<p style="text-align: justify;"><strong>Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, sentenza 12 aprile 2021 n. 9543</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE</em></strong></p> <ol style="text-align: justify;" start="3"> <li><em> I motivi del ricorso principale possono essere affrontati congiuntamente perché logicamente connessi e sono da accogliere nei limiti di cui in motivazione.</em></li> </ol> <p style="text-align: justify;"><em>3.1. Il Collegio rileva in primo luogo che la Corte d’Appello di Potenza non poteva procedere alla disapplicazione del decreto di esproprio che costituiva il fondamento dell’esercizio dell’azione rivolta alla determinazione e liquidazione dell’indennità dovuta in conseguenza dell’esercizio del potere ablativo.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>La giurisprudenza delle Sezioni Unite ha reiteratamente evidenziato che il potere di <strong>disapplicazione</strong> dell’atto amministrativo ritenuto illegittimo può essere esercitato soltanto nei giudizi tra privati e nei soli casi in cui l’atto illegittimo venga in rilievo come mero antecedente logico del fondamento del diritto azionato (S.U. 2244 del 2015).</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Nella specie si è verificata l’ipotesi radicalmente contraria dal momento che nella controversia la autorità pubblica che ha emesso il decreto disapplicato è parte e su di esso si fonda il diritto azionato. Peraltro la disapplicazione dell’atto amministrativo è l’esercizio di un potere interno alla giurisdizione ordinaria. La censura relativa all’illegittimo esercizio di tale potere non involge una questione di giurisdizione ma un error in procedendo (S.U. 23536 del 2019) della Corte d’appello, peraltro pienamente sussistente.</em></p> <ol style="text-align: justify;" start="4"> <li><em> Deve rilevarsi, comunque, che, come esattamente rilevato nel primo motivo di ricorso, il decreto di esproprio è valido ed efficace alla luce dei principi stabiliti nella pronuncia n. 19469 del 2019, cui il Collegio presta adesione, così massimati: "Qualora il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità di un’opera sia stato<strong>prorogato tempestivamente</strong>dall’autorità espropriante prima della scadenza, anche ripetutamente, la dichiarazione resta efficace e il decreto di esproprio è quindi valido, se emesso prima dell’ultima scadenza; ne consegue che, non essendo configurabile alcuna carenza del potere amministrativo (nè in astratto, nè in concreto), è legittima l’attività manipolativa del bene del privato compiuta nel complessivo periodo di efficacia della dichiarazione".</em></li> </ol> <p style="text-align: justify;"><em>La sequenza espressa nella massima è perfettamente coerente con la fattispecie dedotta nel presente giudizio. È sufficiente che il decreto di esproprio sia formalmente successivo e temporalmente rientrante nel termine di scadenza di un provvedimento di proroga emesso dall’autorità amministrativa. La dedotta illegittimità del provvedimento di proroga costituisce, ove accertata dal giudice competente, cattivo esercizio del potere amministrativo così collocandosi fuori della giurisdizione del giudice ordinario. Peraltro tale ultima precisazione viene svolta esclusivamente per confermare la correttezza della tesi esposta nel motivo, ancorché non qualificabile come censura realmente incidente sulla definizione della giurisdizione, essendo stato già illustrato come il potere di disapplicazione sia esclusivamente interno alla giurisdizione del giudice ordinario e come sia stato del tutto illegittimamente esercitato.</em></p> <ol start="4"> <li style="text-align: justify;"><em> Quanto all’intervenuto giudicato di legittimità del decreto di esproprio, per le ragioni già illustrate a sostegno dell’accoglimento dei due motivi di ricorso principale, il rilievo è del tutto assorbito.</em></li> </ol>