti del tutto nuovi rispetto a quelli che emergevano dalla precedente giurisprudenza.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">In particolare la Corte di Strasburgo ha precisato (paragrafo 132 della sentenza A e B contro Norvegia) che legame temporale e materiale sono requisiti congiunti; che il legame temporale non esige la pendenza contemporanea dei procedimenti, ma ne consente la consecutività, a condizione che essa sia tanto più stringente, quanto più si protrae la durata dell’accertamento; che il legame materiale dipende dal perseguimento di finalità complementari connesse ad aspetti differenti della condotta, dalla prevedibilità della duplicazione dei procedimenti, dal grado di coordinamento probatorio tra di essi, e soprattutto dalla circostanza che nel commisurare la seconda sanzione si possa tenere conto della prima, al fine di evitare l’imposizione di un eccessivo fardello per lo stesso fatto illecito. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Al contempo, si dovrà valutare anche se le sanzioni, pur convenzionalmente penali, appartengano o no al nocciolo duro del diritto penale, perché in caso affermativo si sarà più severi nello scrutinare la sussistenza del legame e più riluttanti a riconoscerlo in concreto.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Con la sentenza A e B contro Norvegia, per quanto qui interessa, entrambi i presupposti intorno ai quali è stata costruita l’odierna questione di legittimità costituzionale sono per la Corte venuti meno.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ne bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> convenzionale cessa di agire quale regola inderogabile conseguente alla sola presa d’atto circa la definitività del primo procedimento, ma viene subordinato a un apprezzamento proprio della discrezionalità giudiziaria in ordine al nesso che lega i procedimenti, perché in presenza di una “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>close connection</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” è permesso proseguire nel nuovo giudizio ad onta della definizione dell’altro.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Inoltre neppure si può continuare a sostenere che il divieto di </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> convenzionale abbia carattere esclusivamente processuale, giacché criterio eminente per affermare o negare il legame materiale è proprio quello relativo all’entità della sanzione complessivamente irrogata. Se pertanto la prima sanzione fosse modesta, sarebbe in linea di massima consentito, in presenza del legame temporale, procedere nuovamente al fine di giungere all’applicazione di una sanzione che nella relativa totalità non risultasse sproporzionata, mentre nel caso opposto il legame materiale dovrebbe ritenersi spezzato e il divieto di </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> pienamente operante.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Così, ciò che il divieto di </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> ha perso in termini di garanzia individuale, a causa dell’attenuazione del relativo carattere inderogabile, viene compensato impedendo risposte punitive nel complesso sproporzionate.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">È chiaro il carattere innovativo che la regola della sentenza A e B contro Norvegia ha impresso in ambito convenzionale al divieto di </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, rispetto al quadro esistente al tempo dell’ordinanza di rimessione. In sintesi può dirsi che si è passati dal divieto imposto agli Stati aderenti di configurare per lo stesso fatto illecito due procedimenti che si concludono indipendentemente l’uno dall’altro, alla facoltà di coordinare nel tempo e nell’oggetto tali procedimenti, in modo che essi possano reputarsi nella sostanza come preordinati a un’unica, prevedibile e non sproporzionata risposta punitiva, avuto specialmente riguardo all’entità della pena (in senso convenzionale) complessivamente irrogata.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Questa svolta giurisprudenziale appare alla Corte potenzialmente produttiva di effetti con riguardo al rapporto tra procedimento tributario e procedimento penale.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">In precedenza, come si è visto, l’autonomia dell’uno rispetto all’altro escludeva in radice che essi potessero sottrarsi al divieto di </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">. Oggi, pur dovendosi prendere in considerazione il loro grado di coordinamento probatorio, al fine di ravvisare il legame materiale, vi è la possibilità che in concreto gli stessi siano ritenuti sufficientemente connessi, in modo da far escludere l’applicazione del divieto di </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, come testimonia la stessa sentenza A e B contro Norvegia, che proprio a tali procedimenti si riferisce.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Naturalmente la decisione non può che passare da un giudizio casistico, affidato all’autorità che procede. Infatti, sebbene possa affermarsi in termini astratti che la configurazione normativa dei procedimenti è in grado per alcuni aspetti di integrare una “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>close connection</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">”, vi sono altri aspetti che restano necessariamente consegnati alla peculiare dinamica con cui le vicende procedimentali si sono atteggiate nel caso concreto.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il mutamento del significato della normativa interposta, sopravvenuto all’ordinanza di rimessione per effetto di una pronuncia della grande camera della Corte di Strasburgo che esprime il diritto vivente europeo, comporta per la Corte la restituzione degli atti al giudice </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>a quo</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, ai fini di una nuova valutazione sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale (ordinanza n. 150 del 2012). Se, infatti, il giudice </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>a quo</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> ritenesse che il giudizio penale è legato temporalmente e materialmente al procedimento tributario al punto da non costituire un </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> convenzionale, non vi sarebbe necessità ai fini del giudizio principale di introdurre nell’ordinamento, incidendo sull’art. 649 cod. proc. pen., alcuna regola che imponga di non procedere nuovamente per il medesimo fatto.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La Corte tiene a sottolineare che la nuova regola della sentenza A e B contro Norvegia rende meno probabile l’applicazione del divieto convenzionale di </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> alle ipotesi di duplicazione dei procedimenti sanzionatori per il medesimo fatto, ma non è affatto da escludere che tale applicazione si imponga di nuovo, sia nell’ambito degli illeciti tributari, sia in altri settori dell’ordinamento, ogni qual volta sia venuto a mancare l’adeguato legame temporale e materiale, a causa di un ostacolo normativo o del modo in cui si sono svolte le vicende procedimentali.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Resta perciò attuale l’invito al legislatore a «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>stabilire quali soluzioni debbano adottarsi per porre rimedio alle frizioni</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» che il sistema del cosiddetto doppio binario «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>genera tra l’ordinamento nazionale e la CEDU</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» (sentenza n. 102 del 2016).</span></p> <p class="western" align="center"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">* * *</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il 20 marzo escono le sentenze della Grande Sezione della Corte di Giustizia UE in cause C-524/15, </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>Menci</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, C-537/16, </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>Gardsson RealEstate e altri</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, C-596/16 e C-597/16, </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>Di Puma e Zecca</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, che prendono posizione sulla compatibilità con il diritto euro unitario del meccanismo di “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>doppio binario</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” sanzionatorio, penale ed amministrativo, vigente in Italia con riguardo a talune fattispecie; ciò per la prima volta dopo la nota pronuncia della Corte EDU del 2016 nel caso A. e B. c. Norvegia.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">A parere del supremo giudice dell’Unione, la violazione del </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ne bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> sancito dall’art. 50 CDFUE non si verifica: a) allorché le due sanzioni perseguano scopi differenti e complementari, sempre che b) il sistema normativo garantisca una coordinazione tra i due procedimenti sì da evitare eccessivi oneri per l’interessato, e c) assicuri comunque che il complessivo risultato sanzionatorio non risulti sproporzionato rispetto alla gravità della violazione. La sostanziale coincidenza di tali criteri rispetto a quelli enunciati dalla Corte di Strasburgo è, del resto, espressamente sottolineata dalla Corte di giustizia, che richiama il principio generale, posto dall’art. 52, paragrafo 1, CDFUE, dell’equivalenza delle tutele assicurate dalla Carta rispetto a quelle approntate dalla CEDU e dai relativi protocolli (sentenza </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>Menci</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, paragrafi 61-62).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La verifica circa il rispetto di tali requisiti </span><span style="font-family: Times New Roman, serif;">—</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> chiosa ancora la Corte </span><span style="font-family: Times New Roman, serif;">—</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> spetta al giudice nazionale, che potr</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">à</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, ovviamente, valersi dello strumento del rinvio pregiudiziale al fine di agevolare la propria opera interpretativa.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Alla luce dei criteri appena rammentati, la stessa Corte di giustizia, nella sentenza Menci, conclude nel senso che la disciplina italiana in materia di omesso versamento di IVA, riservando la perseguibilità in sede penale alle sole violazioni superiori a determinate soglie di imposta evasa e attribuendo tra l’altro rilevanza, in sede penale, al volontario pagamento del debito tributario e delle sanzioni amministrative, appare conformata in modo tale da «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>garantire</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» – sia pure «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» – che «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>il cumulo di procedimenti e di sanzioni che essa autorizza non eccede quanto è strettamente necessario ai fini della realizzazione dell’obiettivo</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» di assicurare l’integrale riscossione dell’IVA (paragrafo 57). </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">In tal modo, la Corte di giustizia da un lato suggerisce al giudice del procedimento principale che il complessivo regime sanzionatorio e procedimentale previsto dal legislatore italiano in materia di omesso versamento di IVA non si pone in contrasto, (astrattamente e) in linea generale, con il </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ne bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> riconosciuto dalla Carta, pur facendo salva la diversa conclusione cui il giudice del rinvio dovesse (in concreto) pervenire in applicazione dei criteri enunciati in via generale dalla Corte; e, dall’altro, affida allo stesso giudice nazionale il compito di verificare che, nel caso concreto, «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>l’onere risultante concretamente per l’interessato dall’applicazione della normativa nazionale in discussione nel procedimento principale e dal cumulo dei procedimenti e delle sanzioni che la medesima autorizza non sia eccessivo rispetto alla gravità del reato commesso</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» (sentenza Menci, paragrafo 64).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Per la Corte di Giustizia dunque sia il concetto di </span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><i>“</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>sanzione penale</i></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;">”</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> che quello di “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>medesimo fatto</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” vengono assunti con lo stesso significato loro attribuito dalla Corte EDU, dovendo la prima (sanzione penale) essere necessariamente afflittiva ed il secondo (medesimo fatto) qualificato come tale sulla base della relativa connotazione storica ed a prescindere da qualunque qualificazione giuridica.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Ancora, per la Corte il cumulo di sanzioni “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>sostanzialmente penali</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” relative al medesimo fatto storico non può assumersi di per s</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">é</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> quale violazione del divieto di </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> europeo, configurandosi piuttosto quale semplice limitazione al pertinente diritto dell’incolpato, ammissibile nella misura in cui rispetti i requisiti dettati dall</span><span style="font-family: Times New Roman, serif;">’</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">art. 52 della Carta di Nizza, alla cui stregua eventuali “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libert</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>à</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libert</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">à</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, nel rispetto del principio di proporzionalit</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">à</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> potendo essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalit</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">à</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e l libert</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">à</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> altrui.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La Corte conclude – in causa “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>Menci</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” - nel senso onde l</span><span style="font-family: Times New Roman, serif;">’</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale in forza della quale </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">è</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> possibile avviare procedimenti penali a carico di una persona per omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta entro i termini di legge, qualora a tale persona sia gi</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">à</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> stata inflitta, per i medesimi fatti, una sanzione amministrativa definitiva di natura penale ai sensi del citato articolo 50, purch</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">é</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> siffatta normativa: - sia volta ad un obiettivo di interesse generale tale da giustificare un simile cumulo di procedimenti e di sanzioni, vale a dire la lotta ai reati in materia di imposta sul valore aggiunto, fermo restando che detti procedimenti e dette sanzioni devono avere scopi complementari; - contenga norme che garantiscano una coordinazione che limiti a quanto strettamente necessario l'onere supplementare che risulta, per gli interessati, da un cumulo di procedimenti, e - preveda norme che consentano di garantire che la severit</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">à</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> del complesso delle sanzioni imposte sia imitata a quanto strettamente necessario rispetto alla gravit</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">à</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> del reato di cui si tratti.