Corte di giustizia UE, Sez.I, sentenza 14 gennaio 2021 (causa C-393/19)
PRINCIPI DI DIRITTO
L’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, letto alla luce dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che consente la confisca di uno strumento utilizzato per commettere un reato di contrabbando aggravato, qualora tale strumento appartenga a un terzo in buona fede.
L’articolo 4 della decisione quadro 2005/212, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che consente la confisca, nell’ambito di un procedimento penale, di un bene appartenente a una persona diversa da quella che ha commesso il reato, senza che tale prima persona disponga di un effettivo mezzo giuridico di tutela.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
Sulla competenza della Corte
28 L’Apelativna prokuratura – Plovdiv (procura presso la Corte d’appello di Plovdiv, Bulgaria) e il governo greco concludono nel senso dell’incompetenza della Corte a rispondere alle questioni pregiudiziali, dal momento che la normativa nazionale controversa nel procedimento principale esulerebbe dall’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. Essi fanno valere, in particolare, che il giudice nazionale non invoca alcuna disposizione del diritto dell’Unione che consenta di stabilire un nesso di collegamento sufficiente tra la controversia principale e il diritto dell’Unione.
29 A tal riguardo, occorre rilevare che le questioni pregiudiziali riguardano esplicitamente solo disposizioni della Carta, vale a dire l’articolo 17, relativo al diritto di proprietà, e l’articolo 47, relativo al diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.
30 Occorre ricordare che l’ambito di applicazione della Carta, per quanto riguarda l’operato degli Stati membri, è definito all’articolo 51, paragrafo 1, della medesima, ai sensi del quale le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione (sentenza del 6 ottobre 2015, Delvigne, C-650/13, EU:C:2015:648, punto 25 e giurisprudenza citata).
31 L’articolo 51, paragrafo 1, della Carta conferma la costante giurisprudenza della Corte secondo cui i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di esse (sentenza del 6 ottobre 2015, Delvigne, C-650/13, EU:C:2015:648, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).
32 Pertanto, ove una situazione giuridica non rientri nella sfera di applicazione del diritto dell’Unione, la Corte non è competente al riguardo e le disposizioni della Carta eventualmente richiamate non possono giustificare, di per sé, tale competenza (sentenza del 6 ottobre 2015, Delvigne, C-650/13, EU:C:2015:648, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).
33 Occorre, di conseguenza, accertare se una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui il bene di un terzo è espropriato a favore dello Stato membro interessato in quanto detto bene è stato utilizzato nell’ambito di un reato, rientri nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione.
34 Nel caso di specie, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio fa riferimento alla direttiva 2014/42, la quale impone obblighi agli Stati membri al fine, come precisato dal suo considerando 41, di agevolare la confisca dei beni in materia penale.
35 Tuttavia, il reato di contrabbando, di cui trattasi nel procedimento principale, non rientra tra quelli ai quali si applica tale direttiva in forza del suo articolo 3, cosicché l’oggetto della procedura nazionale di cui trattasi nel procedimento principale esula dall’ambito di applicazione ratione materiae di detta direttiva.
36 A tale riguardo, occorre indicare che la direttiva 2014/42 ha parzialmente sostituito la decisione quadro 2005/212, la quale verte, al pari di tale direttiva, sulla confisca di strumenti e proventi di reato. Infatti, conformemente al considerando 9 di detta direttiva, quest’ultima mira a modificare e ad ampliare le disposizioni, in particolare, di tale decisione quadro.
37 Più precisamente, dall’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2014/42 risulta che quest’ultima ha sostituito unicamente i primi quattro trattini dell’articolo 1 e l’articolo 3 della decisione quadro 2005/212 per gli Stati membri che tale direttiva vincola, con la conseguenza che gli articoli 2, 4 e 5 di tale decisione quadro sono stati mantenuti in vigore dopo l’adozione di detta direttiva (v., in tal senso, sentenza del 19 marzo 2020, «Agro In 2001», C-234/18, EU:C:2020:221, punto 48).
38 Al riguardo, occorre rilevare che la decisione quadro 2005/212 prevede, al suo articolo 2, paragrafo 1, in termini più generali di quelli che figurano nella direttiva 2014/42 che «[c]iascuno Stato membro adotta le misure necessarie per poter procedere alla confisca totale o parziale di strumenti o proventi di reati punibili con una pena privativa della libertà superiore ad un anno o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi».
