<p style="text-align: justify;"><strong>Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, ordinanza 15 gennaio 2021 n. 613</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><em>La giurisdizione va regolata con l’attribuzione della controversia alla cognizione del giudice ordinario sulla domanda proposta dalla GESENU spa nei confronti dell’ASIA Napoli spa e del Comune di Napoli.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>La domanda principale del ricorso proposto dalla GESENU spa è diretta, come si è visto, al risarcimento del danno per l’anticipata conclusione del contratto, stipulato il 15 marzo 2002, avente ad oggetto il servizio di raccolta e trasporto presso gli impianti di trattamento e/o smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati prodotti in parte nel Comune di Napoli – lotto 3; al rimborso, alle restituzioni o, comunque, al risarcimento, nella misura indicata, in relazione ai maggiori e sproporzionati oneri sostenuti nell’esecuzione del contratto, al risarcimento del danno all’immagine. La parte, in subordine, si duole dell’ingiustificato arricchimento della stazione appaltante.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Il </em>petitum<em> sostanziale, alla cui stregua va individuata la giurisdizione sulla controversia, ha quindi riguardo ad obblighi assunti contrattualmente dall’ASIA di assicurare l’accesso agli impianti di destinazione dei rifiuti secondo precise clausole del capitolato speciale, così come contrattuale risulta la domanda di risarcimento del danno e di ristoro dei maggiori oneri sopportati dall’appaltatrice in ragione dell’impossibilità di conferire con le modalità ordinarie i rifiuti presso gli impianti di smaltimento.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>In relazione a tali domande, la questione, che si colloca a monte, dell’organizzazione del servizio, ed in particolare della tempestiva individuazione degli impianti di smaltimento, costituisce un mero antefatto, estraneo al petitum sostanziale, e scrutinabile in via meramente incidentale dal giudice ordinario investito della questione oggetto specifica della domanda (in termini analoghi, Cass., sez. un., 2 marzo 2017, n. 5303, richiamata, oltre che dal Giudice confliggente, dal pubblico ministero, nonché Cass., 24 giugno 2020, n. 12483).</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Neppure è configurabile, in relazione alle domande avanzate, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, né ai sensi dell’art. 133, lettera c), del c.p.a., riguardante le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessione di pubblici servizi, né ai sensi della successiva lettera p), riflettente le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, non ricorrendo nella specie quell’agire della P.A. secondo moduli autoritativi, richiesto invece per integrare i presupposti giuridico- fattuali della giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi invece di controversie relative, appunto, ad inadempienze contrattuali, di contenuto meramente patrimoniale, della gestione.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Quanto poi all’azione di arricchimento senza causa, proposta in subordine, essa sembra avere il suo momento genetico diretto ed immediato nei rapporti fra appaltatrice ed appaltante, senza investire né la gestione del servizio né la concessione, senza coinvolgere l’esercizio di potestà pubblicistiche afferenti al servizio di gestione dei rifiuti.</em></p>