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Nella causa </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>Di Puma</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> poi, muovendo dalla chiara «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>finalità repressiva</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» della sanzione amministrativa prevista dall’art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998 (in tema di illeciti finanziari) e del relativo «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>elevato carico di severità</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">», la Corte ne afferma la natura «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>penale</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» ai sensi dell’art. 50 CDFUE.</span></p> <p class="western" align="center"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">* * *</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il 18 maggio esce la sentenza della III sezione della Cassazione n.21997 alla cui stregua, in caso di reato commesso nel territorio nazionale da un cittadino soggetto anche alla giurisdizione ecclesiastica della Santa Sede - con la quale non vigono accordi idonei a derogare alla disciplina di cui all’art. 11 c.p. (rinnovo del giudizio a carico di chi sia già stato giudicato da uno Stato estero) - il processo canonico innanzi agli organi della giurisdizione ecclesiastica non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per i medesimi fatti, non essendo quello del “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ne bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” additabile quale principio generale del diritto internazionale, come tale applicabile nell’ordinamento interno. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Nel caso di specie un sacerdote, imputato del delitto di violenza sessuale in danno di due ragazzi, è stato già assoggettato per il medesimo fatto alla sanzione massima della dismissione dallo stato clericale, di natura sostanzialmente penale in base al codice canonico; il Collegio conferma quanto disposto dalla sentenza di merito impugnata, laddove essa ha escluso l’applicabilità del principio del “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ne bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">”, non configurandosi tra Italia e Santa Sede accordi bilaterali che deroghino alla disciplina di cui all’art. 11 c.p., e non essendo applicabili né l’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, né tampoco l’art. 4 protocollo n. 7 della CEDU, non avendo la Santa Sede aderito ad alcuno dei suddetti strumenti di diritto internazionale.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><b>2019</b></span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il 21 marzo esce la sentenza della Corte costituzionale n.63, che dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72 (Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l’accesso all’attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), nella parte in cui esclude l’applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l’illecito disciplinato dall’art. 187-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52). </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La stessa pronuncia dichiara altresì, in via consequenziale ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, nella parte in cui esclude l’applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l’illecito di cui all’art. 187-ter del d.lgs. n. 58 del 1998; dichiara invece inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, sollevata, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, dalla Corte d’appello di Milano.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Per il Collegio va premesso che - anche a prescindere dal rilievo che l’art. 49, paragrafo 1, CDFUE non è richiamato, nel caso di specie, nel dispositivo dell’ordinanza di rimessione, ove il giudice </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>a quo</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> ha inteso formulare in termini chiari e definitivi le questioni sottoposte all’esame della Corte - occorre ribadire – sulla scorta dei principi già affermati nelle <a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2017/0269s-17.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sentenze n. 269 del 2017</a> e <a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2019/0020s-19.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">n. 20 del 2019</a> – che alla Corte medesima non può ritenersi precluso l’esame nel merito delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento sia a parametri interni, anche mediati dalla normativa interposta convenzionale, sia – per il tramite degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. – alle norme corrispondenti della Carta che tutelano, nella sostanza, i medesimi diritti; e ciò fermo restando il potere del giudice comune di procedere egli stesso al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, anche dopo il giudizio incidentale di legittimità costituzionale, e – ricorrendone i presupposti – di non applicare, nella fattispecie concreta sottoposta al relativo esame, la disposizione nazionale in contrasto con i diritti sanciti dalla Carta.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Laddove però sia stato lo stesso giudice comune a sollevare una questione di legittimità costituzionale che coinvolga anche le norme della Carta, la Corte non può esimersi, eventualmente previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, dal fornire una risposta a tale questione con gli strumenti che le sono propri: strumenti tra i quali si annovera anche la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione ritenuta in contrasto con la Carta (e pertanto con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.), e conseguente eliminazione dall’ordinamento, con effetti </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>erga omnes</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, di tale disposizione, da ciò conseguendone l’ammissibilità, sotto questo profilo, delle questioni prospettate dal GO rimettente.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Prima di esaminare il merito di tali questioni, è peraltro necessario per il Collegio vagliare la possibile rilevanza nel giudizio </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>a quo</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> dello </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ius superveniens</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> rappresentato dal d.lgs. n. 107 del 2018 il cui art. 4, comma 9, ha nuovamente modificato il quadro sanzionatorio previsto dall’art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998, in particolare tenendo fermo il minimo edittale di ventimila euro, ma innalzando il massimo da tre a cinque milioni di euro, salva la possibilità di ulteriori aumenti nei casi previsti dal comma 5 dello stesso art. 187-bis. Nulla ha disposto, però, il legislatore del 2018 in merito all’applicazione nel tempo della nuova disciplina, facendo così ritenere che abbia inteso assegnarle efficacia soltanto per il futuro. Ciò esclude, per la Corte, che sia necessario restituire gli atti al giudice </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>a quo</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Nel merito, per la Corte, le questioni ad essa sottoposte sono fondate, in relazione a entrambi i parametri invocati dal rimettente.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il principio della retroattività della </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>lex mitior</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> in materia penale si appunta infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, tanto sull’art. 3 Cost., quanto sull’art. 117, primo comma, Cost., eventuali deroghe a tale principio dovendo superare un vaglio positivo di ragionevolezza in relazione alla necessità di tutelare di controinteressi di rango costituzionale. Il principio in questione deve ritenersi applicabile anche alle sanzioni amministrative che abbiano natura “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>punitiva</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">”. Le sanzioni amministrative previste per l’abuso di informazioni privilegiate di cui all’art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998 hanno natura “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>punitiva</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">”, e rientrano come tali nell’ambito di applicazione del principio della retroattività </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>in mitius</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La deroga alla retroattività </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>in mitius</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> stabilita dall’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, qui censurato, non supera il “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>vaglio positivo di ragionevolezza</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” ed è, pertanto, costituzionalmente illegittima, nella parte in cui esclude l’applicazione retroattiva delle modifiche </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>in mitius</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> apportate alle sanzioni amministrative previste per l’illecito di abuso di informazioni privilegiate di cui all’art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Invero, secondo la costante giurisprudenza della Corte (<a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0236s-11.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sentenze n. 236 del 2011</a>, <a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2008/0215s-08.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">n. 215 del 2008</a> e <a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2006/0393s-06.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">n. 393 del 2006</a>), la regola della retroattività della </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>lex mitior</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> in materia penale non è riconducibile alla sfera di tutela dell’art. 25, secondo comma, Cost., che sancisce piuttosto il principio – apparentemente antinomico – secondo cui «[n]</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>essuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">».</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Tale principio deve, invero, essere interpretato nel senso di vietare l’applicazione retroattiva delle sole leggi penali che stabiliscano nuove incriminazioni, ovvero che aggravino il trattamento sanzionatorio già previsto per un reato, non ostando così a una possibile applicazione retroattiva di leggi che, all’opposto, aboliscano precedenti incriminazioni ovvero attenuino il trattamento sanzionatorio già previsto per un reato. L’applicazione retroattiva della </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>lex mitior</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> non può, però, ritenersi imposta dall’art. 25, secondo comma, Cost., la cui </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ratio</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> immediata è – </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>in parte qua</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> – quella di tutelare la libertà di autodeterminazione individuale, garantendo al singolo di non essere sorpreso dall’inflizione di una sanzione penale per lui non prevedibile al momento della commissione del fatto. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Una simile garanzia non è posta in discussione dall’applicazione di una norma penale, pur più gravosa di quelle entrate in vigore successivamente, che era comunque in vigore al momento del fatto: e ciò «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>per l’ovvia ragione che, nel caso considerato, la </i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">lex mitior</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i> sopravviene alla commissione del fatto, al quale l’autore si era liberamente autodeterminato sulla base del pregresso (e per lui meno favorevole) panorama normativo</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» (<a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2006/0394s-06.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sentenza n. 394 del 2006</a>).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Cionondimeno, prosegue la Corte, la regola dell’applicazione retroattiva della </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>lex mitior</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> in materia penale – sancita, a livello di legislazione ordinaria, dall’art. 2, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale – non è sprovvista di fondamento costituzionale: fondamento che la costante giurisprudenza della Corte ravvisa anzitutto nel principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>che impone, in linea di massima, di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l’entrata in vigore della norma che ha disposto l’</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">abolitio criminis</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i> o la modifica mitigatrice</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» (<a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2006/0394s-06.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sentenza n. 394 del 2006</a>). Ciò in quanto, in via generale, «[n]</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>on sarebbe ragionevole punire (o continuare a punire più gravemente) una persona per un fatto che, secondo la legge posteriore, chiunque altro può impunemente commettere (o per il quale è prevista una pena più lieve</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">)» (<a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0236s-11.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sentenza n. 236 del 2011</a>).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La riconduzione della retroattività della </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>lex mitior</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> in materia penale all’alveo dell’art. 3 Cost. anziché a quello dell’art. 25, secondo comma, Cost., segna però – chiosa la Corte - anche il limite della garanzia costituzionale della quale la regola in parola costituisce espressione. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Mentre, infatti, l’irretroattività </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>in peius</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> della legge penale costituisce un «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>valore assoluto e inderogabile</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">», la regola della retroattività </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>in mitius</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> della legge penale medesima «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>è suscettibile di limitazioni e deroghe legittime sul piano costituzionale, ove sorrette da giustificazioni oggettivamente ragionevoli</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» (<a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0236s-11.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sentenza n. 236 del 2011</a>).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il criterio di valutazione della legittimità costituzionale di eventuali deroghe legislative alla retroattività della </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>lex mitior</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> in materia penale, alla stregua dell’art. 3 Cost., è stato oggetto di approfondita analisi da parte della Corte nella <a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2006/0393s-06.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sentenza n. 393 del 2006</a>. In quell’occasione, la Corte osservò che la retroattività </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>in mitius</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> della legge penale è ormai affermata non solo, a livello di legislazione ordinaria, dall’art. 2 cod. pen., ma trova ampi riconoscimenti nel diritto internazionale e nel diritto dell’Unione europea. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La retroattività della </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>lex mitior</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> in materia penale è in particolare enunciata tanto dall’art. 15, comma 1, terzo periodo, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, concluso a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881; quanto dall’art. 49, paragrafo 1, terzo periodo, CDFUE. Ciò ha indotto la Corte a concludere che il valore tutelato dal principio in parola «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>può essere sacrificato da una legge ordinaria solo in favore di interessi di analogo rilievo</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> […]. </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>Con la conseguenza che lo scrutinio di costituzionalità ex art. 3 Cost., sulla scelta di derogare alla retroattività di una norma più favorevole al reo deve superare un vaglio positivo di ragionevolezza, non essendo a tal fine sufficiente che la norma derogatoria non sia manifestamente irragionevole</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» (<a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2006/0393s-06.