<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Nel caso di appropriazione di un assegno bancario, il quale conserva chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne appropria senza provvedere alla sua restituzione realizza la condotta di furto e non quella di appropriazione di cose smarrite, ora depenalizzata.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Pertanto, la successiva detenzione dell'assegno in assenza di una specifica e convincente spiegazione circa la liceità delle modalità attraverso le quali tale detenzione è stata conseguita integra necessariamente, anche da un punto di vista soggettivo, il reato di ricettazione.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>(Cass., Sez. II, sent. 9 giugno 2020 n. 17558)</strong></p> <ol style="text-align: justify;"> <li>Il TRIBUNALE di RAGUSA in composizione monocratica con sentenza in data 18/09/2019 ha assolto per insussistenza del fatto AM. Ga. dal delitto di ricettazione, ipotizzato come commesso in luogo imprecisato in epoca anteriore e prossima al 27/01/2017: si contestava ad AM. di avere a fine di profitto acquistato o comunque ricevuto un assegno non trasferibile della Banca agricola popolare di Ragusa, tratto sul conto corrente di BA. Ma. e recante l'importo di 2.000 Euro, di provenienza illecita perché denunziato come smarrito dal traente in data 2/02/2017. La motivazione del TRIBUNALE a fondamento dell'esito assolutorio è nel senso che l'imputato si era appropriato di un bene non già oggetto di reato, bensì semplicemente smarrito (e il delitto di cui all'art. 647 cod. pen. è depenalizzato).</li> <li>Il PROCURATORE della REPUBBLICA del TRIBUNALE di RAGUSA propone ricorso per cassazione e deduce come unico motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale poiché, come più volte affermato in questa sede di legittimità, l'assegno bancario conserva i segni esteriori di un possesso altrui, con la conseguenza che chi se ne appropria non realizza la condanna descritta dall'art. 647 cod. pen., ora depenalizzata, bensì il reato di furto, perché non è venuto meno il potere di fatto del proprietario sull'oggetto smarrito.</li> <li>Il ricorso va accolto. La giurisprudenza di legittimità è sul punto concorde nel ritenere come nel caso di appropriazione di "cose che, come gli assegni o le carte di credito, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne appropria senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e non quello di appropriazione di cose smarrite" (così Sez. 2, n. 12824 dell'8/03/2018 e n. 46991 del 08/11/2013, Rv. 257432, nello stesso senso cfr anche Sez. 2, n. 24100 del 03/05/2011, Rv. 250566 e, in precedenza, Sez. 2, n. 8109 del 26/04/2000, Rv 216589).</li> </ol> <p style="text-align: justify;">In termini analoghi, con riferimento al telefono mobile, Sez. 5 sentenza n. 1710 del 06/10/2016 dep. 13/01/2017 Rv. 268910 - 01 imputato Corti, secondo cui "integra il reato di furto - e non quello di appropriazione di cosa smarrita, depenalizzato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 - la condotta di chi si impossessi di un telefono cellulare altrui oggetto di smarrimento, trattandosi di bene che conserva anche in tal caso chiari segni del legittimo possessore altrui e, in particolare, il codice IMEI stampato nel vano batteria dell'apparecchio".</p> <p style="text-align: justify;">Il principio di diritto cui pertanto dovrà attenersi il Giudice del rinvio è che la detenzione successiva dell'assegno (così come della carta di credito) in assenza di una specifica e convincente spiegazione circa la liceità delle modalità attraverso le quali tale detenzione è stata conseguita, integra necessariamente, anche da un punto di vista soggettivo, il reato di ricettazione.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Corte di Cassazione, II, sentenza del 09.06.2020, n. 17558</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;"><b><i>Michela Gaeta</i></b></p>