<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: #000000;">Cassazione penale, Sez. V, 23 aprile 2021, n. 15481</span></b></span></span> <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><b><i>PRINCIPIO DI DIRITTO</i></b></span></span> <p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><b><i>In materia di furto in supermercato integra l’ipotesi tentata, in luogo di quella consumata, la condotta di chi sottragga la merce e venga colto in possesso della medesima in corrispondenza dei rivelatori antitaccheggio. Ed, invero, ai fini della consumazione del furto, ed in particolare dell’impossessamento, occorre che il soggetto attivo consegua la piena, autonoma ed effettiva, disponibilità della res sottratta, circostanza questa che non si verifica laddove l’offeso disponga ancora dei poteri di vigilanza e controllo. </i></b></span></span></p> <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: #222222;">TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE</span></b></span></span> <p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">La fattispecie in rassegna si inquadra nella ipotesi del tentativo. 2.1. La condotta è pacifica: l'imputato ha prelevato sedici capi di abbigliamento dagli espositori di vendita e li ha inseriti in una borsa "schermata"; al momento del passaggio attraverso la barriera elettronica è scattato l'allarme sonoro, l'imputato è stato immediatamente fermato, all'interno dei locali dell'esercizio commerciale, dall'addetto alla vigilanza che ha effettuato un ulteriore controllo e ha rinvenuto, poi, la merce all'interno della borsa. 2.2. La Corte di appello ha riconosciuto la figura del reato consumato in forza dei seguenti rilievi: - il caso in rassegna è "eccentrico" rispetto a quello deciso dalle Sezioni Unite n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186, che si sono occupate della diretta osservazione del fatto da parte del personale di vigilanza (pag. 4 sentenza impugnata); - l'imputato è stato fermato dopo aver superato le "casse" nel mentre "si era diretto" verso l'uscita "nel tentativo di allontanarsi" (pag. 5), dunque ha varcato le barriere che delimitano l'area di controllo dominicale. 2.3. La decisione è errata e muove, peraltro, da una lettura parziale della sentenza delle Sezioni Unite Prevete che si sono occupate non solo del caso di azione posta in essere sotto la diretta osservazione della persona offesa o dei suoi dipendenti ma anche di quello, diverso ma equiparabile, in cui il monitoraggio della azione furtiva viene esercitato grazie ad appositi strumenti di rilevazione. Anche nella seconda ipotesi il controllo esercitato attraverso apparati elettronici di rilevazione automatica del movimento della merce (sensori o placche antitaccheggio) ed il conseguente intervento difensivo "in continenti" impediscono che l'avviata azione delittuosa venga portata a compimento. In questa seconda ipotesi ricade, all'evidenza, la condotta in esame, che, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte di appello, non è affatto "eccentrica" rispetto alle statuizioni delle Sezioni Unite Prevete. 2.4. Il discrimine tra tentativo e consumazione riposa sulla considerazione che l'impossessamento postula il conseguimento della signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell'agente. La consumazione del furto deve essere agganciata alla completa rescissione (anche se istantanea) della «signoria che sul bene esercitava il detentore, mentre, di converso, se lo sviluppo dell'azione delittuosa non abbia comportato ancora la uscita del bene dalla sfera di vigilanza e di controllo dell'offeso, si rimane allo stadio del tentativo» (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, cit.). Nella specie il controllo esercitato attraverso gli apparati elettronici di rilevazione automatica del movimento della merce e l'intervento difensivo "in continenti" (attraverso il posizionamento di un addetto alla vigilanza all'uscita dalle barriere) hanno impedito all'agente di conseguire, anche solo momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di "dominio" della persona offesa. 3. Il terzo motivo è assorbito. 4. Consegue che la sentenza deve essere annullata sul punto della qualificazione giuridica del fatto in termini di reato consumato e il processo va rinviato al giudice di merito che, previa riqualificazione del fatto come delitto tentato, provvederà alla rimodulazione del trattamento sanzionatorio, tenendo conto anche del terzo motivo di ricorso rimasto assorbito.</span></span></p> <p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">.</span></span></p>