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sentenza n. 393 del 2006</a>).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">In applicazione di tale criterio, la stessa <a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2006/0393s-06.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sentenza n. 393 del 2006</a> giudicò non ragionevole, e pertanto costituzionalmente illegittima, la deroga alla retroattività delle modifiche più favorevoli, introdotte dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), alla disciplina della prescrizione del reato, con riferimento ai processi pendenti in primo grado in cui fosse stata già dichiarata l’apertura del dibattimento. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La successiva <a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2008/0072s-08.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sentenza n. 72 del 2008</a> escluse invece l’incostituzionalità di tale deroga rispetto ai processi già pendenti in grado di appello, in ragione dell’esigenza di tutelare gli interessi di rango costituzionale dell’efficienza e della salvaguardia dei diritti dei destinatari della funzione giurisdizionale, potenzialmente pregiudicati dalla dispersione delle attività processuali già svolte che sarebbe conseguita all’applicazione generalizzata dei nuovi e più brevi termini di prescrizione a processi già conclusi in primo grado.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La questione della legittimità costituzionale della deroga alla retroattività, per i processi pendenti in grado di appello, delle più favorevoli disposizioni in materia di prescrizione introdotte dalla legge n. 251 del 2005 tornò qualche anno più tardi all’esame della Corte, in ragione del fatto nuovo rappresentato dalla sentenza della Grande Camera della Corte EDU, 17 settembre 2009, <a class="western" href="http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-94135" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Scoppola contro Italia</a>. Tale pronuncia aveva, per la prima volta, dedotto dall’art. 7 CEDU il principio secondo cui «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>se la legge penale in vigore al momento della commissione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronuncia sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all’imputato</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">»; il che aveva indotto la Corte di cassazione a sollevare questione di legittimità costituzionale della medesima disciplina transitoria già giudicata legittima, quanto ai parametri allora dedotti, dalla <a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2008/0072s-08.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sentenza n. 72 del 2008</a>, sotto il profilo – questa volta – di un relativo possibile contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 7 CEDU, come interpretato dalla <a class="western" href="http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-94135" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sentenza Scoppola</a>.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Con la già menzionata sentenza <a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0236s-11.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">n. 236 del 2011</a>, la Corte affermò che – proprio in seguito alla <a class="western" href="http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-94135" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sentenza Scoppola</a> – il «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>principio di retroattività in mitius</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» ha, «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>attraverso l’art. 117, primo comma, Cost, acquistato un nuovo fondamento con l’interposizione dell’art. 7 della CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">»; aggiungendo, peraltro, che – anche nel prisma del diritto convenzionale – a tale principio non può riconoscersi carattere assoluto, ben potendo il legislatore «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>introdurre deroghe o limitazioni alla sua operatività, quando siano sorrette da una valida giustificazione</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">». </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La <a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0236s-11.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sentenza n. 236 del 2011</a> ritenne, per l’appunto, sussistere una simile valida giustificazione per la deroga legislativa alla retroattività </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>in mitius</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> sottoposta nuovamente al relativo esame; e ciò per le medesime ragioni che avevano condotto la sentenza <a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2008/0072s-08.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">n. 72 del 2008</a> a risolvere in senso positivo la questione della relativa compatibilità con l’art. 3 Cost.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La giurisprudenza costituzionale è, in tal modo, giunta ad assegnare al principio della retroattività della </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>lex mitior</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> in materia penale un duplice, e concorrente, fondamento. L’uno – di matrice domestica – riconducibile allo spettro di tutela del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., nel cui alveo peraltro la <a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2006/0393s-06.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sentenza n. 393 del 2006</a>, in epoca immediatamente precedente alle <a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2007/0348s-07.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sentenze “</a></span><a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2007/0348s-07.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>gemelle</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” n. 348</span></a><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> e <a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2007/0349s-07.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">n. 349 del 2007</a>, aveva già fatto confluire gli obblighi internazionali derivanti dall’art. 15, comma 1, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e dall’art. 49, paragrafo 1, CDFUE, considerati in quell’occasione come criteri interpretativi (<a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/1996/0015s-96.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sentenza n. 15 del 1996</a>) delle stesse garanzie costituzionali. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">L’altro – di origine internazionale, ma avente ora ingresso nel nostro ordinamento attraverso l’art. 117, primo comma, Cost. – riconducibile all’art. 7 CEDU, nella lettura offertane dalla giurisprudenza di Strasburgo (oltre alla <a class="western" href="http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-94135" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sentenza Scoppola</a>, Corte europea dei diritti dell’uomo, decisione 27 aprile 2010, <a class="western" href="http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-98642" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Morabito contro Italia</a>; sentenza 24 gennaio 2012, <a class="western" href="http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108754" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mihai Toma contro Romania</a>; sentenza 12 gennaio 2016, <a class="western" href="http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-159911" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Gouarré Patte contro Andorra</a>; sentenza 12 luglio 2016, <a class="western" href="http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-165250" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ruban contro Ucraina</a>), nonché alle altre norme del diritto internazionale dei diritti umani vincolanti per l’Italia che enunciano il medesimo principio, tra cui gli stessi artt. 15, comma 1, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e 49, paragrafo 1, CDFUE, quest’ultimo rilevante nel nostro ordinamento anche ai sensi dell’art. 11 Cost.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">A tale pluralità di basi normative nel testo costituzionale fa, peraltro, da contraltare la comune </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ratio</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> della garanzia in questione, identificabile in sostanza nel diritto dell’autore del reato a essere giudicato, e se del caso punito, in base all’apprezzamento attuale dell’ordinamento relativo al disvalore del fatto da lui realizzato, anziché in base all’apprezzamento sotteso alla legge in vigore al momento della relativa commissione.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Comune è altresì il limite della tutela assicurata, assieme, dalla Costituzione e dalle carte internazionali a tale garanzia: tutela che la giurisprudenza della Corte ritiene non assoluta, ma aperta a possibili deroghe, purché giustificabili al metro di quel «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>vaglio positivo di ragionevolezza</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» richiesto dalla <a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2006/0393s-06.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sentenza n. 393 del 2006</a>, in relazione alla necessità di tutelare interessi di rango costituzionale prevalenti rispetto all’interesse individuale in gioco.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Se poi, ed eventualmente in che misura – prosegue la Corte - il principio della retroattività della </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>lex mitior</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> sia applicabile anche alle sanzioni amministrative, è questione recentemente esaminata </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>funditus</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> dalla <a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2016/0193s-16.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sentenza n. 193 del 2016</a>.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">In quell’occasione, la Corte ha rilevato come la giurisprudenza di Strasburgo non abbia «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>mai avuto ad oggetto il sistema delle sanzioni amministrative complessivamente considerato, bensì singole e specifiche discipline sanzionatorie, ed in particolare quelle che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell’ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche “</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">punitive</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>” alla luce dell’ordinamento convenzionale</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">». </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">In difetto, pertanto, di alcun «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>vincolo di matrice convenzionale in ordine alla previsione generalizzata, da parte degli ordinamenti interni dei singoli Stati aderenti, del principio della retroattività della legge più favorevole, da trasporre nel sistema delle sanzioni amministrative</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">», la <a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2016/0193s-16.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sentenza n. 193 del 2016</a> ha giudicato non fondata una questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), del quale il giudice </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>a quo</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> sospettava il contrasto con gli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU, nella parte in cui non prevede una regola generale di applicazione della legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi: regola generale la cui introduzione, secondo la valutazione della Corte, avrebbe finito «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>per disattendere la necessità della preventiva valutazione della singola sanzione (qualificata “</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">amministrativa</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>” dal diritto interno) come “</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">convenzionalmente penale</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>”, alla luce dei cosiddetti criteri Engel</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">».</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Rispetto, però, a singole sanzioni amministrative che abbiano natura e finalità “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>punitiva</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">”, il complesso dei principi enucleati dalla Corte di Strasburgo a proposito della “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>materia penale</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” – ivi compreso, dunque, il principio di retroattività della </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>lex mitior</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, nei limiti appena precisati – non potrà per il Collegio che estendersi anche a tali sanzioni.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">A tale conclusione non osta l’assenza, sino a questo momento, di precedenti specifici nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Come la Corte ha avuto recentemente occasione di affermare, infatti, «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>è da respingere l’idea che l’interprete non possa applicare la CEDU, se non con riferimento ai casi che siano già stati oggetto di puntuali pronunce da parte della Corte di Strasburgo</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» (<a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2017/0068s-17.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sentenza n. 68 del 2017</a>).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">L’estensione del principio di retroattività della </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>lex mitior</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> in materia di sanzioni amministrative aventi natura e funzione “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>punitiva</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” è, del resto, conforme alla logica sottesa alla giurisprudenza costituzionale sviluppatasi, sulla base dell’art. 3 Cost., in ordine alle sanzioni propriamente penali. Laddove, infatti, la sanzione amministrativa abbia natura “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>punitiva</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">”, di regola non vi sarà ragione per continuare ad applicare nei confronti di costui tale sanzione, qualora il fatto sia successivamente considerato non più illecito; né per continuare ad applicarla in una misura considerata ormai eccessiva (e per ciò stesso sproporzionata) rispetto al mutato apprezzamento della gravità dell’illecito da parte dell’ordinamento. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">E ciò salvo che sussistano ragioni cogenti di tutela di controinteressi di rango costituzionale, tali da resistere al medesimo «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>vaglio positivo di ragionevolezza</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">», al cui metro debbono essere in linea generale valutate le deroghe al principio di retroattività </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>in mitius</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> nella materia penale.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Non v’è dubbio – prosegue la Corte venendo al caso di specie - che la sanzione amministrativa prevista dall’art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998 abbia natura punitiva, e soggiaccia pertanto alle garanzie che la Costituzione e il diritto internazionale dei diritti umani assicurano alla materia penale, ivi compresa la garanzia della retroattività della </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>lex mitior</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La Corte dichiara di avere già avuto occasione di affermare, in due distinte occasioni, la natura sostanzialmente punitiva della confisca per equivalente prevista per l’illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (<a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2018/0223s-18.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sentenze n. 223 del 2018</a> e <a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2017/0068s-17.