<strong>Corte di Cassazione, III Sezione Penale, sentenza 14 maggio 2021, n. 18936</strong> <strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE (sintesi massimata)</em></strong> <ol> <li><em> Il primo motivo di ricorso è inammissibile.</em></li> </ol> <em>Va premesso che, secondo l’orientamento condiviso dal Collegio, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la statuizione di condanna alla refusione delle spese di parte civile, trattandosi di questione sottratta all’accordo delle parti, rispetto alla quale non operano le limitazioni all’impugnabilità previste dall’art. 448 c.p.p., comma 2-bis, (Sez. 4 - n. 3756 del 12/12/2019, dep. 29/01/2020, Rv. 278286 - 02; Sez. 3, n. 3176 del 10/10/2019, dep. 27/01/2020, Rv. 278023 - 01; Sez. 5, n. 29394 del 10/05/2019, Rv. 276900 - 01; Sez. 6, n. 28013 del 21/03/2019, Rv. 276225 - 01).</em> <em>Ciò posto, va osservato che costituisce </em>ius receptum<em> che <strong>legittimato a costituirsi parte civile</strong> al fine di ottenere il risarcimento del danno morale subito in conseguenza del reato non è solo colui che è soggetto passivo del reato (il titolare dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice) ma anche <strong>il danneggiato</strong>, cioè, colui che abbia riportato un <strong>danno eziologicamente riferibile all’azione od omissione del soggetto attivo del reato</strong> (Sez.2, n. 4380 del 13/01/2015,Rv.262371 - 01; Sez.1, n. 46084 del 21/10/2014,Rv.261482 - 01;Cfr Sez.2,n. 4816 del 15/01/2010, Rv.246280 - 01; Sez.1,n. 4060 del 08/11/2007,dep.25/01/2008, Rv.239189 - 01).</em> <em>Il Tribunale, chiarisce la Corte, facendo buon governo del suesposto principio, ha correttamente ammesso la costituzione sia della persona offesa che delle persone danneggiate dal reato, risultando, quindi, la censura proposta del tutto destituita di fondamento.</em> <ol start="2"> <li><em> Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.</em></li> </ol> <em>Ai sensi dell’art. 448 c.p.p., comma 2-bis, introdotto dalla L. n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il <strong>ricorso avverso la sentenza di patteggiamento</strong> è proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.</em> <em>Tra questi <strong>non</strong> figura la censura mossa dal ricorrente, che attiene, invece, alla <strong>verifica della motivazione in relazione alla sussistenza delle condizioni per una pronuncia ex art. 129 c.p.p., comma 2</strong>.</em> <em>È stato, infatti, osservato che il giudice nel pronunciare sentenza di patteggiamento resta sempre tenuto ad accertare l’insussistenza delle cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p., ma l’eventuale vizio di motivazione non è più censurabile con il ricorso per cassazione, nel chiaro intento del legislatore della novella di evitare ogni scrutinio della motivazione sulla colpevolezza valorizzando, per converso, il consenso prestato dall’imputato, rispetto al quale si apprezza come superfluo e contraddittorio un motivo di impugnazione sullo svolgimento dei fatti (così testualmente, tra le altre, Sez. 6, n. 3819 del 19/12/2018, dep. 2019, Boutamara; nello stesso senso, tra le molte, Sez. 6, n. 6136 del 19/12/2018, dep. 2019, Xhemalaj; Sez. 4, n. 24514 del 09/05/2018, Murati, Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).</em> <ol start="3"> <li><em> Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.</em></li> <li><em> Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.</em></li> <li><em> Non può accogliersi, prosegue la Corte, la richiesta di liquidazione delle spese richieste dal difensore delle parti civili, non avendo la relativa memoria difensiva fornito un contributo utile alla decisione (cfr. Sez. 7, n. 44280 del 13/09/2016, Rv. 268139) Rv. 265974 - 01), che è stata fondata sul diverso rilievo di inammissibilità dei motivi, conformemente alle deduzioni già svolte dal P.G. nelle sue richieste scritte.</em></li> </ol>