<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, ordinanza 30 settembre 2020 n. 20869</strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>PRINCIPIO DI DIRITTO</em></strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>In tema di emittenza radiofonica, poiché rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo la controversia in cui si faccia valere l’illegittimità di un provvedimento o comunque l’esercizio almeno mediato di un pubblico potere, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il riconoscimento dei diritti fondati sul provvedimento concessorio e l’illegittimità della situazione di fatto, connotata dall’interferenza sulle proprie trasmissioni, dovuta all’esercizio materiale di un impianto privo di autorizzazione ad opera della controparte, sebbene concessionaria del servizio pubblico nazionale o da questa controllata, quale causa di danni ed oggetto di domanda di cessazione della turbativa del libero e pacifico esercizio dell’attività di impresa sulla frequenza per la quale si è titolari di rituale concessione";</em></strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE</em></strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Vanno, preliminarmente, rilevate la tempestività del conflitto, per essere stato immediatamente sollevato dal giudice amministrativo adito su declinatoria in suo favore della giurisdizione da parte del tribunale ordinario, nonché la ritualità della comunicazione alle parti della relativa ordinanza;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>ciò posto, va condivisa la conclusione del Tribunale amministrativo regionale (argomentata sui principi generali della materia e sulla giurisprudenza di legittimità, ma pure su quella amministrativa in tema di riparto di giurisdizione nella materia edilizia ed urbanistica) e del Procuratore Generale, secondo cui la causa petendi risiede in un mero comportamento materiale della pubblica amministrazione, ciò che di per sé fonda la giurisdizione del giudice ordinario;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>l’opposta tesi del tribunale ordinario, che la ha declinata, si basa sulle norme dettate dell’art. 133 c.p.c., lett. c) ed m), le quali devolvono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo:</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>"c) le controversie in materia di <strong>pubblici servizi</strong> relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità";</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>- "m) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia di <strong>comunicazioni elettroniche</strong>, compresi quelli relativi all’imposizione di servitù, nonché i giudizi riguardanti l’assegnazione di diritti d’uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui della L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, commi da 8 a 13, incluse le procedure di cui del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, art. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2011, n. 75";</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Ora, è noto che presupposto per la legittima devoluzione di una controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è comunque il coinvolgimento, almeno in via mediata, dell’esercizio del pubblico potere, restandone esclusi i meri comportamenti della pubblica amministrazione e dei soggetti ad essa equiparati, secondo i principi di cui alle fondamentali sentenze nn. 204/04 e 191/06 della Consulta;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>ora, nella specie è fatta valere dalla ricorrente <strong>l’illegittima interferenza in via di fatto</strong>, per di più in forza di impianto privo di ogni autorizzazione, <strong>sulla frequenza</strong> ad essa invece legittimamente assegnata: e, stando agli atti di causa, da un lato (con sua nota del 03/03/2017) il competente Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo ha preso atto "della nota DGPGSR del 26 gennaio 1997 con la quale si comunica che l’autorizzazione allo spostamento dell’impianto Rai di (</em>omissis<em>) FM 99.400 MHz, non è mai stata autorizzata", mentre, dall’altro lato, nonostante l’attività istruttoria condotta dai diversi uffici competenti, allo stato non consta essere intervenuto sulla questione alcun provvedimento del MISE, nè stata proposta alcuna azione avverso detta Amministrazione;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>in tal modo, allora, <strong>nessun provvedimento amministrativo</strong> viene, nemmeno mediatamente, in considerazione, trattandosi con ogni evidenza di mere condotte in prospettata carenza assoluta di potere, in alcun modo riconducibili all’esercizio di un pubblico potere, neppure in via indiretta;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>è poi noto che il titolare di impianto di trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale che utilizzi (perfino se solo di fatto e con preuso e pure in mancanza dell’autorizzazione amministrativa: cosa che, in tesi, neppure si verifica nella specie, in cui pienamente legittima è prospettata ab initio l’attività dell’attrice già ricorrente) una certa banda di frequenza, è portatore di <strong>posizioni giuridiche soggettive tutelabili in sede possessoria e petitoria</strong> nei confronti di altri emittenti, che, trovandosi nella stessa condizione e anche se titolari di concessione, interferiscano sulla stessa frequenza (tra le più recenti, v. Cass. Sez. U. 26/10/2018, n. 27164; tra le altre: Cass. n. 20610/17; n. 15361/15; Cass. Sez. U. n. 17243/12);</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>e non si ha ragione di discostarsi neppure nel settore del <strong>servizio pubblico radiotelevisivo</strong> dal consolidato orientamento per il quale la giurisdizione non spetta al giudice amministrativo se non si faccia valere l’illegittimità di un provvedimento, ma si adduca quale causa petendi soltanto il riconoscimento dei <strong>diritti fondati sui rispettivi provvedimenti concessori</strong> e <strong>l’illegittimità della situazione di fatto</strong>, connotata <strong>dall’interferenza, appunto di fatto</strong>, tra le postazioni concorrenti o sulle proprie, tale da ostacolare la specifica attività d’impresa svolta dalla ricorrente (da ultimo: Cass. Sez. U. ord. 19/02/2019, n. 4888; tra le molte, in precedenza e sul principio generale in tema di riparto della giurisdizione, v.: Cass. Sez. U. ord. 19/11/2019, n. 30009; Cass. Sez. U. ord. 07/12/2016, n. 25044);</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>tanto è sufficiente per escludere che la controversia appartenga alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed anzi per affermare la <strong>giurisdizione di quello ordinario</strong>, involgendo la domanda esclusivamente la condotta materiale prospettata come illegittima per radicale carenza di potere, tenuta dalla controparte, benché concessionaria del servizio pubblico nazionale o da questa controllata, quale causa di danni ed oggetto della domanda di cessazione della turbativa del libero e pacifico esercizio dell’attività di impresa sulla frequenza per la quale l’attrice è titolare di concessione;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>va fatta applicazione del seguente principio di diritto: "in tema di emittenza radiofonica, poiché rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo la controversia in cui si faccia valere l’illegittimità di un provvedimento o comunque l’esercizio almeno mediato di un pubblico potere, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il riconoscimento dei diritti fondati sul provvedimento concessorio e l’illegittimità della situazione di fatto, connotata dall’interferenza sulle proprie trasmissioni, dovuta all’esercizio materiale di un impianto privo di autorizzazione ad opera della controparte, sebbene concessionaria del servizio pubblico nazionale o da questa controllata, quale causa di danni ed oggetto di domanda di cessazione della turbativa del libero e pacifico esercizio dell’attività di impresa sulla frequenza per la quale si è titolari di rituale concessione";</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di cui sopra, non rientrando la medesima in alcuna delle previsioni dell’art. 133 cod. proc. amm.: ed a tanto consegue la facoltà e l’onere di riassunzione, nel termine di legge, delle parti interessate dinanzi al giudice ordinario, originariamente adito e pure competente per territorio, qui dichiarato munito di giurisdizione;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>non vi è luogo a provvedere sulle spese, attesa la natura del presente procedimento.</em></p>