<p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Consiglio di Stato, II Sezione, sentenza 12 maggio 2020, n. 2992</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>PRINCIPIO DI DIRITTO</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>La prova dell’esistenza di una servitù di uso pubblico non può discendere da semplici presunzioni o dal mero uso pubblico di fatto della strada, ma presuppone necessariamente un atto pubblico o privato, quali un provvedimento amministrativo, una convenzione fra proprietario ed Amministrazione o un testamento (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, sentenze 16 ottobre 2017, n. 4791, e 16 febbraio 2017, n. 713). Pertanto, affinché una strada privata possa essere considerata di uso pubblico, non basta che essa possa servire da collegamento con una via pubblica e sia adibita al transito di persone diverse dal proprietario.</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>Ne discende, in qualità di logico corollario, l’insussistenza di una servitù di uso pubblico sugli appezzamenti di un privato, qualora l’Ente territoriale che la rivendica non abbia fornito alcuna prova, in ordine alle modalità della sua costituzione.</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE (sintesi massimata)</em></strong></p> <p style="text-align: justify;">Con la pronuncia in esame, il Supremo Consesso amministrativo ha definito la controversia sorta tra i proprietari di un fabbricato con porzione di sedime stradale, titolari di una licenza edilizia per l’installazione di paletti posti a delimitazione di due posti auto con conseguente restringimento della carreggiata, ed il Comune di Avellino che, su segnalazione di un terzo controinteressato, disponeva il riesame del titolo edilizio precedentemente concesso, avendo rilevato che i posti auto insistevano su un’area di proprietà privata, ma asseritamente oggetto di una servitù pubblica di passaggio.</p> <p style="text-align: justify;">Pertanto, l’Amministrazione comunale ingiungeva ai proprietari la rimozione delle opere realizzate, nonché il ripristino dello stato dei luoghi. Detto provvedimento veniva impugnato dai privati con ricorso al TAR Campania, che ne disponeva la reiezione ritenendolo infondato.</p> <p style="text-align: justify;">Tale decisione veniva successivamente censurata dinnanzi al Consiglio di Stato, il quale riteneva che <strong><em>in relazione alla latitudine della prova, la giurisprudenza amministrativa ha precisato che l’esistenza di un diritto di uso pubblico del bene non può sorgere per meri fatti concludenti, ma presuppone un titolo idoneo a detto scopo.</em></strong><em> In particolare, laddove, come nel presente giudizio, la proprietà del sedime stradale non appartenga ad un soggetto pubblico, bensì ad un privato, la prova dell’esistenza di una servitù di uso pubblico non può discendere da semplici presunzioni o dal mero uso pubblico di fatto della strada, ma necessariamente presuppone un atto pubblico o privato, quali un provvedimento amministrativo, una convenzione fra proprietario ed Amministrazione o un testamento (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, sentenze 16 ottobre 2017, n. 4791, e 16 febbraio 2017, n. 713). <strong>Dunque, affinché una strada privata possa essere considerata di uso pubblico, non basta che essa possa servire da collegamento con una via pubblica e sia adibita al transito di persone diverse dal proprietario.</strong></em></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>Ne discende che è inesistente una servitù di uso pubblico su terreni di un privato qualora l’ente territoriale che la vanta non abbia fornito, come nel caso di specie, alcuna prova circa le modalità della sua costituzione</em></strong><em>. Ed invero, nel provvedimento impugnato il Comune di Avellino si è in proposito limitato a richiamare la relazione della Polizia municipale del 10 marzo 2008, in cui l’agente redattore ha affermato, a titolo di opinione e senza fornire alcuna concreta dimostrazione in merito, che “La stradina interessata risulta ancora di proprietà privata e sulla stessa a modesto parere dello scrivente, poiché non è stata mai recintata o interdetta al pubblico, si è ormai consolidata una servitù pubblica”. <strong>Segnatamente non è stato individuato il titolo fondante la servitù pubblica, che, come sopra chiarito, la giurisprudenza amministrativa considera indispensabile per la positiva prova dell’esistenza di questo diritto reale limitato di rilevanza pubblicistica.</strong></em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Tanto premesso, essendo la strada pacificamente privata e non essendo stata provata l’esistenza di una servitù di transito di uso pubblico, l’installazione dei paletti che restringono la carreggiata, senza peraltro impedire totalmente il transito di persone e autoveicoli, non necessita di autorizzazione del Comune e non può considerarsi nel caso di specie abusiva, sicché il provvedimento repressivo dell’Amministrazione è illegittimo.</em></p> <em><strong>Christian Curzola</strong></em> <p style="text-align: justify;"><em> </em></p>