<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, sentenza 22 giugno 2020 n. 12142</strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE</em></strong></p> <ol start="8"> <li style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em> Ferma l’ammissibilità del sollevato conflitto proposto sulla domanda relativa all’indennità di occupazione legittima, deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario come da giurisprudenza costante delle S.U. di questa Corte ribadita di recente anche con l’ord. n. 7303 del 2017, così massimata: “le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di occupazione legittima dovute in conseguenza di atti ablativi, ai sensi dell’art. 53, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001 (oggi art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a.), appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, a nulla rilevando che la relativa domanda sia stata proposta dall’attore unitamente a quella, devoluta invece alla giurisdizione del giudice amministrativo, di risarcimento del danno da perdita del bene, stante la vigenza, nell’ordinamento processuale, del principio generale di inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione” (in termini anche S.U., n. 32361 del 2018).</em></li> <li style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em> In</em><em>conclusione, deve essere cassata in parte qua la pronuncia del Tribunale di Trani in ordine alla affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo anche per la domanda d’indennità da occupazione legittima, con conseguente affermazione della giurisdizione del giudice ordinario su tale domanda e rimessione alla Corte d’Appello di Bari, quale giudice in unico grado competente, anche per le spese processuali del presente giudizio.</em></li> </ol>