<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, sentenza 18 febbraio 2021 n. 4366</strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE</em></strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Il Tar Campania osserva che spetta «al giudice ordinario accertare l’inverarsi in concreto del presupposto normativo posto dal comune alla base della riqualificazione del rapporto in termini di locazione piuttosto che di assegnazione di alloggio di Erp, con connesso accertamento del diritto della ricorrente a corrispondere un canone inferiore a quello in tesi illegittimamente fissato dall’ente».</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Il conflitto negativo di giurisdizione da tale giudice sollevato va risolto con l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare in materia di edilizia residenziale pubblica, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 [che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell’art. 33 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall’art. 7, lettera a), della legge 21 luglio 2000, n. 205] è necessario tenere distinta la prima fase, antecedente all’assegnazione dell’alloggio, di natura pubblicistica, da quella successiva all’assegnazione, di natura privatistica, nella quale la posizione dell’assegnatario assume natura di diritto soggettivo, dovendosi attribuire alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fino all’assegnazione, mentre sono riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Ne consegue che appartiene pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio, correlata non già ad un’asserita (nuova) valutazione dell’interesse pubblico a mantenerla bensì all’avvenuto accertamento della carenza del requisito dell’impossidenza e/o del superamento dei limiti reddituali, quale previsto dalla legge per il diritto alla conservazione dell’alloggio, e perciò costituente atto con valenza dichiarativa incidente su una posizione di diritto soggettivo dell’assegnatario, rientrante nella seconda delle menzionate fasi del rapporto intercorrente con l’ente pubblico (v. Cass., Sez. Un., 28/12/2011, n. 29095).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>In altri termini, la controversia avente come nella specie ad oggetto la revoca dell’assegnazione di alloggio disposta dal Comune per avere il nucleo familiare dell’assegnatario superato i limiti reddituali (nel caso previsti dalla L.R. Campania n. 18/97) rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, giacché rispetto al provvedimento di revoca per tal motivo la posizione dell’assegnatario è di diritto soggettivo, riguardando il provvedimento un aspetto dello svolgimento del rapporto nel quale la P.A. non è chiamata ad effettuare valutazioni di carattere discrezionale, bensì solo a verificare la ricorrenza di una causa sopravvenuta di decadenza dall’assegnazione (cfr. Cass., Sez. Un., 16/1/2007, n. 758).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Va pertanto affermata la giurisdizione del giudice ordinario.</em></p> <h4 id=":no" class="hP" tabindex="-1" data-thread-perm-id="thread-f:1693827345367247529" data-legacy-thread-id="1781aeff0f752aa9"><strong><em>Emilio Barile La Raia</em></strong></h4>