<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, sentenza 20 novembre 2020 n. 26499</strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE</em></strong></p> <ol style="text-align: justify;" start="16"> <li style="font-weight: 400;"><em> In</em><em>via preliminare va esaminata l’eccezione, formulata dal controricorrente, di inammissibilità del ricorso per essersi formato giudicato sulla giurisdizione.</em></li> <li style="font-weight: 400;"><em> L’eccezione è infondata.</em></li> <li style="font-weight: 400;"><em> Queste Sezioni Unite, a partire da Cass. Sez. Un. 11 gennaio 2019 n. 543, seguita da Cass. Sez. Un. 16 gennaio 2019 n. 1034, hanno affermato che non è configurabile un<strong>giudicato implicito sulla giurisdizione</strong>, preclusivo del ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in relazione alla statuizione del giudice speciale di primo grado, che sia astrattamente affetta dal vizio di<strong>eccesso di potere giurisdizionale</strong> non specificamente dedotto in sede di gravame, in quanto detto vizio non dà luogo ad un capo autonomo sulla giurisdizione autonomamente impugnabile in appello, ma si traduce in una <strong>questione di merito</strong>, del cui esame il giudice speciale di secondo grado viene investito <strong>con la proposizione del gravame</strong> in base alle regole processuali proprie del plesso giurisdizionale di riferimento.</em></li> <li style="font-weight: 400;"><em> E’ stato precisato che l’interesse a ricorrere alle Sezioni Unite potrà sorgere esclusivamente rispetto alla sentenza d’appello che, per essere espressione dell’organo di vertice del relativo plesso giurisdizionale speciale, è anche<strong>la sola suscettibile di arrecare un vulnus</strong>all’integrità della sfera delle attribuzioni degli altri poteri, dell’amministrazione e del legislatore.</em></li> <li style="font-weight: 400;"><em> Sulla scorta dei principi innanzi richiamati, ribaditi da Cass. Sez. Un. 15 settembre 2020 n. 19172, Cass. Sez. Un. 14 settembre 2020 n. 19084, Cass. Sez. Un. 15 maggio 2020 n. 8846; Cass. Sez. Un. 9 aprile 2020 n. 7764; Cass. Sez. Un. 6 marzo 2020 n. 6462, ai quali va data continuità, deve essere esclusa nella fattispecie in esame la configurabilità di un giudicato interno preclusivo dell’impugnazione della sentenza del Consiglio di Stato davanti a queste Sezioni Unite.</em></li> <li style="font-weight: 400;"><em> Nondimeno, il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.</em></li> <li style="font-weight: 400;"><em> A</em><em>norma degli artt. 103 c. 2 Cost., 13 e 44 R.D. 12luglio 1934, n.1214, 9 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 603, e 1 c. 1 all. 1 al d.lgs. 26 agosto 2016 (Codice della giustizia contabile), alla Corte dei Conti è attribuita una<strong>giurisdizione tendenzialmente generale in materia di contabilità pubblica</strong> (ancorché secondo ambiti la cui concreta determinazione è rimessa alla discrezionalità del legislatore).</em></li> </ol> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Giurisdizione alla quale è attratta ogni controversia intercorrente con l’ente impositore avente ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti (che dà luogo ad un “giudizio di conto”) e riguarda ogni controversia inerente alla gestione di <strong>denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici</strong> da parte di un <strong>agente contabile</strong> (Cass. Sez. Un. 20 ottobre 2020 n. 22810, Cass. Sez. Un. 18 giugno 2018 n. 16014, Cass. Sez. Un. 16 novembre 2016 n. 23302, Cass. Sez. Un. 7 maggio 2003 n. 6956).</em></p> <ol start="23"> <li style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em> Il progressivo ampliamento del sindacato di legittimità-regolarità attribuito alla Corte dei Conti, che trova ragione nell’esigenza di assicurare il<strong>coordinamento della finanza pubblica</strong>, la tutela dell’equilibrio del bilancio e il buon andamento dell’amministrazione (C. Cost. C. Cost.198/2012, C. Cost.n. 60/2013) non consente tuttavia di attrarre alla giurisdizione contabile anche l’ambito della tutela “nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e nelle materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi”.</em></li> <li style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em> Questa tutela è attribuita dall’art. 103 c. 1 al Giudice Amministrativo, al quale, come precisato dall’art. 7, comma 1, cod. proc. amm., sono ricondotte le controversie “concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere”.</em></li> <li style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em> Queste Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. 28 gennaio 2020 n. 1869, Cass. Sez. Un. 1 giugno 2017 n. 13851, Cass. Sez. Un. 20 dicembre 2016 n. 26272, Cass. Sez. Un. 1 luglio 2016 n. 13534) hanno affermato che alla giurisdizione amministrativa sono attribuite le controversie che hanno come oggetto principale la<strong>contestazione della legittimità di atti amministrativi autoritativi</strong>con i quali l’Amministrazione ha operato le proprie scelte discrezionali, sul rilievo che ai sensi dell’art. 103 c. 1 Cost., al giudice amministrativo spetta il controllo sulle modalità di esercizio del potere amministrativo.