<p style="text-align: justify;"><strong>Il regolamento delle spese di lite è ancorato alla valutazione della soccombenza, la quale, a propria volta, presuppone l'accertamento della fondatezza o meno della pretesa fatta valere dall'attore, che esula dalla funzione dell'accertamento tecnico preventivo e resta di esclusiva competenza del giudizio di merito.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Le spese dell'accertamento tecnico preventivo, quindi, devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>(Corte di Cassazione - sez. II, sentenza n. 18918 dell’11 settembre 2020)</strong></p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">1.1. Con l'unico motivo che ha articolato, la ricorrente, lamentando la nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 669 septies, 696 e 91 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, ha censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale, in parziale accoglimento del reclamo proposto, l'ha condannata al pagamento delle spese di lite maturate nel procedimento di accertamento tecnico preventivo che la stessa aveva introdotto con ricorso del 18/2/2016.</p> <p style="text-align: justify;">1.2. Così facendo, invero, ha osservato la ricorrente, il tribunale non ha considerato che, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, il giudice, una volta che ha nominato il consulente tecnico d'ufficio, non ha alcun potere di rigettare il ricorso e liquidare le spese processuali in favore della parte resistente.</p> <p style="text-align: justify;">1.3. Nel caso di specie, infatti, ha proseguito la ricorrente, dopo il giuramento del consulente tecnico d'ufficio, avvenuto in data 25/3/2016, il giudice, con ordinanza del 21/4/2016, ha provveduto alla nomina dell'ing. Bu. quale consulente tecnico d'ufficio per il procedimento di accertamento tecnico preventivo.</p> <p style="text-align: justify;">1.4. Il giudice, in effetti, ha osservato la ricorrente, esaurisce il suo potere di rigettare il ricorso e di liquidare le spese processuali in favore della parte resistente già a seguito della nomina del consulente tecnico d'ufficio e non, come invece ritenuto dal tribunale, solo all'esito dell'espletamento della consulenza tecnica.</p> <p style="text-align: justify;">1.5. L'ordinanza impugnata, quindi, ha concluso la ricorrente, in quanto pronunciata in totale carenza dei presupposti di legge, dev'essere cassata senza rinvio, trattandosi di provvedimento che non poteva essere adottato.</p> <p style="text-align: justify;">2.1. Il ricorso è inammissibile.</p> <p style="text-align: justify;">2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel caso in cui venga adottata, in sede di accertamento tecnico preventivo, un'illegittima pronuncia sulla liquidazione delle relative spese, ci si viene a trovare in presenza di un provvedimento non previsto dalla legge di natura decisoria, destinato ad incidere su una posizione di diritto soggettivo della parte a carico della quale risulta assunto e dotato di carattere di definitività, contro cui non è dato alcun mezzo d'impugnazione, sicchè avverso il medesimo ben può essere esperito il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. Cass. n. 1273 del 2013; Cass. n. 324 del 2017).</p> <p style="text-align: justify;">2.3. Il regolamento delle spese, in effetti, è ancorato alla valutazione della soccombenza, la quale, a sua volta, presuppone l'accertamento della fondatezza o meno della pretesa fatta valere dall'attore, che esula dalla funzione dell'accertamento tecnico preventivo e resta di esclusiva competenza del giudizio di merito.</p> <p style="text-align: justify;">2.4. Le spese dell'accertamento tecnico preventivo, quindi, dovranno essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente.</p> <p style="text-align: justify;">2.5. Del resto, la funzione dell'accertamento tecnico preventivo si risolve, ordinariamente, nell'esigenza di preservare (in favore della parte istante) gli effetti di una prova, da assumere in via urgente, attinente ad uno stato dei luoghi o alla qualità o condizione di cose, da poter far valere, in un eventuale (e successivo) giudizio di merito, mentre nella fase relativa all'assunzione del mezzo di istruzione preventiva non si instaura propriamente un procedimento di tipo contenzioso, all'esito del quale deve trovare applicazione la disciplina delle spese processuali contemplata dagli artt. 91 e 92 c.p.c..</p> <p style="text-align: justify;">2.6. In linea di principio, quindi, il carico delle spese liquidate in tema di accertamento tecnico preventivo spetta, in via esclusiva, alla parte ricorrente in virtù dell'onere dell'anticipazione e del principio di causalità, salva la disciplina finale delle spese complessive (ivi comprese quelle per l'esecuzione dell'accertamento tecnico preventivo), in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., all'esito dell'eventuale giudizio di merito che sia seguito (Cass. n. 1273 del 2013).</p> <p style="text-align: justify;">2.7. Questa Corte ha, peraltro, chiarito che il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., disciplinato dagli artt. 692 c.p.c. e segg., si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica, cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominato dal giudice, senza che possa essere adottato alcun altro provvedimento relativo al regolamento delle spese tra le parti, stante la mancanza dei presupposti sui quali il giudice deve necessariamente basare la propria statuizione in ordine alle spese ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Ne consegue che, laddove un provvedimento in ordine alla liquidazione di tali spese venga viceversa emesso, si è in presenza di un provvedimento di natura decisoria non previsto dalla legge (Cass. n. 19498 del 2015, in motiv.; Cass. n. 21756 del 2015; Cass. n. 21888 del 2004).