Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza del 12.08.2021 n. 5853
Guida alla lettura. Con la sentenza sopra indicata, il Consiglio di Stato ritorna sulla decorrenza del termine per impugnare gli atti di gara e sulle relative forme di pubblicità cui è tenuta l’Amministrazione, ribadendo i principi affermati dall’Adunanza plenaria con la nota pronuncia n. 12/2020.
Testo rilevante della decisione
Con unico motivo di appello Tecnova s.r.l. deduce che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe ritenuto applicabili, al caso di specie, i principi enunciati dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio con sentenza 2 luglio 2020, n. 12.
Il primo giudice, in particolare, aveva argomentato che “sono idonee a far decorrere il termine di impugnazione dell’atto di aggiudicazione forme di pubblicità e comunicazione individuate nel Bando di gara, unitamente agli atti allegati, tra i quali i verbali di gara, laddove necessari ad articolare i motivi di ricorso (cfr. Cons. Stato, A.P., n.12 del 2020); […] la stazione appaltante prevedeva per l’appunto espressamente di pubblicare, tra gli altri, nell’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, tutti gli atti di gara, ex punto 2.1 del Bando, nonché di procedere alla comunicazione dei predetti atti ai concorrenti tramite p.e.c., ex punto 2.3 del Bando […].
Secondo l’appellante, “con l’A.P. n. 12/2020 il Consiglio di Stato, dando continuità ad un orientamento mai oggetto di contrasto in giurisprudenza, ha espressamente dato rilevanza esclusiva alle forme di comunicazione individuali e specifiche, quali la comunicazione a mezzo pec all’interessato e la pubblicazione sul profilo del Committente, sostenendo che laddove siano soddisfatte tali forme di pubblicità specifiche e speciali (alle condizioni imposte dall’art. 29 co. 1 e dall’art. 76 del Codice), si ha piena conoscenza degli atti da impugnare”.
Per la Sezione V il motivo non è fondato.
La richiamata pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, rilevano non solo (come preteso dall’appellante) la pubblicazione degli atti sul profilo del committente bensì, alternativamente, tre distinti criteri:
“ai fini della decorrenza del termine di impugnazione – malgrado l’improprio richiamo all’art. 79 del ‘primo codice’, ancora contenuto nell’art. 120, comma 5, del c.p.a. – rilevano:
- a) le regole che le Amministrazioni aggiudicatrici devono rispettare in tema di ‘Informazione dei candidati e degli offerenti’ (ora contenute nell’art. 76 del ‘secondo codice’);
- b) le regole sull’accesso informale (contenute in termini generali nell’art. 5 del d.P.R. n. 184 del 2006), esercitabile – anche quando si tratti di documenti per i quali la legge non prevede espressamente la pubblicazione – non oltre il termine previsto dall’art. 76, prima parte del comma 2, del ‘secondo codice’;
- c) le regole (contenute nell’art. 29, comma 1, ultima parte, del ‘secondo codice’) sulla pubblicazione degli atti, completi dei relativi allegati, ‘sul profilo del committente’, il cui rispetto comporta la conoscenza legale di tali atti, poiché l’impresa deve avere un comportamento diligente nel proprio interesse […]”.
Nel caso di specie, per il Collegio, trova evidente applicazione il primo di essi, ossia le “forme di comunicazione e di pubblicità individuate nel bando di gara ed accettate dai partecipanti alla gara”, id est l’avvenuta pubblicazione della determina di aggiudicazione sull’Albo pretorio del Comune di Fiumicino (Art. 2.1, 2.3 del Bando).
Sempre la richiamata Adunanza plenaria n. 12 del 2020 ha poi ricordato che “il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione decorre dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, tra cui devono comprendersi anche i verbali di gara, […] in coerenza con la previsione contenuta nell’art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016”.
Nel caso di specie, chiosa ancora il Consiglio di Stato, l’amministrazione ha pubblicato il provvedimento di aggiudicazione in esame nell’Albo pretorio ma l’appellante non ha impugnato tempestivamente.
La reiezione del primo motivo di appello, concernendo la ricevibilità stessa dell’introduttivo ricorso di Tecnova s.r.l., è assorbente delle ulteriori questioni di merito da questa dedotte negli ulteriori profili di gravame.
Alla luce dei rilievi che precedono, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello. Le spese seguono la soccombenza.