Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, ordinanza 28 luglio 2021 n. 21642
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
Ciò posto, risultando indiscutibile l’interesse della ricorrente alla decisione del regolamento preventivo di giurisdizione, va dichiarata la giurisdizione del giudice tributario rispetto alla questione relativa alla prescrizione della pretesa fiscale prospettata nel corso del giudizio di merito.
Giova ricordare che sulla questione di giurisdizione qui all’esame delle Sezioni Unite si innestano due complementari principi, espressi di recente.
Per un verso, Cass. S.U. 4.12.2019, n. 34447, modificando il precedente indirizzo (Cass.S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento “ …non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l’apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l’esistenza dell’obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema potestà- soggezione che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni …)”.
Sulla base di tale indirizzo, la ricorrente vorrebbe desumere la giurisdizione del giudice ordinario nel caso qui in esame, essendo il giudice ordinario l’unico naturalmente competente ad accertare l’esistenza di eventi estintivi del credito ed a svolgere la verifica dell’attualità del diritto dell’ente creditore di procedere ad esecuzione forzata.
Per altro verso e più correttamente, l’Agenzia delle entrate riscossione, ha invece richiamato altro precedente di queste Sezioni Unite – Cass. S.U.,14 aprile 2020, n.7822 – che, pur nel solco del ricordato precedente, ha affermato la cognizione del giudice tributario sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella ovvero fino al pignoramento in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, oltreché la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa azionata verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l’esecuzione tributaria sia stata avviata.
A tale conclusioni queste Sezioni Unite sono giunte valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n.114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che in relazione alla portata dell’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dall’art.50 dPR n.602/1973, per modo che le questioni insorgenti fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria.
In base a tali premesse, queste SU hanno affermato il seguente principio di diritto: “Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell’art. 57 di quest’ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all’attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti:
- a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all’atto esecutivo adducendofatti incidenti sulla pretesa tributariache si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell’atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all’esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l’avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto);
- b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell’atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell’intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell’atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell’intimazione, o successivi – nell’ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica – all’atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell’intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)”.
Orbene, facendo applicazione di tali principi al caso di specie la doglianza proposta dalla ricorrente nel giudizio di merito, concernente la prescrizione della pretesa fiscale, si colloca indubbiamente a monte della notifica della cartella e attiene, poi, nel merito, agli effetti prodotti dalla mancata riassunzione del giudizio che questa Corte ha definito con l’annullamento della sentenza della CTR Puglia sull’avviso di liquidazione e sul rinvio disposto ad altra sezione della CTR medesima che, stando a quanto sostenuto dall’Agenzia delle entrate Riscossione, non sarebbe stato riassunto,.
Ed è proprio su tale assunto che l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha richiamato i principi consolidati espressi da questa Corte in ordine alla decorrenza della prescrizione in caso di definitività dell’atto tributario conseguente alla mancata riassunzione del giudizio di impugnazione dalla data di estinzione del giudizio (Cassazione, n.23502/2016, Cassazione n.276306/2017; Cassazione .n.17251/2021,Cass.n.15212/2021, Cass.n.10288/2021).
Ora, impregiudicato il merito della questione relativa al decorso del termine in relazione ala mancata riassunzione del giudizio, non pare potersi revocare in dubbio che la questione della prescrizione agitata dalla ricorrente attiene ad una vicenda maturata in epoca precedente alla notifica della cartella della quale ultima la ricorrente, come risulta dalla esposizione del regolamento preventivo, non ha contestato la ritualità o validità della notifica e che, in ogni caso, non riguarda gli effetti a valle successivi alla notificazione della cartella medesima.
Ne consegue la giurisdizione del giudice tributario sulla questione relativa alla prescrizione della pretesa azionata nei confronti della contribuente. Il regime delle spese va rinviato al giudice dichiarato dotato di competenza giurisdizionale.