<a href="https://mn.giuffre.it/nl/link?c=1qh&d=4hm&h=l1quffr1da4m16ls4jrbii5ji&i=73n&iw=11&p=H112576712&s=lp&sn=3h6&z=1nel"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><b>Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 10627/2021 </b></span></span></span></a> <p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: #000000;"><i>Principio di diritto</i></span></b></span></span></p> <p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><b><i>In tema di indebito pensionistico l’irripetibilità a vantaggio dell’accipiens prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 52, comma 2 l.n. 88/1989 e 13, comma 1 l.n. 412/1991 è subordinata alle seguenti condizioni: a) che il pagamento delle somme de quibus sia avvenuto in base a formale, definitivo provvedimento b) che tale provvedimento sia stato comunicato all'interessato c) che sussista l' errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore; d) che non sussista dolo dell'interessato, cui è parificata quoad effectum la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente</i></b></span></span></p> <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: #222222;">TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE</span></b></span></span> <p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">divenuto, oramai, definitivo l'accertamento reso dalla Corte di appello in ordine alla natura provvisoria del provvedimento di riconoscimento del credito emesso nel maggio 2016, difetta uno dei presupposti costitutivi del diritto alla ripetizione ovvero quello del pagamento in base ad un provvedimento formale e definitivo; le disposizioni che regolano la fattispecie sono contenute nella legge nr. 88 del 1989, ad 52, e nella legge nr. 412 del 1991, art. 13; l'art. 52, co. 2, L. 88/1989 stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato; l'art. 13, co. 1, L. 412/1991, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativo (Corte Cost. 10 febbraio 1993, n. 39), integra tale regola, stabilendo che la ripetibilità di cui all'art. 52, co. 2, riguarda le somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da «errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore» salvo il dolo nella percezione ovvero l'«omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato» di fatti che egli fosse tenuto a comunicare e non siano già a conoscenza di essi; come già osservato da questa Corte (Cass. nr. 14517 del 2020 che richiama Cass. nr. 17417 del 2016), complessivamente, la regola che deriva dalla combinazione delle predette disposizioni è quella per cui la irripetibilità dell'indebito pensionistico I.N.P.S. è subordinata a quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale, definitivo provvedimento b) la comunicazione del provvedimento all'interessato c) l' errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore; d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata quoad effectum la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente; in mancanza di una (qualunque) delle indicate condizioni, opera la regola della ripetibilità e non la speciale disciplina dell'art. 52 cit.; la sentenza impugnata è, dunque, immune dal vizio denunciato; con il terzo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione della circolare nr.31 del 2006 con cui l'INPS avrebbe stabilito la sanatoria per il pensionato che abbia utilizzato gli importi indebitamente percepiti per soddisfare esigenze primarie di vita; anche il terzo motivo è inammissibile; in disparte il rilievo che la violazione di circolari della PA (atti interni, privi di natura normativa) non è deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 360 nr. 3 (Cass. nr. 19697 del 2018, Cass. nr. 16644 del 2015), le censure, a tacer d'altro, soffrono degli stessi limiti di ammissibilità del primo motivo: la circolare INPS di cui si assume la violazione non è né trascritta, né depositata in atti tali omissioni si pongono in violazione degli oneri imposti dal combinato disposto degli artt. 366 nr. 6 e 369 nr. 4 cod. proc.civ. (v., con riferimento ai decreti ministeriali, Cass. nr. 25995 del 2015); sulla base delle svolte argomentazioni, il ricorso va, complessivamente, rigettato.</span></span></p>