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">n. 68 del 2017</a>); ma tale qualificazione deve necessariamente estendersi anche alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista per il medesimo illecito, che qui viene immediatamente in considerazione. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Tale sanzione non può essere considerata come una misura meramente ripristinatoria dello </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>status quo ante</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, né semplicemente mirante alla prevenzione di nuovi illeciti. Si tratta, infatti, di sanzione dall’elevatissima carica afflittiva, che può giungere, oggi, sino a cinque milioni di euro (a loro volta elevabili sino al triplo ovvero al maggior importo di dieci volte il profitto conseguito o le perdite evitate), e che è comunque sempre destinata, nelle intenzioni del legislatore, a eccedere il valore del profitto in concreto conseguito dall’autore, a propria volta oggetto, di separata confisca. Una simile carica afflittiva si spiega soltanto in chiave di punizione dell’autore dell’illecito in questione, in funzione di una finalità di deterrenza, o prevenzione generale negativa, che è certamente comune anche alle pene in senso stretto.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Del resto, proprio in considerazione della «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>finalità repressiva</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» di questa sanzione amministrativa e del relativo «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>elevato carico di severità</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">», la Corte di giustizia UE ha recentemente affermato la relativa natura «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>penale</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» ai sensi dell’art. 50 CDFUE (Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 20 marzo 2018, Di Puma e altri, in cause <a class="western" href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62016CJ0596" target="_blank" rel="noopener noreferrer">C-596/16</a> e <a class="western" href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62016CJ0596" target="_blank" rel="noopener noreferrer">C-596/16</a>, paragrafo 38).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Resta, dunque, da verificare se la deroga, stabilita dalla disposizione in questa sede censurata, alla retroattività </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>in mitius</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> del più favorevole regime sanzionatorio introdotto dal d.lgs. n. 72 del 2015 (il cui principale effetto pratico, come più sopra evidenziato, consiste nella “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>dequintuplicazione</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” delle sanzioni amministrative previste dal d.lgs. n. 58 del 1998) possa ritenersi legittima al metro del vaglio positivo di ragionevolezza di cui si è detto. A tale quesito non può tuttavia, per la Corte, che rispondersi negativamente.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Nella relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, in attuazione della legge n. 154 del 2014, il Governo dichiarò la propria intenzione di non introdurre nel decreto il principio del </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>favor rei</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>sia per la sospetta irragionevolezza dell’introduzione di detto principio con riferimento solo ad alcune disposizioni, sia per evitarne l’applicazione a tutti i procedimenti ancora </i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">sub iudice», con conseguente «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>rischio di ripercussioni negative su procedimenti sanzionatori in corso</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">».</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La prima ragione è </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ictu oculi</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> infondata: è semmai la mancata generalizzata previsione della retroattività delle modifiche sanzionatorie </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>in melius</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> a essere sospetta di irragionevolezza, e bisognosa pertanto di una specifica giustificazione in termini di necessità di tutela di controinteressi costituzionalmente rilevanti. Tali controinteressi non possono, d’altra parte, identificarsi semplicemente nell’esigenza di evitare «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ripercussioni negative su procedimenti sanzionatori in corso</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">», posto che l’influenza della </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>lex mitior</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> sui procedimenti sanzionatori non ancora conclusi al momento della relativa entrata in vigore è la conseguenza necessaria del principio di retroattività della </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>lex mitior</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> stessa.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Né la scelta del legislatore di posporre l’entrata in vigore delle modifiche al regime sanzionatorio degli illeciti previsti dalla Parte V del d.lgs. n. 58 del 1998 al momento dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni regolamentari della Banca d’Italia e della CONSOB appare essa stessa sorretta dalla finalità di tutelare cogenti controinteressi di rango costituzionale, di importanza assimilabile a quella che legittimò, nella valutazione delle citate <a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2008/0072s-08.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sentenze n. 72 del 2008</a> e <a class="western" href="http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0236s-11.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">n. 236 del 2011</a>, la deroga alla retroattività delle disposizioni più favorevoli in materia di prescrizione del reato introdotte dalla legge n. 251 del 2005 con riferimento ai giudizi pendenti in grado di appello (ove si trattava di evitare, per effetto della maturazione dei più brevi termini di prescrizione introdotti dalla nuova disciplina, la dispersione di tutte le attività processuali svolte nei giudizi già conclusi in primo grado, rispetto a fatti che continuavano a essere considerati come reato e a essere puniti con la medesima pena in vigore al momento della loro commissione). </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">I menzionati regolamenti della Banca d’Italia e della CONSOB, infatti, concernono pressoché esclusivamente la procedura di accertamento della sanzione, e non influiscono sulla configurazione degli illeciti, né – se non in misura marginalissima – sulla modalità di determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, che qui viene direttamente in considerazione.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Conseguentemente, la scelta del legislatore del 2015 di derogare alla retroattività dei nuovi e più favorevoli quadri sanzionatori risultanti dal d.lgs. n. 72 del 2015 sacrifica irragionevolmente il diritto degli autori dell’illecito di abuso di informazioni privilegiate a vedersi applicare una sanzione proporzionata al disvalore del fatto, secondo il mutato apprezzamento del legislatore. Mutato apprezzamento che riflette, evidentemente, la consapevolezza del carattere non proporzionato di un minimo edittale di centomila euro.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Da ciò consegue l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, nella parte in cui esclude l’applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l’illecito disciplinato dall’art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La dichiarazione di illegittimità costituzionale deve per la Corte essere estesa in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), alla mancata previsione – da parte del censurato art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015 – della retroattività delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle corrispondenti sanzioni amministrative previste per l’illecito di cui all’art. 187-ter (Manipolazione del mercato) del d.lgs. n. 58 del 1998.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Tale illecito è, infatti, corredato da un quadro sanzionatorio identico a quello previsto dall’art. 187-bis, rispondente esso pure a un’evidente logica punitiva, già riconosciuta come tale dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza 4 marzo 2014, </span><a class="western" href="http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-141794" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>Grande Stevens</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> e altri contro Italia</span></a><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, paragrafi 94-101), dalla Corte di giustizia UE (Grande sezione, sentenza 20 marzo 2018, </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>Garlsson</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> e altri, in causa <a class="western" href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62016CJ0537" target="_blank" rel="noopener noreferrer">C-537/16</a>, paragrafi 34-35) e dalla stessa Corte di cassazione (sezione quinta civile, sentenza 30 ottobre 2018, n. 27564).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Anche rispetto alla disciplina sanzionatoria dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 187-ter, d’altra parte, la deroga al principio della retroattività della </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>lex mitior</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> apportata dal legislatore delegato non supera il vaglio positivo di ragionevolezza, per le medesime ragioni già evidenziate a proposito del parallelo illecito di cui all’art. 187-bis. Dal che, per l’appunto, la necessità di dichiarare la illegittimità costituzionale della disciplina transitoria dettata dalla disposizione censurata anche nella parte in cui essa esclude l’applicazione retroattiva delle modifiche </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>in melius</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> apportate alle sanzioni previste per l’illecito di cui all’art. 187-ter.</span></p> <p class="western" align="center"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">* * *</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il 10 maggio esce la sentenza della Corte costituzionale n.112, che – in materia di illeciti connessi al c.d. </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>insider trading</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> e di proporzionalità delle sanzioni amministrative - dispone preliminarmente la separazione del giudizio promosso dalla Corte di cassazione, sezione II civile, con l’ordinanza di remissione, riservando a separata pronuncia la decisione delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 187-quinquiesdecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), sollevate in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all’art. 14, comma 3, lettera g), del Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 ottobre 1977, n. 881, nonché in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Ciò in quanto la Corte ritiene di dover promuovere, con separata ordinanza, rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La Corte, nel medesimo tempo, dichiara invece l’illegittimità costituzionale dell’art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998, nel testo originariamente introdotto dall’art. 9, comma 2, lettera a), della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, e non del solo profitto; dichiara altresì, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998, nella versione risultante dalle modifiche apportate dall’art. 4, comma 14, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 107, recante «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">», nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto dell’illecito, e non del solo profitto.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">In materia penale, la Corte rammenta </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>in primis</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> come la propria giurisprudenza consideri costituzionalmente illegittime pene manifestamente sproporzionate per eccesso in relazione alla gravità del reato, in ragione del loro contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Sanzioni amministrative manifestamente sproporzionate per eccesso rispetto alla gravità dell’illecito violano, dal canto loro, l’art. 3 Cost. in combinato disposto con le norme costituzionali che tutelano i diritti di volta in volta incisi dalla sanzione, nonché – nell’ambito del diritto dell’Unione europea – l’art. 49, paragrafo 3, CDFUE. La confisca per equivalente del «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>prodotto</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» degli illeciti previsti dal Titolo I-bis, Capo III, del d. lgs. n. 58 del 1998 e dei «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>beni utilizzati</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» per commetterli conduce per la Corte a risultati sanzionatori manifestamente sproporzionati per eccesso rispetto alla gravità degli illeciti in questione. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il rischio di eccessi punitivi conseguenti alla previsione dell’obbligatorietà della confisca del «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>prodotto</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» degli illeciti amministrativi in questione e dei «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>beni utilizzati</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» per commetterli era stato del resto da tempo rilevato dalla Corte e dalla stessa CONSOB, tanto che il legislatore – mediante la legge n. 163 del 2017 – aveva delegato il Governo a rivedere la disposizione ora censurata, prevedendo la confisca del solo «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>profitto</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» derivato dagli illeciti in questione. La dichiarazione di illegittimità costituzionale </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>in parte qua</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> della disposizione censurata non è, d’altra parte, in contrasto con gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea, che impongono soltanto la confisca del profitto che l’autore abbia ricavato dagli illeciti in questione.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Come già si è osservato, prosegue la Corte, il nucleo essenziale delle censure sollevate dal giudice a quo concerne il carattere sproporzionato della sanzione costituita dalla confisca per equivalente del «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>prodotto</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» dell’illecito di </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>insider trading</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> e dei «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>beni utilizzati</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» per commetterlo, e la correlativa, eccessiva incidenza del medesimo sul diritto di proprietà dell’autore dell’illecito.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La giurisprudenza della Corte ha avuto varie occasioni di confrontarsi con il quesito se, e in che limiti, sia possibile un sindacato di legittimità costituzionale sulle tipologie e sulla misura di sanzioni amministrative alla luce del criterio di proporzionalità della sanzione. Tuttavia, l’angolo visuale pressoché esclusivo dal quale tali questioni sono state affrontate è stato soltanto quello del divieto di automatismi legislativi nell’applicazione della sanzione medesima: divieto che costituisce soltanto uno dei profili che vengono in considerazione nella questione oggi all’esame della Corte stessa.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Numerose – e assai più variegate nella tipologia di valutazioni effettuate dal Collegio – sono, invece, le pronunce che concernono la parallela questione del sindacato sulle scelte sanzionatorie del legislatore in materia penale, sulla quale conviene per la Corte anzitutto brevemente soffermarsi, con ciò operandosi da parte del Collegio una sorta di parallelismo tra sanzioni penali e sanzioni amministrative.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Nell’ambito del diritto penale, la costante giurisprudenza della Corte riconosce un’ampia discrezionalità al legislatore nella determinazione delle pene da comminare per ciascun reato. Tale discrezionalità si estende in linea di principio al </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>quomodo</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> così come al </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>quantum</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> della pena, essendo riservata al legislatore – in forza dello stesso art. 25, secondo comma, Cost. – la scelta delle pene più adeguate allo scopo di tutelare i beni giuridici presidiati da ciascuna norma incriminatrice, nonché la determinazione dei loro limiti minimi e massimi.