<p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Corte di Cassazione, II Sezione Civile, ordinanza 31 maggio 2021, n. 15142</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>PRINCIPIO DI DIRITTO</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>I poteri inerenti al diritto di proprietà, tra i quali rientra quello di esigere il rispetto delle distanze, non si estinguono per il decorso del tempo, salvi gli effetti dell’usucapione del diritto a mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale. Discende da tale principio che anche l’azione per ottenere il rispetto delle distanze legali è imprescrittibile, trattandosi di azione reale modellata sullo schema dell’"actio negatoria servitutis", rivolta non ad accertare il diritto di proprietà dell’attore, bensì a respingere l’imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù. La convenzione che, benché trascritta, conceda al proprietario del fondo confinante il diritto di mantenere l’opera a distanza non legale ricevendo dal predetto un corrispettivo, fatta salva la revoca in caso di vendita, ha natura personale sicché il concedente può agire - per il rispetto delle distanze legali nei confronti del terzo acquirente e l’azione è imprescrittibile.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE (sintesi massimata)</em></strong></p> <ol style="text-align: justify;"> <li><em> Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 948, 949 e 2946 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte di merito dichiarato prescritto il diritto del condominio di pretendere l’eliminazione delle opere realizzate in violazione delle distanze legali pur trattandosi di azione imprescrittibile connessa all’esercizio delle facoltà e dei poteri inerenti al diritto di proprietà, salvo l’acquisto per usucapione. Secondo il ricorrente, il diritto a chiedere il rispetto delle distanze legali non deriverebbe dall’atto di concessione precaria del 1966, con il quale il ricorrente avrebbe consentito al D. di mantenere le vedute a distanza non legale dietro versamento di un corrispettivo in quanto l’accordo avrebbe efficacia tra le parti, sarebbe limitato nel tempo e soggetto a revoca in caso di trasferimento del bene da parte del concessionario. Sarebbe, pertanto, errata la decisione della corte distrettuale, che ha ritenuto prescritto il diritto di chiedere l’eliminazione delle opere per non avere il condominio esercitato il diritto di credito come contropartita della convenzione conclusa tra i danti causa delle parti, in quanto il diritto non deriverebbe dall’obbligazione contrattuale.</em></li> </ol> <p style="text-align: justify;"><em>1.2. Il motivo è fondato.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>1.3. <strong>I poteri inerenti al diritto di proprietà, tra i quali rientra quello di esigere il rispetto delle distanze, non si estinguono per il decorso del tempo, salvi gli effetti dell’usucapione del diritto a mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale</strong>. Discende da tale principio che anche l’azione per ottenere il rispetto delle distanze legali è <strong>imprescrittibile</strong>, trattandosi di <strong>azione reale</strong> modellata sullo schema dell’"actio negatoria servitutis", rivolta non ad accertare il diritto di proprietà dell’attore, bensì a respingere l’imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù (Cass. Civ., Sez. II, 23.1.2012, n. 871, Cass.Civ., Sez.II, 7.9.2009, n. 19289; Cass. Civ., Sez.II, Cass. Civ., Sez. II, 26.1.2000, n. 867).</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>1.4. La corte di merito, osserva la Corte, non ha fatto corretta affermazione dei citati principi di diritto poiché ha ritenuto che l’azione volta al rispetto delle distanze legali fosse prescritta per decorrenza del termine decennale previsto per l’esercizio del diritto di credito del condominio ad ottenere la prestazione di cui alla convenzione conclusa nel 1966, con la quale i precedenti proprietari si erano accordati perché A.A. , dante causa del convenuto, potesse mantenere le finestre, il cornicione e la gronda ad una distanza inferiore a quella legale, corrispondendo la somma di L.5000,00 annui fino alla vendita dell’immobile a terzi. Detta pattuizione non era costitutiva di servitù a carico del fondo concedente in quanto vincolava unicamente le parti che avevano sottoscritto l’accordo ed era soggetta a revoca se il concessionario avesse trasferito a terzi la proprietà. La convenzione del 1966, sottoscritta dalla Compagnia (OMISSIS) , dante causa del Condominio, e A.A. , dante causa del convenuto B. , è stata correttamente qualificata dalla corte di merito come "<strong>concessione precaria</strong>", vincolante inter partes e, pertanto, inidonea ad imporre servitù prediali. <strong>Il diritto di credito nascente dalla convenzione, soggetto all’ordinario termine di prescrizione, non va confuso con il diritto del proprietario a non subire pesi che non siano imposti per legge o per contratto</strong>. Conseguentemente, il diritto all’accertamento della violazione delle distanze e della demolizione delle opere illegittimamente realizzate non nasce dalla concessione, ma è connessa alle facoltà relative al diritto di proprietà, che, quale diritto reale, è imprescrittibile, salvo gli effetti dell’usucapione. È, quindi, errata l’affermazione contenuta a pag.14 della sentenza impugnata secondo cui il diritto di credito del concedente, soggetto a prescrizione, estinguerebbe anche il diritto di chiedere il rispetto delle distanze legali come se il diritto di proprietà traesse origine dalla convenzione.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>1.5. Del resto, precisa la Corte, <strong>le convenzioni costitutive di servitù "personali" o "irregolari"</strong>, aventi come contenuto limitazioni della proprietà del fondo altrui a beneficio di un determinato soggetto e non di un diverso fondo, sono disconosciute dal codice - vigente, in quanto si concretizzano in una <strong>utilità del tutto personale</strong> e non in un’utilità oggettiva del fondo dominante (Cass. Civ., Sez.II, 26.2.2019, n. 5603).</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>1.6. A nulla rileva la trascrizione dell’atto di concessione precaria, ontologicamente incompatibile con la natura dei diritti reali di servitù, in quanto la trascrizione, salvo nei casi in cui abbia funzione costitutiva, è una formalità esterna all’atto o al negozio cui vale a dare pubblicità. Tale formalità serve a rendere conoscibile la condizione giuridica dei beni - nel caso in esame il diritto del concedente a percepire dall’A. la somma di L. 5000 annui quale corrispettivo del mantenimento delle aperture gronda e pluviali a distanza non regolare fino alla vendita del bene a terzi - presentando un quadro, il più possibile completo, della loro "circolazione giuridica".</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>1.7. Il ricorso va, pertanto, accolto.</em></p> <ol style="text-align: justify;" start="2"> <li><em> I restanti motivi sono assorbiti e resta assorbito il ricorso incidentale, anche condizionato, proposto da S.B.P. , B.R. e B.R. , in qualità di eredi di B.G. .</em></li> </ol> <p style="text-align: justify;"><em>2.1. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, che applicherà il seguente principio di diritto:</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>"I poteri inerenti al diritto di proprietà, tra i quali rientra quello di esigere il rispetto delle distanze, non si estinguono per il decorso del tempo, salvi gli effetti dell’usucapione del diritto a mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale. Discende da tale principio che anche l’azione per ottenere il rispetto delle distanze legali è imprescrittibile, trattandosi di azione reale modellata sullo schema dell’"actio negatoria servitutis", rivolta non ad accertare il diritto di proprietà dell’attore, bensì a respingere l’imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù. La convenzione che, benché trascritta, conceda al proprietario del fondo confinante il diritto di mantenere l’opera a distanza non legale ricevendo dal predetto un corrispettivo, fatta salva la revoca in caso di vendita, ha natura personale sicché il concedente può agire - per il rispetto delle distanze legali nei confronti del terzo acquirente e l’azione è imprescrittibile".</em></p> <p style="text-align: justify;"><em> </em></p> <p style="text-align: justify;"><em> </em></p>