<p style="text-align: justify;"><strong>Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, ordinanza 16 novembre 2020 n. 25951</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE</em></strong></p> <ol style="text-align: justify;" start="4"> <li><em> Il motivo non è fondato.</em></li> </ol> <p style="text-align: justify;"><em>Questa Corte a Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 8112 del 2017, n. 13702 del 2018) ha affermato che <strong>non è configurabile un eccesso di potere giurisdizionale</strong> del giudice amministrativo, per invasione della sfera riservata al <strong>potere discrezionale della pubblica amministrazione</strong>, nel caso in cui il giudice dell’ottemperanza, rilevata la <strong>violazione od elusione del giudicato amministrativo</strong>, adotti provvedimenti in luogo dell’Amministrazione inadempiente, sostituendosi al soggetto obbligato ad adempiere, in quanto, in ossequio al <strong>principio dell’effettività della tutela giuridica</strong>, il giudizio di ottemperanza, al fine di soddisfare pienamente l’interesse sostanziale del ricorrente, non può arrestarsi di fronte ad adempimenti parziali, incompleti od addirittura elusivi del contenuto della decisione.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Ciò si è verificato nel caso di specie, come sopra esposto, tenuto conto, altresì, che la stessa parte ricorrente (pubblica) ha dedotto che, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 5917 del 2018 era intervenuto il previsto parere del CUN, senza offrire, invece, elementi in ordine all’intervento dell’effettivo inquadramento del Logroscino quale professore di I fascia, come previsto dalla medesima sentenza per la cui esecuzione il Logroscino agiva in ottemperanza.</em></p> <ol start="5"> <li style="text-align: justify;"><em> Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti, risultati soccombenti, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.</em></li> <li style="text-align: justify;"><em> Come ritenuto da queste Sezioni Unite, con sentenza n. 9938 del 2014, stante la non debenza delle Amministrazioni pubbliche del versamento del contributo unificato, non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del dPR 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 -quater, introdotto dal comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n.228, art. 1 ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.</em></li> </ol>