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Tale discrezionalità è soggetta, tuttavia, a una serie di vincoli derivanti dalla Costituzione, tra i quali il divieto di comminare pene manifestamente sproporzionate per eccesso, che viene in questa sede in considerazione.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il sindacato sulla proporzionalità della pena si è storicamente affermato, nella giurisprudenza della Corte, anzitutto sotto il profilo del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. Da tale principio si è tratta la naturale implicazione relativa alla necessità che a fatti di diverso disvalore corrispondano diverse reazioni sanzionatorie; con conseguente atteggiarsi del giudizio di legittimità costituzionale sulla misura della pena secondo uno schema triadico, imperniato attorno al confronto tra la previsione sanzionatoria censurata e quella apprestata per altra figura di reato di pari o addirittura maggiore gravità, assunta quale </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>tertium comparationis</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> (sentenze n. 68 del 2012, n. 409 del 1989 e n. 218 del 1974, nonché – sotto il duplice profilo del contrasto con gli artt. 3 e 8 Cost. – sentenze n. 327 del 2002, n. 508 del 2000 e n. 329 del 1997).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La valorizzazione, accanto all’art. 3 Cost., del parametro rappresentato dall’art. 27, terzo comma, Cost. – e in particolare del necessario orientamento alla rieducazione che la pena deve possedere – ha condotto in altre pronunce la Corte (a partire dalle sentenze n. 343 del 1993, n. 422 del 1993 e n. 341 del 1994) a estendere il proprio sindacato anche a ipotesi in cui la pena comminata dal legislatore appaia manifestamente sproporzionata non tanto in rapporto alle pene previste per altre figure di reato, quanto piuttosto in rapporto – direttamente – alla gravità delle condotte abbracciate dalla fattispecie astratta, senza che sia più necessaria l’evocazione di alcuno specifico </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>tertium comparationis</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> da parte del rimettente, se non al limitato fine di assistere la Corte nell’individuazione del trattamento sanzionatorio che possa sostituirsi, in attesa di un sempre possibile intervento del legislatore, a quello dichiarato incostituzionale (in questo senso, in particolare, sentenze n. 40 del 2019, n. 222 del 2018 e n. 236 del 2016). </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Ciò nella consapevolezza che pene eccessivamente severe tendono a essere percepite come ingiuste dal condannato, e finiscono così per risolversi in un ostacolo alla relativa rieducazione (sentenza n. 68 del 2012).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Nella stessa ottica – prosegue la Corte - debbono, d’altra parte, essere lette le numerose pronunce che hanno inciso sull’art. 69, ultimo comma, del codice penale, in ragione dell’esigenza di evitare l’irrogazione in concreto di pene sproporzionate per eccesso, giusta divieto di prevalenza di talune circostanze attenuanti sulle aggravanti indicate in quella disposizione (sentenze n. 205 del 2017, nn. 106 e 105 del 2014 e n. 251 del 2012).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La considerazione, accanto all’art. 3 Cost., del principio di personalità della responsabilità penale sancito dal primo comma dell’art. 27 Cost. – da leggersi anch’esso alla luce della necessaria funzione rieducativa della pena di cui al terzo comma dello stesso art. 27 Cost. – è inoltre alla base dell’ulteriore canone della necessaria individualizzazione della pena, pure enucleato da una risalente giurisprudenza della Corte, che si oppone in linea di principio alla previsione di pene fisse nel loro ammontare (sentenza n. 222 del 2018, che richiama in senso conforme le sentenze n. 50 del 1980, n. 104 del 1968 e n. 67 del 1963). </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Tale canone esige che – nel passaggio dalla comminatoria astratta operata dal legislatore alla relativa concreta inflizione da parte del giudice – la pena si atteggi come risposta proporzionata anche alla concreta gravità, oggettiva e soggettiva, del singolo fatto di reato; il che comporta, almeno di regola, la necessità dell’attribuzione al giudice di un potere discrezionale nella determinazione della pena nel caso concreto, entro un minimo e un massimo predeterminati dal legislatore.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Occorre a questo punto vagliare per il Collegio se, ed eventualmente in che limiti, tali principi possano essere ritenuti applicabili anche alla materia, che viene qui in considerazione, delle sanzioni amministrative.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La Corte afferma di avere esteso in molteplici occasioni alle sanzioni amministrative di carattere sostanzialmente “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>punitivo</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” talune garanzie riservate dalla Costituzione alla materia penale. Ciò è accaduto, in particolare, in relazione ad una serie di corollari del principio </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>nullum crimen, nulla poena sine lege</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> enunciato dall’art. 25, secondo comma, Cost., quali il divieto di retroattività delle modifiche sanzionatorie </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>in peius</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> (sentenze n. 223 del 2018, n. 68 del 2017, n. 276 del 2016, n. 104 del 2014 e n. 196 del 2010), della sufficiente precisione del precetto sanzionato (sentenze n. 121 del 2018 e n. 78 del 1967), nonché della retroattività delle modifiche sanzionatorie </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>in mitius</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> (sentenza n. 63 del 2019).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Una tale estensione non è avvenuta, invece, in relazione ai principi in materia di responsabilità penale stabiliti dall’art. 27 Cost. (sentenza n. 281 del 2013 e ordinanza n. 169 del 2013). Tali principi – a cominciare dalla necessaria funzione rieducativa della pena – appaiono infatti strettamente connessi alla logica della pena privativa, o quanto meno limitativa, della libertà personale, attorno alla quale è tutt’oggi costruito il sistema sanzionatorio penale, e che resta sempre più o meno direttamente sullo sfondo anche nell’ipotesi in cui vengano irrogate pene di natura diversa, come rimedio di ultima istanza in caso di inadempimento degli obblighi da esse derivanti.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Cionondimeno, prosegue il Collegio, non può dubitarsi che il principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell’illecito sia applicabile anche alla generalità delle sanzioni amministrative. Come anticipato, la Corte ha già, in numerose occasioni, invocato tale principio – anche in relazione a misure delle quali veniva espressamente negata la natura “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>punitiva</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” (come nel caso deciso dalla sentenza n. 22 del 2018) – a fondamento di dichiarazioni di illegittimità costituzionale di automatismi sanzionatori, ritenuti non conformi al principio in questione proprio perché esso postula «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>l’adeguatezza della sanzione al caso concreto</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">»; adeguatezza che «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>non può essere raggiunta se non attraverso la concreta valutazione degli specifici comportamenti messi in atto nella commissione dell’illecito</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» (sentenza n. 161 del 2018; nello stesso senso, </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ex multis</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, sentenze n. 268 del 2016 e n. 170 del 2015).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il principio di proporzionalità della sanzione possiede, peraltro, potenzialità applicative che eccedono l’orizzonte degli automatismi legislativi, come dimostra proprio la giurisprudenza relativa alla materia penale appena rammentata, e i cui principali approdi sono estensibili anche alla materia delle sanzioni amministrative, rispetto alla quale – peraltro – il principio in parola non trae la propria base normativa dal combinato disposto degli artt. 3 e 27 Cost., bensì dall’art. 3 Cost. in combinato disposto con le norme costituzionali che tutelano i diritti di volta in volta incisi dalla sanzione.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Non erra, pertanto, il giudice rimettente nell’identificare nel combinato disposto degli artt. 3 e 42 Cost. il fondamento domestico del principio di proporzionalità di una sanzione che, come la confisca di cui è discorso, incide in senso limitativo sul diritto di proprietà dell’autore dell’illecito; né erra nell’identificare negli artt. 1 Prot. addiz. CEDU e nell’art. 17 CDFUE i fondamenti, rispettivamente, nel diritto della Convenzione e dell’Unione europea, del principio in questione, in quanto riferito a una sanzione patrimoniale.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">A tali basi normative parrebbe altresì affiancarsi, nell’ambito del diritto dell’Unione europea, l’art. 49, paragrafo 3, CDFUE. Ancorché il testo di tale disposizione faccia riferimento alle «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>pene</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» e al «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>reato</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">», la Corte di giustizia dell’Unione europea ha recentemente considerato applicabile tale principio all’insieme delle sanzioni – penali e amministrative, queste ultime anch’esse di carattere “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>punitivo</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” – irrogate in seguito alla commissione di un fatto di manipolazione del mercato, ai fini della verifica del rispetto del diverso principio del </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ne bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> (Corte di giustizia, sentenza 20 marzo 2018, Garlsson Real Estate SA e altri, in causa C-537/16, paragrafo 56). </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Ciò in coerenza con la Spiegazione relativa all’art. 49 CDFUE, ove si chiarisce che «[i]</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>l paragrafo 3 riprende il principio generale della proporzionalità dei reati e delle pene sancito dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">»: giurisprudenza, quest’ultima, formatasi esclusivamente in materia di sanzioni amministrative applicate dalle istituzioni comunitarie.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Lo stesso art. 49, paragrafo 3, CDFUE è stato del resto recentemente invocato dalla Sezioni unite civili della Corte di cassazione a fondamento dell’affermazione secondo cui anche forme di risarcimento con funzione prevalentemente deterrente come i “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>punitive damages</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” eventualmente disposti da una sentenza straniera debbono comunque rispettare il principio di proporzionalità per poter essere riconosciuti nel nostro ordinamento (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 5 luglio 2017, n. 16601).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La stessa giurisprudenza della Corte EDU ha, in alcune sentenze su cui ha giustamente richiamato l’attenzione la parte privata, ritenuto illegittime – al metro dell’art. 1 Prot. addiz. CEDU – confische amministrative aventi ad oggetto l’intero ammontare di denaro che non era stato dichiarato alla dogana, e non soltanto l’importo dei diritti doganali evasi. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">E ciò proprio in relazione al carattere manifestamente sproporzionato di simili misure rispetto ai pur legittimi fini perseguiti dallo Stato, in relazione alla concreta gravità degli illeciti che di volta in volta venivano in considerazione, tenuto conto anche del fatto che le misure ablative in questione si sommavano alle sanzioni pecuniarie irrogate per l’omessa dichiarazione delle somme (Corte EDU, sentenze 31 gennaio 2017, Boljević contro Croazia; 26 febbraio 2009, Grifhorst contro Francia, paragrafi 87 e seguenti; 5 febbraio 2009, Gabrić contro Croazia paragrafi 34 e seguenti; 9 luglio 2009, Moon contro Francia, paragrafi 46 e seguenti; 6 novembre 2008, Ismayilov contro Russia).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">È, dunque, sulla base di tali principi che deve essere scrutinata la legittimità costituzionale della disposizione censurata, che impone la confisca alternativa, diretta o per equivalente, del «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>prodotto</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» o del «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>profitto</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» degli illeciti previsti dal Titolo I-bis, Capo III, del d.lgs. n. 58 del 1998, oltre che dei «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>beni utilizzati</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» per commettere gli illeciti medesimi.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Secondo le consolidate coordinate penalistiche, delle quali il lessico utilizzato nella disposizione censurata è debitrice, «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>prodotto</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» di un illecito è «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>il risultato empirico dell’illecito, cioè le cose create, trasformate, adulterate o acquistate mediante il reato</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 27 marzo 2008, n. 26654). In altre parole, costituiscono «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>prodotto</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» tutte le cose materiali che, in una prospettiva puramente causale, “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>derivano</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” dalla commissione dell’illecito medesimo. È pertanto «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>prodotto</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» del reato il documento contraffatto, il nastro contenente la registrazione di una conversazione illegittimamente intercettata, la cosa acquistata da chi ne conosceva l’origine delittuosa.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">In questa logica, il «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>prodotto</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» di un illecito come l’abuso di informazioni privilegiate – che consiste, nel relativo nucleo essenziale, nel compimento di operazioni di compravendita di strumenti finanziari da parte di chi possieda un’informazione ancora riservata, la cui successiva diffusione al pubblico potrebbe determinare una variazione del prezzo di tali strumenti – non può che essere rappresentato dall’insieme degli strumenti acquistati, ovvero dall’intera somma ricavata dalla loro vendita (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 6 aprile 2018, n. 8590).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>profitto</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» è, invece, l’utilità economica conseguita mediante la commissione dell’illecito. Nelle ipotesi di acquisto di strumenti finanziari, il profitto consiste dunque nel risultato economico dell’operazione valutato nel momento in cui l’informazione privilegiata della quale l’agente disponeva diviene pubblica, calcolato più in particolare sottraendo al valore degli strumenti finanziari acquistati il costo effettivamente sostenuto dall’autore per compiere l’operazione, così da quantificare l’effettivo “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>guadagno</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” (in termini finanziari, la “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>plusvalenza</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">”) ovvero, come nel caso di specie, il “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>risparmio di spesa</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” che l’agente abbia tratto dall’operazione.