<p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, ordinanza 24 giugno 2020 n. 12479</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>PRINCIPIO DI DIRITTO</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>Anche quando la questione di giurisdizione non sia stata espressamente affrontata da una precedente ordinanza di definizione di un conflitto negativo e benchè la pronuncia sulla giurisdizione pure in ordine alla domanda subordinata o accessoria rientrasse nel potere della Corte di cassazione, la definizione della questione con espresso riferimento alla sola domanda principale e senza distinzione tra questa e la subordinata o accessoria preclude la riproposizione non solo di quella questione come espressamente esaminata, cioè relativamente alla domanda principale, ma anche di quelle relative alle domande subordinate od accessorie; di conseguenza, il giudicato interno sulla giurisdizione in ordine alla domanda principale - nella specie, in dipendenza di pronuncia di queste Sezioni Unite a definizione di regolamento di giurisdizione di ufficio - senza espressa diversificazione con riguardo a quella alternativa od accessoria implica la preclusione di ogni ulteriore contestazione anche di quella su quest'ultima, con conseguente inammissibilità del successivo regolamento di giurisdizione proposto in ordine alla seconda.</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><em>- Va preliminarmente valutata la sopravvenuta definizione di una controversia già pendente davanti al giudice amministrativo e relativa almeno in parte alla stessa pretesa della convenuta originaria nei confronti delle Amministrazioni pubbliche odierne resistenti;</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>- è vero che, da un lato, neppure la definizione nel merito della controversia, cui si riferisca il regolamento preventivo di giurisdizione, ad opera dello stesso giudice del merito fa venir meno l'interesse alla decisione della Corte di Cassazione su quest'ultimo, se proposto come nella specie - anteriormente ad essa, dovendosi considerare la decisione del giudice di merito, perfino se passata in cosa giudicata, pur sempre condizionata al riconoscimento della giurisdizione all'esito della definizione del regolamento (per giurisprudenza costante: tra le ultime, v. Cass. Sez. U. ord. 11/05/2018, n. 11576);</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>- ed è vero pure che, d'altro lato, il criterio della litispendenza opera con esclusivo riguardo alle cause devolute alla cognizione del giudice ordinario e, pertanto, non può valere ad introdurre deroghe ai principi che regolano il riparto della giurisdizione fra giudici appartenenti a diversi ordini (per tutte: Cass. Sez. U. 06/10/1981, n. 5242): sicchè, postulando quell'istituto la contemporanea pendenza di più processi relativi alla stessa causa presso uffici giudiziari diversi, ma appartenenti al medesimo ordine giudiziario, in caso di rapporto di ripartizione esterno alla stessa giurisdizione il concorso tra processi va risolto a mezzo di una pronuncia sulla giurisdizione e, in caso di decisioni contrastanti, con i rimedi che sono appositamente previsti per questa specifica ipotesi (Cass. ord. 25/07/2013, n. 18100);</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>- peraltro, la questione della cessazione dell'interesse si palesa irrilevante, alla luce dell'inammissibilità del ricorso che va qui dichiarata;</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>- va dapprima ritenuta superflua - oltretutto in difetto di idonee indicazioni, in ricorso e controricorso, delle rispettive causae petendi una puntuale definizione della domanda dispiegata dall'originaria convenuta nei confronti delle oggi resistenti Amministrazioni erariali, sulla quale è insorta la questione di giurisdizione portata all'esame di queste Sezioni Unite: la conclusione cui qui si giunge si attaglia alle ipotesi alternativamente configurabili (secondo la prospettazione delle parti negli atti legittimamente esaminabili da parte di questa Corte), sia essa la domanda di identificazione dell'unico responsabile in luogo dell'originaria convenuta chiamante, da qualificarsi inscindibile (Cass. ord. 28/02/2018, n. 4722; Cass. 13/04/1995, n. 4259), sia essa invece la diversa domanda di garanzia in senso tecnico;</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>- la questione va infatti risolta in base all'interazione dei principi dell'inderogabilità della giurisdizione per ragioni di connessione (tra le ultime, Cass. Sez. U. 21/12/2018, n. 33209, ove richiami a: Cass. Sez. U. 3508/03; Cass. Sez. U. 7447/08; Cass. Sez. U. 20/04/2007, n. 9358; potendo il coordinamento tra le giurisdizioni su rapporti diversi ma interdipendenti trovare soluzione, semmai, secondo le regole della sospensione del procedimento pregiudicato, la cui violazione non involge, appunto, una questione di giurisdizione in senso tecnico) e del giudicato