<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, sentenza 08 febbraio 2021 n. 2909</strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE</em></strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Il ricorso è inammissibile.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Si osserva anzitutto che la sentenza impugnata, pronunciata in sede di ottemperanza, considera “dirimente” ai fini della domanda formulata da ANAS, “la considerazione che l’amministrazione non ha ritualmente proposto una domanda in tal senso (cioè di condanna del Consorzio Stabile Grandi Opere soccombente), non potendosi, a tal fine, ritenere sufficiente che (come avvenuto nel presente giudizio) l’amministrazione si limiti, nella sola memoria difensiva – “non notificata alle controparti”, sottolineano nel controricorso Cavecon e Greco -, ad eccepire l’ingiustificato arricchimento dell’aggiudicatario o, comunque ad invocare l’esclusiva o concorrente responsabilità di quest’ultimo nella causazione del danno”.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>In un quadro siffatto, la contestazione della ricorrente, che si fonda su un preteso rifiuto di giurisdizione, si rivela inammissibile, dal momento che l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha escluso di potersi pronunciare sulla domanda formulata dall’ANAS per ragioni, in primo luogo, di tipo processuale, dipendenti dalla tempestività e dalla ritualità della domanda. Tale valutazione, come puntualmente rileva il Procuratore Generale nelle conclusioni, secondo la consolidata giurisprudenza di queste Sezioni unite può al più rientrare nell’ambito di un preteso </em>error in procedendo <em>o </em>in iudicando<em>, non potendosi in alcun modo configurare come rifiuto di giurisdizione.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Questa Corte ha infatti affermato che “La decisione di rigetto della domanda proposta per ottenere l’ottemperanza di un giudicato amministrativo non è sindacabile dalla Corte di cassazione per motivi inerenti all’interpretazione del giudicato e delle norme oggetto di quel giudizio, atteso che gli errori nei quali il giudice amministrativo sia eventualmente incorso, essendo inerenti al giudizio di ottemperanza, restano interni alla giurisdizione stessa” (Cass. sez. un., 26 dicembre 2016, n. 26274).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Ed ha chiarito come “Al fine di distinguere le fattispecie, nelle quali il sindacato della S.C. sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza è consentito, da quelle nelle quali tale sindacato è da ritenersi inammissibile, è decisivo stabilire se oggetto del ricorso è <strong>il modo con cui il potere di ottemperanza viene esercitato</strong> (cd. limiti interni della giurisdizione) oppure se viene posta in discussione <strong>la possibilità stessa</strong>, in una determinata situazione, <strong>di fare ricorso al giudizio di ottemperanza</strong> (cd. limiti esterni).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Ne consegue che, ove le censure mosse alla decisione del Consiglio di Stato riguardino l’interpretazione del giudicato, l’accertamento del comportamento tenuto dalla P.A. e la valutazione di conformità di tale comportamento rispetto a quello che essa avrebbe dovuto tenere, gli errori nei quali il giudice amministrativo può eventualmente essere incorso, essendo <strong>inerenti al giudizio di ottemperanza</strong>, restano interni alla giurisdizione stessa e non sono sindacabili dalla Corte di cassazione” (Cass., sez. un., 30 maggio 2018, n. 13699).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>In conclusione, il ricorso è inammissibile</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.</em></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>Emilio Barile La Raia</em></strong></p>