<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, sentenza 17 dicembre 2020 n. 28980</strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE</em></strong></p> <ol style="text-align: justify;" start="2"> <li style="font-weight: 400;"><em> — Il ricorso va accolto.</em></li> </ol> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>2.1. — In materia urbanistica ed edilizia, la domanda del proprietario di area contigua a quella in cui è realizzata l’opera pubblica appartiene alla giurisdizione ordinaria ove, nella prospettazione dell’attore, non vengano in questione né il «se» né il «come» dell’opera progettata, ma esclusivamente le sue concrete modalità esecutive, atteso che la giurisdizione esclusiva amministrativa si fonda su un comportamento della pubblica amministrazione che non sia semplicemente occasionato dall’esercizio del potere, ma si traduca, in base alla norma attributiva, in una sua manifestazione e, cioè, risulti necessario, considerate le sue caratteristiche in relazione all’oggetto del potere, al raggiungimento del risultato da perseguire; in definitiva, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorquando il comportamento della P.A., cui si ascrive la lesione, sia la conseguenza di un assetto di interessi conformato da un originario provvedimento, legittimo o illegittimo, ma comunque espressione di un potere amministrativo (in concreto) esistente, cui la condotta successiva si ricollega in senso causale; mentre la giurisdizione del giudice ordinario sussiste per quelle domande che trovino causa in condotte connesse per mera occasionalità a quelle indispensabili per la realizzazione dell’opera pubblica, compiute su immobili fin dall’origine esclusi dall’oggetto di questa (di recente Cass., Sez. Un., 19 novembre 2019, n. 30009, sulla linea di Cass., Sez. Un., 3 febbraio 2016, n. 2052, ed altre conformi).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>L’elemento differenziante, per i fini del riparto di giurisdizione, risiede in definitiva in ciò, che, nell’ipotesi ivi considerata, e cioè in caso di danni prodottisi in area contigua a quella in cui è realizzata l’opera pubblica, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo se, stando alla prospettazione dell’attore, il danno lamentato discende dall’esecuzione dell’opera così come progettata; se, invece, il danno è prodotto non dall’esecuzione dell’opera in conformità al progetto, ma da comportamenti che l’esecuzione del progetto non rende necessarie, ma semplicemente occasiona, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>2.2. — Nel caso in esame, l’atto di citazione introduttivo del giudizio risarcitorio riferisce tra l’altro quanto segue:</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>-) la domanda di risarcimento danni era stata proposta per il fatto che, a seguito dello sbancamento realizzato per costruire la strada, si era resa necessaria l’edificazione di un muro di contenimento del soprastante terreno scosceso, muro che doveva essere realizzato in calcestruzzo armato, per una lunghezza di 82 metri, ed un’altezza di 3 metri, ed inoltre essere completato con una rete metallica;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>-) il lotto residuo dell’attrice era stato danneggiato dallo scavo di sbancamento, a seguito del quale era stata realizzata una scarpata scoscesa che aveva creato una situazione di pericolo per smottamenti, e che aveva determinato la necessità di realizzare opere ulteriori e costose di consolidamento, argine e riempimento al momento dell’utilizzazione del terreno a fini edificatori, con ulteriore deprezzamento per la diminuzione dell’indice utilizzabile, della possibilità di ubicazione di un fabbricato e della generale utilizzabilità dell’area.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>È dunque di tutta evidenza, come osservato dal Procuratore Generale in sede di discussione orale, che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, la domanda, alla stregua della sua prospettazione, non mette in alcun modo in discussione il «se» e il «come» dell’opera progettata, ed anzi non contiene alcun riferimento al progetto di costruzione della strada che aveva interessato il fondo dell’originaria attrice, ma si appunta sulla denuncia di un mero comportamento materiale, costituito dall’esecuzione dello sbancamento, occasionato dalla realizzazione dell’opera, effettuato in modo tale da provocare il formarsi di una scoscesa scarpata e da rendere necessaria l’edificazione di un muro di contenimento di cospicue proporzioni, il tutto altresì con pregiudizievoli ricadute sul valore residuo dell’area.</em></p> <ol style="text-align: justify;" start="3"> <li style="font-weight: 400;"><em> — Il ricorso è accolto, la sentenza cassata, e, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, la causa è rinviata alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.</em></li> </ol> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>