<div style="text-align: justify;"></div> <div style="text-align: justify;"></div> <div> <p style="text-align: justify;"><strong>TAR TOSCANA, SEZ. I – sentenza 18 gennaio 2021 n. 62</strong></p> <p style="text-align: justify;">1. E’ inammissibile l’impugnazione innanzi al G.A. di una segnalazione all’Anac inviata ai fini dell’iscrizione nel Casellario informatico, atteso che tale segnalazione è un atto prodromico ed endoprocedimentale e, come tale, non è impugnabile, poiché essa non è dotata di autonoma lesività, potendo essere fatti valere eventuali suoi vizi unicamente in via derivata impugnando il provvedimento finale dell’Autorità di vigilanza, unico atto avente natura provvedimentale e carattere autoritativo (1).</p> <p style="text-align: justify;">2. In base ai principi recentemente affermati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (2), deve escludersi un automatismo espulsivo proprio del falso dichiarativo nel caso in cui siano state fornite, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, oppure nel caso in cui siano state omesse le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione. Nelle suddette ipotesi è invece indispensabile una valutazione in concreto della stazione appaltante, come per tutte le altre ipotesi previste dalla medesima lettera c) dell’art. 80, 5° comma [ed ora articolate nelle lettere c-<i>bis</i>), c-<i>ter</i>) e c-<i>quater</i>), per effetto delle modifiche da ultimo introdotte dalla legge <a href="http://www.lexitalia.it/n/3674" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://www.lexitalia.it/n/3674&source=gmail&ust=1612350822490000&usg=AFQjCNEPPuqsdLil4Il8kxDU97cXjH-Udg">decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32</a> (3).</p> <p style="text-align: justify;">3. Nel caso in cui sia stata fornita, tramite la dichiarazione resa in sede di gara, una informazione fuorviante, la possibile esclusione dalla procedura non può fermarsi alla rilevazione della dichiarazione stessa, ma dovrà pertanto necessariamente passare un vaglio ulteriore teso a stabilire se l’informazione è effettivamente falsa o fuorviante; se inoltre la stessa era in grado di sviare le valutazioni della P.A. appaltante; ed infine se il comportamento tenuto dall’operatore economico incida in senso negativo sulla sua integrità o affidabilità. Del pari la Stazione appaltante dovrà stabilire allo stesso scopo se l’operatore economico ha omesso di fornire informazioni rilevanti, sia perché previste dalla legge o dalla normativa di gara, sia perché evidentemente in grado di incidere sul giudizio di integrità ed affidabilità (4).</p> </div>