<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, ordinanza 26 giugno 2020 n. 12866</strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE</em></strong></p> <ol> <li style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em> – Le Sezioni Unite sono investite, in sede di risoluzione di<strong>conflitto negativo di giurisdizione</strong>, della questione se spetti al giudice ordinario o al giudice amministrativo conoscere della controversia avente ad oggetto l’escussione, da parte del Comune di Cosenza, della<strong>polizza fideiussoria</strong> concessa, dalla Compagnia Italiana di Previdenza, a garanzia di somme dovute a titolo di <strong>oneri di urbanizzazione</strong> e dei <strong>costi di costruzione</strong> e per il pagamento della <strong>penale</strong>, in relazione al permesso edilizio rilasciato alla società Simea.</em></li> <li style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em> – La giurisdizione appartiene al<strong>giudice ordinario</strong>.</em></li> <li style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em> – Va infatti data continuità alla consolidata giurisprudenza di queste Sezioni Unite, richiamata anche nelle conclusioni del Procuratore generale, secondo cui la controversia avente ad oggetto l’escussione, da parte del Comune, di una polizza fideiussoria concessa a garanzia di somme dovute per oneri di urbanizzazione, in relazione al<strong>rilascio di una concessione edilizia</strong>, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella<strong>esclusiva del giudice amministrativo</strong> in materia di urbanistica ed edilizia: e ciò sia perché <strong>l’obbligazione di garanzia</strong>, oggetto di causa, è fondata su un <strong>rapporto</strong>, sorto per effetto della polizza, <strong>distinto</strong> rispetto a quello concernente gli oneri concessori; sia perché, nella specie, la P.A. agisce nell’ambito di un <strong>rapporto privatistico</strong>, senza esercitare, neppure mediatamente, <strong>pubblici poteri</strong> (Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2010, n. 4319; Cass., Sez. Un., 13 giugno 2012, n. 9592; Cass., Sez. Un., 28 luglio 2016, n. 15666; Cass., Sez. Un., 18 luglio 2019, n. 19371).</em></li> <li style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em> – Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di giurisdizione sollevato d’ufficio nel quale nessuna delle parti ha svolto attività difensiva in questa sede.</em></li> </ol>