<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>Corte costituzionale, ordinanza 10 aprile 2020, n. 65</strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>Va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 182, della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2013)», sollevata, in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettera e), 119, secondo comma, e 120 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, sezione 29.</em></strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE</em></strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Considerato che, con ordinanza n. 19 del 2019 – relativa a pressoché identica questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 182, della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2013)», per contrasto con gli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost., sollevata dalla medesima Commissione tributaria provinciale di Napoli – questa Corte ha già dichiarato la sua manifesta infondatezza;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che, in detta ordinanza, in linea con quanto già chiarito con due precedenti pronunce (sentenza n. 47 del 2017 e ordinanza n. 192 del 2018), è stato ancora una volta, infatti, ribadito che il “fermo amministrativo” – al quale è correlata l’esenzione dal pagamento del tributo prevista dall’art. 5, comma trentasettesimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, e cui identicamente si riferiva, escludendo l’esenzione stessa, analoga disposizione della Regione Marche, per ciò caducata dalla sentenza n. 288 del 2012 – è diverso dal cosiddetto “fermo fiscale”.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Atteso anche che a quest’ultimo «non poteva evidentemente riferirsi la norma di esenzione del 1982, in quanto solo successivamente il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l’anno 1997), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, ha introdotto detta diversa ipotesi di fermo, all’interno dell’art. (91-bis, poi rifluito nell’art.) 86 del d.P.R. n. 602 del 1973, come misura di garanzia del credito di enti pubblici e non come sanzione conseguente a violazione di norma del codice della strada» (ordinanza n. 192 del 2018);</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che, pertanto, l’esclusione della sospensione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica nel periodo di fermo fiscale della vettura disposto dall’agente della riscossione – quale propriamente prevista dal censurato art. 1, comma 182, della legge reg. Campania n. 5 del 2013 – non si pone in contrasto con la esenzione dal tributo (nella diversa ipotesi di fermo adottato dall’autorità amministrativa o da quella giudiziaria) disposta, in via di eccezione, dal d.l. n. 953 del 1982, come convertito, ed è coerente al principio – innovativamente introdotta dallo stesso d.l. – che vuole quel tributo correlato non più alla circolazione, ma alla proprietà del mezzo (sentenza n. 47 del 2017) ovvero, comunque, alla ricorrenza di un titolo equipollente, idoneo a legittimare il possesso del veicolo (usufrutto, leasing, acquisto con patto di riservato dominio);</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che, rispetto a tali motivazioni, nessuna replica né alcun argomento di segno contrario si rinviene nella ordinanza in esame;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che resta con ciò destituita di fondamento anche la nuova censura di violazione dell’art. 3 Cost., posto che la disposizione in esame – al pari delle identiche disposizioni delle altre Regioni (Toscana, Emilia-Romagna) che hanno superato il vaglio di costituzionalità (nelle richiamate pronunce. sentenza n. 47 del 2017 e ordinanza n. 192 del 2018) – si limita ad esplicitare un logico corollario di principi e regole enunciati a livello, appunto, di legislazione nazionale;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che la questione nuovamente sollevata dalla rimettente è, pertanto, sotto ogni profilo, manifestamente infondata.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.</em></p>