<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong> </strong><strong>Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, sentenza 05 febbraio 2021 n. 2866</strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>PRINCIPIO DI DIRITTO</em></strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>La notifica del verbale di sanzione ammnistrativa a cittadino tedesco non poteva essere notificato direttamente a mezzo del servizio postale. La notificazione per tale tipo di atto effettuata nei confronti di quel cittadino a senza la prevista (art. 2 Convenzione di Strasburgo) assistenza della Autorità centrale dello Stato di residenza e destinazione comporta la nullità della notificazione. Tale nullità deve, poi, essere valutata ai sensi della legge del paese dal quale la notificazione è svolta e, quindi, secondo la legge italiana. In tal senso la notifica di cui alla fattispecie in giudizio non può che essere ritenuta nulla e non inesistente con conseguente sua sanabilità in assenza di tempestiva apposita eccezione.</em></strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE</em></strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>7.- Il Collegio ritiene di dover procedere all'immediato esame del ricorso incidentale e dei due suoi motivi, che - in quanto fra loro connessi- possono trattarsi congiuntamente. Tanto in virtù del carattere dirimente di questione sollevata col detto mezzo. Il ricorso incidentale, pur se proveniente da parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, deve ritenersi investire questione, come detto dirimente, in presenza di "attualità di interesse ovvero nell'ipotesi di fondatezza del ricorso principale" (e ciò alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale di queste stesse Sezioni: Cass. civ. S.U. n.ri 5456/2009, 23318/2009 e 7381/2013).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Con gli esposti motivi il ricorso incidentale tende - ai fini della corretta decisione della controversia- a riportare l'attenzione sulla questione della inammissibilità dell'appello oggetto di rituale svolta eccezione. La inammissibilità viene prospettata con riguardo ad un duplice profilo: la inesistenza della procura conferita al difensore per il giudizio ; la nullità della stessa in quanto utilizzata in violazione dell'art. 1 R.D.L. 15.10.1925. Le censure erano state sollevate con riguardo alla dedotta assoluta genericità della procura speciale rilasciata con atto per "Notaio Hope del 18.2.2010".</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Le censure medesime (non esaminate dal Giudice di appello che riteneva, sotto altro aspetto, la inammissibilità del gravame innanzi ad esso interposto) sono entrambe fondate e comportano l'accoglimento del ricorso incidentale, il quale -come già innanzi accennato- investe così profilo preliminare e dirimente del presente giudizio in ragione, per converso, della necessità della pronuncia sulla questione di rilevante portata nomofilattica conseguente al ricorso principale. La procura rilasciata al difensore del cittadino tedesco risulta conferita in totale assenza del riferimento alla procedura per la quale è stata rilasciata.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>La mancata e pur dovuta indicazione del procedimento giudiziale per il quale veniva rilasciata la procura de qua non permette, quindi, di individuare la specifica finalità della stessa. Tale procura si pone così in contrasto con la norma di cui all'art. 83 c.p.c. e con i conseguenti principi di diritto che impongono lo specifico collegamento tra l'atto stesso ed il soggetto destinatario e la capacità dell'atto di far individuare la finalità per la quale lo stesso è stato generato. Tale aspetto è, peraltro, non di poco conto tanto più che risulta in atti dedotto come "la procura speciale "Notaio Hoppe" del 12.8.2010" di cui si discute, proprio in ragione della sua genericità, è stata ex adverso utilizzata in una pluralità di giudizi di merito" ovvero in cinque processi di appello innanzi al Tribunale di Fiorenze, specificamente indicati nel ricorso incidentale.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>La medesima procura risulta, per di più, rilasciata in violazione dell'art. 1 R.D.L. cit. in quanto la pretesa autenticazione della firma del mandante risulta redatta non in lingua italiana e, pertanto, deve aversi per non avvenuta o nulla. Al riguardo non può che richiamarsi il noto e condiviso principio, già enunciato da questa Corte, per cui "la procura speciale alle liti rilasciata all'estero, sia pur esente dall'onere di legalizzazione da parte dell'autorità consolare italiana, nonché dalla cd. "apostille", in conformità alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, ovvero ad apposita convenzione bilaterale, è nulla, agli effetti dell'art. 12 I. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto" (Cass. civ., Sez. Sesta-2, 4 aprile 2018,n. 8174, nonché -in precedenza e conformemente- Cass. n. 11165/2015).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Peraltro, a fronte delle sollevate eccezioni e contestazioni sulla validità della rilasciata procura, nulla ha tempestivamente e validamente controdedotto ed allegato la parte odierna ricorrente principale quanto all'eccepito difetto di rappresentanza. In proposito non possono che rammentarsi i consolidati principi ripetutamente enunciati in occasione di plurimi precedenti, in punto, avutisi su analoghe fattispecie inerenti contravvenzioni al codice della strada contestate dal Comune di Firenze a cittadini stranieri tedeschi. Giova, all'uopo, ribadire che in tema di difetto di rappresentanza processuale ed a differenza dell'ipotesi di art. 182 c.p.c. (quando è il giudice che rilevi d'ufficio tale difetto con obbligo di promuovere la sanatoria previa assegnazione alla parte un termine di carattere perentorio, senza il limite delle preclusioni derivanti)da decadenze di carattere processuale) "nel diverso caso -come quello in ipotesi- in cui detto vizio sia stato tempestivamente eccepito da una parte, l'opportuna documentazione -in eventuale sanatoria- va prodotta immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto o, comunque, assegnato dal giudice, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto che la nullità della procura alle liti, fosse divenuta insanabile poiché, nonostante il convenuto avesse sollevato la relativa questione, l'attore non aveva spontaneamente depositato la necessaria documentazione nel prosieguo del processo di merito, essendosi egli limitato a discutere di altri diversi profili giuridici)" ( ex plurimis : Cass. civ., Sez. Sesta-2, Ord. 4 ottobre 2018, n. 24212, nonché successivamente, Cass. n. 22892/2018, tutte conformemente sulla scia dell'insegnamento di Cass. civ. S.U. n. 4248/2016). I motivi del ricorso incidentale sono, quindi, fondati e comportano conseguentemente la relativa inammissibilità dell'appello.