<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, ordinanza 25 giugno 2020 n. 466</strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>QUESTIONI RIMESSE</em></strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Si rimettono pertanto all’Adunanza Plenaria i seguenti quesiti:</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>“a) se il termine di prescrizione decennale dell’</em>actio iudicati<em> previsto dall’art. 114 c. 1 c.p.a. riguardi il diritto di azione o il diritto sostanziale riconosciuto dal giudicato;</em></p> <ol> <li style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>b) se, ritenuta la prescrizione riferita all’azione processuale, secondo il chiaro tenore letterale dell’art. 114 c. 1 c.p.a., il termine di prescrizione possa essere interrotto esclusivamente mediante l’esercizio dell’azione (come sembra desumersi dall’Adunanza plenaria n. 5/1991 resa anteriormente all’entrata in vigore del c.p.a. del 2010), (anche davanti a giudice incompetente o privo di giurisdizione e fatti salvi gli effetti della </em>translatio iudicii)<em>o anche mediante atti stragiudiziali volti a conseguire il bene della vita riconosciuto dal giudicato;</em></li> <li style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>c) se, pertanto, al di là del </em>nomen iuris<em>di prescrizione utilizzato dall’art. 114 c. 1 c.p.a., il termine di esercizio dell’</em>actio iudicati<em>operi, nella sostanza, come un termine di decadenza, al pari di tutti gli altri termini previsti dal c.p.a. per l’esercizio di azioni davanti al giudice amministrativo, e si presti, pertanto, ad una esegesi sistematica e armonica con l’impianto del c.p.a.;</em></li> <li style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>d) se, in subordine, ove si ritenesse che l’art. 114 c. 1 c.p.a. vada interpretato nel senso di consentire atti stragiudiziali di interruzione dell’</em>actio iudicati<em>, non si profili un dubbio di legittimità costituzionale della previsione quanto meno in relazione agli artt. 111 e 97 Cost., per violazione dei principi di ragionevole durata dei processi e di buon andamento dell’Amministrazione.</em></li> </ol>