<p style="text-align: justify;"><strong>CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAVORO - sentenza 6 aprile 2020, n. 7701</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>PRINCIPIO DI DIRITTO</em></strong><em>: </em></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em> Ai sensi</em></strong><strong><em> dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, </em></strong><strong><em>è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata (a prescindere dal confronto con le risultanze processuali</em></strong><em>). <strong>Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. S.U. n. 8053 del 2014 citata).</strong></em></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE (sintesi massimata con grassetti)</em></strong></p> <ol style="text-align: justify;" start="2"> <li><em> Con l'unico motivo la società ricorrente denuncia la nullità della sentenza, la cui motivazione sarebbe apparente, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5", sotto un primo profilo perchè essa si appiattirebbe su quella del giudice di prime cure, senza indicare le tesi in quest'ultima sostenute, le ragioni di condivisione, mentre sotto un diverso profilo, la sentenza impugnata non sarebbe logicamente motivata con riferimento alle ragioni indicate, che differenzierebbero la posizione del F. da quella dei suoi colleghi, avendo quelli tra loro interessati da quattro pronunciamenti giudiziali del Tribunale di Frosinone, depositati nel giudizio di appello, maggiore anzianità di servizio ed "alcuni, a differenza del F., hanno carichi familiari". </em></li> <li><em> Nessuno dei due profili sui quali si articola la doglianza può trovare accoglimento. In quanto venga effettivamente dedotto un vizio di "omesso esame" ai sensi del nuovo art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la doglianza è inammissibile, come osserva il lavoratore controricorrente, giacchè, senza contare che siamo in presenza di una "doppia conforme", perchè la sentenza impugnata ha confermato la decisione di primo grado, onde ricorre l'ipotesi di cui dell'art. 348 ter c.p.c., u.c., introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, nessun fatto decisivo il cui esame sarebbe stato omesso viene invocato. </em></li> <li><em> In quanto, al di là della presentazione formale del motivo, si debba intendere quest'ultimo come denuncia di nullità della sentenza (quindi come error in procedendo ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), in specie con riguardo al primo profilo della doglianza, secondo il quale la motivazione del giudice di appello si appiattirebbe su quella della sentenza di prime cure, esso non individua un vizio di radicale mancanza di motivazione, o di motivazione apparente o perplessa, nel senso della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8053 del 2014. </em></li> <li><em> Al riguardo deve ricordarsi che ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012, citato, il vizio denunciabile è limitato all'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione fra le parti, essendo stata così sostituita la precedente formulazione (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio). La riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto<strong>, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata (a prescindere dal confronto con le risultanze processuali). Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. S.U. n. 8053 del 2014 citata). Pertanto, non possono essere sollevate doglianze per censurare, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 citato, la correttezza logica del percorso argomentativo della sentenza, a meno che non sia denunciato come incomprensibile il ragionamento ovvero che la contraddittorietà delle argomentazioni si risolva nella assenza o apparenza della motivazione.</strong> In questo caso, il vizio è deducibile quale violazione della legge processuale ex art. 132 c.p.c..</em></li> </ol> <p style="text-align: justify;"><em> </em><em>Pietro Tozzi</em><em> </em></p>