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>8.- Alla stregua di tutto quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il ricorso incidentale deve essere accolto con conseguente assorbimento del ricorso principale e cassazione, per effetto degli accolti motivi, dell'impugnata sentenza, che va cassata senza rinvio per improcedibilità dell'appello.</em></p> <ol style="text-align: justify;" start="9"> <li style="font-weight: 400;"><em> - Deve, poi, procedersi alla risoluzione della questione di rilevante portata nomofilattica sottoposta al vaglio di queste Sezioni che implica, per la rilevanza della stessa, pronuncia ai sensi dell'art. 384 c.p.c. sul rilevato profilo. Questo attiene alla possibilità o meno del ricorso alla notificazione a mezzo posta del verbale di contravvenzione. Il tutto, a sua volta, in dipendenza della sussumibilità o meno della fattispecie (sanzione amministrava) nell'ambito della materia civile o commerciale. E tanto in quanto ove intesa, quella stessa fattispecie, rientrante nella "materia amministrativa" sarebbe stato necessario il ricorso all'attività di assistenza per la notificazione dell'Autorità centrale dello Stato di residenza del medesimo cittadino, attività viceversa non necessaria nell'ipotesi di atto in materia civile e commerciale.</em></li> </ol> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Nei citati pregressi arresti giurisprudenziali del 2018 si era ritenuto che Il Regolamento U.E. n. 1393/2007 del 13.11.2007, relativo alla notificazione degli atti giudiziari ed extra-giudiziari in materia civile e commerciale consentiva, in relazione a verbale di sanzione ammnistrativa a cittadino germanico, il ricorso alla procedimento di notificazione a mezzo posta. A tale considerazione la citata giurisprudenza era pervenuta anche in conseguenza della argomentazione, per cui - anche in base all'art. 16 del Regolamento stesso - una volta ampliata anche agli atti stragiudiziali la possibilità della notifica prevista per gli atti propriamente giudiziari doveva ritenersi il verbale di contestazione atto propedeutico all'ordinanza d'irrogazione della sanzione ammnistrativa e, quindi, stragiudiziale e notificabile a mezzo posta. Sotto altro aspetto veniva, inoltre, sottolineato (nella stessa citata Cass. n. 22000/2018) come era possibile "avvalersi direttamente del servizio postale... dovendosi osservare le sole disposizioni dello Stato membro di destinazione dettate in modo speciale per la concreta esecuzione di singoli atti previsti dalla sua legislazione".</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Senonchè l'art. 1 del citato Regolamento U.E. del 2007 esclude espressamente dal suo ambito di applicazione la materia "fiscale, doganale ed amministrativa". Il verbale di accertamento di sanzione al Codice della Strada, in quanto atto rientrante nell'esercizio di pubblici poteri rientra, quindi, nell'ambito di materia amministrativa e, come tale, la notifica della sua impugnazione esula in maniera manifesta dal campo - di applicazione del Regolamento n. 1393/2007, poiché non rientrante nella materia civile o commerciale (e neppure potendosi configurare il carattere "stragiudiziale" della notifica del verbale stesso).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Ciò posto, in primis, deve poi rilevarsi che la Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977, ratificata nel nostro ordinamento con la L. 21 marzo 1983 n. 149, detta la disciplina per la notifica dei documenti in materia ammnistrativa e prevede, in via generale all'art. 11, anche la notificazione diretta a mezzo del servizio postale per tale tipo di documenti. Tuttavia tale generale previsione non può, nell'ipotesi per cui è giudizio, trovare applicazione giacchè la Repubblica Federale di Germania - avvalendosi di apposita prevista riserva- ha escluso la possibilità di notifica per i detti documenti a mezzo del servizio postale nei confronti dei propri cittadini residenti.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Deve, quindi, affermarsi il principio per cui la notifica del verbale di sanzione ammnistrativa a cittadino tedesco non poteva essere notificato direttamente a mezzo del servizio postale. La notificazione per tale tipo di atto effettuata nei confronti di quel cittadino a senza la prevista (art. 2 Convenzione di Strasburgo) assistenza della Autorità centrale dello Stato di residenza e destinazione comporta la nullità della notificazione. Tale nullità deve, poi, essere valutata ai sensi della legge del paese dal quale la notificazione è svolta e, quindi, secondo la legge italiana. In tal senso la notifica di cui alla fattispecie in giudizio non può che essere ritenuta nulla e non inesistente con conseguente sua sanabilità in assenza di tempestiva apposita eccezione. Inoltre ed in senso ancor più decisivo la nullità, nella concreta fattispecie in esame, deve ritenersi sanata in dipendenza della tardività (come innanzi specificamente già rilevato) del ricorso rispetto alla effettiva conoscenza del verbale notificato e non tempestivamente impugnato con conseguente mancata tempestività della eccezione di nullità della notificazione e, quindi, sanatoria della stessa. </em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>10.- Le spese devono essere compensate in virtù della oggettiva controvertibilità e della novità delle questioni sottoposte a giudizio.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong> </strong></p>