</em></li> <li style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em> Dal ricorso e dalla sentenza impugnata emerge con chiarezza che l’azione intrapresa dalle odierne ricorrenti innanzi al TAR ebbe carattere inequivocabilmente impugnatorio dei provvedimenti adottati dal Comune di Venezia, ai quali erano stati addebitati vizi propri degli atti amministrativi e il thema decidendum delineatosi nel giudizio di primo grado è stato riproposto nel giudizio di appello, come risulta dalle argomentazioni spese nella sentenza impugnata.</em></li> <li style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em> Il Consiglio di Stato ha preso in esame le doglianze prospettate dalle appellanti nei confronti degli atti amministrativi impugnati, doglianze ritenute infondate dal giudice di primo grado, e, in doveroso e puntuale confronto con i motivi di appello, che contestavano la legittimità dei diversi atti che avevano modificato il Regolamento sull’imposta di soggiorno e, in particolare, nella parte in cui avevano riconosciuto la qualifica di agenti contabili e dei correlati obblighi in capo ai gestori delle strutture alberghiere, ha ricostruito il contenuto degli atti impugnati per escludere che fossero affetti dai vizi denunciati.</em></li> <li style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em> In</em><em>particolare, come già evidenziato (cfr. p. n. 4 questa sentenza), il Consiglio di Stato ha affermato la natura ricognitiva delle modifiche apportate al Regolamento rispetto alle norme di legge, quanto alla qualifica di agente contabile e agli obblighi gravanti sui gestori delle strutture ricettive in materia di imposta di soggiorno.</em></li> <li style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em> E’ evidente che il Consiglio di Stato non ha affatto travalicato i limiti della sua giurisdizione, perché non ha esercitato alcun potere cognitivo e decisorio spettante ad un organo di una diversa giurisdizione, in particolare alla Corte dei Conti, alla cui giurisdizione è attratta, per quanto innanzi osservato, ogni controversia intercorrente con l’ente impositore avente ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti , che danno luogo ad un giudizio di conto.</em></li> <li style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em> Il giudice amministrativo si è limitato a verificare, esercitando la propria giurisdizione di legittimità, se, come prospettato dalle appellanti, l’attribuzione ai gestori alberghieri della qualifica di agente contabile operata dalle modifiche al Regolamento Comunale fosse o meno conforme a legge (sulla esattezza della conclusione cui il Consiglio di Stato è pervenuto, cfr. Cass. Sez. Un. 24 luglio 2018 n. 19654 del 2018 e Cass. VI sez. pen. 26 marzo 2019 n. 27707), senza compiere alcun accertamento, nemmeno in via incidentale, correlato ad un<strong>giudizio di conti</strong>né, tampoco, ad un’azione di danno erariale.</em></li> <li style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em> Le considerazioni svolte attestano l’infondatezza della prospettiva difensiva delle ricorrenti secondo cui la affermata<strong>qualifica di agenti contabili</strong>in capo agli albergatori si è compendiata in un eccesso di potere giurisdizione. Se è innegabile, infatti, che la Corte dei Conti è l’organo al quale è attribuita la verifica delle condotte degli agenti contabili è altrettanto innegabile che tale verifica è limitata ai <strong>giudizi di conto</strong> e ai <strong>giudizi di responsabilità contabile</strong>.</em></li> <li style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em> Non giova alle ricorrenti l’invocazione delle sentenze n. 2 del 2013 e n. 6 del 2014 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, che hanno affermato la propria giurisdizione esclusiva nell’ambito del giudizio di cui all’art. 243-quater, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. r), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che aveva ad oggetto la diffida, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011, ai Consigli Comunali interessati a deliberare lo stato di dissesto finanziario di cui all’art. 244 del decreto legislativo 267/2000″</em><em>.</em></li> <li style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em> Nelle decisioni sopra citate, l’affermata “trasversalità” sia alla giurisdizione amministrativa che ordinaria delle prerogative giurisdizionali della Corte dei Conti è stata ancorata in modo esplicito alla<strong>materia della contabilità pubblica</strong>di cui all’art. 103 c. 2 della Costituzione, ritenuta norma di chiusura e di garanzia di valori ordinamentali, quali quelli della tutela degli equilibri finanziari oggi espressamente previsti in Costituzione ed alla esplicita regolamentazione dello speciale giudizio previsto dall’art. 243-quater comma 5 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.</em></li> <li style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em> Conclusivamente il ricorso va rigettato.</em></li> <li style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em> Le spese, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza.</em></li> <li style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em> Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dai ricorrenti.</em></li> </ol> <strong><em>Emilio Barile La Raia</em></strong>