Processo – Violazione dei principi di sinteticità e chiarezza e inammissibilità dell’atto di appello
Consiglio di Stato, IV, sentenza del 01.12.2020, n. 7622
Testo rilevante della decisione
- Contro la suddetta sentenza la società omissis ha quindi proposto appello sulla base di quattro motivi gravame
- L’appello è, all’evidenza, sia inammissibile che infondato e deve essere respinto nella sua globalità.
10.1. L’art. 104 del c.p.a. consente, infatti, la produzione di nuovi documenti in grado d’appello in via del tutto eccezionale, solo qualora la parte dimostri di non averli potuti produrre in primo grado per causa ad essa non imputabile. E nel caso in esame, l’istanza di accesso avrebbe potuto essere agevolmente presentata in precedenza, senza contare il fatto che la nota a cui ha fatto riferimento la stessa istanza di accesso (nota del 25 giugno 2002) non è stata a suo tempo neppure impugnata.
- Sempre in via preliminare, va anche rilevato che l’appello, che nei primi tre motivi si dilunga sull’an della pretesa risarcitoria e nel quarto sul quantum, si pone, per la sua dimensione, in violazione del dovere di sinteticità sancito dall’art. 3, comma 2, c.p.a..
11.1. Il ricorso in esame seppure presentato in data antecedente al decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016 sui limiti dimensionali, appare eludere il richiamato dovere di sinteticità che ha una valenza peculiare nel giudizio amministrativo caratterizzato dalla centralità dell’interesse pubblico in occasione del controllo sull’esercizio della funzione pubblica (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 4636 del 2016).
11.2. Nella loro strumentalità all’attuazione del principio di ragionevole durata del processo, ex art. 111, comma 2 della Costituzione, i principi di chiarezza e sinteticità, quanto alla causa petendi ed al petitum, rendono infatti più immediata ed agevole la decisione del giudice, evitando l’attardarsi delle parti su argomentazioni ed eccezioni proposte a mero scopo tuzioristico, rendendo meno probabile il ricorso ai mezzi di impugnazione e, tra questi, in particolare al ricorso per revocazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 4413 del 2018).
11.3. Nel caso di specie, il Collegio rileva invece che l’atto di appello risulta caratterizzato da diverse reiterazioni delle medesime argomentazioni e dalla conseguente esposizione delle stesse in modo talvolta non specifico ed esaustivo.
11.4. Il mancato rispetto del precetto di cui all’art. 3, comma 2, c.p.a., espone pertanto l’appellante alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, non già per l’irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativamente sanzionata), ma in quanto rischia di pregiudicare l’intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata (cfr. Cass. civ., n. 8009 del 2019).
Lorenzo Quadrini