39 Nel caso di specie, il reato di contrabbando aggravato di cui trattasi nel procedimento principale è punibile con una pena privativa della libertà da tre a dieci anni, cui si aggiunge la possibilità di sequestrare il mezzo di trasporto utilizzato per trasportare la merce oggetto del contrabbando, conformemente all’articolo 242, paragrafo 8, del NK.
40 Ne consegue che le disposizioni della decisione quadro 2005/212 fanno necessariamente parte degli elementi di diritto dell’Unione che, alla luce dell’oggetto della controversia nel procedimento principale e delle indicazioni fornite dal giudice del rinvio, devono essere presi in considerazione dalla Corte affinché quest’ultima risponda utilmente alle questioni che le vengono sottoposte. Pertanto, la situazione giuridica di cui al procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione e, in particolare, di tale decisione quadro.
41 Inoltre, quest’ultima prevede regole relative alla confisca «di strumenti o proventi di reati» e ai mezzi giuridici di tutela di cui devono poter disporre le persone interessate da una misura di confisca, rispettivamente ai suoi articoli 2 e 4. Ne consegue che, con le sue questioni, relative alla legittimità del sequestro dei beni appartenenti a un terzo in buona fede e ai mezzi di ricorso di cui deve poter disporre un terzo interessato da una misura siffatta, il giudice del rinvio intende in realtà ottenere un’interpretazione delle disposizioni della decisione quadro 2005/212, lette alla luce degli articoli 17 e 47 della Carta.
42 Conseguentemente, la Corte è competente a rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale.
Sulla prima questione
43 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/212, letto alla luce dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che consente la confisca di uno strumento utilizzato per commettere un reato di contrabbando aggravato, qualora tale strumento appartenga a un terzo in buona fede.
44 A tal riguardo, occorre anzitutto rilevare che la nozione di «confisca» è definita all’articolo 1, quarto trattino, della decisione quadro 2005/212.
45 Tuttavia, come risulta dal punto 37 della presente sentenza, il quarto trattino di tale articolo 1 è stato sostituito dalla direttiva 2014/42 per gli Stati membri vincolati da tale direttiva.
46 Orbene, nel caso di specie, poiché i fatti di cui al procedimento principale sono successivi al termine di recepimento della direttiva 2014/42, fissato al 4 ottobre 2016, conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, della stessa, occorre, in una controversia come quella oggetto del procedimento principale, fare riferimento a detta direttiva ai fini della definizione della nozione di «confisca».
47 Ai sensi dell’articolo 2, punto 4, della direttiva summenzionata, tale nozione di «confisca» è definita come la «privazione definitiva di un bene ordinata da un’autorità giudiziaria in relazione a un reato».
48 Dalla formulazione di tale disposizione risulta che, in tale contesto, poco importa che la confisca costituisca o meno una pena nel diritto penale. Pertanto, una misura come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che comporta una privazione permanente del bene sequestrato, disposta da un giudice in relazione a un reato, rientra nella detta nozione di «confisca».
49 Inoltre, l’articolo 2 paragrafo 1, della decisione quadro 2005/212 prevede che ciascuno Stato membro adotti le misure necessarie per poter procedere alla confisca totale o parziale di strumenti o proventi di reati punibili con una pena privativa della libertà superiore a un anno o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi.
50 A tal riguardo, è vero che tale disposizione non designa esplicitamente la persona i cui beni possono essere oggetto di un provvedimento di confisca. Essa si riferisce unicamente agli «strumenti» connessi a un reato, senza che occorra determinare chi li detenga o ne sia il proprietario.
51 Tuttavia, l’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/212 deve essere letto alla luce del considerando 3 di tale decisione quadro, da cui risulta che occorre tener conto dei diritti dei terzi in buona fede. Ne consegue che, in linea di principio, le disposizioni di detta decisione quadro si applicano anche alla confisca dei beni appartenenti a terzi, e che si esige, in particolare, che i diritti dei terzi siano tutelati quando questi ultimi sono in buona fede.
52 In tale contesto, occorre tener conto dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta, il quale prevede, in particolare, che ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli e di disporne.
53 È vero che il diritto di proprietà garantito da tale disposizione non costituisce una prerogativa assoluta. Infatti, conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, possono essere apportate limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà sanciti da quest’ultima, a condizione che tali limitazioni rispondano effettivamente a obiettivi di interesse generale perseguiti dall’Unione e non costituiscano, rispetto allo scopo prefissato, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa del diritto così garantito (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, Adusbef e Federconsumatori, C-686/18, EU:C:2020:567, punto 85 e giurisprudenza citata).
