Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, ordinanza 12 agosto 2021 n. 22745
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- Il regolamento preventivo di giurisdizione è fondato;
2 Questa Corte ha ribadito in molteplici occasioni il principio in forza del quale la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti (Sez. U. n. 7755 del 27/03/2017), comprese quelle attinenti al riscatto di periodi di servizio, alla ricongiunzione di periodi assicurativi, agli assegni accessori, al recupero di somme indebitamente erogate (in tal senso Sez. U. n. 11849 del 09/06/2016: «La controversia relativa al diritto al riscatto degli anni del corso di laurea, ed al ricongiungimento di tale periodo ai fini del trattamento pensionistico, rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti»);
- La giurisdizione del giudice contabile deve essere dunque riaffermata, non potendosi reputare idonea a interrompere il prospettato nesso di funzionalità la formulazione di domanda di condanna dell’ente previdenziale all’emissione di un provvedimento a seguito di annullamento di quello impugnato, poiché, fermo restando l’accertamento dei limiti della pronuncia del giudice contabile, la controversia resta soggetta alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti.