<p style="text-align: justify;"><strong>Corte di Cassazione, Sez. I Penale, ordinanza 11 maggio 2020 n. 14260</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>QUESTIONE RIMESSA</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>Per i segnalati contrasti e per quelli che ne potrebbero derivare appare, in conclusione, opportuno rimettere alla decisione delle Sezioni Unite le seguenti questioni:</em></strong></p> <ol> <li style="text-align: justify;"><strong><em>a) se i criteri di computo dello "</em></strong><strong>spazio minimo disponibile<em>" per ciascun detenuto - fissato in tre metri quadrati dalla Corte EDU e dagli orientamenti costanti della giurisprudenza della Corte di legittimità - debbano essere definiti considerando la superficie netta della stanza e detraendo, pertanto, lo spazio occupato da mobili e strutture tendenzialmente fisse ovvero includendo gli arredi necessari allo svolgimento delle attività quotidiane di vita;</em></strong></li> <li style="text-align: justify;"><strong><em>b) se assuma rilievo, in particolare, lo spazio occupato dal letto o dai letti nelle camere a più posti, indipendentemente dalla struttura di letto "a castello" o di letto "singolo" ovvero se debba essere detratto, per il suo maggiore ingombro e minore fruibilità, solo il letto a castello e non quello singolo;</em></strong></li> <li style="text-align: justify;"><strong><em>c) se, infine, nel caso di accertata violazione dello spazio minimo (tre metri quadrati), secondo il corretto criterio di calcolo, al lordo o al netto dei mobili, possa comunque escludersi la violazione dell’art. 3 CEDU nel concorso di altre condizioni, come individuate dalla stessa Corte EDU (breve durata della detenzione, sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella con lo svolgimento di adeguate attività, dignitose condizioni carcerarie) ovvero se tali fattori compensativi incidano solo quando lo spazio pro capite sia compreso tra i tre e i quattro metri quadrati.</em></strong></li> </ol>