<p style="text-align: justify;"><strong> </strong><strong>Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, ordinanza 7 maggio 2020 n. 8633</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><em>Va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.</em></p> <ol start="4"> <li style="text-align: justify;"><em> La questione è stata già esaminata e risolta da queste Sezioni Unite che hanno affermato che "Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il rapporto lavorativo del personale universitario con l'azienda sanitaria, poiché l'art. 5, secondo comma, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, distingue il rapporto di lavoro dei professori e ricercatori con l'università da quello instaurato dagli stessi con l'azienda ospedaliera (anche qualora quest'ultima non si sia ancora trasformata in azienda ospedaliero-universitaria) e dispone che, sia per l'esercizio dell'attività assistenziale, sia per il rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale, con la conseguenza che, quando la parte datoriale si identifichi nell'azienda sanitaria, la<strong>qualifica di professore universitario</strong>funge da <strong>mero presupposto del rapporto lavorativo</strong> e l'attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell'organizzazione dell'azienda, determinandosi, perciò, l'operatività del principio generale di cui all'art. 63, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale" ( cfr SU n 10406/2013, n 7503/2012).</em></li> <li style="text-align: justify;"><em> Queste Sezioni Unite ribadiscono detti principi cui intendono dare continuità.</em></li> </ol>