<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, ordinanza 24 giugno 2020 n. 12143</strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE</em></strong></p> <ol style="text-align: justify;"> <li style="font-weight: 400;"><em> Le Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia oggetto dI ricorso per revocazione hanno confermato la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (d’ora in avanti T.S.A.P.) con la quale era stato dichiarato inammissibile per tardività il ricorso proposto da Coutenza Canali Lanza Mellana e Roggia Fuga.</em></li> </ol> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Le sezioni unite, ribadendo un orientamento consolidato hanno rilevato che è inutile ed irrazionale la notificazione della copia integrale del dispositivo della sentenza come originariamente prevista dal R.D. n. 1775 del 1933, art. 183, comma 4; Il rilascio di copia integrale, a seguito dell’avviso ex art. 183, comma 3, è idoneo a far decorrere il termine breve; Il carattere speciale della disciplina normativa contenuta nel R.D. n. 1775 del 1933, artt. 183 e 189, rende la stessa applicabile in luogo di quella ordinaria prevista nel novellato art. 133 c.p.c., comma 2, non rilevando che il rilascio della copia integrale avvenga in via telematica a mezzo PEC.</em></p> <ol start="2"> <li style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em> A</em><em>sostegno della richiesta revocazione viene dedotto dalle parti ricorrenti che la sentenza impugnata è frutto di un errore di fatto consistente nel non aver rilevato che il cancelliere non ha assolto all’avviso di deposito richiesto del R.D. n. 1775 del 1933, art. 183, comma 3, nè alla notificazione di cui al successivo comma 4, ma ha effettuato la diversa comunicazione ex art. 133 c.p.c., la quale non determina l’applicazione del termine breve d’impugnazione. Il tema di diritto, di conseguenza, non è quello posto dalle S.U. ma quello indicato dal R.D. n. 1775 del 1933, art. 208, ovvero la natura speciale delle norme processuali relative a tale procedimento non modificabili nè integrabili con quelle di procedura civile. Perciò o la comunicazione ex art. 133 c.p.c., è stata illegittima oppure se la disciplina speciale ex art. 183, comma 3, si ritiene superata, il cancelliere ha correttamente utilizzato lo strumento codicistico. Il ricorso è accompagnato da memoria.</em></li> <li style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em> Nel controricorso viene eccepita l’inammissibilità del ricorso proposto perché la censura prospettata non integra un errore di fatto ed inoltre l’oggetto della censura è stato ampiamente trattato, proprio come punto controverso, nella sentenza impugnata.</em></li> <li style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em> Il Collegio condivide i rilievi della parte controricorrente. Oggetto del ricorso è la contestata qualificazione giuridica della comunicazione integrale telematica della sentenza del Tribunale Regionale delle Acque, effettuata secondo il T.S.A.P. e le S.U. ex R.D. n. 1775 del 1933, art. 183, comma 3 e secondo il ricorrente ex art. 133 c.p.c., sul rilievo dell’avvenuta abrogazione integrale della norma speciale e non solo del suo comma 4. Il contrasto è esclusivamente interpretativo oltre a riguardare l’unico punto controverso trattato.</em></li> <li style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em> Ciò determina l’inammissibilità del ricorso e l’applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali.</em></li> </ol>