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Nelle ipotesi di vendita di strumenti finanziari sulla base di un’informazione privilegiata, il «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>profitto</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» conseguito non potrà invece che identificarsi nella “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>perdita evitata</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” in rapporto al successivo deprezzamento degli strumenti, conseguente alla diffusione dell’informazione medesima; e dunque andrà calcolato sulla base della differenza tra il corrispettivo ottenuto dalla vendita degli strumenti finanziari, e il loro successivo (diminuito) valore. Conclusione, questa, suggerita anche da un’interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea dell’art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998, avuto riguardo in particolare al Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione: regolamento il cui art. 30, paragrafo 2, lettera b), impone agli Stati membri l’obbligo di prevedere «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">».</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Quanto infine ai «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>beni utilizzati</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» per commettere l’illecito, in tema di abusi di mercato essi – lungi dal poter essere identificati nei tradizionali </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>instrumenta sceleris</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, in genere rappresentati da cose intrinsecamente pericolose se lasciate nella disponibilità del reo, come negli esempi di scuola del grimaldello o della stampante di monete false – non possono che consistere nelle somme di denaro investite nella transazione, ovvero negli strumenti finanziari alienati dall’autore.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Da tutto ciò consegue che, in tema di abusi di mercato, mentre l’ablazione del «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>profitto</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» ha una mera funzione ripristinatoria della situazione patrimoniale precedente in capo all’autore, la confisca del «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>prodotto</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» – identificato nell’intero ammontare degli strumenti acquistati dall’autore, ovvero nell’intera somma ricavata dalla loro alienazione – così come quella dei «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>beni utilizzati</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» per commettere l’illecito – identificati nelle somme di denaro investite nella transazione, ovvero negli strumenti finanziari alienati dall’autore – hanno un effetto peggiorativo rispetto alla situazione patrimoniale del trasgressore.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Tali forme di confisca assumono pertanto una connotazione “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>punitiva</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">”, infliggendo all’autore dell’illecito una limitazione al diritto di proprietà di portata superiore (e, di regola, assai superiore) a quella che deriverebbe dalla mera ablazione dell’ingiusto vantaggio economico ricavato dall’illecito.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Muovendo da questa prospettiva del resto, prosegue il Collegio, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha recentemente affermato la natura “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>punitiva</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” – e non meramente ripristinatoria – della misura, funzionalmente analoga a quella ora in considerazione, del «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>disgorgement</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» applicato dalla </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>Security Exchange Commission</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> (SEC) in materia di abusi di mercato; e ciò proprio in quanto tale misura – estendendosi all’intero risultato della transazione illecita – eccede, di regola, il valore del vantaggio economico che l’autore ha tratto dalla transazione stessa (Corte suprema degli Stati Uniti, sentenza 5 giugno 2017, Kokesh contro Security Exchange Commission).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Nel vigente sistema sanzionatorio degli abusi di mercato, la (predominante) componente “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>punitiva</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” insita nella confisca del «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>prodotto</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» dell’illecito e dei «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>beni utilizzati</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» per commetterlo si aggiunge all’afflizione determinata dalle altre sanzioni previste dal d.lgs. n. 58 del 1998 e, in particolare, dalla sanzione amministrativa pecuniaria. Una sanzione, quest’ultima, la cui cornice edittale è essa pure di eccezionale severità, potendo giungere sino ad un massimo (oggi) di 5 milioni di euro, aumentabili in presenza di particolari circostanze fino al triplo, ovvero fino al maggiore importo di 10 volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell’illecito.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">A giudizio della Corte, la combinazione tra una sanzione pecuniaria di eccezionale severità, ma graduabile in funzione della concreta gravità dell’illecito e delle condizioni economiche dell’autore dell’infrazione, e una ulteriore sanzione anch’essa di carattere “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>punitivo</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” come quella rappresentata dalla confisca del prodotto e dei beni utilizzati per commettere l’illecito, che per di più non consente all’autorità amministrativa e poi al giudice alcuna modulazione quantitativa, necessariamente conduce, nella prassi applicativa, a risultati sanzionatori manifestamente sproporzionati.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Simili risultati sono emblematicamente illustrati dal caso oggetto del giudizio </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>a quo</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, in cui l’autore di una condotta di </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>insider trading</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> è stato punito con una sanzione pecuniaria di 200.000 euro, che si è aggiunta alla confisca per equivalente dell’intero valore delle azioni acquistate avvalendosi di un’informazione privilegiata, pari a ulteriori 149.760 euro, a fronte di un vantaggio economico di 26.580 euro conseguito dall’operazione. A conti fatti, la componente “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>punitiva</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” di tale complessiva sanzione – risultante dalla somma tra la sanzione pecuniaria e la confisca di ciò che eccede rispetto al profitto tratto dall’operazione – è qui pari a circa tredici volte tale profitto: un coefficiente che non può che apparire manifestamente eccessivo rispetto ai legittimi scopi di prevenzione generale e speciale perseguiti dalla norma che vieta l’</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>insider trading</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Nel dichiarare inammissibile la questione di costituzionalità dell’art 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998 all’epoca sollevata, la Corte aveva del resto già riconosciuto che quello delle «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>conseguenze </i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">ultra modum</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i> che possono scaturire, in determinati contesti, dalla previsione della confisca obbligatoria, non solo del profitto, ma anche dei beni strumentali alla commissione dell’illecito</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» costituisce un «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>problema in sé reale e avvertito, da sottoporre all’attenzione del legislatore</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» (sentenza n. 252 del 2012), al quale tuttavia la Corte non ritenne in quell’occasione di poter porre direttamente rimedio in considerazione della peculiare formulazione del </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>petitum</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> allora sottopostole.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">L’ammonimento della Corte non era sfuggito alla CONSOB, la quale – come giustamente rammentato dalla difesa della parte privata – aveva richiamato il legislatore, nella propria Relazione annuale per il 2012, all’opportunità di riformare «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>l’attuale disciplina della confisca obbligatoria (art. 187-sexies), suscettibile di rivelarsi</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> […] </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>particolarmente afflittiva e non proporzionata all’effettiva gravità dell’illecito accertato</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">», auspicando l’introduzione di coefficienti di graduabilità del </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>quantum</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> della sanzione, in grado di assicurarne la commisurazione individualizzata in relazione alla gravità concreta dell’illecito medesimo.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">A tale sollecitazione il legislatore ha in effetti risposto con la legge n. 163 del 2017, che, all’art. 8, comma 3, lettera g), ha delegato il Governo a rivedere l’art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998 «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>in modo tale da assicurare l’adeguatezza della confisca, prevedendo che essa abbia ad oggetto, anche per equivalente, il profitto derivato dalle previsioni del regolamento (UE) n. 596/2014</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">»: formulazione, questa, che non fa più alcuna menzione né del «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>prodotto</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» dell’illecito, né dei «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>beni utilizzati</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» per commetterlo, considerati evidentemente forieri di eccessi sanzionatori.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">A fronte poi della predisposizione da parte del Governo di uno schema di decreto che eliminava bensì la previsione della confisca dei «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>beni utilizzati</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» per commettere l’illecito, ma non quella del «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>prodotto</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» dell’illecito medesimo, il Commissario della CONSOB, sentito il 17 luglio 2018 in audizione dalle Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera, auspicò l’accoglimento da parte del legislatore delegato della «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>posizione già espressa dal Parlamento e fatta propria dalla CONSOB</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">», prevedendo «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>la confisca limitatamente al profitto delle violazioni in materia di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione, di cui agli artt. 187-bis e 187-ter</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» del d.lgs. 58 del 1998.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il legislatore delegato non ha, tuttavia, accolto tale auspicio, riconfermando nel novellato art. 187-sexies del d. lgs. n. 58 del 1998, come modificato dal d.lgs. n. 107 del 2018, la confiscabilità tanto del «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>profitto</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» quanto del «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>prodotto</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» dell’illecito, con ciò riproponendo nella nuova disposizione i vizi che affliggevano quella previgente.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La diversa struttura dell’odierna questione di legittimità costituzionale rispetto a quella decisa con la menzionata sentenza n. 252 del 2012 consente, ora, alla Corte di porre rimedio a tali vizi di legittimità costituzionale, attraverso una pronuncia di carattere parzialmente ablativo in grado di ovviare alle conseguenze «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ultra modum</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» che discendono dalla disciplina censurata.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Né – chiosa ancora il Collegio - l’odierna pronuncia incontra alcun ostacolo nel diritto dell’Unione europea, il quale non impone la confisca del «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>prodotto</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» dell’illecito e dei «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>beni utilizzati</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» per commetterlo. Come anticipato, infatti, il vigente Regolamento n. 596/2014 richiede soltanto agli Stati membri – all’art. 30, paragrafo 2, lettera b) – di prevedere «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">». Come risulta anche dalle diverse versioni linguistiche del testo («</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>the disgorgement of the profits gained or losses avoided</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">», in inglese; «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>la restitution de l’avantage retiré de cette violation ou des pertes qu’elle a permis d’éviter</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">», in francese; «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>den Einzug der infolge des Verstoßes erzielten Gewinne oder vermiedene Verluste</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">», in tedesco; «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>la restitución de los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">», in spagnolo), il regolamento in parola allude senza equivoco al solo “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>vantaggio economico</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” (in termini di guadagno o di perdita evitata) ottenuto dal compimento di un’operazione in condizioni di asimmetria informativa e in violazione di un dovere di astensione – per effetto del possesso di un’informazione privilegiata – rispetto alla generalità degli operatori nel mercato degli strumenti finanziari.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Da quanto precede – conclude la Corte - consegue l’illegittimità costituzionale della previsione della confisca obbligatoria del «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>prodotto</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» dell’illecito amministrativo e dei «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>beni utilizzati</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» per commetterlo, in ragione del relativo contrasto con gli artt. 3, 42 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, nonché degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 17 e 49, paragrafo 3, CDFUE.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il giudice a quo parrebbe, invero, circoscrivere il </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>petitum</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della sola previsione della loro confisca per equivalente. Al riguardo, va tuttavia considerato per la Corte che l’effetto manifestamente sproporzionato della confisca in oggetto – esattamente posto in luce dall’ordinanza di rimessione – non dipende dal fatto che la misura abbia ad oggetto direttamente i beni o il denaro ricavati dalla transazione o utilizzati nella transazione stessa, ovvero beni o denaro di valore equivalente; quanto, piuttosto, dalla stessa previsione dell’obbligo di procedere alla confisca del «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>prodotto</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» dell’illecito e dei «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>beni utilizzati</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» per commetterlo. Va, pertanto, dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 187-sexies, del d.lgs. n. 58 del 1998, nel testo originariamente introdotto dall’art. 9, comma 2, lettera a), della legge n. 62 del 2005, nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>prodotto</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» dell’illecito e dei «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>beni utilizzati</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» per commetterlo, e non del solo «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>profitto</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">».