<p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><em>Definizione del reato di molestia </em><em>o disturbo alle persone, incriminato dall'art. 660 cod. pen. e differenze con il reato di atti persecutori ex art. 612 bis cod. pen.,integrante il comportamento comunemente noto come “stalking”.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em> </em></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Corte di Cassazione, I, sentenza del 02.04.2020, n. 11198</strong></p> <p style="text-align: justify;"></p> <h3 style="text-align: justify;">Testo rilevante della decisione</h3> <p style="text-align: justify;"></p> <ol style="text-align: justify;" start="3"> <li>Manifestamente infondati sono, anzitutto, i primi due motivi, connessi e da esaminare congiuntamente.</li> </ol> <p style="text-align: justify;">Il reato di molestia o disturbo alle persone, incriminato dall'art. 660 cod. pen., può essere integrato anche da una condotta consistente nel seguire insistentemente la persona offesa, o il suo veicolo (Sez. 1, n. 18117 del 11/02/2014, Scognamillo, Rv. 259295-01), in modo da interferire nella sfera di libertà di lei e da arrecarle fastidio o turbamento. Quest'ultimo, del resto, non va confuso con più gravi situazioni, materiali o morali, quali lo stato di ansia o paura, il timore per l'incolumità propria o altrui e l'alterazione delle abitudini di vita, che sono gli eventi che, disgiuntamente (Sez. 5, n. 36139 del 04/04/2019, D., Rv. 277027-01), integrano il più grave reato di atti persecutori ex art. 612-bis cod. pen.</p> <p style="text-align: justify;">La condotta, necessaria e sufficiente alla consumazione del reato meno grave, quale quello ex art. 660 cod. pen. ritenuto dalla sentenza impugnata -ossia, almeno, gli insistiti pedinamenti, per un ambito temporale ristretto rispetto all'imputazione ma comunque significativo, e il loro carattere invadente e infastidente - emerge ineccepibilmente dalla sentenza stessa, che sul punto palesemente resiste alle censure, reiterative, e di tipo controfattuale, di cui all'impugnazione odierna.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><em>Lorenzo Quadrini</em></p>