<p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Corte di Cassazione, VI Sezione Penale, sentenza 10 maggio 2021, n. 18107</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE (sintesi massimata)</em></strong></p> <ol style="text-align: justify;"> <li><em> Il reato ex art. 314 c.p., comma 2, (<strong>peculato d’uso</strong>) ricorre soltanto nei casi di un <strong>uso effettivamente momentaneo</strong>, inteso come limitato nel tempo, della cosa sottratta; nel senso che la durata dell’appropriazione non superi il tempo di utilizzazione della cosa sottratta, così da comportare una sottrazione alla sua destinazione istituzionale tale da <strong>non compromettere seriamente la funzionalità della pubblica amministrazione</strong> (Sez. 6, n. 9205 del 19/11/2003, dep. 2004, De Santis, Rv. 229303; Sez. 6, n. 4651 del 10/03/1997, Federighi, Rv. 207594).</em></li> </ol> <p style="text-align: justify;"><em>Invece, precisa la Corte, costituisce <strong>peculato</strong> ex art. 314 c.p., comma 1, la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che utilizzi un bene mobile <strong>per un consistente periodo di tempo</strong> per finalità extra-istituzionali, al di fuori di ogni controllo sulla sua destinazione pubblicistica (Sez. 6, n. 53974 del 15/11/2016, Freda, Rv. 268588), esercitando un <strong>potere uti dominus tale da sottrarlo alla disponibilità dell’ente</strong> (Sez. 6, n. 13038 del 10/03/2016, Bertin, Rv. 266191) e nei casi in cui all’uso non segua l’immediata restituzione della cosa (Sez. 6, n. 39102 del 26/04/2019, Varrasi, Rv. 276836).</em></p> <ol style="text-align: justify;" start="2"> <li><em> Nel caso in esame, la Corte di appello ha rilevato che i <strong>telepass aziendali</strong>, utilizzati privatamente dagli imputati sui propri mezzi, non sono stati prontamente restituiti dopo l’uso (non furono trovati sui veicoli dei Vigili del Fuoco ai quali erano stati originariamente abbinati) e soltanto uno (quello utilizzato dal D. ) è stato rinvenuto nel marzo del 2018 (peraltro su un mezzo diverso da quello al quale era assegnato e presso altro distaccamento dei Vigili del fuoco).</em></li> </ol> <p style="text-align: justify;"><em>Inoltre, le condotte si sono protratte dal (omissis) e gli episodi di indebito utilizzo furono numerosi, come si desume anche dal rilevante ammontare complessivo dei pedaggi (per 880,84 Euro e per 4.120 Euro), sicché non ricorre la circostanza attenuante ex art. 323-bis c.p..</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Pertanto, conclude la Corte, va escluso l’uso temporaneo da parte sia di B. (che non ha più restituito i telepass da lui utilizzati anche in periodi di ferie o in giorni festivi) sia di D. (considerato che il telepass da lui usato è stato trovato con il numero identificativo parzialmente abraso). Ne deriva che la qualificazione delle condotte ex art. 314 c.p., comma 1, è corretta.</em></p> <ol style="text-align: justify;" start="3"> <li><em> Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in Euro 3000.</em></li> </ol> <p style="text-align: justify;"><em> </em></p>