<p style="text-align: justify;"><u>Corte di Cassazione, III, sentenza del 07.04.2020, n. 11570</u></p> <p style="text-align: justify;"><u> </u></p> <p style="text-align: justify;">La Corte di Cassazione delinea i tratti distintivi che caratterizzano e distinguono il reato di associazione per delinquere dall'ipotesi del concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p. .</p> <p style="text-align: justify;">In particolare, secondo la Corte l’elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato è individuabile nel carattere dell’accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati - anche nell’ambito di un medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l’accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all’attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell’effettiva commissione dei singoli reati programmati.</p> <p style="text-align: justify;">La condotta di partecipazione associativa si distingue dunque da quella del concorrente ex art. 110 c.p., perché, a differenza di questa, implica l’esistenza del pactum sceleris, con riferimento alla consorteria criminale, e della affectio societatis, in relazione alla consapevolezza del soggetto di inserirsi in un’associazione vietata, con la conseguenza che è punibile, a titolo di partecipazione e non in applicazione della disciplina del concorso esterno, colui che presta la sua adesione ed il suo contributo all’attività associativa, anche per una fase temporalmente limitata. <em>Silvia Lucietto</em></p> <p style="text-align: justify;"></p>