</p> <p style="text-align: justify;">2.8. Se, al contrario, il giudice rigetta la domanda di accertamento tecnico preventivo, per difetto dei relativi presupposti, trova applicazione la norma per cui, nel procedimenti cautelari, se l'ordinanza di rigetto è pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare (art. 669 septies c.p.c., comma 2), secondo i criteri previsti, in generale, dagli artt. 91 e 92 c.p.c., a partire dal principio di soccombenza.</p> <p style="text-align: justify;">2.9. Nel caso di specie, come emerge dagli atti del giudizio, cui la Corte accede direttamente in ragione della natura processuale del vizio denunciato, il tribunale, a seguito dell'integrazione del contraddittorio con tutti i condomini, con ordinanza del 17.20/10/2016, ha rigettato il ricorso contenente la domanda di accertamento tecnico preventivo ed ha, quindi, condannato la ricorrente (al pari di quanto ha fatto il tribunale in sede di reclamo, che l'ha confermata) al pagamento delle spese del procedimento nei confronti delle parti resistenti.</p> <p style="text-align: justify;">2.10. Ritiene la Corte che tale ordinanza non si pone al di fuori dello schema legale delineato dalle norme innanzi menzionate e non è, quindi, suscettibile d'impugnazione attraverso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.. Il tribunale, infatti, ha rigettato la domanda di accertamento tecnico preventivo e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali senza affidare alcune incarico di accertamento tecnico.</p> <p style="text-align: justify;">2.11. Nè rileva il fatto che l'ordinanza di rigetto della domanda di accertamento tecnico preventivo e di liquidazione delle relative spese processuali sia stata adottata dopo che il tribunale aveva già provveduto alla nomina del consulente tecnico d'ufficio e quest'ultimo aveva già prestato il relativo giuramento. La nomina del consulente non è stata infatti seguita dal concreto affidamento di alcun incarico, cosicchè essa deve ritenersi implicitamente revocata con l'ordinanza che ha definito il procedimento rigettando l'istanza di accertamento tecnico preventivo. Tale procedimento si conclude, come in precedenza osservato, solo con il deposito della relazione tecnica da parte del consulente designato, con la conseguenza che si configura come un atto abnorme soltanto l'ordinanza con la quale il giudice, nonostante tale deposito, rigetta il ricorso e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali in favore della parte resistente (cfr., in tal senso, Cass. n. 19498 del 2015, secondo la quale il procedimento di accertamento tecnico preventivo si conclude con il deposito della relazione del consulente nominato dal giudice, il quale, con il provvedimento reso agli effetti dell'art. 696 c.p.c., comma 3, esaurisce il proprio potere-dovere di verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge ai fini dell'ammissione del mezzo di istruzione preventiva, sicchè l'ordinanza, successivamente emanata, di rigetto del ricorso e di condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali, in quanto abnorme e non altrimenti impugnabile, è suscettibile di ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7: nel caso ivi deciso, avente ad oggetto l'impugnazione per cassazione di un'ordinanza che aveva rigettato la domanda di accertamento tecnico preventivo e condannato il ricorrente al pagamento delle spese legali e di consulenza tecnica d'ufficio "dopo l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio", la Corte ha ribadito il principio per cui il procedimento di accertamento tecnico preventivo si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica, cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominato dal giudice, senza che possa essere adottato alcun altro provvedimento relativo al regolamento delle spese tra le parti, stante la mancanza dei presupposti sui quali il giudice deve necessariamente basare la propria statuizione in ordine alle spese ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., con la conseguenza per cui, laddove un provvedimento in ordine alla liquidazione di tali spese venga viceversa emesso, si è in presenza di un provvedimento non previsto dalla legge di natura decisoria, destinato ad incidere su una posizione di diritto soggettivo della parte a carico della quale risulta assunto e dotato di carattere di definitività, contro cui non è dato alcun mezzo d'impugnazione, sicchè avverso il medesimo ben può essere esperito il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.).</p> <ol style="text-align: justify;" start="3"> <li>Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Non sussistono, invece, i presupposti per condannare la ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3.</li> <li>La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.</li> </ol> <p style="text-align: justify;"><strong>Corte di Cassazione, II, sentenza dell' 11.09.2020, n. 18918</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;"><em>Michela Gaeta</em></p>