</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La dichiarazione di illegittimità costituzionale deve poi essere estesa per la Corte, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), all’art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998, nella versione risultante dalle modifiche apportate dall’art. 4, comma 14, del d.lgs. n. 107 del 2018, nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>prodotto</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» dell’illecito, e non del solo profitto, per contrasto con tutti i parametri invocati nell’ordinanza di rimessione.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Nonostante la già ricordata disposizione della legge delega n. 163 del 2017 (supra, punto 8.4.), che delegava il Governo a rivedere l’art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998 limitando l’oggetto della confisca ivi prevista al solo «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>profitto derivato dalle previsioni del regolamento (UE) n. 596/2014</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">», il d.lgs. n. 107 del 2018 ha invece confermato la confisca obbligatoria, in via alternativa, del «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>profitto</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» o del «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>prodotto</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» dell’illecito, espungendo soltanto il riferimento ai «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>beni utilizzati</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» per commetterlo, presente nella versione previgente. In tal modo, il legislatore delegato ha riprodotto, seppure parzialmente, una disposizione che si espone ai medesimi vizi di legittimità costituzionale che affliggono la disciplina previgente. Anche tale disposizione deve pertanto essere dichiarata, in via consequenziale, costituzionalmente illegittima </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>in parte qua</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">.</span></p> <p class="western" align="center"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">* * *</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il 14 giugno viene varato il decreto legge n.53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.</span></p> <p class="western" align="center"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">* * *</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">L’8 agosto viene varata la legge n.77, che converte in legge, con modificazioni, il decreto legge n.53; dalla relativa nuova formulazione dell’art. 2, comma 1, affiora il nuovo comma 6.bis dell’art.12 del decreto legislativo 286.98 (in tema di immigrazione e soccorso a naufraghi), onde - salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale - il comandante di una nave e' tenuto ad osservare la normativa internazionale e i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-ter ed in caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante della nave ridetto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150.000 a euro 1.000.000, con responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che si estende all'armatore della nave. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">E' poi sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. All'irrogazione delle sanzioni, accertate dagli organi addetti al controllo, provvede il Prefetto territorialmente competente e si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">All’atto della firma, il Presidente della Repubblica fa notare che - per effetto di un emendamento che ha modificato il decreto legge originario da lui firmato a giugno - la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile è stata aumentata di 15 volte nel minimo e di 20 nel massimo, fino a un milione di euro per il comandante della nave che trasporta migranti. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Una pena che per il Capo dello Stato si profila sproporzionata, draconiana, con sanzione che non risulta peraltro più subordinata alla reiterazione della condotta; il decreto non ha poi introdotto alcun criterio che distingua tra le varie tipologie di navi. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Al Capo dello Stato non appare ragionevole - ai fini della sicurezza dei cittadini e della certezza del diritto - fare a meno di queste indicazioni e affidare alla discrezionalità di un atto amministrativo la valutazione di un comportamento che conduce a sanzioni di tale gravità. Viene anche menzionata la recente sentenza della Corte costituzionale n.112 che afferma una pena così elevata essere paragonabile ad una sanzione penale, con la conseguenza onde il decreto non rispetta la necessaria proporzionalità tra sanzioni e pertinente comportamenti.</span></p> <p class="western" align="center"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">* * *</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il 24 ottobre esce la sentenza della Corte costituzionale n.222, ancora una volta in tema di doppio binario sanzionatorio con particolare riguardo alle fattispecie fiscali di omesso versamento dell’IVA; la pronuncia dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 649 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98, e all’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, dal Tribunale ordinario di Bergamo con ordinanza all’uopo.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La censura fondamentale prospettata dal rimettente, che assume il contrasto dell’art. 649 cod. proc. pen. con l’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 4 Prot. n. 7 alla CEDU (e implicitamente all’art. 50 CDFUE), è per la Corte inammissibile, dal momento che l’ordinanza di rimessione non chiarisce adeguatamente le ragioni per le quali non sarebbero soddisfatte nel caso di specie le condizioni di ammissibilità di un “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>doppio binario</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” procedimentale e sanzionatorio per l’omesso versamento di IVA, così come enunciate dalla giurisprudenza europea evocata.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il rimettente si limita infatti, precisa la Corte, a sottolineare la natura “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>punitiva</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” della sanzione amministrativa irrogata all’imputato ai sensi dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997, nonché l’identità storico-naturalistica del fatto (l’omesso versamento del debito IVA) astrattamente oggetto tanto di sanzione penale, quanto di sanzione amministrativa: circostanza, quest’ultima, che vale indubbiamente a distinguere l’illecito qui all’esame da quelli penalmente sanzionati dagli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10 e 11 del d.lgs. n. 74 del 2000, caratterizzati da condotte prodromiche o comunque diverse rispetto alla mera evasione del tributo.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Tuttavia, la recente giurisprudenza tanto della Corte EDU, quanto della Corte di giustizia dell’Unione europea, da cui il rimettente prende le mosse, non afferma affatto che la mera sottoposizione di un imputato a un processo penale per il medesimo fatto per il quale egli sia già stato definitivamente sanzionato in via amministrativa integri, sempre e necessariamente, una violazione del </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ne bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Come già la Corte ha avuto modo di rammentare (sentenza n. 43 del 2018), infatti, nella citata sentenza </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>A e B contro Norvegia</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto che debba essere esclusa la violazione del diritto sancito dall’art. 4 Prot. n. 7 CEDU allorché tra i due procedimenti – amministrativo e penale – che sanzionano il medesimo fatto sussista un legame materiale e temporale sufficientemente stretto; legame che deve essere ravvisato, in particolare: quando le due sanzioni perseguano scopi diversi e complementari, connessi ad aspetti diversi della medesima condotta; quando la duplicazione dei procedimenti sia prevedibile per l’interessato; quando esista una coordinazione, specie sul piano probatorio, tra i due procedimenti; e quando il risultato sanzionatorio complessivo, risultante dal cumulo della sanzione amministrativa e della pena, non risulti eccessivamente afflittivo per l’interessato, in rapporto alla gravità dell’illecito. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Al contempo – come sottolineato ancora dalla sentenza n. 43 del 2018 – «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>si dovrà valutare</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">», ai fini della verifica della possibile lesione dell’art 4 Prot. n. 7 CEDU, «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>se le sanzioni, pur convenzionalmente penali, appartengano o no al nocciolo duro del diritto penale, perché in caso affermativo si sarà più severi nello scrutinare la sussistenza del legame e più riluttanti a riconoscerlo in concreto</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">».</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Ad approdi in larga misura analoghi è pervenuta la Grande sezione della Corte di giustizia, nelle 3 sentenze coeve del 20 marzo 2018 rispettivamente in causa C-537/16, </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>Garlsson Real Estate SA e altri</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, in cause C-596/16 e C-597/16, </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>Di Puma e CONSOB</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, e in causa C-524/15, </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>Menci</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, quest’ultima relativa alla materia tributaria e, come già rilevato, emessa proprio in seguito a rinvio pregiudiziale proposto dall’odierno </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>giudice a quo</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, vale a dire dal Tribunale di Bergamo. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">A parere del supremo giudice dell’Unione, infatti, la violazione del </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ne</i></span> <span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> sancito dall’art. 50 CDFUE non si verifica a) allorché le due sanzioni perseguano scopi differenti e complementari, sempre che b) il sistema normativo garantisca una coordinazione tra i due procedimenti sì da evitare eccessivi oneri per l’interessato, e c) assicuri comunque che il complessivo risultato sanzionatorio non risulti sproporzionato rispetto alla gravità della violazione. La sostanziale coincidenza di tali criteri rispetto a quelli enunciati dalla Corte di Strasburgo è, del resto, espressamente sottolineata dalla Corte di giustizia, che richiama il principio generale, posto dall’art. 52, paragrafo 1, CDFUE, dell’equivalenza delle tutele assicurate dalla Carta rispetto a quelle approntate dalla CEDU e dei suoi protocolli (sentenza Menci, paragrafi 61-62).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Alla luce dei criteri appena rammentati, la stessa Corte di giustizia, nella sentenza </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>Menci</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, conclude nel senso che la disciplina italiana in materia di omesso versamento di IVA, riservando la perseguibilità in sede penale alle sole violazioni superiori a determinate soglie di imposta evasa e attribuendo tra l’altro rilevanza, in sede penale, al volontario pagamento del debito tributario e delle sanzioni amministrative, appare conformata in modo tale da «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>garantire</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» – sia pure «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» – che «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>il cumulo di procedimenti e di sanzioni che essa autorizza non eccede quanto è strettamente necessario ai fini della realizzazione dell’obiettivo</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» di assicurare l’integrale riscossione dell’IVA (paragrafo 57). </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">In tal modo, la Corte di giustizia da un lato suggerisce al giudice del procedimento principale che il complessivo regime sanzionatorio e procedimentale previsto dal legislatore italiano in materia di omesso versamento di IVA non si pone in contrasto, in linea generale, con il </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ne bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> riconosciuto dalla Carta, pur facendo salva la diversa conclusione cui il giudice del rinvio dovesse pervenire in applicazione dei criteri enunciati in via generale dalla Corte; e, dall’altro, affida allo stesso giudice nazionale il compito di verificare che, nel caso concreto, «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>l’onere risultante concretamente per l’interessato dall’applicazione della normativa nazionale in discussione nel procedimento principale e dal cumulo dei procedimenti e delle sanzioni che la medesima autorizza non sia eccessivo rispetto alla gravità del reato commesso</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» (sentenza Menci, paragrafo 64).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La questione sottoposta all’esame della Corte sottende, invece, un giudizio di radicale contrarietà al </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ne bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> – così come riconosciuto tanto dall’art. 4 Prot. n. 7, quanto dall’art. 50 CDFUE – dell’attuale sistema di “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>doppio binario</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” sanzionatorio e procedimentale, così come previsto in astratto dalla legislazione italiana in materia di omesso versamento di IVA; contrarietà che produrrebbe sempre e necessariamente la violazione del diritto in parola allorché il contribuente, già definitivamente sanzionato in via amministrativa, venga sottoposto a un procedimento penale per la medesima violazione.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Una simile conclusione – contraria, vale la pena di ribadire, a quella raggiunta dalla sentenza Menci, sia pure «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» – avrebbe però meritato per la Corte una più puntuale dimostrazione da parte del giudice </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>a quo</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, alla luce dei criteri enunciati dalle due Corti europee nelle sentenze appena rammentate.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">In merito anzitutto alle finalità delle due sanzioni – il primo dei criteri enunciati da entrambe le Corti europee –, l’ordinanza di rimessione si limita ad affermarne apoditticamente l’identità di scopo, senza però chiarire in particolare le ragioni per cui dovrebbe escludersi che la minaccia di una sanzione detentiva per l’evasione di importi IVA annui superiori – oggi – a 250.000 euro, in aggiunta a una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata in misura percentuale rispetto all’importo evaso, possa perseguire i legittimi scopi di rafforzare l’effetto deterrente spiegato dalla mera previsione di quest’ultima, di esprimere la ferma riprovazione dell’ordinamento a fronte di condotte gravemente pregiudizievoli per gli interessi finanziari nazionali ed europei, nonché di assicurare </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ex post</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> l’effettiva riscossione degli importi evasi da parte dell’Amministrazione grazie ai meccanismi premiali connessi all’integrale saldo del debito tributario.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Nessuna parola spende poi l’ordinanza di rimessione sul requisito – enunciato dalla Corte EDU nella sentenza A e B contro Norvegia – della necessaria prevedibilità per l’interessato della duplicazione dei procedimenti e delle sanzioni. Prevedibilità che è, peraltro, </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>in re ipsa</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, dal momento che la legislazione italiana stabilisce chiaramente la sanzionabilità in via amministrativa della violazione ai sensi dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 da un lato, e in via penale ai sensi dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, limitatamente – nella formulazione attuale – agli omessi versamenti di importo superiore ai 250.000 euro, dall’altro.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Il giudice </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>a quo</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> afferma sì l’eccessiva onerosità, per l’imputato del giudizio </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>a quo</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, del cumulo tra procedimento amministrativo e procedimento penale – ciò che determinerebbe in effetti la violazione del </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ne bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> secondo la giurisprudenza di entrambe le Corti europee –, ma non fornisce alcuna plausibile motivazione dell’assunto.