anche solo implicito sulla giurisdizione;</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>- a quest'ultimo riguardo questa Corte ha già statuito (Cass. Sez. U. 20/03/2018, n. 6929) che l'ordinanza resa dalle Sezioni Unite all'esito di un regolamento preventivo di giurisdizione è irretrattabile per tutti coloro che rivestivano la qualità di parti del processo nel quale essa è intervenuta;</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>- infatti, poichè pacificamente la giurisprudenza di legittimità configura un giudicato sulla giurisdizione (per tutte, v. Cass. Sez. U. 19/10/2006, n. 22427, ovvero Cass. 29/03/2013, n. 7930), con effetto vincolante per il giudice del merito quanto agli accertamenti di fatto che risultino strumentali e indispensabili, ai fini della pronuncia sulla giurisdizione, relativamente alla qualificazione del rapporto (tra molte, v. Cass. Sez. U. 27/07/2005, n. 15721; Cass. Sez. U. 24/12/2009, n. 27346), esso non può che estendersi, da un punto di vista soggettivo, a tutte le parti del relativo procedimento; - analoga estensione deve allora predicarsi, da un punto di vista oggettivo, a tutte le domande pendenti tra detti soggetti necessari ed alle questioni sottese a quella di giurisdizione: in tal senso depongono evidenti ed elementari esigenze di concentrazione in relazione ai poteri definitori, attivati dalla proposizione (poco importa se di parte o di ufficio) del regolamento, di tale peculiare questione pregiudiziale (la necessità della cui sollecita definizione è ormai scolpita nella giurisprudenza di legittimità fin da Cass. Sez. U. 09/10/2008, n. 24883);</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>- tale estensione si qualifica come effetto automatico nei confronti di tutti coloro riguardo ai quali sia intervenuto un accertamento, all'esito di un procedimento al quale essi sono stati messi in grado di partecipare, su di un antecedente logico-giuridico della domanda da loro o contro di loro proposta (Cass. 26/03/2012, n. 4821);</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>- del resto, altro senso o funzione non avrebbe il principio in forza del quale al regolamento preventivo di giurisdizione, inteso quale procedimento incidentale rispetto a quello principale in seno al quale l'istanza è stata proposta, debbono necessariamente partecipare tutte le parti, costituite e non, in quest'ultimo (tra molte: Cass. Sez. U. ord. 06/05/2014, n. 9663; Cass. Sez. U. ord. 26/03/2014, n. 7179; Cass. Sez. U. ord. 10/12/2004, n. 22496; Cass. Sez. U. 10/03/1999, n. 113; e solo restando escluso il controllo di integrità del contraddittorio rispetto al medesimo, non potendo essere diverse le parti del processo incidentale e di quello principale: per tutte, Cass. Sez. U. ord. 08/11/2005, n. 21592): cioè, quello di rendere estensibile anche a costoro la pronuncia di questa Corte sulla giurisdizione in ordine alla domanda che unitariamente li ha coinvolti nella causa nella quale il regolamento è stato proposto e, appunto a tutti, su ogni questione con esso devoluta alla Corte;</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>- inoltre, questa Corte ha riconosciuto espressamente, anche in tempi recenti, la propria potestà di pronunciare sulla giurisdizione in ordine non solo alla domanda principale, ma anche in ordine a quella subordinata, all'evidente condizione e per il caso che, nel prosieguo del giudizio, il giudice del merito sciolga poi in concreto il vincolo di subordinazione (Cass. Sez. U. ord. 14/04/2020, n. 8522);</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>- pertanto, la necessità che al regolamento prendano parte tutte le parti del giudizio di merito, comprese quelle cui si riferiscono le domande accessorie o dipendenti o anche soltanto alternative, devolve alla Corte di cassazione la cognizione non solo di tutte le questioni di giurisdizione già espressamente formulate, ma pure di quelle eventuali od implicite, su tutte le domande pendenti tra le parti che sono comunque chiamate a partecipare al regolamento: in sostanza configurandosi un giudicato implicito sull'identità della giurisdizione su principale ed accessoria (per un caso analogo, Cass. 33209/18, cit.);</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>- la proposizione del regolamento di giurisdizione - non importa, per l'evidente identità di funzione del procedimento, se ad impulso di parte o di ufficio - implica così l'infrazionabilità di tutte le questioni di giurisdizione sulle domande tra chi è chiamato a prendervi parte: con la conseguenza che la definizione del regolamento preclude non solo la riproposizione della stessa questione di giurisdizione che sia stata espressamente esaminata, ma pure la proposizione di qualsiasi altra questione di giurisdizione nel prosieguo del giudizio di merito che sia rimasto unitario all'esito della relativa pronuncia sul punto;</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>- per