54 Nel caso di specie, la procura presso la Corte d’appello di Plovdiv, nelle sue osservazioni scritte, ha indicato che lo scopo perseguito dalla normativa nazionale controversa nel procedimento principale consiste nell’impedire, nell’interesse generale, l’importazione illecita di merci nel paese.
55 Orbene, tenuto conto della sensibile lesione dei diritti delle persone derivante dalla confisca di un bene, vale a dire dallo spossessamento definitivo del diritto di proprietà su quest’ultimo, occorre rilevare che, trattandosi di un terzo in buona fede, che non sapeva e non poteva sapere che il suo bene era stato utilizzato per commettere un reato, una siffatta confisca costituisce, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile che lede la sostanza stessa del diritto di proprietà di quest’ultimo.
56 Pertanto, si deve constatare che una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, non rispetta il diritto di proprietà garantito dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta, nella parte in cui prevede che i beni di un terzo in buona fede utilizzati per la commissione di un reato di contrabbando aggravato possano essere oggetto di una misura di confisca.
57 In tali circostanze, occorre considerare che, nell’ambito dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/212, la confisca non può estendersi ai beni dei terzi in buona fede.
58 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione nel senso che l’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/212, letto alla luce dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta, dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che consente la confisca di uno strumento utilizzato per commettere un reato di contrabbando aggravato, qualora tale strumento appartenga a un terzo in buona fede.
Sulla seconda questione
59 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4 della decisione quadro 2005/212, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che consente la confisca, nell’ambito di un procedimento penale, di un bene appartenente a una persona diversa da quella che ha commesso il reato, senza che tale prima persona disponga di un effettivo mezzo giuridico di tutela.
60 Occorre sottolineare che l’articolo 4 di tale decisione quadro prevede l’obbligo a carico di ciascuno Stato membro di adottare le misure necessarie ad assicurare che le persone cui si applicano le disposizioni, in particolare, dell’articolo 2 di detta decisione quadro dispongano di effettivi mezzi giuridici di tutela dei propri diritti.
61 Alla luce del carattere generale della formulazione dell’articolo 4 della decisione quadro 2005/212, le persone alle quali gli Stati membri devono garantire mezzi giuridici di tutela effettivi sono non solo quelle riconosciute colpevoli di un reato, ma anche tutte le altre persone interessate dalle misure previste all’articolo 2 di tale decisione quadro, pertanto inclusi i terzi.
62 A tal riguardo, occorre altresì rilevare che, ai sensi dell’articolo 47, commi primo e secondo, della Carta, ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste in tale articolo, e in particolare a che la sua causa sia esaminata equamente.
63 In particolare, il diritto a un ricorso effettivo significa che un terzo, cui è stato confiscato un bene, deve poter contestare la legittimità di tale misura al fine di recuperare tale bene qualora la confisca non sia giustificata.
64 Nel caso di specie, il giudice del rinvio ha sottolineato, nella sua decisione di rinvio, che un terzo i cui beni siano stati oggetto di un provvedimento di confisca non dispone di un accesso diretto alla giustizia in forza della normativa nazionale, cosicché egli non è in grado di far legittimamente valere i propri diritti.
65 Si deve pertanto constatare che, in una controversia come quella di cui al procedimento principale, un terzo il cui bene è confiscato è privato del diritto ad un ricorso effettivo.
66 Peraltro, per il motivo esposto al punto 63 della presente sentenza, tale constatazione non può essere inficiata dall’argomento dedotto dalla procura presso la Corte d’appello di Plovdiv, secondo cui, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, lo Zakon za zadalzheniata i dogovorite (legge sulle obbligazioni e sui contratti) consente al proprietario del bene confiscato di agire contro la persona condannata per i danni derivanti da tale confisca.
67 Inoltre, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato, in sostanza, che, in una situazione in cui lo Stato è all’origine della confisca e in cui la normativa e la prassi nazionali non prevedono un procedimento che consenta al proprietario di difendere i propri diritti, tale Stato non può adempiere all’obbligo, per esso derivante dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, di istituire un siffatto procedimento chiedendo ad una persona che non è stata giudicata per il reato che ha condotto alla confisca di cercare di recuperare il proprio bene presso un terzo (Corte EDU, 13 ottobre 2015, Ünsped Paket Servisi SaN. Ve TiC.A.Ș. c. Bulgaria, CE:ECHR:2015:1013JUD000350308, § 32).
68 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla seconda questione che l’articolo 4 della decisione quadro 2005/212, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che consente la confisca, nell’ambito di un procedimento penale, di un bene appartenente a una persona diversa da quella che ha commesso il reato, senza che tale prima persona disponga di un effettivo mezzo giuridico di tutela.