<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, ordinanza 24 giugno 2020 n. 12483</strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE</em></strong></p> <ol style="text-align: justify;" start="2"> <li style="font-weight: 400;"><em> Ritengono queste Sezioni unite che, con riferimento alla controversia in esame, deve essere affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e dovendosi, perciò, risolvere la questione di giurisdizione sulla base dei criteri generali di riparto, ovvero ponendosi riferimento al principio del “petitum” sostanziale dedotto in giudizio.</em></li> </ol> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>La causa, invero, riguarda un rapporto di natura privatistica intercorso tra la società ricorrente e il Comune di Brindisi con riguardo al pagamento del corrispettivo (sulla base di prezzi e patti concordati tra le parti stesse) relativo all’attività di smaltimento rifiuti effettuata nel periodo indicato dalla Formica Ambiente s.r.l. per conto di detto Comune, ancorché per effetto ed in esecuzione di ordinanze contingibili ed urgenti emesse (per ragioni di emergenza ambientale), ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. n. 152/2006, dal Presidente della Regione. Queste ultime, però, non vengono direttamente in rilievo dal punto di vista giuridico nella vicenda processuale in discorso (non risultando, invero, né impugnate in via diretta né risultandone sollecitata la dichiarazione della loro illegittimità in via incidentale nel giudizio civile di cui trattasi), costituendo, in realtà, un presupposto fattuale esterno al rapporto intercorso tra la società ricorrente e il citato Comune.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Infatti, le tre ordinanze urgenti adottate dal Presidente della Regione Puglia risultano costituire uno strumento alternativo e sostitutivo del contratto di appalto, scaturito dalla situazione di criticità verificatasi nella gestione dello smaltimento dei rifiuti urbani e la loro “vincolatività” non è stata oggetto di contestazione né di impugnativa da parte del Comune di Brindisi che ha usufruito dei servizi assicurati in suo favore dalla società ricorrente, proponendo anche un’integrazione del prezzo in relazione al servizio aggiuntivo di triturazione dei rifiuti.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Sulla base di questa ricostruzione, per effetto del richiamato “affidamento urgente” del servizio, la controversia in esame concerne unicamente il rapporto consequenzialmente derivatone con riguardo alla corresponsione dei corrispettivi (o in via subordinata – ma ciò attiene al merito della controversia – al riconoscimento dell’importo equivalente a titolo di indennizzo correlato al prospettato ingiustificato arricchimento da parte del citato Comune) e, quindi, attiene alla fase dell’esecuzione del rapporto (esecuzione da ritenere equipollente, ai fini del riparto della giurisdizione, alla stipula del contratto, senza che, in questa sede, venga in rilievo la valutazione sulla necessità o meno dell’adozione di una forma scritta, afferendo anche questo aspetto al merito della causa).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Si verte, in definitiva, nell’ambito di una controversia che investe lo svolgimento di un rapporto obbligatorio avente ad oggetto un’attività di raccolta, smaltimento e riconversione di rifiuti e inerisce all’esecuzione dello stesso (ancorché insorto, sul piano fattuale, sulla base dall’esercizio “a monte” di un’urgente attività provvedimentale regionale), involgendo, in concreto, la cognizione di <strong>aspetti puramente patrimoniali</strong> – ovvero il riconoscimento del relativo corrispettivo – ricollegati alla gestione del ciclo dei rifiuti come attuata (nelle forme dello smaltimento e triturazione) dall’odierna ricorrente nell’indicato intervallo temporale in favore del Comune di Brindisi e sulla scorta delle condizioni economiche tra le medesime parti concordate.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Nella pregressa giurisprudenza di queste Sezioni unite è stato conformemente ritenuto che la controversia concernente l’accertamento e la quantificazione di crediti vantati dal gestore di una discarica per lo smaltimento dei rifiuti nei confronti dell’ente concedente, siccome attinente alla regolamentazione degli aspetti patrimoniali della gestione, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, rimanendo irrilevante la valutazione sul modo in cui la P.A. si avvalga della facoltà di adottare strumenti negoziali in sostituzione dell’esercizio diretto del proprio potere autoritativo (cfr. SU n. 5303/2017).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>In termini ancora più espliciti si è affermato – con riguardo ad una fattispecie analoga a quella oggetto del presente regolamento preventivo -che la devoluzione alla <strong>giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo </strong>delle controversie attinenti all’attività di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della P.A. o dei soggetti alla stessa equiparati, <strong>presuppone che gli atti di gestione siano espressione dell’esercizio di un potere autoritativo della P.A.</strong> (o di soggetti ad essa equiparati), mentre quando in giudizio sia dedotto un rapporto obbligatorio avente la propria fonte in una pattuizione di tipo negoziale intesa a regolamentare gli aspetti meramente patrimoniali della gestione, la controversia continua ad appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario (v. S.U. n. 22428/2018 e, già in precedenza, con riguardo al regime processuale anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 104/2010, SU n. 14126/2010 e SU n. 24785/2008). Del resto, va osservato che la stessa previsione di cui alla lett. p) dell’art. 133 del d.lgs. n. 104/2010, pur facendo riferimento – ai fini della sussistenza della giurisdizione esclusiva in capo al giudice amministrativo -alle controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in situazione di emergenza e, comunque, a quelle attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, impone che quest’ultima debba in ogni caso essere riconducibile ad un comportamento della P.A. che si estrinseca attraverso l’esercizio di un pubblico potere.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Quest’ultima imprescindibile condizione difetta nella causa a cui si riferisce il formulato regolamento preventivo, attenendo essa esclusivamente alle rivendicazioni patrimoniali da parte della società ricorrente nei confronti del Comune di Brindisi, a cui favore e nel cui interesse aveva provveduto alla gestione temporanea del ciclo dei rifiuti in una situazione emergenziale riconosciuta sussistente mediante l’adozione di ordinanze urgenti da parte del Presidente della Regione Puglia.</em></p> <ol start="3"> <li style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em> In</em><em>definitiva, a risoluzione del proposto regolamento preventivo, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario, con la conseguente rimessione delle parti, previa riassunzione nel termine di legge, dinanzi al Tribunale di Brindisi, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio instaurato ai sensi dell’art. 41 c.p.c. .</em></li> </ol>