<p style="text-align: justify;"><strong>Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, sentenza 19 aprile 2021 n. 10248</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE</em></strong></p> <ol style="text-align: justify;" start="6"> <li><em> I due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono comunque inammissibili.</em></li> </ol> <p style="text-align: justify;"><em>Come da questa Corte ancora di recente ribadito, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 18 gennaio 2018, n. 6, quanto ai presupposti ed ai limiti del ricorso ex art. 111, comma 8, Cost., il sindacato della Corte di cassazione per <strong>motivi inerenti alla giurisdizione</strong> concerne le sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione per “invasione” o “sconfinamento” nella sfera riservata ad altro potere dello Stato ovvero <strong>per “arretramento”</strong> rispetto ad una materia che può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale, nonché le ipotesi di difetto relativo di giurisdizione, le quali ricorrono quando la Corte dei Conti o il Consiglio di Stato affermino la propria giurisdizione su materia attribuita ad altro giudice o la neghino sull’erroneo presupposto di quell’attribuzione.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, previsto dall’ottavo comma dell’art. 111 Cost., non comprende, dunque, anche il sindacato <strong>su errores in procedendo o in iudicando</strong>, il cui accertamento rientra nell’ambito del sindacato afferente i limiti interni della giurisdizione (Cass. Sez. U, 04/12/2020, n. 27770; Cass. Sez. U, 21/09/2020, n. 19675; Cass. Sez. U, 25/03/2019, n. 8311).</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>6.1. La sentenza n. 6439/2019 del Consiglio di Stato ha considerato come fosse precluso il sindacato sulla necessità della variante urbanistica s.u.a.p. idonea a consentire l’insediamento dell’impianto, stante la “irricevibilità” dell’impugnazione mossa avverso il provvedimento del 26 agosto 2015. I giudici dell’appello hanno quindi evidenziato come il procedimento di variante ex art. 8 del d.P.R. n. 160 del 2010 postuli il previo accertamento nello strumento urbanistico di aree destinate ad insediamenti produttivi, ovvero l’insufficienza di queste.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Decisiva ai fini della riforma della sentenza di primo grado è stata la considerazione della circostanza che l’area in questione sia interessata da un vincolo paesaggistico, condizione ostativa all’insediamento dell’impianto in assenza di variante anche alla stregua della legislazione statale e regionale richiamata.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Così raggiunto argomentativamente il convincimento sulla legittimità del diniego opposto dall’amministrazione alle istanze della Scavi e Condotte S.r.I., la sentenza impugnata ha altresì aggiunto che i provvedimenti oggetto del contenzioso esprimevano <strong>valutazioni di merito non irragionevoli</strong>, collegate ad esigenze di corretta pianificazione del territorio.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>In tal modo, i giudici amministrativi d’appello hanno verificato la legittimità degli atti impugnati non modificandone l’impianto motivazionale, come assume la ricorrente, ma soltanto traendo dai documenti dell’istruttoria elementi sufficienti ed univoci in base ai quali ricostruire <strong>le concrete ragioni delle determinazioni assunte dall’amministrazione resistente</strong>.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Come già pure precisato dalle sezioni unite di questa Corte, la <strong>pronuncia di rigetto del giudice amministrativo</strong> si esaurisce nella <strong>conferma del provvedimento impugnato</strong> e non si sostituisce all’atto amministrativo – conservando l’autorità che lo ha emesso tutti i poteri che avrebbe avuto se l’atto non fosse stato impugnato, eccetto la possibilità di ravvisarvi i vizi di legittimità ritenuti insussistenti dal giudice -, sicché non è ipotizzabile in tale tipo di pronuncia <strong>uno sconfinamento nella sfera del merito e quindi della discrezionalità e opportunità</strong> dell’azione amministrativa (Cass. Sez. U, 17/12/2018, n. 32619, la quale escluse la sussistenza di un eccesso di potere giurisdizionale proprio in relazione ad una sentenza del Consiglio di Stato che aveva confermato la legittimità di una delibera comunale di rigetto di una richiesta di variante del piano regolatore generale; si veda anche Cass. Sez. U, 09/11/2001, n. 13927).</em></p> <ol start="7"> <li style="text-align: justify;"><em> Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente a rimborsare a ciascuno dei controricorrenti le spese del giudizio di cassazione negli importi liquidati in dispositivo.</em></li> </ol>