<p style="text-align: justify;"><strong>Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, ordinanza 08 luglio 2020 n. 14235</strong></p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><em>Il ricorso per regolamento di giurisdizione è fondato.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Il dato normativo di riferimento è costituito dal criterio di riparto della giurisdizione stabilito dall'art.133 comma 1 <strong>lett.c)</strong> del d.lgs. n.104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), che, nell'ambito della generale devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie « in materia di pubblici servizi relative i a concessioni di pubblici servizi», enuclea le controversie «concernenti indennità, canoni e corrispettivi in genere» attribuite invece alla giurisdizione del giudice ordinario.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Su tale questione questa Corte è intervenuta con ripetute pronunce affermando che: i contributi di esercizio a favore delle imprese di trasporti locali in concessione, previsti dalla legge della Regione Calabria 24 marzo 1982, n. 7, sono qualificabili come corrispettivi, costituendo prestazioni incombenti all'Amministrazione nei confronti dei concessionari di pubblici servizi di trasporto, che trovano la loro causa nel rapporto intercorrente tra l'Amministrazione concedente ed il concessionario, e sono destinati ad indennizzare quest'ultimo di particolari costi sostenuti per la gestione.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Le controversie riguardanti la loro erogazione sono pertanto sottratte alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni di pubblici servizi: infatti, una volta che siano state fissati i criteri di determinazione della misura dei contributi spettanti, in sede di concreta erogazione non residua alcuno spazio per una valutazione discrezionale, con la conseguenza che le relative controversie, spettano alla giurisdizione del giudice ordinario% (Sez. U, Sentenza n. 15216 del 04/07/2006); in tema di sovvenzioni a concessionari di pubblico servizio di trasporto, qualora non sia in discussione la spettanza dei contributi richiesti da ditta esercente attività di trasporto locale, ma solo i criteri tecnici per la loro determinazione, è certamente di <strong>diritto soggettivo</strong> la pretesa fatta valere in giudizio dalla parte che assume di essere creditrice, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. (Sez. U, Ordinanza n. 27618 del 21/11/2008); "è sufficiente a radicare la giurisdizione del giudice ordinario le volte in cui non siano ravvisabili nel procedimento di accertamento momenti d ; ponderazione comparativa degli interessi privati e pubblici in gioco...sussiste la giurisdizione (ordinaria) perché gli atti della Regione sono ricognitivi dei presupposti della erogazione e non mai discrezionali"(Sez.U.n.20546 del 2013 pag.4 motivazione); circa i poteri del giudice ordinario munito di giurisdizione in materia, questa Corte ha ulteriormente precisato che, nelle controversie per la corresponsione di indennità, canoni o corrispettivi relativi a concessioni di pubblici servizi, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., ove la P.A. concedente eccepisca che la domanda di pagamento non sia dovuta in tutto o in parte in ragione dell'esistenza di un proprio provvedimento autoritativo, adottato sulla base di una previsione normativa, il giudice ordinario ha un potere di accertamento incidentale limitato alla sola esistenza di tale atto, nonché al rilievo dell'eventuale non riconducibilità a quest'ultimo del comportamento tenuto dalla P.A., ma non può, invece, sindacare la validità ed efficacia del provvedimento, sia perché il potere di disapplicazione ex art. 5 della legge n. 2248 del 1865, all. E, è esercitabile unicamente nei giudizi tra privati, sia perché l'accertamento sulla materia oggetto dell'eccezione della P.A. è riservato alla giurisdizione amministrativa esclusiva, estesa anche alle situazioni di diritto soggettivo, ciò che impedisce comunque di giustificare il potere di disapplicazione assumendone come oggetto l'esercizio in funzione della tutela del diritto soggettivo vantato con la domanda. (Sez. U - , Sentenza n. 28053 del 02/11/2018).</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Nel caso di specie l'art.17 comma 1 della legge provinciale di Bolzano 2 dicembre 1985 n.16, e successive modifiche, prevede il pagamento in favore dell' impresa esercente il servizio di trasporto pubblico locale di un "contributo integrativo" aggiuntivo rispetto al contributo ordinario, qualificabile quale "corrispettivo" del servizio di trasporto, perciò normativamente sottratto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario; a norma del citato art.17 comma 2 tale contributo integrativo è determinato mediante il riconoscimento dei costi aziendali sulla base di un "costo standard", approvato con apposite delibere, di modo che il successivo procedimento di attribuzione del contributo integrativo risulta avere un contenuto ricognitivo e non presenta profili di discrezionalità, che si sono esauriti attraverso l'adozione dei provvedimenti amministrativi di fissazione dei costi standard. Il ricorso deve pertanto essere accolto con la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario., al quale demanda la liquidazione delle spese del presente regolamento di giurisdizione.</em></p>