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Invero, l’ordinanza di rimessione si limita a richiamare gli artt. 19, 20 e 21 del d.lgs. n. 74 del 2000 – relativi alla specialità tra sanzioni amministrative e penali, all’assenza di pregiudizialità tra procedimento amministrativo e procedimento penale, e alla sospensione dell’esecuzione delle sanzioni amministrative in pendenza di procedimento penale – per poi asserire che la disciplina in questione, non essendo idonea a inibire l’avvio o la prosecuzione del procedimento penale dopo la definitività della sanzione amministrativa, risulterebbe in contrasto con il </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ne bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">In tal modo, il giudice </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>a quo</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> trascura però di considerare che, secondo la giurisprudenza delle due Corti europee, l’eccessiva onerosità per l’interessato dei procedimenti amministrativo e penale deve essere esclusa allorché essi risultino avvinti da una stretta connessione sostanziale e temporale. In particolare, il rimettente omette di dare conto delle numerose disposizioni normative, ulteriori rispetto agli artt. 19, 20 e 21 del d.lgs. n. 74 del 2000, che regolano i rapporti tra procedimento amministrativo e procedimento penale in materia tributaria. </span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Al di là di un fugace accenno all’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000, relativo alla causa di non punibilità costituita dalla volontaria estinzione del debito tributario e della sanzione amministrativa – nella specie non applicabile per mancato integrale pagamento di dette somme da parte dell’imputato –, il rimettente trascura di descrivere gli ulteriori istituti premiali introdotti dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 (Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23), quali la concessione di termine per adempiere al pagamento del residuo debito tributario rateizzato (art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 74 del 2000) o gli effetti dell’adempimento del debito erariale sulla confisca (art. 12-bis del medesimo testo normativo), e di saggiarne la portata, in termini di introduzione di elementi di raccordo tra adempimento del debito tributario da un lato, e svolgimento ed esito del processo penale, dall’altro lato.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Neppure il giudice </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>a quo</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> si confronta con le disposizioni, estranee al </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>corpus</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> normativo del d.lgs. n. 74 del 2000, che prevedono obblighi di comunicazione degli illeciti tributari da parte della Guardia di Finanza all’autorità giudiziaria (art. 331 cod. proc. pen.) e, specularmente, da parte dell’autorità giudiziaria alla Guardia di Finanza (art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, recante «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">») e all’Agenzia delle entrate (art. 14, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>Interventi correttivi di finanza pubblica</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">», come modificato dall’art. 1, comma 141, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">»), miranti ad assicurare una sostanziale contestualità dell’avvio dell’accertamento tributario e di quello penale.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Non vengono, poi, considerate le disposizioni che consentono forme di circolazione del materiale probatorio raccolto dall’indagine penale all’accertamento tributario e viceversa (art. 63, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, recante «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">», e art. 33, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e, specularmente, art. 220 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Nemmeno risulta richiamata la giurisprudenza relativa all’utilizzabilità del materiale istruttorio raccolto in ciascun procedimento, quale elemento di prova e fonte di convincimento da parte del giudice che istruisce l’altro procedimento (</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ex plurimis</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenze 14 novembre 2012, n. 19859 e 20 marzo 2013, n. 6918, in relazione alla possibilità che gli elementi probatori acquisiti nel procedimento penale siano posti dal giudice tributario a base del proprio convincimento; sentenze 3 dicembre 2010, n. 24587 e 22 maggio 2015, n. 10578, relative alla possibilità che la sentenza penale irrevocabile, pur non spiegando efficacia di giudicato, possa essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal giudice tributario; nonché, per converso, sezione terza penale, sentenze 24 settembre 2008-21 ottobre 2008, n. 39358, 28 ottobre 2015-18 gennaio 2016, n. 1628 e 23 ottobre 2018-5 dicembre 2018, n. 54379, tutte relative alla possibilità che gli elementi probatori acquisiti nel processo tributario facciano ingresso nel processo penale, ex art. 234 o 238-bis cod. proc. pen., quali prove valutabili ai sensi degli artt. 187 e 192 cod. proc. pen.).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Ancora, il giudice </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>a quo</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> omette di spiegare per quale motivo l’irrogazione di una pena detentiva – destinata con ogni verosimiglianza, peraltro, a essere condizionalmente sospesa – risulterebbe sproporzionata rispetto alla gravità del reato (consistente, nella specie, nell’omissione del versamento di 282.495,76 euro dovuti a titolo di IVA), se combinata con la sanzione amministrativa già applicata (pari in concreto al 30 per cento dell’imposta evasa), con conseguente violazione del </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ne bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> nei confronti dell’imputato.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Nessun argomento spende, infine, il giudice </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>a quo</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> sulla questione della riconducibilità o meno delle sanzioni penali previste in materia di evasione di IVA al “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>nocciolo duro</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” del diritto penale, rispetto al quale – secondo la sentenza A e B contro Norvegia della Corte europea dei diritti dell’uomo – più rigoroso dovrebbe essere il vaglio di compatibilità del “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>doppio binario</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” sanzionatorio con la garanzia convenzionale del </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ne bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Le segnalate lacune determinano per la Corte un’insufficiente motivazione tanto della non manifesta infondatezza della questione prospettata, quanto della pertinente rilevanza (in quest’ultimo senso, sentenza n. 43 del 2018).</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">Le censure formulate con riferimento all’art. 3 Cost. dipendono strettamente, nella rispettiva trama motivazionale, da quelle prospettate in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 4 Prot. n. 7 alla CEDU e all’art. 50 CDFUE. Nella prospettiva del rimettente, l’art. 649 cod. proc. pen. darebbe infatti luogo a una «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>disparità di trattamento</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» nonché a un «</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>problema di ragionevolezza intrinseca dell’ordinamento</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">» sostanzialmente per le medesime ragioni per le quali dovrebbe ravvisarsi l’incompatibilità tra la disposizione censurata e il </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>ne bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">, alla luce delle indicazioni fornite dalla sentenza Menci.</span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">La carente motivazione su tale ultima censura, poc’anzi sottolineata, non può che riverberarsi – conclude la Corte - sulle censure ex art. 3 Cost., declinate come ancillari rispetto alla prima, determinandone parimenti l’inammissibilità.</span></p> <p class="western"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><b>Questioni intriganti</b></span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><b>Quale rapporto “</b></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i><b>patologico</b></i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><b>” avvince le sanzioni amministrative “</b></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i><b>para-penali</b></i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><b>” e quelle penali </b></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i><b>tout court</b></i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><b> nella più recente giurisprudenza europea?</b></span></p> <ol type="a"> <li> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">il problema è quello di verificare fino a che punto sanzioni di natura apparentemente – e formalmente - “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>amministrativa</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">”, abbiano in realtà surrettizia natura sostanzialmente penale;</span></p> </li> <li> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">in questi casi, alle sanzioni pseudo-amministrative andrebbe applicato lo statuto che, massime in termini di garanzie per il destinatario della sanzione, è previsto per le sanzioni penali;</span></p> </li> <li> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">ciò sulla base di taluni canoni applicati per la prima volta dalla Corte EDU nella sentenza Engel c. Paesi Bassi del 1976, passati per questo alla storia (giuridica) come c.d. “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>criteri Engel</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">”;</span></p> </li> <li> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">nel nostro sistema giuridico sono tuttavia previste fattispecie in cui – al fine di garantire una risposta repressiva più efficace al cospetto di determinati “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>fatti inadempimento</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” particolarmente gravi – va applicata per legge tanto una sanzione amministrativa, quanto una sanzione penale;</span></p> </li> <li> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">si parla in proposito di c.d. “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>doppio binario sanzionatorio</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” onde, al cospetto di un medesimo fatto (inadempimento), prende il via (su impulso del competente PM) un processo penale idoneo ad esitare in una sentenza di condanna per il commesso reato e, ad un tempo, si dà l’abbrivio (da parte della competente PA) ad un procedimento amministrativo dal quale può alfine scaturire una sanzione (del pari) amministrativa;</span></p> </li> <li> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">ciò accade in particolare in materia tributaria (si pensi all’omissione dei versamenti IVA) e in materia di c.d. violazioni finanziarie (si pensi al c.d </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>insider trading</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">); </span></p> </li> <li> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">il problema si pone nelle fattispecie in cui non sia operativo il principio di specialità tra sanzioni amministrative e sanzioni penali, inscritto all’art.9 della legge 689.81;</span></p> </li> <li> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">è su questa problematica di fondo che si innesta la operatività della c.d. “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>legalità convenzionale</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” e della c.d. “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>legalità eurounitaria</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">”, e dunque del principio di legalità siccome declinato, rispettivamente, dalla CEDU e dalla Corte di Giustizia UE, per le quali può essere “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>materia penale</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” anche quella che per diritto interno è mera “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>materia amministrativa</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">”, con rischio di un </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> che finisce col porre in netta frizione quanto previsto (e deciso, a mezzo dei propri giudici) dallo Stato italiano rispetto a quanto previsto (e deciso, a mezzo delle proprie Corti) dalla CEDU o dal diritto unionale (in particolare, dalla Carta di Nizza: CDFUE);</span></p> </li> <li> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">una questione di “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>legalità europea</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” – massime con riferimento alla CEDU (c.d. legalità “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>convenzionale</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">”– si pone anche con riguardo al canone della c.d. retroattività della legge penale sopravvenuta più favorevole, che in Italia non coinvolge le sanzioni (formalmente) amministrative (legge 689.81), e che potrebbe invece coinvolgerle laddove esse dovessero essere considerate “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>sostanzialmente penali</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">”, in forza dell’art.7 della CEDU, ovvero dell’art.50 della CDFUE, e delle garanzie in dette norme inscritte; la questione riguarda tanto la c.d. retroattività </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>in mitius</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> della eventuale legge sopravvenuta più favorevole, quanto – più in radice – la ineseguibilità di una sanzione amministrativa “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>sostanzialmente penale</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” che si ritrovi, per legge sopravvenuta, sprovvista della relativa base legale;</span></p> </li> <li> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">la Corte costituzionale ha tuttavia affermato sul punto come il nostro sistema ordinamentale interno si differenzi da quello convenzionale (CEDU) dacché mentre quest’ultimo applica le garanzie penalistiche a tutte le misure c.d. afflittive, non distinguendo tra misure “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>amministrative – penali in senso lato</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” e “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>penali in senso stretto</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">”, il sistema ordinamentale italiano si basa su tale distinzione, diversificando il pertinente regime al cospetto di sanzioni che, pur afflittive, presentano natura sostanzialmente “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>penale</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” o, alternativamente, amministrativa;</span></p> </li> <li> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">dopo varie prese di posizione della Corte EDU (si pensi alla nota pronuncia </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>Grande Stevens</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> del 2014) e della Corte costituzionale italiana, si è giunti ad un assetto onde la presenza di eventuali sanzioni amministrative “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>para-penali</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">” in concorso con sanzioni penali </span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>tout court</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"> non può essere sempre considerata sintomo di un vietato “</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>bis in idem</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">”, essendo quest’ultimo scongiurato quando tra i due procedimenti / provvedimenti esista un nesso sia materiale che temporale sufficientemente stretto ("</span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><i>sufficiently close connection in substance and time</i></span><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;">") da far assumere le rispettive misure inscriversi in un meccanismo integrato di sanzioni previsto dal pertinente diritto interno, connotato da proporzionalità e tale da non gravare in misura eccessiva sul destinatario.</span></p> </li> </ol>