venire all'esame della concreta fattispecie, si ha che, nei precedenti giudizi prima dinanzi al giudice ordinario e poi a quello amministrativo rimettente per il conflitto già deciso, la questione della giurisdizione sulla domanda subordinata non risulta essere stata posta in tali espressi, precisi ed univoci termini;</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>- del resto, il Tribunale amministrativo del Lazio, con l'ordinanza n. 8422 del 13/07/2017, aveva devoluto alle Sezioni Unite, per la risoluzione del conflitto negativo di competenza, l'intera controversia, in termini di ampiezza tale da comprendere certamente anche la domanda di manleva o garanzia dispiegata dalla convenuta nei confronti di tutte le chiamate, tra cui pure la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre Amministrazioni pubbliche, messe in condizione di partecipare al relativo procedimento per quanto risulta dal tenore letterale della richiamata ordinanza n. 22428/18, che dà atto esservi quelle rimaste intimate;</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>- pertanto, benchè la questione non sia stata espressamente affrontata dall'ordinanza di queste Sezioni Unite che ha definito il conflitto negativo (sebbene, come detto, tanto rientrasse nella loro cognizione in detta sede), la definizione di questo senza alcuna distinzione preclude la riproposizione non solo della questione di giurisdizione esaminata espressamente, cioè quanto alla domanda principale, ma pure di quelle relative alle domande alternative od accessorie, a prescindere da una loro rituale - o meno, difettando i relativi elementi di riscontro nel ricorso o negli atti delle parti interessate - proposizione nelle precedenti fasi del giudizio;</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>- di conseguenza, il giudicato sulla giurisdizione sulla domanda principale - nella specie, in dipendenza della pronuncia di queste Sezioni Unite in sede di regolamento di giurisdizione di ufficio - senza espressa diversificazione con riguardo a quella alternativa od accessoria implica la preclusione di ogni ulteriore contestazione anche di quella su quest'ultima, con conseguente inammissibilità di un successivo regolamento preventivo di giurisdizione sulla seconda;</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>- deve allora dichiararsi l'inammissibilità del regolamento di giurisdizione sulla domanda, comunque qualificata, dispiegata nei confronti delle chiamate in causa dall'originaria convenuta, in applicazione del seguente principio di diritto: "anche quando la questione di giurisdizione non sia stata espressamente affrontata da una precedente ordinanza di definizione di un conflitto negativo e benchè la pronuncia sulla giurisdizione pure in ordine alla domanda subordinata o accessoria rientrasse nel potere della Corte di cassazione, la definizione della questione con espresso riferimento alla sola domanda principale e senza distinzione tra questa e la subordinata o accessoria preclude la riproposizione non solo di quella questione come espressamente esaminata, cioè relativamente alla domanda principale, ma anche di quelle relative alle domande subordinate od accessorie; di conseguenza, il giudicato interno sulla giurisdizione in ordine alla domanda principale - nella specie, in dipendenza di pronuncia di queste Sezioni Unite a definizione di regolamento di giurisdizione di ufficio - senza espressa diversificazione con riguardo a quella alternativa od accessoria implica la preclusione di ogni ulteriore contestazione anche di quella su quest'ultima, con conseguente inammissibilità del successivo regolamento di giurisdizione proposto in ordine alla seconda";</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>- beninteso, spetterà al giudice del merito la verifica degli effetti del dedotto giudicato esterno da parte di giudice di altro ordine (il quale, del resto, ad una attenta lettura della sentenza del Consiglio di Stato, non si riferisce immediatamente anche e proprio agli oneri di guardiania e comunque non si estende alle pretese per l'anno 2008, da quella espressamente escluse dall'oggetto di quella controversia ed invece rientranti in quello della principale e, di riflesso, della accessoria dispiegate nel giudizio per cui è proposto il presente regolamento): e salve pure le facoltà degli interessati di attivare, in caso di pronunce contrastanti, i mezzi loro apprestati dalla legge; - infine, la novità della questione negli esatti termini oggi definiti è idoneo presupposto dell'integrale compensazione delle spese del presente procedimento; tuttavia, poichè questo non è impugnazione in senso tecnico, non sussistono invece i presupposti processuali per dare atto - ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater - dell'obbligo di versamento, in capo alla ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.</em></p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>