<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000000;"><b>Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 21 aprile 2021, n. 10565</b></span></span></span> <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><b><i>PRINCIPIO DI DIRITTO</i></b></span></span> <p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><b><i>In tema di conclusione del contratto di lavoro, non può ritenersi sufficiente il mero invio, da parte datoriale, di e-mail contenente una proposta di assunzione non seguita né da accettazione espressa da parte dell’oblato, né da un comportamento concludente di quest’ultimo. </i></b></span></span></p> <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: #222222;">TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE</span></b></span></span> <p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Ritenuto che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 e 1326 c.c., lamenta l'incongruità logica e giuridica del convincimento maturato dalla Corte territoriale in ordine all'inconfigurabilità nella specie di un consenso raggiunto tra le parti in ordine alla conclusione del contratto di lavoro; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1358 e 1359 c.c., il ricorrente lamenta da parte della Corte territoriale un'erronea lettura della vicenda relativa al mancato rilascio del visto di lavoro a favore del Frigido da parte del consolato algerino che assume essere seguito all'intervento in tal senso presso il consolato della stessa Società nei confronti della quale la Corte stessa, per essere imputabile alla Società medesima il mancato verificarsi dell'evento, avrebbe dovuto considerare avverata la condizione sospensiva; che entrambi gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi inammissibili risolvendosi le censure mosse nel riproporre da parte del ricorrente una propria versione dei fatti (incentrata sulla valenza in termini di accettazione della proposta di assunzione della Società delle dichiarazioni rese a meri impiegati incaricati del ricevimento dei documenti per l'ottenimento del visto e per l'esecuzione delle visite mediche) a fronte della ricostruzione della vicenda operata dalla Corte territoriale sulla base della documentazione e delle dichiarazioni testimoniali acquisite in sede istruttoria, tutte puntualmente richiamate e valutate, con apprezzamento incensurabile in questa sede, insuscettibili per il loro tenore di attestare l'avvenuta conclusione tra le parti del contratto di lavoro per accettazione esplicita e per comportamento concludente e tali da rendere plausibile sul piano logico e giuridico la ritenuta legittimità della condotta della Società, riguardata non come volta a impedire il verificarsi dell'evento indicato come condizione sospensiva e così l'efficacia del contatto concluso, ma come libera determinazione assunta nel corso delle trattative ancora pendenti per il venir meno, nelle more del rilascio del necessario visto, dell'opportunità dell'ipotizzata assunzione; che il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, ove spettante (conformemente all'orientamento di cui a Cass., SS.UU., 20 settembre 2019, n. 23535)</span></span></p>